L esercizio della delega dovrà tener conto dei criteri già individuati dalla legge welfare, ossia:
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- Cesare Ignazio Bernardini
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1 Apprendistato e completamento dell obbligo scolastico Danilo Papa Riapertura delle deleghe Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, che sostituisce il comma 30 dell art. 1 della L. n. 247/2007 (c.d. legge welfare), il Governo è dunque delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, fra l altro, al riordino della normativa in materia di apprendistato. Ovviamente la delega dovrà rispettare i principi dell art. 117 della Costituzione e gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, "garantendo l uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati". L esercizio della delega dovrà tener conto dei criteri già individuati dalla legge welfare, ossia: a) il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia; b) l individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l individuazione di requisiti minimi per l erogazione della formazione formale; c) con riferimento all apprendistato professionalizzante, l individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina; d) l adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato. Il primo criterio dettato dal Parlamento, nonostante sia contenuto in una legge del 2007, sembra inserirsi perfettamente nel solco tracciato dal nuovo comma 5 ter dell art. 49 del Dlgs. n. 276/2003 che, in tema di apprendistato professionalizzante, attribuisce alla disciplina contrattuale un ruolo non più integrativo o suppletivo di quella dettata dalle Regioni ma addirittura un ruolo "alternativo" a quest ultima. In tal senso infatti tale disposizione, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sent. n. 50/2005, permette di attivare contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente sulla base di discipline contrattuali che consentano lo svolgimento di formazione esclusivamente interna. Ecco allora che il criterio di delega sul "rafforzamento del ruolo della contrattazione
2 collettiva" non può non ribadire tale impostazione, intervenendo su molteplici problematiche che affliggono l apprendistato e che potrebbero essere superate attraverso un maggior coinvolgimento delle parti sociali. Del resto anche nell accordo del 17 febbraio 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali recante le Linee guida per la formazione 2010 è evidenziata con chiarezza la "necessità valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire investimenti formativi". Nell accordo, fra l altro, ci si propone un ampliamento ed una diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (Ifts), contratti di apprendistato e "in generale, promuovendo l apprendimento nella impresa". Le strade tracciate dalle Linee guida potrebbero dunque ispirare i futuri decreti delegati anche laddove si richiede il superamento di una visione formalistica della formazione ed un impiego diffuso del metodo di apprendimento "per competenze", definendo un "sistema nazionale di competenze in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite" (1). Anche altri contenuti del documento del 17 febbraio scorso sembrano far eco ai criteri della L. n. 247/2007, laddove si pensa ad un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutattori/certificatori", valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro Organismi bilaterali. L obbligo di rendicontazione della formazione non può infatti non rispettare quei criteri di uniformità richiesti dalla stessa legge welfare, attraverso l individuazione di "standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese" ma anche, con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, attraverso "l individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina". È questo un aspetto da non sottovalutare in quanto proprio la "regionalizzazione" degli apprendistati e l affidamento alla contrattazione collettiva, talvolta anche aziendale, della disciplina dei profili formativi ha determinato negli anni una disomogeneità fin troppo marcata sul territorio che si riverbera, inevitabilmente, anche in costi per le aziende e, come evidenziato dallo stesso Legislatore, ostacola la mobilità territoriale degli apprendisti. In tale quadro gli interventi normativi dovranno affrontare inoltre uno dei problemi più spinosi legati all apprendistato, ossia quello relativo all effettività della formazione. In tal senso si potrebbe dunque pensare, sempre in un ottica di valorizzazione delle parti sociali, ad un maggior coinvolgimento delle stesse nelle attività di verifica della formazione svolta, in particolare laddove tale formazione sia esclusivamente interna, secondo i dettami dell art. 49, comma 5 ter, del Dlgs. n. 276/2003. In altri termini, potrebbe incentivarsi la contrattazione collettiva e gli Enti bilaterali ad "accompagnare" gli apprendisti durante tutto il
3 percorso formativo, attribuendo funzioni periodiche di verifica del rispetto dell obbligo formativo e di certificazione dello stesso. Un scelta del genere, che ovviamente non limita ma integra l attività accertativa pubblica, consentirebbe dunque un maggior "controllo sociale" rispetto ad una tipologia contrattuale che proprio nel suo aspetto caratterizzante (la formazione) ha sempre mostrato gravi carenze. Apprendistato qualificante e obbligo di istruzione Altra importante previsione introdotta dal Collegato lavoro concerne la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato qualificante per completare l obbligo di istruzione, da ultimo ridefinito dall art. 1, comma 622, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale: "l istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni ( ). L innalzamento dell età di accesso al lavoro a sedici anni sembrava "scontrarsi" con la diversa previsione dell art. 48 del Dlgs. n. 276/2003, che ammetteva invece la stipula del contratto di apprendistato qualificante a partire dal quindicesimo anno di età. Sul punto, peraltro, il Ministero del lavoro non si è espresso, se non con una nota del 20 luglio 2007 prot. n. 9799, con la quale tuttavia chiariva esclusivamente la decorrenza del nuovo obbligo. Età di accesso al lavoro: evoluzione della disciplina Anzitutto occorre ricordare la fondamentale previsione dell art. 3 della L. n. 977/1967 (2), secondo cui "l età minima per l ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti". La norma, oltre ad introdurre uno stretto collegamento fra lavoro e assolvimento dell obbligo scolastico, conserva tutta la sua efficacia anche a fronte di successive modifiche sulla durata del periodo di istruzione obbligatoria, la quale costituisce il primo e più importante parametro cui occorre rifarsi per verificare l ammissibilità al lavoro. Proprio sulla durata del periodo di istruzione va dunque ricordato l art. 8, comma 2, della L. n. 1859/1962 secondo cui "ha adempiuto all'obbligo scolastico l alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l abbia conseguito è prosciolto dall obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico". Successivamente a tale disciplina sono state emanate altre norme che hanno modificato la durata dell obbligo scolastico ed in particolare: - l art. 1 della L. n. 9/1999, secondo cui "a decorrere dall anno scolastico
4 l obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni ( ) In sede di prima applicazione, fino all approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l obbligo di istruzione ha durata novennale"; - l art. 1, comma 3, della L. n. 30/2000, secondo cui "l obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età". Queste ultime disposizioni sono state tuttavia abrogate dall art. 7, commi 12 e 13, della L. n. 53/2003 (c.d. riforma Moratti), che ha permesso la riviviscenza del precedente obbligo di istruzione di 8 anni previsto dalla L. n. 1859/1962, in attesa della completa riforma del c. d. diritto-dovere di istruzione e formazione di durata pari a 12 anni. Il quadro appena esposto, se riferito alla stipula di un contratto di apprendistato, si presenta ancor più complesso, poiché al riguardo si sono succedute nel tempo diverse disposizioni normative (3) che hanno previsto specifici limiti di età di ammissione al lavoro. In realtà, a parere di chi scrive, proprio perché l apprendistato qualificante costituisce una modalità per l adempimento dell obbligo scolastico, ancor prima dell intervento contenuto nel Collegato lavoro, non sarebbe stato del tutto incoerente ritenere valido il limite dei 15 anni per accedervi e non quello dei 16 anni, così come previsto per la generalità dei soggetti che intendono iniziare una attività lavorativa (4). In ogni caso il Collegato lavoro, all art. 48, comma 8, ha previsto che: "fermo restando quanto stabilito dall articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l obbligo di istruzione di cui all articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003". La norma sembrerebbe dunque ribadire quello che già è l obiettivo del contratto di apprendistato qualificante, non a caso denominato "per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione" e considerato una delle possibili strade per il completamento del percorso scolastico. Del resto il Ministero del lavoro, con circolare n. 40/2004, aveva già spiegato che "l apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l assolvimento dell obbligo formativo attraverso lo strumento dell alternanza scuola - lavoro". L apprendistato qualificante - continuava il Ministero - "è dunque previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell obbligo formativo"; in sostanza, pertanto, con il contratto di apprendistato qualificante si voleva e si vuole garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l articolo 2 c.c., di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l alternanza scuola-lavoro.
5 La scelta del Ministero prima e quella del Legislatore poi sembra peraltro percorrere le stesse strade enunciate nel documento "Italia Piano di azione per l occupabilitá dei giovani attraverso l integrazione tra apprendimento e lavoro", presentato il 23 settembre 2009 dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e dal Ministro del lavoro con il quale si vuole puntare - anziché alla problematiche legate alla transizione scuola-lavoro - ad una vera e propria integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro e delle professioni (5). In altre parole la scelta ormai chiara circa l utilizzabilità del contratto di apprendistato qualificante per terminare (a partire dal quindicesimo anno di età) il ciclo di istruzione e formazione permetterà di "riallocare" numerosi giovani che non riescono a terminare i "classici" percorsi scolastici o che, all interno di essi, non riescono a trovare validi sviluppi professionali, i quali possono più efficacemente individuarsi e realizzarsi proprio attraverso l esperienza lavorativa. Inoltre la norma del Collegato, con tutta probabilità, incentiverà l utilizzo del contratto di apprendistato qualificante il quale, pur a seguito della disciplina integrativa della L. n. 53/2003, non sembra avere suscitato particolare interesse da parte delle istituzioni regionali. In alcune Regioni le iniziative volte a disciplinare la materia si sono infatti arenate mentre in altre si è provveduto a disciplinare più in particolare le altre due tipologie di apprendistato, il professionalizzante e lo specializzante. In alcuni dei provvedimenti regionali il riferimento all apprendistato qualificante consiste infatti in un semplice rinvio a successivi atti di regolamentazione, generalmente da emanarsi a cura della Giunta (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna), mentre in altri il provvedimento regionale è più ampio, generalmente articolato in norme comuni a tutte le tipologie di apprendistato e altre specifiche per ciascuna tipologia, con alcune indicazioni per l attuazione dell apprendistato qualificante (6). Provvedimenti emanati dalle Regioni e Province Autonome in materia di apprendistato qualificante Emilia Romagna: L.R. n. 17/2005 "Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", Capo V; Friuli Venezia Giulia: L.R. n. 18/2005 recante "Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", articoli 61 e 62; Lombardia: L.R. n. 22/2006 recante "Il mercato del lavoro in Lombardia", articolo 20; L.R. n. 19/2007 recante "Norme sul sistema di istruzione e formazione della Regione Lombardia", articolo 21; Marche: L.R. n. 2/2005 recante "Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", articolo 17; Molise: L.R. n. 3/2008 recante "Disciplina regionale dell apprendistato", Capo II;
6 Piemonte: L.R. n. 2/2007 recante "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato", Capo II; Prov. Bolzano: L.P. n. 2/2006 recante "Ordinamento dell apprendistato"; Prov. Trento: Protocollo d intesa con le parti sociali del 20 luglio 2005; L.P. n. 6/2006 recante "Disciplina della formazione in apprendistato"; Sardegna: L.R. n. 20/2005 "Norme in materia di promozione dell occupazione", articolo 38. Toscana: L.R. n. 20/2005 recante "Modifiche alla L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)", articoli 2, 3 e 11; Dpgr n. 22/R/2005, articolo 1; Dd n. 610/2005; Umbria: L.R. n. 18/2007 recante "Disciplina dell apprendistato", articolo (1) Ciò significa, secondo le Linee guida: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli Organismi bilaterali; b) affermare il valore dell'istruzione e formazione tecnico-professionale anche promuovendo l integrazione con il lavoro attraverso reti e intese tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l offerta formativa anche nel medio e lungo periodo, c) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie con l obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti. (2) Come sostituita dall art. 5 del D.Lgs. n. 345/1999. (3) Solo per citarne alcune: l art. 6, comma 1, L. n. 25/1955 (come sostituito dalla L. n. 424/1968) ha stabilito che "possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"; tale norma è stata abrogata dall art. 16 della L. n. 196/1997 secondo il quale "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro ( )". È rimasto invece in vigore il comma 2 del citato art. 6 della L. n. 25/1955 secondo cui "in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all obbligo scolastico a norma della L. 31 dicembre 1962, n. 1859". (4) Proprio con riferimento all obbligo scolastico, va allora ricordato l articolo 2, comma 1 lett. c), della L. n. 53/2003 (c.d. riforma Moratti), secondo il quale "è assicurato a tutti il diritto
7 all istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale ( ) l attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge ( )". In attuazione di quanto stabilito dalla L. n. 53/2003 sono stati emanati il D.Lgs. n. 76/2005 e il D.Lgs. n. 77/2005 secondo i quali, al compimento dei 15 anni, di età è dunque possibile: 1) proseguire nell ambito del sistema scolastico; 2) frequentare centri di formazione con alternanza scuola/lavoro; 3) sottoscrivere un contratto di apprendistato. (5) Sul punto basti segnalare che, secondo il Piano di azione, "solo recuperando la valenza educativa e culturale del lavoro, in tutte le esperienze di lavoro, potremo superare antichi vizi e quei pregiudizi, soprattutto verso il lavoro manuale e l istruzione tecnico e professionale, che allontanano i nostri giovani da prospettive professionali che potrebbero invece essere luogo di straordinaria realizzazione di sé e del bene comune". (6) Mentre in Emilia Romagna ed in Umbria il rinvio alla Giunta consiste in una sorta di criterio direttivo, la L. R. n. 20/2005 della Toscana rinvia al regolamento n. 22/2005, il cui Capo II è dedicato all apprendistato qualificante e contiene disposizioni relative alla durata del contratto, alle caratteristiche della formazione formale esterna ed all erogazione della formazione aziendale. Simile alla disciplina della Toscana è quella della L. R. n. 3/2008 emanata dalla Regione Molise. Anche in questo caso, accanto alle norme di valenza generale riferite ai tre apprendistati, si colloca il Capo II intitolato all "apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione". Anche la L. R. n. 2/2007 della Regione Piemonte si colloca nella stessa direttrice, in quanto disciplina gli aspetti formativi di tutti i contratti di apprendistato dedicando il Capo II al "contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni". La Provincia di Trento è intervenuta dapprima stipulando un Protocollo d intesa con le parti sociali, che riguarda le tre tipologie di apprendistato e, successivamente, ha approvato la L. P. n. 6/2006 recante "Disciplina della formazione in apprendistato". Tale provvedimento detta solo norme generali, in attesa del regolamento di attuazione; per cui il riferimento programmatico continua ad essere il Protocollo d intesa. In esso è definita una disciplina degli aspetti formativi dell apprendistato qualificante che si configura come formalizzazione della sperimentazione che la Provincia aveva avviato già nel Il provvedimento approvato dalla Provincia di Bolzano (L. P. n. 2/2006) è invece imperniato sulla regolamentazione di un unico contratto di apprendistato che prevede tre possibili "uscite" identificate in relazione al titolo da acquisire: a) qualifica professionale, generalmente rivolto a quanti devono assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione; b) qualifica professionale, qualifica integrativa o specializzazione, per quanti hanno già preso parte ad una formazione iniziale certificata; c) diploma di scuola media superiore, universitario oppure di formazione tecnica superiore.
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