ORDINAMENTO DELLA CORPORAZIONE SCOLASTICA DEL MOESANO

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1 Comuni di: Braggio, Cauco, Castaneda, Rossa, Selma, Sta. Maria i.c., Lostallo, Mesocco, Soazza, Cama, Grono, Leggia, Roveredo, San Vittore e Verdabbio Cantone dei Grigioni ORDINAMENTO DELLA CORPORAZIONE SCOLASTICA DEL MOESANO Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 1 di 22

2 Indice I. DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Art. 1 Oggetto... 4 Art. 2 Basi legali... 4 Art. 3 Scopo e applicazione... 4 Art. 4 Comprensorio... 4 Art. 5 Segreto d ufficio e professionale... 4 Art. 6 Definizioni... 5 II. IL CONSIGLIO SCOLASTICO... 6 Art. 7 Compiti... 6 Art. 8 Organizzazione interna... 6 III. DOCENTI E LOGOPEDISTI... 7 Art. 9 Incarico... 7 Art. 10 Nomina... 7 Art. 11 Pensum... 7 Art. 12 Compiti generali... 7 Art. 13 Aggiornamento professionale... 8 Art. 14 Congedi e assenze... 8 Art. 15 Supplenze... 8 Art. 16 Vacanze... 8 Art. 17 Attività accessorie... 9 Art. 18 Provvedimenti disciplinari...9 Art. 19 Trasferte... 9 Art. 20 Assicurazioni... 9 Art. 21 Cassa pensione... 9 IV. ALLIEVI Art. 22 Disciplina Art. 23 Assicurazioni V. CONTATTI CON I GENITORI Art. 24 Principio Art. 25 Obblighi dei docenti e logopedisti Art. 26 Obblighi dei genitori VI. COLLABORAZIONE CON I CONSIGLI SCOLASTICI BASE Art. 27 Principio Art. 28 Informazione reciproca Art. 29 Conferenza dei presidenti scolastici VII. QUESTIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO Art. 30 Durata annuale e settimanale Art. 31 Calendario scolastico VIII. SOSTEGNO LINGUISTICO Art. 32 Definizione Art. 33 Scopo Art. 34 Assegnazione Art. 35 Durata, numero lezioni, orari Art. 36 Promozione e pagella Art. 37 Sedi scolastiche Art. 38 Docenti Art. 39 Retribuzione dei docenti Art. 40 Concetti IX. SOSTEGNO PEDAGOGICO Art. 41 Definizione Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 2 di 22

3 Art. 42 Scopo Art. 43 Forma organizzativa Art. 44 Assegnazione Art. 45 Durata Art. 46 Promozione e pagella Art. 47 Materie, assegnazione docente, numero lezioni, orario Art. 48 Sedi scolastiche Art. 49 Concetto Art. 49 bis Sostegno pedagogico a livello di scuola dell infanzia X. LOGOPEDIA Art. 50 Definizione e competenza...17 Art. 51 Compiti specifici dei logopedisti Art. 52 Sedi Art. 53 Retribuzione dei logopedisti XI. SERVIZIO ORTOPEDAGOGICO CANTONALE Art. 54 Collaborazione XII. SCUOLA SPECIALE Art. 55 Definizione e competenze...18 Art. 56 Ripartizione compiti, orario, attività particolari Art. 57 Pagelle, rapporti Art. 58 Sede scolastica Art. 59 Mensa scolastica Art. 60 Trasporto allievi Art. 61 Provvedimenti pedagogico-terapeutici Art. 62 Servizio medico e dentario Art. 63 Insegnamento della religione Art. 64 Amministrazione XIII. SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO Art. 65 Definizione Art. 66 Persone responsabili Art. 67 Profilassi Art. 68 Controllo della dentatura...21 Art. 69 Cura dentaria Art. 70 Retribuzione Art. 71 Amministrazione Art. 72 Comprensorio XIV. DISPOSIZIONI FINALI Art. 73 Rimedi legali Art. 74 Entrata in vigore Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 3 di 22

4 I. Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Il presente Ordinamento della Corporazione scolastica del Moesano (in seguito brevemente Ordinamento scolastico ) disciplina l organizzazione interna e la conduzione dei singoli settori gestiti dalla Corporazione scolastica del Moesano che sono: - la scuola di sostegno pedagogico - la scuola di sostegno linguistico - il servizio ortopedagogico (inclusa la logopedia) - la scuola speciale - il servizio dentario scolastico - la conferenza dei presidenti dei Consigli scolastici Art. 2 Basi legali Il presente Ordinamento scolastico si basa sull art. 11 let. c) dello Statuto della Corporazione scolastica del Moesano del 26 aprile Esso è da intendersi quale complemento allo stesso Statuto come pure alla legge scolastica del 19 novembre 1961, alla legge sulle scuole dell infanzia del 17 maggio 1992 e agli altri atti legislativi in materia scolastica. Per la logopedia e la scuola speciale fa stato la legge cantonale sugli andicappati del 19 febbraio Art. 3 Scopo e applicazione Il presente Ordinamento scolastico contiene le disposizioni di carattere generale. L applicazione dell Ordinamento scolastico spetta al Consiglio scolastico che può emanare regolamenti d attuazione, direttive per la regolamentazione dei singoli oggetti e capitolati per la definizione di singoli compiti. Nell applicazione dell Ordinamento scolastico il Consiglio scolastico tiene conto dei concetti elaborati dagli organi cantonali riguardanti singoli settori. Art. 4 Comprensorio I singoli settori gestiti dalla Corporazione e menzionati all art. 1 sono a disposizione di tutti gli allievi che frequentano una scuola pubblica nel Moesano, ad eccezione del servizio dentario scolastico che viene organizzato in modo indipendente per le scuole elementari di Mesocco e San Bernardino e la scuola secondaria e di avviamento pratico di Mesocco. Gli allievi del Collegio S. Anna di Roveredo possono far capo al servizio di logopedia e al servizio dentario scolastico a condizione che ne sia garantito il finanziamento. Art. 5 Segreto d ufficio e professionale Tutte le autorità e persone che si occupano dei settori affidati alla Corporazione rispettano rigorosamente il segreto d ufficio e rispettivamente il segreto professionale. Anche nella reciproca informazione tra le Autorità e persone singole occorre procedere con l adeguata discretezza. Vengono scambiati dati personali se ciò è necessario per la gestione dei settori. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 4 di 22

5 Art. 6 Definizioni - Per Corporazione si intende la Corporazione scolastica del Moesano - Per Consiglio scolastico : il Consiglio scolastico della Corporazione scolastica del Moesano - Per settore : i settori scolastici menzionati all art. 1 - Per scuola base : la scuola materna, elementare, secondaria e/o di avviamento pratico gestita dal Comune, da una Corporazione o da più Comuni in base ad una convenzione che viene regolarmente frequentata da allievi che contemporaneamente fanno capo ai settori sostegno linguistico, sostegno pedagogico o servizio ortopedagogico - Per Consiglio scolastico base : il Consiglio scolastico di una scuola base - Per docente : il docente che sta alle dipendenze della Corporazione scolastica del Moesano - Per docente di ruolo : il docente che insegna nella scuola di base - Per logopedia e logopedista : misure pedagogico-terapeutiche ai sensi dell art. 50 del presente Ordinamento scolastico rispettivamente persona specializzata che applica tali misure - Per organo cantonale : il servizio o il funzionario cantonale preposto a uno o più settori menzionati all art. 1 - Per ispettore rispettivamente ispettori : l ispettore scolastico, rispettivamente l ispettrice per la scuola materna e l ispettrice di lavoro e di economia domestica - Per consulente scolastico : il funzionario del servizio psicologico cantonale che si occupa degli allievi compromessi nel loro sviluppo mentale e ne stabilisce l educazione e l istruzione adeguate - Genitori si riferisce a tutti i rappresentanti legali degli allievi che frequentano un settore gestito dalla Corporazione La forma maschile dei termini per persone sottintende anche quella femminile. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 5 di 22

6 II. Il Consiglio scolastico Art. 7 Compiti Al Consiglio scolastico spetta la direzione organizzativa e amministrativa come pure la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, programmi scolastici, direttive e concetti riguardanti i singoli settori in quanto non riservata a un altro organo. E compito prioritario del Consiglio scolastico assecondare i docenti e collaboratori specializzati nelle loro attività. Al Consiglio scolastico sono inoltre riservate le seguenti competenze non menzionate o definite in dettaglio dallo Statuto e non meglio specificate dalle disposizioni concernenti i singoli settori contenute nei capitoli seguenti: a) nominare, sospendere e licenziare i docenti che stanno alle dipendenze della Corporazione ed eventuali supplenti b) nominare, sospendere e licenziare i logopedisti ed eventuali supplenti c) confermare, sospendere o disdire lo specifico incarico per il sostegno linguistico affidato dal Consiglio scolastico base a un docente che sta alle dipendenze di una scuola base d) incaricare, sospendere e licenziare il personale ausiliario della scuola speciale e) stipulare e disdire il contratto con il dentista scolastico f) designare gli incaricati della profilassi dentaria g) decidere su domande di congedo dei docenti h) approvare l orario scolastico riguardante i singoli settori dopo aver sentito, secondo il caso, il parere del Consiglio scolastico base, degli ispettori, del consulente scolastico, dei docenti e del logopedista i) controllare l adeguatezza delle aule scolastiche e decidere l acquisto di attrezzature e del materiale scolastico in quanto di competenza della Corporazione j) visitare periodicamente i singoli settori k) promuovere la collaborazione tra i docenti, la logopedista, il servizio ortopedagogico, i docenti di ruolo e i genitori. Art. 8 Organizzazione interna Ogni settore ai sensi dell art. 1 viene affidato a un membro del Consiglio scolastico che ne sorveglia l andamento e riferisce nelle riunioni, formulando eventuali proposte. Un membro del Consiglio scolastico è responsabile delle finanze e dell amministrazione. Al presidente competono il coordinamento tra i vari settori, la direzione delle sedute del Consiglio scolastico e delle altre riunioni convocate dal Consiglio scolastico e la cura dei contatti con gli organi cantonali. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 6 di 22

7 III. Docenti e logopedisti Art. 9 Incarico Ogni nuovo docente o logopedista viene assunto con incarico limitato ad un anno. L incarico può essere annualmente rinnovato. Art. 10 Nomina Di regola dopo tre anni, un docente o logopedista incaricato può ottenere la nomina. Per la rescissione regolare del rapporto di lavoro tra la Corporazione ed il docente o logopedista nominato vale l art. 57 della legge scolastica. Art. 11 Pensum I docenti e il logopedista possono essere assunti a tempo pieno o a tempo parziale. Il pensum dei singoli docenti e del logopedista viene definito annualmente dal Consiglio scolastico in base al reale fabbisogno. Rimane riservata l accettazione del preventivo da parte dell Assemblea dei delegati. Per la definizione del pensum dei docenti di sostegno pedagogico e dei logopedisti bisogna tener conto del loro impegno per i contatti con il consulente scolastico, i docenti di ruolo e i genitori e, per quanto concerne i logopedisti, pure del lavoro amministrativo. Al riguardo valgono le direttive cantonali. La nomina ai sensi dell art. 10 del presente Ordinamento scolastico non impegna la Corporazione per quanto concerne la definizione annuale del pensum. Art. 12 Compiti generali I docenti e i logopedisti hanno l obbligo di adempiere coscienziosamente ai compiti loro affidati dalla legislazione scolastica. In particolare essi - stabiliscono un contatto continuo con i docenti di ruolo, i genitori e il consulente scolastico - si attengono all orario stabilito e comunicano al Consiglio scolastico immediatamente cambiamenti del numero degli allievi e dell orario - redigono annualmente un rapporto finale all attenzione del Consiglio scolastico. I compiti specifici dei docenti e dei logopedisti sono definiti nelle disposizioni riguardanti i singoli settori. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 7 di 22

8 Art. 13 Aggiornamento professionale Oltre all aggiornamento professionale imposto dal Cantone, i docenti devono partecipare ad altri corsi di perfezionamento professionale riconosciuti dal Cantone per almeno tre giorni all anno, da svolgere fuori dall orario scolastico. Il Consiglio scolastico può autorizzare: - congedi della durata massima di un mese riservati al perfezionamento professionale quale premio di anzianità ai sensi dell art. 11 a dell Ordinanza sullo stipendio dei maestri, rispettivamente ai sensi dell art. 27 cpv. 2 dell Ordinanza cantonale sul personale - congedi di tre mesi consecutivi al massimo per il perfezionamento professionale permanente ai sensi dell art. 8 b dell Ordinanza sullo stipendio dei maestri - eccezionalmente, congedi prolungati non pagati e riservati al perfezionamento professionale. Il Consiglio scolastico può inoltre raccomandare la frequenza di corsi di perfezionamento facoltativi se il caso lo richiede. La Corporazione si assume - le spese dei corsi di perfezionamento nella misura che esse non vanno a carico del Cantone - le spese di viaggio e di pernottamento - l intero costo della supplenza per corsi intesi quale premio di anzianità e la quotaparte dei costi di supplenza non garantita dal Cantone per i corsi di perfezionamento professionale permanente. I dettagli concernenti la frequenza dei corsi e il finanziamento vengono stabiliti dal Consiglio scolastico. Art. 14 Congedi e assenze Il Consiglio scolastico può concedere ai docenti e ai logopedisti un congedo fino a tre giorni. Se l assenza per malattia o infortunio si protrae per più di tre giorni, il docente deve presentare il certificato medico che ne indica la probabile durata. Se un assenza per altri motivi supera i tre giorni è necessaria una richiesta scritta e motivata all attenzione del Consiglio scolastico con almeno un mese di anticipo. Art. 15 Supplenze Se un docente è costretto ad assentarsi per più di tre giorni il Consiglio scolastico designa un supplente su proposta del docente da supplire. Art. 16 Vacanze Le vacanze dei docenti e logopedisti corrispondono alle vacanze nelle scuole base con 36 settimane scolastiche. Rimangono riservate le disposizioni concernenti l aggiornamento professionale. Per quanto concerne le scuole base con 38 settimane scolastiche, il Consiglio scolastico della Corporazione definisce in collaborazione con i Consigli scolastici base due settimane libere di impegni per i docenti di sostegno pedagogico e i logopedisti. E possibile il compenso con scuole base con 35 settimane scolastiche. E compito del Consiglio scolastico regolamentare situazioni particolari dovute al mancato coordinamento del calendario scolastico tra le diverse scuole basi. Prima delle relative decisioni del Consiglio scolastico i docenti e logopedisti interessati devono essere interpellati. Lezioni di sostegno pedagogico e ore terapeutiche non effettuate causa assenza per vacanze di un docente di sostegno pedagogico o logopedista devono essere integralmente recuperate. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 8 di 22

9 Art. 17 Attività accessorie Le attività accessorie e le cariche pubbliche che potrebbero pregiudicare gli interessi della Corporazione sono da sottoporre al Consiglio scolastico per approvazione preventiva. Art. 18 Provvedimenti disciplinari I provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti sono regolate dalla legislazione cantonale. Art. 19 Trasferte Il trasporto di allievi che devono cambiare sede scolastica per lezioni di sostegno linguistico o pedagogico viene di regola eseguito dai rispettivi docenti con il proprio veicolo. Vengono indennizzate le trasferte tra la sede di lavoro e altre sedi scolastiche dove i docenti o il logopedista devono recarsi per l insegnamento o la logopedia. La sede di lavoro di ogni singolo docente e del logopedista viene stabilita dal Consiglio scolastico annualmente. Per l indennità di trasferta fanno stato le disposizioni cantonali. Art. 20 Assicurazioni I docenti e logopedisti sono assicurati dalla Corporazione ai sensi dell ordinanza sulle prestazioni assicurative per scolari e maestri del 20 maggio I docentidi ruolo che impartiscono lezioni di sostegno linguistico vengono assicurati direttamente dall ente responsabile per la scuola base anche per questo impegno complementare. Il premio per l assicurazione professionale complementare LAINF va integralmente a carico del docente o del logopedista. Il docente e il logopedista provvedono alla necessaria assicurazione per le trasferte tra le varie sedi scolastiche. La partecipazione della Corporazione ai premi assicurativi è inclusa nell indennità di trasferta menzionata all art. 19. La Corporazione provvede all assicurazione degli allievi di sostegno linguistico e pedagogico che vengono trasportati dai docenti tra le diverse sedi scolastiche. Il relativo costo va a carico della Corporazione. Il Consiglio scolastico regola i dettagli. Art. 21 Cassa pensione Docenti e logopedisti che non sottostanno all obbligatorietà della cassa pensione possono assicurarsi privatamente. In questo caso la Corporazione contribuisce con il 4 % dello stipendio annuo complessivo lordo a condizione che anche il docente o il logopedista partecipi almeno con il 4 %. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 9 di 22

10 IV. Allievi Art. 22 Disciplina Per il sostegno linguistico e il sostegno pedagogico valgono le regole sulla disciplina vigenti nella scuola base. Il docente di sostegno può decidere provvedimenti disciplinari in analogia al docente ruolo. Il docente di ruolo dev essere informato circa simili provvedimenti. I provvedimenti disciplinari riservati al Consiglio scolastico vengono decisi dal Consiglio scolastico base. Il Consiglio scolastico della Corporazione viene informato circa simili provvedimenti. Art. 23 Assicurazioni La Corporazione scolastica stipula: - l assicurazione contro gli infortuni degli allievi della scuola speciale - l assicurazione di responsabilità civile a favore degli allievi che frequentano i settori gestiti dalla Corporazione. La Corporazione garantisce pure l esistenza di un assicurazione di responsabilità civile a favore degli allievi che vengono trasportati dai docenti di sostegno. L assicurazione contro gli infortuni degli allievi che frequentano il sostegno linguistico, il sostegno pedagogico, la logopedia e il servizio dentario dev essere stipulata dal Comune o dalla Corporazione che gestisce la scuola base. Tale assicurazione deve pure coprire la permanenza in altra sede scolastica per motivi scolastici o terapeutici e il tragitto tra le varie sedi scolastiche e terapeutiche tra la sede scolastica e lo studio del dentista scolastico per le visite di controllo. Il dentista scolastico dispone della propria assicurazione di responsabilità civile professionale. Per tutte le prestazioni assicurative oggetto di questo articolo vengono rispettati i minimi fissati dal Governo cantonale. V. Contatti con i genitori Art. 24 Principio Per quanto concerne il sostegno linguistico, il sostegno pedagogico, la logopedia e la scuola speciale il contatto con i genitori è di estrema importanza. Il Consiglio scolastico deve vigilare affinché il regolare contatto tra i docenti assunti dalla Corporazione, i docenti di ruolo, i logopedisti, il consulente scolastico e i genitori sia garantito. I genitori possono interpellare in ogni tempo il Consiglio scolastico se tale contatto viene a mancare o se sorgono problemi di comprensione. Art. 25 Obblighi dei docenti e logopedisti I docenti assunti dalla Corporazione, i logopedisti e i docenti di ruolo informano i genitori regolarmente circa l andamento scolastico e l evolversi delle terapie. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 10 di 22

11 Art. 26 Obblighi dei genitori I genitori degli allievi che frequentano i settori gestiti dalla Corporazione menzionati all art. 24 sono obbligati ad attivamente collaborare con i docenti assunti dalla Corporazione, i logopedisti e i docenti di ruolo. Se questa collaborazione viene a mancare, i docenti e logopedisti devono interpellare il consulente scolastico. VI. Collaborazione con i Consigli scolastici base Art. 27 Principio Dev essere garantita la stretta e continua collaborazione tra il Consiglio scolastico e i Consigli scolastici base. Art. 28 Informazione reciproca La Corporazione informa i Consigli scolastici base su tutte le decisioni rilevanti di interesse generale o di interesse specifico di una scuola base. Essa comunica ai Consigli scolastici base interessati tutte le decisione dell A.I. e del Cantone riguardanti l assegnazione di un allievo a un singolo settore. D altra parte il Consiglio scolastico base comunica alla Corporazione tutte le decisioni e misure che riguardano i settori di competenza della Corporazione. Art. 29 Conferenza dei presidenti scolastici Il Consiglio scolastico organizza all occorrenza, ma almeno due volte all anno una riunione con i presidenti dei Consigli scolastici base. I presidenti impossibilitati a partecipare delegano un altro membro del Consiglio scolastico. VII. Questioni di carattere organizzativo Art. 30 Durata annuale e settimanale La durata dell anno scolastico è di 36 settimane. La settimana scolastica è di 5 giorni e va dal lunedì al venerdì. Per il sostegno linguistico e il sostegno pedagogico viene rispettato il pomeriggio libero introdotto a livello di scuola base. Art. 31 Calendario scolastico Il Consiglio scolastico della Corporazione determina i calendari scolastici per i diversi settori, tenendo conto dei calendari validi per la scuola di base. Il Consiglio scolastico si impegna a coordinare i calendari al meglio. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 11 di 22

12 VIII. Sostegno linguistico Art. 32 Definizione La Corporazione organizza e gestisce per tutte le scuole dell obbligo del Moesano il sostegno linguistico ossia l insegnamento della lingua italiana ad allievi di altra lingua madre ai sensi dell art. 14 bis della legge scolastica rispettivamente dell ordinanza sullo speciale aiuto ai ragazzi di altra lingua nelle scuole del Cantone dei Grigioni del 2 luglio Art. 33 Scopo Il sostegno linguistico si prefigge di permettere agli allievi di altra lingua madre di seguire il regolare insegnamento in lingua italiana nella scuola base; non è compito del sostegno linguistico perfezionare le conoscenze della lingua italiana. Per problemi d apprendimento subentra il sostegno pedagogico ai sensi degli art. 41 ss. Del sostegno linguistico usufruiscono gli allievi di lingua madre straniera delle scuole dell obbligo. Ne possono pure usufruire gli allievi della scuola materna nell ultimo anno prima della scolarizzazione. Art. 34 Assegnazione Il Consiglio scolastico base assegna gli allievi al sostegno linguistico, comunicando al Consiglio scolastico della Corporazione i nominativi degli allievi che hanno diritto a questo tipo di lezioni speciali immediatamente dopo il loro arrivo nel Comune di residenza. Art. 35 Durata, numero lezioni, orari In conseguenza all art. 33, il sostegno linguistico è di regola limitato a una durata massima di due anni dal trasferimento dell allievo in un Comune di lingua italiana rispettivamente dall inizio dell obbligo scolastico. All inizio dell anno scolastico il Consiglio scolastico della Corporazione conferma la continuazione del sostegno linguistico. Il Consiglio scolastico stabilisce il numero delle lezioni settimanali da impartire al singolo allievo. Nel corso dell anno scolastico il numero delle lezioni di sostegno si riduce di regola progressivamente. Il Consiglio scolastico decide se le lezioni vengono impartite individualmente o in gruppi di allievi. I gruppi possono anche essere formati con allievi provenienti da diversi scuole basi e classi. Il Consiglio scolastico fissa l orario settimanale per le lezioni di un docente con incarico speciale. L orario per il sostegno linguistico impartito dal docente di ruolo viene fissato dal Consiglio scolastico base con comunicazione al Consiglio scolastico della Corporazione. Prima di queste decisioni formali il Consiglio scolastico della Corporazione interpella il docente di sostegno, il docente di ruolo e il Consiglio scolastico base. In casi particolari o controversi la decisione definitiva spetta all ispettore scolastico, trattando di allievi di scuola materna all ispettrice competente. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 12 di 22

13 Art. 36 Promozione e pagella Un allievo che frequenta il sostegno linguistico non può essere non promosso solamente per carenze di ordine linguistico. Dopo il primo semestre di frequenza il docente di ruolo e il docente di sostegno redigono un rapporto scritto all attenzione dei genitori che non fa parte della pagella. Nella pagella viene però menzionato che l allievo frequenta il sostegno linguistico. Alla fine del primo anno, di regola, viene rilasciato un attestato con voti numerici o in parole, eccezionalmente solo un rapporto scritto. A partire dal secondo anno di frequenza del sostegno linguistico viene compilato un attestato con voti numerici. Durante il periodo di frequenza del sostegno linguistico il voto viene rilasciato dal docente di ruolo in collaborazione con il docente di sostegno. L ispettore scolastico vigila affinché per il rilascio dei voti a allievi che frequentano il sostegno linguistico venga applicato l identico metodo in tutte le scuole del Moesano. Art. 37 Sedi scolastiche L insegnamento del sostegno linguistico avviene in modo decentralizzato, di regola presso le sedi delle scuole basi. Per motivi didattici e finanziari il Consiglio scolastico della Corporazione può decidere di raggruppare allievi provenienti da varie scuole basi in una sezione di sostegno linguistico unica. In questo caso il Consiglio scolastico della Corporazione determina la sede scolastica. Art. 38 Docenti Il sostegno linguistico può essere impartito a) da un docente di ruolo all interno del proprio pensum a condizione che egli insegni nelle prime tre classi elementari b) da qualsiasi docente di ruolo fuori dal proprio pensum c) da un docente con incarico speciale conferitogli dal Consiglio scolastico della Corporazione. L assegnazione degli allievi a un docente spetta al Consiglio scolastico base per le varianti a) e b) rispettivamente al Consiglio scolastico della Corporazione per la variante c). Nel limite del possibile viene data la preferenza all insegnamento da parte del docente di ruolo. In casi controversi l assegnazione definitiva spetta all ispettore scolastico rispettivamente all ispettrice per la scuola materna. Art. 39 Retribuzione dei docenti La retribuzione del docente di ruolo che impartisce le lezioni di sostegno linguistico all interno del proprio pensum (art. 38 let. a) è coperta dallo stipendio regolare versato dall ente responsabile della scuola base. La retribuzione dei docenti di ruolo che impartiscono le lezioni di sostegno linguistico fuori dal proprio pensum e dei docenti linguistici con incarico speciale (art. 38 let. b e c) spetta alla Corporazione. I docenti devono inoltrare una distinta dettagliata ed esatta del numero delle lezioni impartite. L ammontare della retribuzione è regolata dall art. 4 dell ordinanza cantonale sullo speciale aiuto ai ragazzi di altra lingua. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 13 di 22

14 Art. 40 Concetti Sono inoltre applicabili le direttive del Dipartimento dell educazione per l integrazione linguistica dei bambini alloglotti nel Cantone dei Grigioni (agosto 1993) e il concetto relativo alla scuola di integrazione linguistica per scolari alloglotti del Moesano (marzo 1995). IX. Sostegno pedagogico Art. 41 Definizione La Corporazione organizza e gestisce per le scuole elementari e di avviamento pratico del Moesano il sostegno pedagogico ossia classi ridotte di sostegno ai sensi dell art. 26 della legge scolastica per allievi che in seguito a ritardi della crescita, disturbi del comportamento o dell apprendimento nonché a impedimenti nella facoltà d imparare non sono all altezza delle esigenze essenziali della scuola elementare o di avviamento pratico e che quindi sono soggetti a insuccessi e pretese eccessive, pur non adempiendo ai presupposti per la frequenza della scuola speciale ai sensi della legge sugli andicappati. Art. 42 Scopo Il sostegno pedagogico si prefigge l integrazione completa degli allievi nella scuola elementare e di avviamento pratico. Art. 43 Forma organizzativa Il sostegno pedagogico viene gestito sotto forma mista nel senso che gli allievi di sostegno rimangono integrati nella scuola base. La conduzione del sostegno pedagogico integrato ai sensi dell art. 26 cpv. 2 della legge scolastica è stata autorizzata per il Moesano dal Dipartimento dell educazione, della cultura e della protezione dell ambiente in data 23 novembre Art. 44 Assegnazione Il Consiglio scolastico base assegna gli allievi al sostegno pedagogico in base a una perizia psicoscolastica e al consenso dei genitori e del docente di ruolo. Art. 45 Durata All inizio di un anno scolastico il Consiglio scolastico della Corporazione conferma la continuazione del sostegno pedagogico, sentito il parere del docente di sostegno, del docente di ruolo, dei genitori e del consulente scolastico. Il Consiglio scolastico decide in base al rapporto del docente di sostegno e d intesa con il docente di ruolo e i genitori l eventuale reintegrazione completa degli allievi nella scuola base. In caso di dubbio viene allestita una perizia psicoscolastica. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 14 di 22

15 Art. 46 Promozione e pagella A un allievo del sostegno pedagogico può essere rufiutata la promozione solamente se sono date particolari premesse pedagogiche. Il rilascio dei voti per le materie di sostegno pedagogico avviene in comune accordo tra il docente di ruolo e il docente di sostegno; il docente di ruolo effettua l iscrizione del voto nella pagella. Di regola vengono rilasciati voti numerici o in parole, eccezionalmente può essere redatto un rapporto scritto all attenzione dei genitori che non fa parte della pagella. Nella pagella viene però menzionato che l allievo frequenta il sostegno pedagogico. L ispettore scolastico vigila affinché per il rilascio dei voti a allievi che frequentano il sostegno pedagogico venga applicato l identico metodo in tutte le scuole del Moesano. Art. 47 Materie, assegnazione docente, numero lezioni, orario Il Consiglio scolastico della Corporazione stabilisce le materie ed il numero delle lezioni settimanali di sostegno pedagogico da impartire al singolo allievo. Nel corso dell anno scolastico il numero delle lezioni può variare. Il Consiglio scolastico assegna gli allievi a un docente di sostegno. Il Consiglio scolastico decide se le lezioni vengono impartite individualmente o in gruppi di allievi. I gruppi possono anche essere formati da allievi provenienti da diverse scuole basi e classi. Il Consiglio scolastico determina l orario settimanale. Prima di queste decisioni formali, il Consiglio scolastico della Corporazione interpella il docente di sostegno, il docente di ruolo e il consulente scolastico e, per l orario, pure il Consiglio scolastico base. In casi particolari e controversi la decisione definitiva spetta al consulente scolastico. Art. 48 Sedi scolastiche L insegnamento del sostegno pedagogico avviene in modo decentralizzato, di regola presso le sedi delle scuole basi. Per motivi didattici e finanziari e dopo aver sentito il consulente scolastico, il Consiglio scolastico della Corporazione può decidere di raggruppare allievi provenienti da varie scuole basi in una sezione di sostegno pedagogico unica. In questo caso il Consiglio scolastico della Corporazione determina la sede scolastica. Art. 49 Concetto E inoltre da applicare il concetto scolastico relativo alla scuola di sostegno pedagogico del Moesano (novembre 1992 / ottobre 1993). Art. 49 bis Sostegno pedagogico a livello di scuola dell infanzia La Corporazione organizza e gestisce il sostegno pedagogico per le scuole dell infanzia ai sensi dell Ordinanza sul promovimento dei bambini menomati nelle scuole dell infanzia del Cantone dei Grigioni del 2 luglio Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 15 di 22

16 A tale scopo la Corporazione assume delle persone ausiliarie ai sensi degli art. 2 ss. dell Ordinanza citata. L assunzione di persone ausiliarie ha lo scopo di garantire l integrazione di bambini disabili nella scuola dell infanzia. L assunzione di queste persone ausiliarie presuppone: a) la proposta formale del Consiglio scolastico di base b) il consenso dei genitori rispettivamente del rappresentante legale c) il parere dell educatrice e dell ispettrice della scuola dell infanzia d) il rapporto del Servizio Psicologico scolastico oppure del Servizio ortopedagogico oppure di un medico e) l approvazione da parte dell Ufficio cantonale per settori scolastici speciali. Il Consiglio scolastico della Corporazione decide circa l eventuale formazione di gruppi di bambini, fissa il numero di ore settimanali durante le quali le persone ausiliarie sono a disposizione e determina l orario settimanale. All inizio del nuovo anno scolastico il Consiglio scolastico della Corporazione conferma la continuazione del sostegno pedagogico. Prima di decidere in merito alla formazione di gruppi di bambini, al numero delle ore settimanali, all orario settimanale e alla continuazione del sostegno pedagogico, il Consiglio scolastico interpella le persone e gli organi citati al cpv. 4. Il sostegno pedagogico a livello di scuola dell infanzia si svolge sempre presso la sede scolastica che il bambino interessato frequenta. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 16 di 22

17 X. Logopedia Art. 50 Definizione e competenza La Corporazione è responsabile per l organizzazione e la gestione amministrativa dei seguenti provvedimenti pedagogico-terapeutici particolari ai sensi dell art. 6 della legge cantonale sugli andicappati del 18 febbraio 1979 per gli allievi che frequentano la scuola dell obbligo o la scuola materna nel Moesano: - logopedia - misure di sostegno nell ambito della legastenia - misure di sostegno nell ambito della discalculia Queste misure vengono brevemente definite come logopedia. Le questioni terapeutiche, inclusa l assegnazione alla logopedia, esulano dalla competenza delle Autorità della Corporazione e non vengono quindi regolate dal presente Ordinamento scolastico. Il Consiglio scolastico della Corporazione ha comunque il diritto e l obbligo di intervenire presso gli organo cantonali o federali competenti in caso di dubbio sul regolare svolgimento del lavoro affidato ai logopedisti. Art. 51 Compiti specifici dei logopedisti I logopedisti informano il Consiglio scolastico circa - il programma e l esito generale delle visite effettuate nelle scuole materne - i nominativi degli allievi che usufruiscono di terapie - il numero esatto delle ore di terapia - l orario di terapia Essi consegnano al Consiglio scolastico copia dei documenti di carattere amministrativo da loro compilati e destinati ai competenti organo cantonali e federali. Art. 52 Sedi La sede principale dell ambulatorio di logopedia si trova presso il centro scolastico comunale a Roveredo. La Corporazione stipula con il Comune di Roveredo un contratto d affitto per l uso dei locali. Il Consiglio scolastico delle scuole base con sede nei Circoli di Calanca e Mesocco possono proporre che le terapie vengano svolte presso le sedi delle scuole di base. I Comuni con sedi decentralizzate mettono gratuitamente a disposizione locali adeguati per la terapia e l arredamento principale. La Corporazione allestisce al massimo una sede per circolo con l attrezzatura speciale per la logopedia. Piccolo materiale che non viene regolarmente usato è depositato presso la sede principale e viene trasportato dai logopedisti in caso di bisogno. Il Consiglio scolastico della Corporazione decide circa la decentralizzazione della terapia di logopedia, considerando la provenienza, il numero degli allievi che usufruiscono di terapie logopediche rispettivamente il numero settimanale di ore di logopedia e l impegno complessivo dei logopedisti. Due volte per anno scolastico, i logopedisti effettuano delle visite nelle sedi di ogni scuola materna base. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 17 di 22

18 Art. 53 Retribuzione dei logopedisti I logopedisti vengono retribuiti come docenti del sostegno pedagogico e in base al pensum loro affidato Per la determinazione del pensum dei logopedisti valgono le disposizioni dell art. 11 del presente Ordinamento scolastico. XI. Servizio ortopedagogico cantonale Art. 54 Collaborazione Il Consiglio scolastico della Corporazione collabora con il servizio ortopedagogico cantonale, in particolare per quanto concerne gli esami e le terapie eseguiti dallo stesso per i bambini in età prescolastica. XII. Scuola speciale Art. 55 Definizione e competenze La Corporazione organizza e gestisce una scuola speciale ai sensi degli art. 1 let. a e 6 della legge cantonale sugli andicappati per gli allievi residenti nel Moesano che in seguito a un impedimento non possono frequentare la scuola dell obbligo. La Corporazione è competente per le questioni organizzative e amministrative riguardanti la scuola speciale. L assegnazione alla scuola speciale spetta agli organi cantonali e federali, la vigilanza sull andamento scolastico degli organi cantonali. IL Consiglio scolastico della Corporazione ha comunque il diritto e l obbligo di intervenire presso gli organo cantonali o federali competenti in caso di dubbio sul regolare svolgimento dell insegnamento nella scuola speciale. Art. 56 Ripartizione compiti, orario, attività particolari Il Consiglio scolastico determina in collaborazione con l ispettore la ripartizione dei compiti dei docenti e l orario scolastico. Il Consiglio scolastico decide pure in merito allo svolgimento di attività fuori dal programma scolastico organizzate daala scuola come in particolare il corso di sci e approva il programma della passeggiata scolastica. Art. 57 Pagelle, rapporti. Vengono allestite pagelle adeguate al tipo di scuola. I docenti redigono rapporti concernenti gli allievi che lasciano la scuola. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 18 di 22

19 Art. 58 Sede scolastica La sede della scuola speciale si trova presso il centro scolastico comunale di Roveredo La Corporazione stipula con il Comune di Roveredo un contratto d affitto per l uso dei locali L arredamento dei locali spetta alla Corporazione. Art. 59 Mensa scolastica Previa autorizzazione da parte degli organi cantonali e federali, la Corporazione organizza una mensa scolastica per gli allievi della scuola speciale. Se il numero degli allievi che frequentano la mensa risulta troppo esiguo, il Consiglio scolastico può decidere la rinuncia alla gestione della mensa Il Consiglio scolastico incarica il personale responsabile della mensa e ne fissa la retribuzione. Il Consiglio scolastico definisce i compiti del personale responsabile in un capitolato. Art. 60 Trasporto allievi In caso di necessità, il Consiglio scolastico organizza il trasporto degli allievi tra casa e scuola. Art. 61 Provvedimenti pedagogico-terapeutici Per i provvedimenti pedagogico-terapeutici speciali per gli allievi della scuola speciale fanno stato gli art. 6 ss. della legge cantonale sugli andicappati e il capitolo X del presente ordinamento. Art. 62 Servizio medico e dentario Il Consiglio scolastico nomina il medico scolastico per la scuola speciale e vigila affinché le visite mediche e dentistiche vengano effettuate come previsto dalle relative ordinanze cantonali. Art. 63 Insegnamento della religione L insegnamento della religione delle chiese riconosciute dallo stato fa parte delle materie obbligatorie. Resta riservata la dispensazione ai sensi dell art. 4 quater cpv. 2 della legge scolastica. Art. 64 Amministrazione Il Consiglio scolastico è responsabile dell evasione delle pratiche amministrative con AI e il Cantone per quanto riguarda la scuola speciale. I docenti e il personale responsabile della mensa allestiscono la necessaria documentazione per incarico del Consiglio scolastico. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 19 di 22

20 XIII. Servizio dentario scolastico Art. 65 Definizione La Corporazione organizza il servizio dentario scolastico ai sensi dell art 5 della legge scolastica, dell art. 6 della legge sulle scuole dell infanzia e dell ordinanza cantonale del 18 dicembre 1990 concernente il servizio dentistico nelle scuole., Il servizio dentario scolastico comprende: a) la profilassi b) il controllo della dentatura c) la cura dentaria Art. 66 Persone responsabili Sono responsabili del servizio dentario scolastico: a) il Consiglio scolastico della Corporazione (v. art. 7 del presente Ordinamento scolastico) b) il dentista scolastico c) gli incaricati della profilassi dentaria d) i docenti-collaboratori del servizio dentario scolastico. Il Consiglio scolastico della Corporazione designa il dentista scolastico e gli incaricati della profilassi. Ogni Consiglio scolastico base incarica un docente della propria scuola quale docente-collaboratore per il servizio dentario scolastico. Art. 67 Profilassi La profilassi consiste nell informazione sulla cura dei denti e il giusto modo di nutrirsi e in azioni profilattiche speciali. La profilassi viene effettuata annualmente in tutte le scuole materne e tutte le scuole d obbligo. Gli incaricati inoltrano al Consiglio scolastico della Corporazione, all inizio dell anno scolastico, un programma d attività e, a chiusura dell anno scolastico, un rapporto finale. Essi coordinano gli interventi nelle scuole con i singoli docenti-collaboratori Gli incaricati della profilassi collaborano con il dentista scolastico. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 20 di 22

21 Art. 68 Controllo della dentatura Nel corso del primo trimestre dell anno scolastico, il dentista scolastico effettua personalmente il controllo della dentatura di tutti gli allievi della scuola dell obbligo. Il dentista scolastico coordina i controlli che vengono effettuati nel proprio studio con i singoli docenticollaboratori. Il docente-collaboratore organizza il trasporto che va a carico del Comune o della corporazione responsabile della scuola base. Il dentista scolastico consegna al Consiglio scolastico della Corporazione l elenco degli allievi visitati, segnala i nominativi degli allievi che non si sono sottoposti al controllo o alla necessaria cura dentaria e redige un rapporto annuo sull igiene e la salute dentale degli allievi in generale. Il Consiglio scolastico della Corporazione interviene immediatamente nei confronti dei genitori degli allievi che non si sono sottoposti al controllo o alla necessaria cura. Art. 69 Cura dentaria Il dentista scolastico esegue la cura dentaria per tutti gli allievi che non si fanno curare da un dentista privato. La cura avviene con il consenso dei genitori ed è organizzata direttamente dal dentista scolastico Art. 70 Retribuzione Per l onorario del dentista scolastico e la retribuzione degli incaricati della profilassi fa stato l ordinanza cantonale I comuni e corporazioni organizzatori delle scuole base rimborsano ai docenti-collaboratori direttamente le spese vive. Art. 71 Amministrazione Le fatture del dentista scolastico e degli incaricati della profilassi vengono inoltrate al Consiglio scolastico della Corporazione che le controlla. Le fatture degli incaricati della profilassi vengono saldate direttamente dalla Corporazione scolastica. Le fatture del dentista scolastico vengono trasmesse entro 14 giorni ai Comuni ed alle corporazioni organizzatori delle scuole base. Il Comune o la Corporazione base salda entro un mese le fatture inerenti al controllo della dentatura e trasmette le fatture per la cura dentaria ai genitori. I comuni e corporazioni base possono assumersi il costo per la cura dentaria eseguita dal dentista scolastico parzialmente o totalmente. I Comuni rispondono in ogni caso per i pagamenti mancati. Art. 72 Comprensorio Tutti i Comuni del Moesano, ad eccezione del Comune di Mesocco, fanno parte del servizio dentario scolastico. Il Comune di Mesocco può aderire al servizio dentario scolastico per l inizio di un anno scolastico con il preavviso scritto di tre mesi. Per il Comune di Mesocco valgono le stesse condizioni che per gli altri Comuni. Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 21 di 22

22 XIV. Disposizioni finali Art. 73 Rimedi legali Per l impugnazione delle decisioni del Consiglio scolastico della Corporazione fa stato l art. 62 della legge scolastica. Art. 74 Entrata in vigore Il presente Ordinamento scolastico che è stato accettato dall Assemblea dei delegati del... entra in vigore con l approvazione da parte del Governo cantonale Accettato dall Assemblea dei delegati della Corporazione scolastica del Moesano in data 2 maggio 1995 Ordinamento della Corporazione Scolastica del Moesano Pagina 22 di 22

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