ACCONCIATORI. Art. 3. (Abilitazione professionale)

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1 ACCONCIATORI Le norme che regolano l attività sono la Legge , n. 161, la Legge , n. 174, il Decreto Legge , n. 7 convertito nella Legge , n. 40, l art. 13 della Legge Regionale , n. 38 e il Regolamento Comunale LEGGE 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore. Art. 2. (Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore) 1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L esercizio dell attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Art. 3. (Abilitazione professionale) 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell attività di acconciatore.. Art. 49, comma 4 ter, del D.L , n. 78 convertito nella Legge , n. 122 Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [. Nota: cioè dell art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell art. 49 del D.L n. 78 convertito nella Legge , n ] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. Art. 10 del decreto legge , n. 7 convertito nella legge , n. 40 Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174,, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 1

2 Art. 13 (Attività di acconciatore) della Legge Regionale , n Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007, l'esercizio dell'attività' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo della L. 241/ La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale. 3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore. 4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale. 7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio. 8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio. 9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo. Legge , n. 241 Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2

3 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6 bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l esercizio delle verifiche spettanti all amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l azione di cui all articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n Art. 21. Disposizioni sanzionatorie 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. Codice Penale: art. 483 Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 3

4 REQUISITI MORALI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER ESERCITARE L ATTIVITÀ Detti requisiti morali devono essere posseduti da - caso di ditta individuale: titolare - caso di S.N.C.: tutti i soci - caso di S.A.S.: tutti i soci accomandatari - caso di S.P.A. o S.R.L.: tutti i legali rappresentanti e componenti il consiglio di amministrazione Detti requisiti sono i seguenti: non devono sussistere nei confronti DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 67 del D. Lgs , n. 159 (antimafia). REQUISITI PROFESSIONALI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER ESERCITARE L ATTIVITÀ Il requisito è essere in possesso della qualificazione professionale di ACCONCIATORE ai sensi delle Leggi , n. 174 e , n. 161 e art. 13 della Legge Regionale , n. 38 Tale qualificazione professionale di acconciatore deve essere posseduta sia per le imprese individuali che per le società da persona il direttore-responsabile tecnico - che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell attività dell esercizio (lo stesso titolare, un famigliare coadiuvante, un socio partecipante al lavoro, un dipendente,..). Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un direttore-responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore. La prova della qualificazione professionale conseguita per l attività di acconciatore è data dalla fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l Artigianato della Camera di Commercio. REQUISITI DEI LOCALI I locali, gli impianti e le attrezzature devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dalla vigenti norme e disposizioni nonché dal Regolamento Comunale per l esercizio dell attività. Art. 10 del decreto legge , n. 7 convertito nella legge , n. 40 4

5 Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174,, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO : Considerato che per il disposto - dell art. 10 del decreto legge suddetto Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari - dell art. 21 della Legge , n. 241 (vedere tale articolo sulle presenti istruzioni) l interessato deve dichiarare nella SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività (con dichiarazione a rilevanza penale ) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge per l inizio dell attività è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della predetta SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA SIA NEL CASO DI NUOVA APERTURA, CHE IN QUELLO DI TRASFERIMENTO DI SEDE, CHE IN QUELLO DI MODIFICAZIONI AI LOCALI (AMPLIAMENTO, RIDUZIONE, ), CHE IN QUELLO DI SUBENTRO NELL ATTIVITA (VOLTURA) - tutti i requisiti di natura edilizia e urbanistica: agibilità dei locali, idonea destinazione d'uso commerciale-artigianato di servizio dei locali - tutti i requisiti di natura igienico sanitaria - tutti i requisiti previsti per l'idoneità degli impianti (elettrici, termici, idrici... ) - tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi necessari per l esercizio dell attività. Per agibilità dei locali si intende quella certificata dall Ufficio Tecnico comunale. La destinazione d uso dei locali deve essere commerciale-artigianato di servizio non potendosi iniziare l attività in un locale che è stato autorizzato dal punto di vista edilizio come.. artigianale.o magazzino Requisiti igienico sanitari : l esercizio dell attività non è subordinato all acquisizione del parere igienico sanitario favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L. relativo alla sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizione di legge e regolamento ed inerenti i locali, gli impianti e le attrezzature : l A.S.L. infatti non rilascia tale parere. Tali requisiti igienico sanitari però, ovviamente, devono sussistere al momento della presentazione della SCIA poiché la sussistenza di tali requisiti igienico sanitari deve essere autocertificata dall imprenditore nella suddetta SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Tutta la documentazione - richiesta dalla Regione Piemonte - elencata nell apposito stampato contenente l elenco dei documenti da presentare a questo Comune, inerente la dimostrazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari relativi ai locali, impianti ed 5

6 attrezzature, dovrà essere presentata a questo Comune (unitamente alla SCIA e alla relativa documentazione). Questo Comune la trasmetterà al Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L. I requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme e disposizioni di legge e regolamento statale, regionale e comunale da osservare, relativi a locali, impianti e attrezzature sono esplicitati sul sito internet dell A.S.L. TO 5 Servizio Igiene Pubblica, al seguente indirizzo : (in alto) Prevenzione (nel menù a tendina) (al centro pagina) e nel vigente Regolamento Comunale inerente l attività. Igiene e sanità pubblica Igiene dell abitato vigilanza sulle strutture le cui attività riguardano arti e mestieri (parrucchieri, estetisti, tatuaggio, piercing, solarium ) Per provare l esistenza di tali requisiti AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - per l agibilità dei locali : occorre avere il certificato di agibilità dei locali rilasciato dall Ufficio Tecnico del Comune - circa la destinazione d uso commerciale-artigianato di servizio : occorre accertarsi dalla concessione edilizia o comunque all Ufficio Tecnico comunale che il locale sia stato costruito come commerciale, o comunque, se costruito con altra destinazione d uso, sia stato successivamente fatto il cambiamento di destinazione d uso da a commercialeartigianato di servizio - occorrono le certificazioni relative all'idoneità degli impianti - occorre la certificazione di prevenzione incendi, se necessaria In mancanza dell agibilità dei locali e della destinazione d'uso commercialeartigianato di servizio dei locali l attività non può essere iniziata e, comunque, se iniziata, il Comune interverrà con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione, fino ad ordinare la chiusura. ATTENZIONE: SE NON SI HANNO IN MANO LE CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DI CUI SOPRA NON SI PUO PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA perché non si può dichiarare (con dichiarazione a rilevanza penale) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge per l inizio dell attività, di cui all art. 21 della suddetta Legge 241/1990, non sapendo se detti requisiti sono effettivamente sussistenti. ATTENZIONE: l aver dichiarato nella SCIA che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge per l inizio dell attività senza avere effettivamente rispettato quanto dichiarato ad es. attivando l esercizio in locale privo della destinazione d uso commerciale-artigianato di servizio comporta - l applicazione delle sanzioni previste per la violazione della norma violata - la chiusura dell attività - la denuncia all Autorità Giudiziaria per falso, a norma del codice penale. La Loggia, lì maggio

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