08/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 54. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

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1 Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 24 giugno 2014, n. 394 Approvazione dello schema di protocollo di Intesa per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a norma dell'art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.

2 OGGETTO: Approvazione dello schema di protocollo di Intesa per l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a norma dell art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA DELL ASSESSORE AL LAVORO di concerto con l ASSESSORE ALLA FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA E UNIVERSITA VISTI: l art. 117 della Costituzione; lo Statuto della Regione Lazio; la Raccomandazione del Consiglio dell Unione europea del 22 aprile 2013 sull istituzione di una Garanzia per i giovani ; la legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 5 ; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all alternanza scuola-lavoro, a norma dell art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 622 che prevede l innalzamento a 10 anni dell obbligo di istruzione, come modificata all art. 64, co. 4bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese e, in particolare, l art. 13, co. 1-quinquies; la legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all art. 64, co. 4bis, rispetto all assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; la legge 4 novembre 2010, n. 183, in particolare l art. 48 che prevede l assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'art. 1, co. 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

3 s.m.i., anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i. e, in particolare, l art. 3; la legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ; il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 recante Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, in particolare l art. 9; il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. e, in particolare, l art. 2, co. 2bis; la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 Ordinamento della formazione professionale e s.m.i.; la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; il D.P.R.15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133 ; il decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9 concernente la certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell assolvimento dell obbligo di istruzione; il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i) ; il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione ai sensi dell articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; il decreto interministeriale 29 novembre 2007 concernente i requisiti generali che devono dimostrare le strutture formative accreditate dalle Regioni per l erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. n. 226/2005;

4 il decreto ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9 concernente l adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell assolvimento dell obbligo di istruzione; il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.; l Accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi; l Intesa adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; l Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell art. 27, co. 2 del d.lgs. n. 226/2005, recepito con decreto interministeriale 15 giugno 2010; l Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 concernente l adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell art. 13, co. 1quinques, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; l Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all art. 18, co. 2 del d.lgs. n. 226/2005 e l istituzione del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale, recepito con decreto interministeriale del 11 novembre 2011; l Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 19 gennaio 2012 concernente l integrazione del Repertorio nazionale dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, recepito con decreto ministeriale del 23 aprile 2012; l Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, a norma dell art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.; l Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell art. 6 del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.; la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2011, n. 35 concernente Prima attuazione delle Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell articolo 13, comma 1-quinques, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell accordo in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

5 Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ; la deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2011, n. 174 concernente Libro Bianco Lazio 2020 Piano strategico regionale per il rafforzamento del mercato del lavoro approvazione. ; la deliberazione di Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 493 concernente Percorsi triennali di IeFP Offerta sussidiaria integrativa di cui all intesa, ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 con la quale si prende atto dell elenco, trasmesso dall Ufficio Scolastico Regionale, degli Istituti Professionali che possono erogare in regime sussidiario i percorsi triennali di IeFP per le qualifiche possedute nel previgente ordinamento; la deliberazione di Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 359 Approvazione del programma di interventi per il lavoro e lo sviluppo delle competenze dei giovani denominato Giovani al Lavoro - Piano Giovani Strategie e azioni per la promozione del merito e dei talenti dei giovani del Lazio ; la deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2013, n. 242 concernente l approvazione degli Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Anno scolastico e formativo ; la deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 225 Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale - Anno scolastico e formativo la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 Revoca D.G.R. 21 novembre 2002, n e D.G.R. 20 dicembre 2002, n Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio e s.m.i.; PREMESSO CHE: l art. 3, co. 1, T.U. prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale; l art. 3, co. 2, T.U. rimette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

6 a) la definizione della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) la previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. RILEVATO CHE la Strategia Europa 2020 individua tra gli obiettivi da conseguire la riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; la Raccomandazione del Consiglio dell Unione europea del 22 aprile 2013 sull istituzione di una Garanzia per i giovani invita gli Stati a garantire ai giovani, anche in possesso di un titolo di studio, il proseguimento degli studi, un offerta qualitativamente valida di lavoro, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione, entro quattro mesi dall inizio della disoccupazione o dall uscita dal sistema di istruzione formale; la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri europeo e delle Parti Sociali a livello europeo del 2 luglio 2013 individua l Alleanza Europea per l Apprendistato per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione dell apprendistato e dell apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione; il Piano di azione per l occupabilità dei giovani attraverso l integrazione tra apprendimento e lavoro- Italia 2020 adottato dal MLPS e dal MIUR individua, nell ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell apprendistato quale innovativo strumento di placement, fondato sull integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro ; la legge n. 92/2012 disponendo misure e interventi tesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di incrementare occupazione in termini qualitativi e quantitativi, ha inserito anche l apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; CONSIDERATO CHE la Regione Lazio ritiene l apprendistato lo strumento privilegiato per realizzare l alternanza scuola-lavoro e per: valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro anche per l acquisizione di titoli di studio di livello secondario e terziario attraverso intese/accordi con le istituzioni educative e formative preposte;

7 favorire l ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani con una gamma di interventi volti allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico; favorire l ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani diplomati tecnici superiori, dei laureati, dei dottori di ricerca in raccordo con il sistema dell Alta formazione, degli organismi di ricerca, delle imprese; stimolare l occupazione giovanile poiché in grado di fornire alle imprese competenze di elevato livello di specializzazione e rafforzare le competenze professionali dei giovani nell ottica dell occupabilità; RITENUTO NECESSARIO approvare, nelle more dell adozione di ulteriori disposizioni regionali in materia di apprendistato, l allegato A, Schema di protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, l Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, le Parti sociali, per l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, a norma dell art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ESPERITA la consultazione con le parti sociali il 18 giugno 2014 DELIBERA Di approvare, nelle more dell adozione di ulteriori disposizioni regionali in materia di apprendistato, l allegato A, Schema di protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, l Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, le Parti sociali, per l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, a norma dell art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Il Presidente della Regione o l Assessore regionale competente in materia procede alla sottoscrizione del protocollo. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale e sul sito istituzionale Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.

8 Allegato A SCHEMA DI PROTOCOLLO D INTESA L APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE A NORMA DELL ART. 3 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 E S.M.I. TRA la Regione Lazio, rappresentata da E l Ufficio Scolastico Regionale..... E le Associazioni Datoriali (elenco) E le Associazioni Sindacali (elenco) di seguito denominate Parti VISTO Lo Statuto della Regione Lazio; la Raccomandazione del Consiglio dell Unione europea del 22 aprile 2013 sull istituzione di una Garanzia per i giovani invita gli Stati a garantire ai giovani, anche in possesso di un titolo di studio, il proseguimento degli studi, un offerta qualitativamente valida di lavoro, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione, entro quattro mesi dall inizio della disoccupazione o dall uscita dal sistema di istruzione formale; la Strategia Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva la legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 5 ; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all alternanza scuola-lavoro a norma dell art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 5 ; il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 622 che prevede l innalzamento a 10 anni dell obbligo di istruzione, come modificata all art. 64, co. 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

9 la legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all art. 64, co. 4 bis, rispetto all assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; il decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9 concernente la certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell assolvimento dell obbligo di istruzione; la legge 4 novembre 2010, n. 183, in particolare l art. 48 che prevede l assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui all'art. 1, co. 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i.; la legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ; il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ; il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 recante Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, in particolare l art. 9; il decreto legge 20 marzo 2014 convertito con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. ; il decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 174; il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i) ; il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione ai sensi dell articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; il decreto interministeriale 29 novembre 2007 concernente i requisiti generali che devono dimostrare le strutture formative accreditate dalle Regioni per l erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. n. 226/2005; il decreto ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9 concernente l adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell assolvimento dell obbligo di istruzione; il D.P.R.15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133; l accordo adottato in sede di Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale e intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi; l accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture del formative per la qualità dei servizi; l accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell art. 27, co. 2 del d.lgs. n. 226/2005, recepito con decreto interministeriale 15 giugno 2010; l Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 concernente l adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di

10 istruzione e formazione professionale, a norma dell art. 13, co. 1 quinques, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; l accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all art. 18, co. 2 del d.lgs. n. 226/2005 e l istituzione del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale, recepito con decreto interministeriale del 11 novembre 2011; l accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, a norma dell art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.; l accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell art. 6 del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.; l accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome adottato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell art. 6 del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.; la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2011, n. 35 concernente Prima attuazione delle Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell articolo 13, comma 1-quinques, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell accordo in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ; la deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2011, n. 174 concernente Libro Bianco Lazio 2020 Piano strategico regionale per il rafforzamento del mercato del lavoro approvazione. ; la deliberazione di Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 493 concernente Percorsi triennali di IeFP Offerta sussidiaria integrativa di cui all intesa, ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 con la quale si prende atto dell elenco, trasmesso dall Ufficio Scolastico Regionale, degli Istituti Professionali che possono erogare in regime sussidiario i percorsi triennali di IeFP per le qualifiche possedute nel previgente ordinamento; la deliberazione di Giunta regionale 13 luglio 2012, n. 359 Approvazione del programma di interventi per il lavoro e lo sviluppo delle competenze dei giovani denominato Giovani al Lavoro - Piano Giovani Strategie e azioni per la promozione del merito e dei talenti dei giovani del Lazio ; la deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2013, n. 242 concernente l approvazione degli Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Anno scolastico e formativo ; la deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 225 Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale - Anno scolastico e formativo PREMESSO CHE l art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

11 La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale; l art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. rimette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) la definizione della qualifica o del diploma professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005 e s.m.i.; b) la previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al co. 1 dell art. 3 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del d.lgs. n. 226/2005 e s.m.i.; c) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. RILEVATO CHE la Strategia Europa 2020 individua tra gli obiettivi da conseguire la riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; il Piano di azione per l occupabilità dei giovani attraverso l integrazione tra apprendimento e lavoro-italia 2020, adottato dal MLPS e dal MIUR, individua, nell ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell apprendistato quale innovativo strumento di placement, fondato sull integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro ; la legge n. 92/2012 disponendo misure e interventi tesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di incrementare occupazione in termini qualitativi e quantitativi, ha inserito anche l apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; CONSIDERATO CHE La Regione Lazio: ritiene l apprendistato lo strumento privilegiato per realizzare l alternanza scuola lavoro e intende utilizzare l istituto per: valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro anche per l acquisizione di titoli di studio di livello secondario e terziario attraverso intese/accordi con le istituzioni educative e formative; favorire l ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani con una gamma di interventi volti allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico; stimolare l occupazione giovanile e rafforzare le competenze professionali dei giovani nell ottica dell occupabilità; intende, con un programma di interventi per lo sviluppo delle competenze dei giovani, promuovere la diffusione del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile, al fenomeno della dispersione scolastica e per il recupero di giovani, anche minorenni, a rischio di esclusione sociale; Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto le Parti concordano quanto segue:

12 Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente atto s intende per: T.U. il d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i.; apprendistato il contratto di apprendistato per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di diploma professionale compresi nel Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. n. 226/2005; PFI il Piano Formativo Individuale di cui all art. 2, co. 1, lett. a) del T.U.; CF Crediti Formativi di cui all art. 6 del d.m. n. 174/2001; Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale il repertorio istituito con l Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 27 luglio 2011, approvato con decreto interministeriale del 11 novembre 2011 come integrato dall Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 19 gennaio 2012, recepito con decreto ministeriale del 23 aprile Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente protocollo d Intesa definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, in conformità all Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 Marzo I titoli di cui al co. 1 conseguibili attraverso l apprendistato sono quelli inclusi nel Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale Art. 3 (Soggetti destinatari e durata del periodo di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, i soggetti di seguito indicati: a. giovani di età compresa tra 15 e 18 anni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005 e s.m.i., per l assolvimento dell obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione secondo le vigenti disposizioni statali in materia; b. giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, per l acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo le specifiche esigenze delle imprese, nel rispetto degli standard formativi minimi previsti dall art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 226/ La durata del periodo di apprendistato per il conseguimento dei titoli di cui all art. 8 è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 3. La durata del periodo di apprendistato deve risultare per iscritto dal contratto di apprendistato a norma dell art. 5 ed è stabilita dalle parti, d intesa con l istituzione formativa che realizza il percorso formativo.

13 4. La durata del periodo di apprendistato di cui al co. 2 può essere ridotta in caso di riconoscimento di crediti formativi secondo i criteri previsti dall art Il periodo di apprendistato termina alla data prevista dal contratto di apprendistato a norma dei precedenti co. 2, 3 e 4 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all art. 8 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta. 6. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale a norma del d.lgs. n. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali è fatta salva la possibilità, a norma del co. 2 bis dell art. 3 del d.lgs. n. 167/2011, così come novellato dall art. 9, co. 3 della d.l. n. 76/2013 convertito con modificazioni in l. n. 99/2013, di trasformare in contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere allo scopo di conseguire una qualifica professionale ai fini contrattuali. In tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Art.4 (Articolazione e finalità della formazione strutturata) 1. I percorsi formativi dell apprendistato prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all azienda, strutturata in osservanza degli standard minimi formativi definiti a norma dell art. 18, co.1, lett. d) del d.lgs. n. 226/2005 per un monte ore di 400 ore annue. 2. La formazione di cui al co. 1, come definita all art. 7, co. 1, può essere erogata all interno dell azienda o presso le istituzioni formative di cui all art. 6, in ragione dell età dell apprendista, secondo la seguente articolazione: a. per apprendisti di età inferiore a 18 anni, 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna; b. per apprendisti di età superiore a 18 anni, 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna. 3. Gli standard minimi formativi di cui al co. 1 si riferiscono alle competenze tecnico professionali e alle competenze di base delle figure professionali inserite nel Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale di cui all art. 8 nonché alle competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale. 4. Gli standard minimi formativi per gli apprendisti in obbligo di istruzione devono garantire l acquisizione dei saperi e delle competenze riferibili agli assi culturali di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 Agosto 2007, n Art. 5 (Stipulazione del contratto e Piano Formativo Individuale) 1. Il contratto di apprendistato e il PFI sono stipulati in forma scritta. 2. Il contratto di apprendistato deve indicare la prestazione oggetto del contratto stesso, la durata e la qualifica o il diploma professionale di cui all art. 8, co. 4 e 6 conseguibile al termine del periodo formativo sulla base degli esiti della formazione acquisita. 3. Il PFI, definito in forma sintetica dalle parti del contratto anche sulla base di moduli o formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, d intesa con l istituzione formativa, è parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato. 4. Il PFI definisce il numero di ore di formazione erogate dall istituzione formativa e dall impresa, tra loro integrate nel rispetto dei limiti previsti dall art. 4, co. 2.

14 5. In assenza di disposizioni definite dalla contrattazione collettiva il PFI deve prevedere i seguenti elementi minimi: a) dati indentificativi dell istituzione formativa e dell impresa; c) dati indentificativi del tutor didattico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli; d) la qualifica o il diploma professionale da conseguire; e) la durata del periodo di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale; f) le modalità di erogazione della formazione strutturata con indicazione del numero di ore di formazione esterna e interna nel rispetto dei limiti previsti dall art. 4, co. 2; g) le competenze da acquisire attraverso la formazione strutturata e la formazione non strutturata di cui all art. 7; h) le modalità di erogazione della formazione non strutturata; 6. Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI deve prevedere gli obiettivi formativi relativi agli assi culturali di cui all art. 4, co Il PFI indica anche le ore di formazione ai fini della retribuzione dell apprendista, da parte delle imprese, di cui all art.12. Art. 6 (Soggetti responsabili del processo formativo) 1. I percorsi formativi per l apprendistato possono essere erogati dalle seguenti istituzioni formative: a) Organismi formativi accreditati per la macrotipologia Diritto-dovere di istruzione e formazione professionale secondo le vigenti disposizioni regionali in materia; b) Istituti professionali statali e non statali, legalmente riconosciuti, aderenti alla sussidiarietà integrativa ed erogatori di percorsi formativi coerenti con le figure professionali del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale di cui all art. 8; 2. I soggetti di cui al co. 1 sono responsabili dell intero processo formativo dell apprendista anche per la formazione strutturata di cui all art. 7, co. 1, erogata all interno dell impresa. 3. I soggetti di cui al co. 1 devono garantire: a. agli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere di istruzione e formazione, gli standard minimi formativi di cui all art. 4, co. 3 e 4; b. agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, gli standard minimi formativi di cui all art. 4, co Le istituzioni formative di cui al co. 1 devono promuovere un offerta didattica mirata ad agevolare l integrazione della formazione esterna con quella aziendale allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro. 5. I datori di lavoro si impegnano a rendere compatibile la frequenza dei corsi da parte degli apprendisti formulando, d intesa con le istituzioni formative di cui al co. 1, un PFI coerente con le competenze in esito ai percorsi formativi del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale di cui all art. 8. Art. 7 (Formazione strutturata e formazione non strutturata) 1. Per formazione strutturata s intende la formazione: a. progettata e declinata in obiettivi di apprendimento; b. documentata attraverso il PFI; c. monitorata e verificabile nella sua esecuzione;

15 d. accertata mediante il rilascio di una attestazione/certificazione da parte dei soggetti responsabili del processo formativo di cui all art. 6; e. erogata e assistita da figure professionali con competenze adeguate. 2. La formazione strutturata di cui al co. 1 è prioritariamente finalizzata all acquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali trasversali. 3. La formazione strutturata di cui al co. 1 per apprendisti in obbligo di istruzione e in dirittodovere, erogata sia all esterno che all interno delle imprese, deve garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti: a. la qualità dell offerta formativa; b. la durata minima dei percorsi formativi; c. i requisiti dei docenti; d. la valutazione e la certificazione delle competenze; e. i requisiti delle strutture formative. 4. Per formazione non strutturata s intende la formazione: a. attuata per affiancamento, all interno dell impresa, sotto la guida del tutor/referente aziendale; b. verificabile periodicamente e documentabile. 5. La formazione non strutturata di cui al co. 4 è finalizzata all acquisizione di competenze tecnico-professionali ed è definita dalla contrattazione collettiva, nelle sue modalità di erogazione, secondo quanto previsto dall art. 3, co. 2, lett. c) del d.lgs. 167/2011 e s.m.i. Art. 8 (Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale) 1. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale attraverso l'apprendistato sono quelle costituenti il Repertorio nazionale dell offerta d Istruzione e Formazione Professionale. 2. Le figure professionali del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione professionale di cui al co. 1 sono declinate in indirizzi nazionali. 3. Figure ed indirizzi nazionali possono essere ulteriormente declinati, a livello regionale, in profili regionali rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. 4. Le qualifiche professionali conseguibili al termine dei percorsi triennali si identificano con il termine di Operatore. 5. Le qualifiche professionali di cui al co. 4 sono indicate nell allegato A al presente protocollo d intesa. 6. I diplomi professionali conseguibili al termine del quarto anno si identificano con il termine di Tecnico. 7. I diplomi professionali di cui al co. 6 sono indicati nell allegato B al presente protocollo d intesa. 8. Il diploma professionale di cui al co. 6, conseguito anche nell esercizio di apprendistato, consente, ai sensi della normativa statale vigente in materia, di sostenere l esame di Stato per l accesso all università, all alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di un apposito corso annuale integrativo.

16 Art. 9 (Tutor formativo e tutor/referente aziendale) 1. Il tutor formativo è la figura professionale che opera all interno delle istituzioni formative di cui all art. 6 con la funzione di supportare i docenti e/o formatori nel processo di progettazione dell azione formativa e gli allievi nel processo di apprendimento. 2. Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall apprendista è assicurata dal tutor formativo di cui al co. 1, in qualità di facilitatore dell intero processo formativo e dal tutor/referente aziendale di cui al co. 3, in grado di agevolare l inserimento dell apprendista all interno dell impresa. 3. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano l efficace svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuate in fase intermedia e a conclusione del percorso formativo. 4. Il tutor formativo opera, in raccordo con il tutor/referente aziendale, per il raggiungimento degli obiettivi formativi dell apprendista. 5. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal titolare dell impresa, o da un dipendente della stessa, che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all inquadramento finale che l apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato, o da un soggetto esterno all impresa. 6. Fermo restando quanto previsto dal co. 5, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione alle attività svolte dall apprendista all interno dell impresa. 7. Nell ipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, l impresa garantisce l adeguatezza delle sue competenze in relazione alle attività svolte dall apprendista all interno dell impresa e indica nel PFI le modalità e le ore dedicate all attività di tutoraggio in accordo con l istituzione formativa. Art. 10 (Riconoscimento crediti formativi) 1. La durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall'apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto degli standard formativi di cui all art. 4, co. 3 e Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata della componente formativa del contratto di apprendistato di cui all art. 5, la frequenza di percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione professionale. 3. Costituiscono, altresì, elementi per il riconoscimento di crediti formativi di cui al co. 1, l acquisizione di competenze a seguito di esperienza lavorativa attestate o certificate. 4. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, vengono individuati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi.

17 Art. 11 (Certificazione delle competenze) 1. Le modalità di rilascio nonché i modelli degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale sono definiti dall Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e dai relativi allegati. 2. Agli apprendisti in obbligo di istruzione che interrompono il percorso formativo deve essere garantita l attestazione delle competenze acquisite secondo il modello allegato all Accordo. 3. Agli apprendisti in obbligo di istruzione deve essere garantita, altresì, la certificazione delle competenze di base acquisite nell assolvimento dell obbligo di istruzione di cui al decreto MIUR del 27 gennaio 2010, n La certificazione delle competenze acquisite attraverso il contratto di apprendistato si attuano con le modalità definite con l Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, sulla base del repertorio delle professioni di cui all art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. 5. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dagli apprendisti in obbligo di istruzione e in diritto-dovere devono essere realizzate nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all art. 7, co A norma dell art. 2, co. 1, lett. g), del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita devono essere registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui all art. 2, co. 1, lett. i), del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 7. In caso di mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto MLPS del 10 ottobre Il documento deve prevedere le informazioni personali dell apprendista (cognome, nome, codice fiscale, etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. 9. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato. Art. 12 (Disciplina applicabile al rapporto di lavoro dell apprendista, incentivi economici e normativi, disciplina previdenziale) 1. Al rapporto di lavoro dell apprendista si applicano la disciplina del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. e le relative disposizioni del CCNL di categoria. 2. L inquadramento dell apprendista avviene secondo quanto previsto dall art. 2, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 167/2011 dai CCNL di categoria. 3. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, fatta salva l autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

18 4. La Regione Lazio può incentivare l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale finanziando le ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. 5. In presenza di una contrattazione territoriale o aziendale che preveda la riduzione della remunerazione dell apprendista, l eventuale importo finanziato dalla Regione Lazio è riconosciuto all apprendista a titolo di indennità di partecipazione alla formazione. Art. 13 (Azioni di sistema) 1. La Regione realizza le seguenti azioni di sistema: a. attività di monitoraggio periodico al fine di migliorare l efficacia delle azioni previste; b. azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere l apprendistato presso gli istituti scolastici, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale. Letto e sottoscritto: per la Regione Lazio per l Ufficio Scolastico regionale per le Associazioni Datoriali (elenco) per le Associazioni Sindacali (elenco) Luogo e data

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