SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRA Il Comune di BARBATA, con sede in Via Vittorio Veneto, BARBATA, in seguito denominato Ente, rappresentato da nella veste di in base a, che qui agisce in nome e per conto dell Ente, E in seguito denominato Tesoriere, qui rappresentato da nella veste di PREMESSO che l Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica mista di cui all art. 7 del d.lgs.n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998; che le disponibilità dell Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme derivanti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato. Sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell Ente; che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.lgs. n. 279/1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l effettuazione dei pagamenti disposti dall Ente, fatto salvo quanto specificato nell ambito dell articolato con riferimento all utilizzo di somme a specifica destinazione, Art. 1. Affidamento del servizio. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Il Comune di Barbata concede a la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/ /12/2017. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria. Condizione minima indispensabile per l affidamento del servizio in oggetto è la presenza o l apertura, contestualmente all acquisizione dell incarico di Tesoriere, di uno sportello di tesoreria nel territorio di Barbata, con orario minimo uguale a quello osservato dai servizi bancari. L orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico. I servizi dovranno svolgersi con regolarità. L aggiudicatario è tenuto a riservare al servizio di tesoreria almeno un addetto e un valido sostituto, impegnandosi sin d ora all intensificazione del numero degli stessi nelle date e periodi di particolare addensamento dei pagamenti e delle riscossioni, allo scopo di assicurare la necessaria continuità nella gestione del servizio. In caso

2 contrario, il Comune potrà applicare eventuali sanzioni per inadempienza agli obblighi assunti, come specificato nel successivo art. 25. Art. 2. Oggetto e limiti della convenzione. II servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti nel tempo, oltre che con l osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. Sono escluse dalla cura del Tesoriere le riscossione dei tributi e le riscossioni affidate in gestione ad altri soggetti sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma vengono depositate, nei tempi tecnici necessari, sul conto di tesoreria comunale. Il Tesoriere si impegna a riscuotere senza alcun aggravio per le casse dell Ente le entrate patrimoniali e quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo non affidate in gestione ad altri soggetti e per le quali il Comune emette liste di carico o ruoli, provvedendo, altresì, all annotazione sugli stessi degli estremi dei pagamenti effettuati. Apposite convenzioni possono essere stipulate per la definizione di eventuali servizi accessori alla riscossione. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle prescrizioni legislative vigenti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento dello stesso. Art. 3. Garanzie. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. Art. 4. Esercizio finanziario. L esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il I gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. Art. 5. Gestione informatizzata del servizio. Al fine di agevolare l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio di tesoreria, ovvero ai fini dell eliminazione della documentazione cartacea, il Tesoriere si impegna, a proprie spese ed entro un anno dall attivazione del servizio, a organizzare la propria struttura con apparecchiature e procedimenti informatici che consentano un collegamento telematico con il servizio finanziario dell'ente. Art. 6. Disposizioni relative alla riscossione delle entrate. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario nominato dall Ente o da altro dipendente individuato nel rispetto e secondo i

3 criteri del vigente Regolamento comunale di contabilità, ovvero, nel caso di assenza o impedimento di questi, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento. L ordinativo di incasso mediante il quale l Ente conferisce al Tesoriere l incarico di riscuotere la somma dovuta dal debitore dovrà contenere : a) la denominazione dell Ente b) l indicazione del debitore c) l ammontare della somma da riscuotere d) la causale del versamento e) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme f) l indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata, distintamente per residui o per competenza g) conto fruttifero o infruttifero (in regime di tesoreria mista) h) la codifica i) il numero progressivo j) l esercizio finanziario e la data di emissione. Il Tesoriere, a fronte dell incasso, rilascia, in luogo e vece dell Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati, o staccate da apposito bollettario fornito dall Ente e composto da bollette numerate progressivamente. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell Ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell Ente, anche senza la preventiva emissione del relativo ordinativo d incasso. In tale ipotesi, il Tesoriere ne dà immediata comunicazione all Ente, richiedendone la regolarizzazione, la quale dovrà avvenire nei successivi 15 giorni e, comunque, entro la fine del mese in corso, apponendo sull ordinativo di incasso la dicitura a copertura di sospeso. Settimanalmente il Tesoriere comunica per iscritto al servizio di ragioneria dell Ente lo stato delle riscossioni, con indicazione delle partite esatte e degli incassi effettuati. Per le entrate riscosse senza ordinativi di incasso, in regime di tesoreria mista, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né per la mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Tuttavia, allo scopo di effettuare la corretta imputazione delle stesse, dovrà richiedere tempestivamente le informazioni necessarie al servizio finanziario del Comune. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell apposito tabulato fornitogli dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l Ente trasmette, nei termini visti precedentemente, i corrispondenti ordinativi di incasso. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all Ente, e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma per traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall Ente mediante emissione di ordinativo, cui deve essere allegata copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto stesso. Il Tesoriere esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l importo corrispondente sul conto di tesoreria. I versamenti effettuati presso la tesoreria comunale, accompagnati o non dal relativo ordinativo d incasso, non saranno gravati, a debito di chi effettua il versamento ne del Comune, da alcuna commissione. L organizzazione del Tesoriere dev essere tale da consentire che gli utenti effettuino i pagamenti in favore dell Ente mediante carta bancomat, carta di credito, o procedure di addebito automatico del proprio c/c bancario e contestuale accreditamento del conto di tesoreria. Art. 7. Disposizione relative alle operazioni di pagamento.

4 7.1. Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal Tesoriere. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o altro dipendente individuato nel rispetto e secondo i criteri del vigente Regolamento comunale di contabilità, ovvero, nel caso di assenza o impedimento di questi, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento. II Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Al fine della regolarizzazione, entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, l Ente emette il corrispondente mandato. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. Per tale motivo, l Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive o immediatamente eseguibili ai sensi di legge. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica. II Tesoriere provvede all estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al Tesoriere. Il mandato di pagamento deve contenere almeno i seguenti elementi : a) denominazione dell'ente b) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario c) la data di emissione d) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza e residui e) la codifica f) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, dove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA g) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore h) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa i) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore j) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione 7.2. Estinzione dei mandati di pagamento. Il Tesoriere, di norma, ammette al pagamento i mandati trasmessigli il giorno lavorativo successivo a quello della consegna. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, oppure utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 13, deliberata e richiesta dall'ente in base alle disposizioni vigenti. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario dell Ente che provvede, altresì, alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere. Il Tesoriere non può effettuare pagamenti sulla base di ordinativi privi di anche uno solo degli elementi fondamentali, o nel caso di ordinativi che presentino abrasioni o cancellature

5 nell indicazione della somma e del nome del creditore, ovvero discordanze fra la somma espressa in lettere e quella espressa in cifre. L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti del Comune ordinante, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati relativi agli stipendi devono essere consegnati al Tesoriere almeno due giorni lavorativi antecedenti la data fissata per il pagamento. L'Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei conseguenti contributi. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (il mese di dicembre non oltre il giorno 31), ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. I Comune si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati di pagamento oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto. Per i pagamenti con scadenza predeterminata, i relativi ordinativi dovranno essere trasmessi al Tesoriere due giorni lavorativi antecedenti il termine di pagamento. Il Comune può disporre - con l'espressa annotazione sui titoli - che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le sottoindicate modalità: 1. accreditamento in conto corrente bancario; 2. accreditamento in conto corrente postale; 3. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del Tesoriere stesso; 4. commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. NESSUNA spesa, inerente l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, sarà posta a carico dei beneficiari o del Comune. Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare, si considera accertato l'effettivo pagamento alla data di ricevimento del relativo avviso spedito al beneficiario. In caso di mancata restituzione del predetto avviso farà fede, a tale riguardo, la ricevuta rilasciata dall'amministrazione postale per l'invio della lettera raccomandata. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida, da unire a corredo dei mandati, è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o cassiere, salvo quanto disposto dal successivo comma. Nel caso in cui l'ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo e del discarico di cassa.

6 7.3. Pagamento di rate di mutuo. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica degli atti di delegazione, è tenuto a versare l importo dovuto ai creditori dell Ente alle scadenze prescritte, con comminatoria dell indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Per tale motivo, il Tesoriere ha l'obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincoli sull'anticipazione di tesoreria. L atto di delega non è soggetto ad accettazione, viene notificato al Tesoriere a cura del Comune e costituisce titolo esecutivo. Qualora, alle scadenze stabilite, non vi fossero somme disponibili o le stesse fossero non sufficienti per far fronte al pagamento delle rate e tale circostanza non risulti addebitabile al Tesoriere (ad esempio, per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'ente degli obblighi di cui al successivo art. 16), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, delle indennità di mora eventualmente previste dal contratto di mutuo. Art. 8. Trasmissione ordinativi di pagamento e di riscossione. Sino all attivazione della gestione informatizzata del servizio, il Comune trasmette al Tesoriere gli ordinativi di pagamento e quelli di riscossione in ordine cronologico e progressivo, corredandoli di due distinte, una delle quali gli viene restituita controfirmata per ricevuta. Art. 9. Firme autorizzate. II Comune comunica preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che dovessero intervenire per decadenza o nomina delle stesse. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere è vincolato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni. Nel caso in cui gli ordinativi di riscossione e i titoli di spesa risultino firmati dai sostituti, s intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. Art. 10. Disposizioni concernenti obblighi di trasmissione di atti e documenti. All inizio di ciascun esercizio finanziario, il Comune trasmette al Tesoriere una copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle disposizioni vigenti, unitamente ad una copia autentica del provvedimento di approvazione e all elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal Responsabile dei Servizi Finanziari. In corso d esercizio, inoltre, il Comune trasmette al Tesoriere le copie esecutive, o immediatamente eseguibili ai sensi di legge, di tutte le deliberazioni di variazione di bilancio e di prelevamento di quote dal fondo di riserva. Art. 11. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. Nel caso in cui la scadenza del termine per l approvazione del bilancio di previsione venga fissata in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio s intende automaticamente autorizzato. In tale caso, l Ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste

7 nell ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Ove, invece, il Comune non provveda ad approvare il bilancio nei termini di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese per il personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo, dei canoni, imposte e tasse, e, in generale, è limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Art. 12. Tassi e valute. Per le riscossioni e i pagamenti effettuati sia direttamente, sia fuori dallo sportello del Tesoriere, gli accreditamenti e gli addebitamenti vengono registrati nel conto corrente di tesoreria con valuta il giorno lavorativo corrispondente a quello in cui viene eseguita l'operazione. Per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello del Tesoriere, nei confronti del beneficiario viene stabilita una valuta convenzionale fissa cadente due giorni dopo quello di esecuzione dell'operazione. Il tasso di interesse creditore è pari a Lo stesso tasso viene corrisposto su tutti i depositi effettuati a qualsiasi titolo dal Comune e per conto del Comune. Gli interessi vengono liquidati con periodicità trimestrale. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all'art.13 viene applicato un interesse pari a , e la relativa liquidazione avviene con periodicità trimestrale. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, verrebbero regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni. Art. 13. Anticipazioni di Tesoreria. Il Tesoriere, su richiesta del Servizio Finanziario dell Ente presentata, di norma, all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle disponibilità afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell'ente e accertate nel conto consuntivo del penultimo anno precedente. Salvo diversa disposizione dell'ente, l'utilizzo dell'anticipazione ha luogo limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, la linea di credito viene utilizzata in presenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili e contemporanea incapienza del conto di tesoreria e delle contabilità speciali, ovvero impossibilità di procedere ai sensi del successivo art. 15. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi, i quali decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme al tasso di interesse di cui al precedente art.12. Non è regolare il pagamento effettuato dal Tesoriere a proprio favore per il pagamento degli interessi su anticipazioni di cassa, senza la preventiva emissione di regolare mandato da parte dell Ente. Non appena si verificano entrate libere da vincoli, il Tesorerie provvede, di propria iniziativa, all'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni concesse. Conseguentemente,

8 l'ente, a seguito di indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6 e 7 provvede all'emissione dei relativi ordinativi d'incasso e mandati di pagamento. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati dal Tesoriere uscente nell'interesse dell'ente. In seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente, il Tesoriere può sospendere - fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione - l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è consentita solo ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma dell articolo 246 del D.lgs. n. 267/2000, ovvero qualora appaia concreto il rischio di un inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256 del D.Lgs.n.267/2000, le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi, né sono soggette a rivalutazione monetaria. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno, in ogni caso, essere rimborsati entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono. Art. 14. Garanzie fideiussorie. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ente, può - a richiesta - rilasciare una garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione di un vincolo di pari importo sull'anticipazione di tesoreria concessa ai sensi del precedente articolo 13. Art. 15. Utilizzo di somme a specifica destinazione. L Ente, salvo che abbia deliberato lo stato di dissesto finanziario, può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi del precedente articolo 13. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria, viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti. L utilizzo delle somme vincolate non deve mai essere superiore all ammontare complessivo dei crediti certi (titoli di spesa e comunicazioni di disponibilità presso la tesoreria statale) afferente a somme prive di vincoli di destinazione, assicurando, in tal modo, l immediata liquidità ed esigibilità delle somme vincolate. Nel caso in cui siano state deliberate alienazioni del patrimonio, nelle more del perfezionamento di tali atti, l Ente può utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e per il ricavato dei mutui e dei prestiti, con l obbligo di reintegrare le somme vincolate con i proventi delle alienazioni.

9 Relativamente al ricavato dei mutui, l Ente lo utilizza sulla base dei documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa il Tesoriere dà esecuzione soltanto ove corredati di una dichiarazione dell Ente attestante il rispetto di tali modalità di utilizzo. Art. 16. Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento. In pendenza di procedure di pignoramento non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, le somme destinate al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso al momento del pignoramento, oltre che tutte le somme necessarie per l espletamento dei servizi locali indispensabili. Per gli effetti di cui sopra, l'ente, mediante delibera semestrale da notificare al Tesoriere, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme sopra richiamate. Per i pagamenti di spese non comprese nella delibera citata, l Ente si attiene al criterio della cronologicità delle fatture o, nel caso in cui non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l Ente rilascia apposita attestazione in merito alle precedenze da rispettare. Art. 17. Concessione di finanziamenti. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell Ente, in seguito ad esplicita e motivata richiesta dello stesso, i finanziamenti a medio e lungo termine di cui il medesimo dovesse necessitare per lo svolgimento di quelle finalità che consentono il ricorso al finanziamento esterno. La concessione del finanziamento avviene nel rispetto delle previsioni statutarie dell'istituto o della Sezione mutuante, oltre che delle norme di legge vigenti. Inoltre, il Tesoriere si rende disponibile a garantire costantemente e gratuitamente consulenza per operazioni finanziarie nel campo degli investimenti. Art. 18. Disciplina delle operazioni di custodia e amministrazione. I titoli di proprietà dell'ente sono gestiti dal Tesoriere con versamento degli interessi nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. La custodia dei titoli dell Ente è gratuita. La custodia dei titoli e dei valori di pertinenza dell'ente è gratuita. Art. 19. Obblighi di documentazione e di resa del conto. Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui al successivo art. 23; c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. Art. 20. Segnalazione dei flussi trimestrali di cassa. Il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei prospetti di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa, di cui all art. 30 della legge n. 468 del 1978 e successive modifiche. Entro 15 giorni dall adempimento, il Tesoriere trasmette copia dei suddetti prospetti all Ufficio Ragioneria dell Ente.

10 Art. 21. Rendiconto mensile. Entro il giorno 10 di ogni mese e salvo diversa periodicità richiesta dall Ente, il Tesoriere trasmette all'amministrazione comunale il rendiconto delle operazioni di cassa registrate nel mese precedente, redatto in duplice copia. Entro 40 giorni dal ricevimento del rendiconto, il Responsabile del Servizi Finanziari del Comune effettua i dovuti controlli e in caso di corrispondenza con le scritture contabili del Comune vi appone il proprio visto di conformità e ne restituisce una copia. In difetto di dissenso del Responsabile dei Servizi Finanziari, come in caso di silenzio di quest ultimo, si ritengono approvate le risultanze contabili accertate dal Tesoriere. Art. 22. Conto del Tesoriere. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere rende all'ente il conto della propria gestione di cassa. Il conto del Tesoriere è redatto conformemente al modello approvato con D.P.R. n. 194/1996 (All. mod. 11). Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata e per ogni singolo intervento di spesa, nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa relativamente ai servizi per conto di terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. Art. 23. Verifiche di cassa. Con cadenza trimestrale l'organo di revisione economico e finanziaria dell'ente effettua la verifica ordinaria di cassa e la verifica della gestione del servizio di tesoreria. Art. 24. Compensi e rimborsi per spese di gestione. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della medesima, l Ente non corrisponde al Tesoriere alcun compenso. Le operazioni sono esenti da commissioni e da spese di tenuta conto. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e dei bolli sostenute per conto dell Ente avviene con periodicità trimestrale. A tal fine, il Tesoriere trasmette all Ente un apposita nota spese debitamente documentata. Entro quindici giorni dalla trasmissione, l Ente emette il relativo mandato di pagamento a copertura. In caso di inadempienza degli obblighi che il Tesoriere si assume con l accettazione della presente convenzione, in particolare nel caso di soluzione di continuità nella gestione del servizio, il Comune avvierà un procedimento per il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il Comune, inoltre, nel caso di reiterate e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Tesoriere, può dichiarare unilateralmente la risoluzione del contratto. In particolare, il contratto s intende automaticamente risolto nel caso in cui l aggiudicatario del servizio non apra sul territorio comunale lo sportello di tesoreria entro il termine perentorio dell acquisizione dell incarico di Tesoriere.

11 Art. 26. Contributo per iniziative diverse Il Tesoriere si impegna a versare annualmente per tutta la durata della convenzione un contributo di da destinare a finalità sociali, educativo sportive e culturale. L'ammontare del contributo offerto sarà aggiornato all'1 gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo degli operai e degli impiagati Art. 27. Spese per la stipulazione e la registrazione della convenzione. Le spese di bollo, quelle contrattuali e quelle dipendenti dalla registrazione della presente convenzione, da stipularsi mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, sono a carico dell aggiudicatario del servizio di tesoreria comunale. Ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria a carico dell aggiudicatario, il valore del contratto viene determinato moltiplicando l importo annuo del contributo concesso dall aggiudicatario per i 10 anni di durata dell affidamento del Servizio.

COMUNE DI CAPESTRANO Provincia di L Aquila C.A.P P. IVA Tel. 0862/95227 Fax 0862/954251

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