MANOVRA D ESTATE 2008 D.L. 112 DEL 2008 STUDIO BATTAGLIONI
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- Saverio Di Giacomo
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1 STUDIO BATTAGLIONI Novità fiscali Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008 Disposizioni urgenti nel campo tributario e previdenziale E stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, peraltro, in vigore dal 25/06/2008. Le disposizioni contenute nel decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il La manovra d estate recentemente varata dal Governo contiene alcune rilevanti novità, tra le quali si segnala l abolizione degli elenchi clienti e fornitori, la soppressione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi, l innalzamento a del limite all uso del contante, nonché l inasprimento delle regole di tassazione delle società cooperative. Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il Di seguito si esaminano le principali novità contenute nel DL , n. 112, contenente Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il Decreto è stato pubblicato sul S.O. n. 152 alla GU , n. 146 ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione ( ). In particolare, vi sono contenute norme in materia di: - ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN (art. 3) All art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del c.d. capital gain, è aggiunto il nuovo comma 6-bis in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni: - in società costituite da non più di 7 anni; - possedute da almeno 3 anni; non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti: a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività; per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo. - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (art. 6): In tal senso si prevede che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie;
2 - Sterilizzazione dell'iva sugli aumenti petroliferi (art. 9), Vengono introdotte misure per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008; - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art. 19), a decorrere dal 1 gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. - Disposizioni in materia contributiva (art. 20), il comma 2, dell'art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, viene corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale; - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio (art. 22) L art. 70, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 viene sostituito. In tal modo si stabilisce che per le prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.". Viene abrogato l'art. 71 del D.Lgs. n. 276/2003. Vengono infine introdotte modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (art. 23, taglia oneri (art. 25) e taglia carta (art. 27) con l introduzione dell abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dello Stato On Line (abbonamento telematico), Trattamento dei dati personali (art. 29), modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato(art. 21). - GAZZETTA UFFICIALE TELEMATICA (art. 27) A decorrere dall la Gazzetta Ufficiale sarà diffusa in via telematica, al fine di ridurre l utilizzo della carta.
3 SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI PRIVACY (art. 29) Aggiungendo all art. 34, D.Lgs. n. 196/2003, il nuovo comma 1-bis, è introdotta la semplificazione degli adempimenti previsti in materia di privacy a favore dei soggetti che trattano dati personali non sensibili, e l unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi. Per detti soggetti viene meno l obbligo di tenere il DPS, in sostituzione del quale è sufficiente stilare un autocertificazione del titolare del trattamento dei dati, attestante l osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy. È inoltre prevista l emanazione a breve di un apposito Decreto per l introduzione di ulteriori semplificazioni per la redazione del DPS ai fini amministrativo-contabili. In caso di mancata emanazione di tale Decreto nei prossimi 60 giorni, anche in tal caso sarà ritenuta sufficiente l autocertificazione in luogo del DPS. Viene semplificata anche la notifica del trattamento dei dati al Garante della privacy di cui all art. 38, del citato D.Lgs. n. 196/2003. In particolare in base al nuovo comma 2 dell art. 38, devono essere forniti al Garante, mediante l apposito modello, soltanto i seguenti dati: dati identificativi del titolare del trattamento, dell eventuale rappresentante, nonché del responsabile del trattamento (se designato); le finalità del trattamento; la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati/categorie di dati relativi alle stesse; i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati; i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; la descrizione generale che permetta di valutare l adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati. Conseguentemente, entro i prossimi 2 mesi, verrà predisposta la nuova versione del modello. LIMITI ALL USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI (art. 32, comma 1) Viene modificato l importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal , aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a Ora, l art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal , l innalzamento di detto limite a Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al (art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a , il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE Fino al Importi superiori a Dal al Importi pari o superiori a Dal Importi pari o superiori a Per quanto riguarda la normativa che, a decorrere dal , disciplina l uso degli assegni il comma 1 dell art. 32 in esame dispone che, a decorrere dal : gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a ; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a (anziché 5.000);
4 ferma restando la necessità di pagare l imposta di bollo di 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal , non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante. Va segnalato che l innalzamento a del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI (art. 32, comma 3) Sono abrogati i commi 12 e 12-bis dell art. 35, DL n. 223/2006. Conseguentemente, a decorrere dal , i lavoratori autonomi non sono più obbligati a: - tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali; - incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al ) a 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.). elenchi clienti e fornitori (abolizione) art.33 L art. 33 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, pubblicato in G.U. n. 147 del 25/06/2008, ha, quindi confermato, l abrogazione dell Adempimento reintrodotto dall ex governo Prodi. Inoltre, non potranno essere applicate sanzioni sia per gli errori commessi durante la compilazione degli elenchi clienti e fornitori sia per la mancata presentazione. Ciò per la regola del favor rei. Studi di settore: Pubblicazione anticipata art 33 Il citato articolo 33 contiene anche una modifica al regolamento che detta tempi e modalità di applicazione degli studi di settore. In particolare, viene stabilito che tali studi per il 2008 dovranno essere pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre, mentre a regime dall anno prossimo (2009) dovranno trovare l ufficialità entro il 30 settembre del periodo d imposta nel quale entrano in vigore. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L INIZIO DELL ATTIVITÀ (art. 38) Impresa in un giorno Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, viene tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. L'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico. RAPPORTO DI LAVORO: - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (art. 39) Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice
5 fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Il libro unico del lavoro deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali (art. 40) I documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti previsti. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale é stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione viene data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari. Comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 51) A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato. TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL ESTERO (art. 83, commi 16 e 17) È attribuito ai Comuni il compito di confermare all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente in base all ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano. La disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all estero dall ADESIONE AI PVC (art. 83, comma 18) È inserito nel D.Lgs. n. 218/97 relativo all accertamento con adesione il nuovo art. 5-bis Adesione ai verbali di constatazione, che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie. In particolare è previsto che l adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l Ufficio notifica al contribuente l atto di definizione dell accertamento parziale. RIMBORSI SUI RUOLI (art. 83, commi 21 e 22) Le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi 3 mesi dalla
6 notificazione della comunicazione di restituzione senza che l interessato si sia attivato per accettarne la restituzione, se di importo almeno pari a 50, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore a 50, sono riversate all ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto per il contribuente di richiedere la restituzione a tali ultimi enti entro gli ordinari termini di prescrizione. GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI (art. 83, comma 23) Per effetto della modifica dell art. 19, DPR n. 602/73, non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
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