ACCORDO. tra. la URART rappresentata dal Presidente dr. Massimo Bettoja assistito dal segretario generale Giancarlo Mulas;
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- Leopoldo Annibale Salerno
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1 ACCORDO per l avvio di sperimentazioni dell apprendistato professionalizzante ai sensi dell articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell art. 5 della DGR 350/2005, nel settore del turismo tra la Regione Lazio, rappresentata dal dr. Massimo Messale, appositamente delegato dall Assessore alla scuola, formazione e lavoro dr. Giorgio Simeoni e la URART rappresentata dal Presidente dr. Massimo Bettoja assistito dal segretario generale Giancarlo Mulas; e la Filcams-CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL regionali del Lazio rappresentate rispettivamente da Silvana Morini, Rolando Sirni e Bartolo Iozzia. Le parti VISTO l articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro che, nel rispetto dei criteri di cui all articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l attività formativa svolta in azienda ed, in particolare, l apprendistato quale strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore che alterna formazione e lavoro; VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ; 1
2 VISTO, in particolare, l'articolo 47, comma 1, del d.lgs 276/2003, il quale dispone che «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione»; VISTO, in particolare, l'articolo 49 del d.lgs 276/2003 il quale dispone che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni e, se già in possesso di una qualifica professionale,di età compresa tra i diciassette ed i ventinove anni; VISTO, in particolare, l'articolo 52 del d.lgs 276/2003 che, allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni ; VISTA la circolare del Ministro del lavoro 14 ottobre 2004, n. 40 recante chiarimenti e indicazioni operative ai fini dell applicazione della nuova disciplina del contratto di apprendistato; CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto previsto dal citato art. 49 del d.lgs 276/2003, l attuazione delle norme relative all apprendistato professionalizzante è subordinata alla definizione di una regolamentazione regionale; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 350 con la quale la Regione ha avviato la sperimentazione dell apprendistato professionalizzante, ai sensi dell articolo 49 del d.lgs 276/2003, attraverso percorsi finalizzati alla elaborazione, alla valutazione ed alla validazione di modelli di intervento (profili formativi, modalità di certificazione dei crediti nonché modalità di eventuale riconoscimento dei titoli); VISTO, in particolare, il punto 5 del dispositivo della predetta DGR 350/2005, il quale stabilisce che i profili formativi e quindi i relativi percorsi di formazione e aree di contenuto, nonché le competenze per gruppi di qualifica da conseguire nell ambito del contratto di apprendistato, siano definiti, aggiornati e/o integrati attraverso appositi accordi tra l Assessore regionale competente in materia di formazione, o suo delegato, e le parti sociali, anche in relazione all evoluzione del mercato del lavoro e delle specificità territoriali ; 2
3 CONSIDERATO che il vigente CCNL per i dipendenti delle aziende del settore turismo fa espresso rinvio al secondo livello di contrattazione territoriale di specifiche materie attinenti all inserimento dei giovani nel mercato del lavoro ed in particolare per quanto attiene la disciplina dell istituto dell apprendistato; CONSIDERATO che il Contratto territoriale del settore turismo, sottoscritto in data 17 dicembre 2004, ha disciplinato in via sperimentale, in ambito regionale, coerentemente con quanto previsto dagli artt. 49 e ss. del d.lgs 276/2003, l istituto dell apprendistato; CONSIDERATO che le Parti sociali condividono la necessità che, in sede di contrattazione collettiva nazionale in relazione agli artt. 48 e ss. del d.lgs 276/2003, s individuino linee guida da assumere nelle diverse sedi negoziali previste dalla legge, dandosi, inoltre, atto che avvieranno appositi incontri per l eventuale e necessaria armonizzazione del presente accordo di carattere sperimentale con le disposizioni di fonte superiore che dovessero intervenire; CONSIDERATO che le sperimentazioni sopra richiamate, nel rispetto di quanto disciplinato dal CCNL per i dipendenti da aziende del turismo del 19 luglio 2003 e del Contratto territoriale del settore turismo, sottoscritto in data 17 dicembre 2004, saranno utilizzate dalla Regione per la formulazione della regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato; CONVENGONO in applicazione della DGR 350/2005, nel rispetto della legislazione vigente in materia nonché della regolamentazione contenuta nel citato Contratto Territoriale del settore Turismo, al fine di dare avvio alla sperimentazione dell Apprendistato professionalizzante nel settore Turismo, quanto segue. 1. Piano formativo individuale E il percorso formativo dell apprendista, reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato, sia per la formazione presso la struttura formativa che per la formazione in azienda ed è definito in termini di obiettivi formativi per il raggiungimento della qualificazione prevista dal profilo formativo. All interno del piano formativo individuale è precisato, fra l altro, il rapporto di collaborazione tra l impresa e la struttura formativa esterna ed in particolare il costante rapporto tra il tutor aziendale ed il tutor formativo esterno. 2. Profili formativi Sono definiti d intesa tra le parti anche tenendo conto delle indagini nazionali o territoriali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti bilaterali, di cui all art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs 276/2003 e del Repertorio delle professioni, di cui all art. 52 del d.lgs 276/2003 attualmente in 3
4 fase di costituzione. Sono determinati in termini di durata complessiva delle attività formative formali, interne o esterne all azienda, modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formativi. In fase di avvio la sperimentazione prenderà a riferimento i profili formativi previsti all interno del documento Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione e servizi e turismo, redatto con l assistenza tecnica dell ISFOL e approvato dalla Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro, costituita ai sensi del decreto del Ministro del lavoro del 20 maggio 1999, n. 179, relativamente ai profili professionali del settore turismo. Gli ulteriori e nuovi profili formativi non contemplati dal documento sopra citato dovranno essere preventivamente sottoposti anche su proposta degli Enti bilaterali territoriali ad una valutazione di adeguatezza e coerenza alla Commissione di cui al punto 9 del dispositivo della DGR 350/2005. In ogni caso la formazione formale per i diversi profili formativi non dovrà essere, nel complesso inferiore a 120 ore annuali e la parte relativa alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro è erogata all inizio del rapporto di lavoro. 3. Formazione formale Per "formazione formale", si intende la formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione on the job ed in affiancamento certificabili secondo le modalità definite dalla Regione sentite le parti sociali. L'obbligo di formazione per l'apprendista può essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. La formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. 3.1 Tutor aziendale Nelle more dell istituzione e dell esercizio delle competenze in materia di tutor aziendale della Commissione di cui al punto 9. del dispositivo della DGR 350/2005, durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e- learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. In conformità con quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore. A tal fine la formazione del tutor aziendale stabilito ha durata non inferiore a 12 ore annue ed è finalizzata all approfondimento dei compiti specifici ed, in particolare, alla definizione ed alla gestione del Piano formativo individuale nonché al rafforzamento dei requisiti e delle funzioni previste dal predetto decreto del Ministro del lavoro del 28 febbraio
5 3.2 Certificazione del percorso formativo Fermo restando il riconoscimento, ai soli fini contrattuali e di legge, dell inquadramento conseguito al termine del contratto di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite dall apprendista nel percorso formativo avviene mediante: - attestazione di frequenza, rilasciata dalla struttura formativa accreditata e dall azienda, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli apprendisti che non conseguono la qualifica finale; - certificazione delle competenze: effettuata secondo le metodologie attualmente in fase di definizione a livello regionale e nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001; - qualifica professionale, rilasciata secondo le disposizioni previste dalle normative vigenti e dalle contrattazioni collettive nazionali e territoriali. 3.3 Cofinanziamento FSE La Regione si impegna, al fine di implementare i percorsi di formazione utili all accrescimento delle competenze previste dai profili formativi, nell ambito di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 725, avente ad oggetto: POR Obiettivo 3 FSE Annualità Atto di indirizzo e di direttiva in ordine all impiego delle risorse ad individuare risorse, a valere sull asse A, misura A.2, del P.O.R. Obiettivo 3 F.S.E , da destinare allo sviluppo della componente formativa dei percorsi di apprendistato professionalizzante. 3.4 Individuazione dei soggetti formatori Possono partecipare alla sperimentazione i soggetti formatori attraverso le proprie sedi operative accreditate ai sensi della D.G.R. 1510/2002 e successive modificazioni. 4. Individuazione delle aziende interessate e delle procedure di applicabilità Alla presente sperimentazione possono partecipare i datori di lavoro che, ai sensi dell articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, applichino e rispettino integralmente il vigente CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, nonché il Contratto territoriale del settore turismo del 17 dicembre A tal fine l attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata al rilascio del parere di conformità ai predetti contratti collettivi ed alle relative procedure, da parte dell Ente bilaterale territoriale del turismo. Nell ambito della sperimentazione possono essere ricompresi i contratti individuali di apprendistato già stipulati che si conformino alle indicazioni contenute nel presente accordo. 5
6 5. Monitoraggio Il monitoraggio delle sperimentazioni è effettuato dalla Commissione di cui al punto 9 del dispositivo della DGR 350/2005. Le Parti firmatarie si incontreranno a fronte di eventuali variazioni legislative o contrattuali, per le opportune modifiche e/o integrazioni al presente accordo. La sperimentazione avrà comunque termine all entrata in vigore della legislazione regionale che dovrà dettare i profili formativi del nuovo apprendistato, ferma restando la validità dei contratti di apprendistato stipulati a tale data. Letto e sottoscritto, Roma, 1 aprile
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