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1 COMUNE DI CASTELVENERE - PROVINCIA DI BENEVENTO - REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI EDUCAZIONE MUSICALE PERMANENTE (C.E.M.P.) DI CASTELVENERE. Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del

2 INDICE Titolo I Principi generali Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Criteri generali Articolo 3 Finalità Articolo 4 - Indirizzi Titolo II La struttura organizzativa Articolo 5 La gestione e la direzione amministrativa Articolo 6 Il Coordinatore comunale Articolo 7 Affidamento della gestione delle attività del C.E.M.P. in favore di un soggetto esterno. Titolo III Organizzazione e Servizi Articolo 8 Il personale docente Articolo 9 L organizzazione didattica Articolo 10 Iscrizione e frequenza Titolo IV Disposizioni finali Articolo 11 - Entrata in vigore Articolo 12 - Normativa di rinvio.

3 Titolo I Principi generali Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento della Scuola Comunale di Musica di Castelvenere, denominata Centro di Educazione Musicale Permanente (C.E.M.P.), e disciplina l attività della medesima in funzione del costante soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della comunità locale, in rapporto alle caratteristiche sociali, economiche e culturali che la caratterizzano. 2. Con il presente regolamento si definiscono forme di interazione e collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa, nel rispetto delle differenti prerogative. Articolo 2 Criteri generali 1. La struttura organizzativa del Centro di Educazione Musicale Permanente (C.E.M.P.) di Castelvenere ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell Amministrazione comunale secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. 2. Il Centro di Educazione Musicale Permanente favorisce, con ogni strumento ritenuto utile in riferimento alle peculiarità locali, la partecipazione dei cittadini alle proprie attività, conformemente alle previsioni del vigente Statuto comunale. 3. Il Centro di Educazione Musicale Permanente promuove la tutela della tradizione musicale presente sul territorio, favorisce la divulgazione della cultura musicale tra i cittadini ed incentiva la diffusione di nuove attività nel campo musicale. Articolo 3 Finalità 1. Il Centro di Educazione Musicale Permanente (C.E.M.P.) è una Scuola pubblica di musica istituita presso il Comune di Castelvenere e persegue le seguenti finalità: a) diffusione della cultura musicale a partire dalla prima infanzia, garantendo le pari opportunità di accesso alle attività didattiche musicali; b) formazione musicale di base; c) formazione musicale ad indirizzo professionale; d) supporto alla didattica musicale per le Scuole del territorio; e) realizzazione di ogni altra iniziativa, anche di produzione esterna, coerente con le finalità precedentemente descritte. Articolo 4 - Indirizzi 1. Gli indirizzi generali per il funzionamento del Centro di Educazione Musicale Permanente sono contenuti negli atti di programmazione dell Ente, in primo luogo nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e vengono realizzati in base alle risorse e agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario del Comune. 2. Gli indirizzi di attuazione vengono elaborati dalla Giunta municipale dell Ente, sulla base e nel rispetto degli indirizzi generali. In particolare, prima dell inizio di ciascun anno di attività didattica musicale, l Amministrazione comunale formula al Coordinatore comunale, o al collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, gli indirizzi necessari affinché quest ultimo possa stabilire la durata e l articolazione del calendario scolastico, l utilizzo dei locali e possa approvare la Programmazione didattica annuale, oltre ad altri indirizzi eventualmente necessari. 3. La Giunta municipale, sentito il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, e il Responsabile del Settore competente, stabilisce annualmente le quote a carico dell utenza di compartecipazione alle spese necessarie per il funzionamento e la gestione del Centro di Educazione Musicale Permanente.

4 4. Il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, effettua funzioni di raccordo tra l Organo di governo dell Ente e la direzione amministrativa per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi dell Amministrazione. Titolo II La struttura organizzativa Articolo 5 La gestione e la direzione amministrativa 1. Nell ipotesi in cui il Comune di Castelvenere provveda all organizzazione e alla gestione delle attività del Centro di Educazione Musicale Permanente con proprie risorse umane e strumentali interne, il Responsabile del Settore nel quale sono inseriti i Servizi culturali dell Ente svolge le funzioni di direzione amministrativa del C.E.M.P. ed esercita tutti i poteri gestionali riguardanti le attività amministrative relative e necessarie al funzionamento del Centro di Educazione Musicale Permanente. In particolare, egli assicura il regolare svolgimento delle attività e dei servizi della Scuola, secondo gli indirizzi impartiti e in base alle risorse assegnate dall Amministrazione. Inoltre, egli avvia e conclude, nel rispetto della normativa vigente, le procedure necessarie per l acquisizione delle prestazioni professionali da parte del personale docente del C.E.M.P. che siano necessarie a garantire il regolare svolgimento dell attività didattica del Centro medesimo, in esecuzione della Programmazione didattica annuale. 2. In ogni caso, spetta sempre e comunque al Responsabile del Settore nel quale sono inseriti i Servizi culturali dell Ente il compito di formulare le proposte finanziarie per l inserimento nel bilancio di previsione finanziario del Comune delle poste finanziarie necessarie a garantire il funzionamento del Centro medesimo. 3. In caso di gestione interna, le funzioni di Segreteria necessarie per il funzionamento del Centro di Educazione Musicale Permanente sono svolte da personale inserito all interno del Settore funzionalmente competente. 4. Il responsabile della direzione amministrativa si avvale della consulenza e del supporto del Coordinatore comunale, o del collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, il quale esercita le funzioni meglio definite nel successivo articolo. Articolo 6 Il Coordinatore comunale 1. Il Coordinatore comunale viene nominato dalla Giunta municipale e costituisce il referente del Comune per tutte le questioni e le problematiche che attengono al funzionamento e alla gestione organizzativa e didattica del Centro di Educazione Musicale Permanente. In alternativa alla nomina di un unico Coordinatore comunale, la Giunta municipale può decidere di nominare fino ad un massimo di tre Coordinatori comunali, i quali costituiscono un organo collegiale che si riunisce e decide a maggioranza dei propri componenti. 2. Il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, resta in carica per un periodo di tre anni e, in ogni caso, cessa automaticamente dall incarico alla scadenza del mandato del Sindaco. A seguito dell insediamento della nuova Amministrazione comunale, la Giunta municipale, entro novanta giorni dalle elezioni e in ogni caso prima dell inizio del nuovo anno di attività didattica del C.E.M.P., deve procedere alla designazione del nuovo Coordinatore comunale o del nuovo collegio di Coordinatori comunali. Sino al perfezionamento della nomina del nuovo Coordinatore comunale resta comunque in carica per l ordinaria amministrazione il Coordinatore uscente o il collegio di Coordinatori uscente. 3. Nell ipotesi in cui il Coordinatore comunale, oppure uno o più componenti del collegio dei Coordinatori comunali, venga meno agli obblighi connessi al proprio incarico oppure adotti comportamenti contrastanti con gli indirizzi impartiti dall Organo di governo, la Giunta municipale può disporre, con provvedimento motivato, la decadenza dall incarico. 4. L incarico di Coordinatore comunale non prevede alcuna remunerazione. Esso può essere conferito anche ad un soggetto esterno al personale comunale, a condizione che il soggetto prescelto sia in possesso di adeguate competenze in ambito musicale, didattico ed organizzativo.

5 5. Il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, risponde al Responsabile del Settore nel quale sono inclusi i Servizi culturali per gli aspetti organizzativi e funzionali, al Sindaco o a un suo delegato per gli indirizzi politici. 6. Al Coordinatore comunale, o al collegio dei Coordinatori comunali, competono le seguenti funzioni e competenze: Stabilire la durata e l articolazione del calendario scolastico, l utilizzo dei locali ed approvare la Programmazione didattica annuale, elaborando un apposita proposta prima dell inizio di ogni anno di attività didattica, sulla base degli indirizzi appositamente formulati dall Amministrazione comunale; Promuovere, coordinare e gestire le produzioni didattico-artistiche del Centro di Educazione Musicale Permanente; Proporre, relativamente alle risorse strumentali e di personale assegnate al C.E.M.P., tutti i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività didattiche e per il loro potenziamento, riferendone al Sindaco o suo delegato e al Responsabile del Settore competente; Curare tutte le fasi relative all iscrizione degli studenti; Organizzare l articolazione oraria dei diversi corsi, armonizzandola e coordinandola con le diverse attività della Scuola, in base alle disponibilità dei locali ed alle esigenze dell utenza; Proporre, per ogni disciplina d insegnamento, l elenco dei docenti cui conferire l incarico; Proporre i nominativi per la sostituzione dei docenti in caso di assenza o dimissioni; Assicurare il corretto funzionamento ed utilizzo del materiale didattico e delle strutture in uso; Inoltrare al Sindaco o suo delegato e al Responsabile del Settore competente, a seconda della competenza, le richieste o le segnalazioni provenienti dagli insegnanti, dai genitori, dagli allievi che non siano di immediata competenza del Coordinatore stesso; Proporre iniziative e manifestazioni extracurriculari ritenute necessarie, in un rapporto di continuo interscambio tra la Scuola e le realtà socio-culturali del territorio. Le iniziative devono comunque essere approvate dall Amministrazione comunale o, in caso di gestione esterna, dal soggetto gestore, e devono seguire i tempi necessari alla loro programmazione; Mantenere e sviluppare i contatti con gli Enti musicali regionali, nazionali ed internazionali; Proporre all Ente, sentito anche il Responsabile del Settore competente, le quote annuali di iscrizione al C.E.M.P.; Sovrintendere, per conto del Comune di Castelvenere, alla corretta organizzazione e al proficuo svolgimento dell attività didattica del Centro; Verificare il rispetto degli indirizzi impartiti dall Amministrazione comunale. 7. Inoltre, il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, individua e quantifica annualmente le risorse finanziarie complessivamente necessarie a garantire il funzionamento del Centro di Educazione Musicale Permanente e le comunica al Responsabile del Settore competente, il quale adotta le opportune iniziative e formula le necessarie proposte affinché nel bilancio di previsione finanziario del Comune siano inserite le relative poste finanziarie. Articolo 7 Affidamento della gestione delle attività del C.E.M.P. in favore di un soggetto esterno. 1. Qualora il Comune di Castelvenere non disponga delle risorse umane e strumentali necessarie per provvedere direttamente ed autonomamente all organizzazione e alla gestione delle attività del Centro di Educazione Musicale Permanente, le funzioni di gestione e di direzione amministrativa del C.E.M.P. possono essere affidate ad un soggetto esterno, il quale sia in possesso di tutti i requisiti e le competenze tecnico-professionali che siano necessari a garantire un efficace espletamento del relativo servizio. 2. Spetta al Responsabile del Settore competente, vale a dire il Responsabile del Settore nel quale sono inclusi i Servizi culturali, il compito di segnalare al Sindaco e alla Giunta municipale la carenza

6 delle risorse umane e strumentali che siano necessarie a provvedere direttamente ed autonomamente all organizzazione e alla gestione delle attività del Centro di Educazione Musicale Permanente e, pertanto, di segnalare la necessità di attivare la gestione esterna delle attività del C.E.M.P. 3. In caso di affidamento della gestione delle attività del Centro di Educazione Musicale Permanente in favore di un soggetto esterno, il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali se individuati in numero superiore a uno, sovrintende a tutte le attività didattiche ed organizzative poste in essere dal soggetto gestore, al fine di verificare l osservanza degli indirizzi impartiti dalla Amministrazione comunale al momento dell affidamento o negli altri casi previsti. 4. Qualora il soggetto gestore, nell espletamento delle attività connesse al funzionamento del C.E.M.P., si discosti dagli indirizzi impartiti dall Amministrazione comunale al momento dell affidamento o negli altri casi previsti, compromettendo in tal modo il corretto svolgimento dell attività didattica o la sana e corretta gestione amministrativa e finanziaria del Centro, il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali, invita il soggetto affidatario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite al momento dell affidamento della gestione o negli altri casi previsti. 5. Laddove, ciò nonostante, il soggetto gestore prosegua nella sua condotta e non si conformi alle direttive, il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali, segnala l inosservanza al Sindaco, alla Giunta municipale e al Responsabile di Settore competente. A seguito di ciò, quest ultimo con proprio provvedimento motivato, di propria iniziativa o eventualmente anche sulla base di un apposito atto di indirizzo dell Organo di governo, può dichiarare la risoluzione contrattuale nei confronti del soggetto gestore. Titolo III Organizzazione e Servizi Articolo 8 Il personale docente 1. L insegnamento delle varie discipline è assicurato da personale incaricato a tempo determinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa oppure di prestazione occasionale oppure con altra idonea forma contrattuale consentita dalla normativa vigente, il quale risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Costituiscono eccezione al titolo minimo, in analogia ai criteri seguiti negli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), particolari e documentati meriti artistici. 2. Il personale docente e gli eventuali supplenti vengono individuati dal soggetto preposto alla direzione amministrativa su proposta del Coordinatore comunale, o del collegio dei Coordinatori comunali, in base ai curriculum dei docenti, tenendo conto dei criteri generali di continuità didattica e di buon inserimento nel contesto generale delle attività della Scuola. 3. Qualora, in presenza dei presupposti di cui al precedente art. 7, le funzioni di gestione e di direzione amministrativa delle attività del C.E.M.P. siano affidate ad un soggetto esterno, l individuazione del personale docente, la contrattualizzazione e la remunerazione del medesimo sono di esclusiva competenza del soggetto gestore esterno, senza che sia ravvisabile in proposito alcun onere né amministrativo né finanziario a carico del Comune di Castelvenere. 4. Il mancato rinnovo dell incarico per la tenuta di uno dei corsi organizzati dal Centro di Educazione Musicale Permanente deve essere motivato e comunicato per scritto al docente incaricato dello svolgimento del corso entro il termine dell anno scolastico precedente. 5. Gli insegnanti del Centro di Educazione Musicale Permanente, adeguatamente preavvisati, garantiscono la loro presenza per l accompagnamento musicale nelle iniziative istituzionali. 6. Gli incontri e le riunioni sono programmati di norma nei giorni e negli orari di apertura della Scuola. 7. Il docente è tenuto a garantire la necessaria continuità didattica, comunicando al Coordinatore con congruo preavviso l eventuale assenza.

7 8. Il personale docente è tenuto al rispetto della programmazione didattica. 9. Nel caso in cui il Coordinatore comunale, o il collegio dei Coordinatori comunali, rilevi un mancato rispetto della programmazione didattica annuale, provvede con appositi richiami scritti al docente interessato. Tre richiami scritti nel corso di un anno scolastico creano i presupposti per il mancato rinnovo dell incarico nel corso dell anno successivo. Articolo 9 L organizzazione didattica 1. I corsi di insegnamento tenuti presso il Centro di Educazione Musicale Permanente (C.E.M.P.) di Castelvenere sono individuati annualmente in sede di Programmazione didattica annuale, anche in considerazione e a seguito di specifiche richieste provenienti da un sufficiente numero di utenti. 2. L educazione musicale di base rivolta ai bambini è suddivisa in: propedeutica musicale (teorica); propedeutica strumentale (pratica). 3. L educazione di base si rivolge ai bambini appartenenti alla fascia d età inferiore (in genere dai 5 ai 10 anni). Per la fascia d età superiore (in genere dagli 11 anni in poi), l offerta musicale è suddivisa in: laboratorio teorico pratico; strumento. 4. Per gli iscritti al Centro di Educazione Musicale Permanente sono previste lezioni di musica personalizzate e d insieme. 5. La composizione dei gruppi di musica d insieme è decisa dagli insegnanti. 6. Le lezioni possono variare a seconda del grado di apprendimento degli allievi. 7. L iscrizione al Centro di Educazione Musicale Permanente comporta la partecipazione gratuita alle iniziative (saggi, manifestazioni) promosse dal Centro medesimo o dall Amministrazione comunale. Articolo 10 Iscrizione e frequenza 1. Il Centro di Educazione Musicale Permanente rende nota con i mezzi di informazione propri o con quelli in possesso dell Amministrazione comunale (comunicati stampa, sito internet del Comune, volantini, avvisi) l apertura delle iscrizioni e le relative modalità di iscrizione. 2. La richiesta di iscrizione comporta l impegno a frequentare le lezioni secondo il calendario scolastico e gli orari stabiliti. 3. Eventuali assenze non giustificate e protratte nel tempo possono causare l esclusione dalla frequenza delle lezioni. Titolo IV Disposizioni finali Articolo 11 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del medesimo. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune che eventualmente regolino la medesima materia. Articolo 12 - Normativa di rinvio. 1. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica, qualora compatibili, le norme del presente regolamento. 2. Sono assicurate idonee iniziative per garantire la più completa conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.

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