CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI STERILIZZAZIONE N. GARA

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1 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE CAMPANIA Azienda Sanitaria Locale AVELLINO Azienda Sanitaria Locale AVELLINO U.O.C. Provveditorato Via Cardito Ariano Irpino (AV) Tel. 0825/ Fax 0825/ CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI STERILIZZAZIONE N. GARA

2 ARTICOLO 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO DI STERILIZZAZIONE. Nel prospetto ALLEGATO SUB/A, sono specificati i prodotti nelle diverse tipologie caratteristiche tecniche occorrenti, i quantitativi riferiti al fabbisogno presunto di un anno. ARTICOLO 2 TERMINOLOGIE Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni: Per AZIENDA SANITARIA s intende l Azienda Sanitaria Locale di Avellino. Per DITTA s intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura. ARTICOLO 3 DURATA DELLA FORNITURA Il contratto avrà durata di anni UNO con facoltà per l amministrazione aggiudicatrice di differire il termine di scadenza con preavviso di 15 gg, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore ad un anno, con cadenza trimestrale a partire dai 35 gg successivi alla comunicazione di aggiudicazione con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell Azienda Sanitaria, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di 180 giorni. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente: in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da esperirsi in unione regionale di acquisto (SORESA) tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliera della Regione Campania, riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, ed i cui prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato; Qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi 2

3 dell art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori. In siffatte ipotesi, le Ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a conformare le proprie quotazioni unitarie almeno a quelle risultanti da tali procedure. Se le Ditte aggiudicatarie non dovessero rendersi disponibili a ricondurre detto prezzo almeno alle quotazioni risultanti ex CONSIP/SORESA tra Aziende Sanitarie Regione CAMPANIA, questa Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non dar corso all aggiudicazione, o di provvedere ad operare la revoca del relativo contratto di fornitura. ARTICOLO 4 ENTITÀ DELL APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA I quantitativi di prodotti specificati nell ALLEGATO SUB/A hanno valore indicativo e non tassativo, non sono impegnativi per l Azienda Sanitaria e, pertanto, la Ditta non potrà muovere eccezioni o avanzare pretese, né pretendere compensi e indennità ove le richieste di acquisto da parte dell Azienda Sanitaria, in rapporto alle effettive esigenze, risultassero inferiori o superiori. Pertanto la Ditta dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi effettivamente necessari e richiesti dall Azienda Sanitaria, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura. L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. ARTICOLO 5 DESCRIZIONE PRODOTTI EQUIVALENZA La descrizione dei singoli prodotti è indicata nell ALLEGATO SUB/A. I prodotti offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel predetto allegato. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione o equivalente. 3

4 La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo. Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del prodotto originale. ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA DI AGGIUDICAZIONE L'aggiudicazione verrà disposta per ciascun LOTTO, (vedi allegato SUB/A), ai sensi dell articolo 82 del D. Lgs n 163/2006e s.m.i. LOTTO 1: INDICATORI BIOLOGICI RAPIDI DI STERILIZZAZIONE IMPORTO ,00 + IVA PACCO TEST BIOLOGICO RAPIDO VAPORE Requisiti tecnici Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme alla Farmacopea Ed XII, UNI EN ISO e UNI EN ISO Il tipo di spore, il numero di spore vitali per unità di indicatore (5*105) e il valore D a 121 C (superiore a 1,5 minuti) devono essere come indicato da F.U., pena esclusione. Ciascun pacco deve essere composto da strati sovrapposti di idoneo materiale poroso contenente una fiala del tipo "self-contained" con brodo di coltura separato dalle spore. Ogni fiala deve essere etichettata, pena esclusione, con le informazioni seguenti: il tipo di sterilizzazione al quale il prodotto è destinato, il nome dell'organismo di prova, il numero di lotto, la data di scadenza ed il nome del fabbricante, il marchio commerciale, l indirizzo o altri mezzi di identificazione (da UNI EN ISO punto 4.3). Tale etichetta deve essere facilmente rimovibile e deve essere dotata di idoneo indicatore chimico di processo. Sia la fiala che il materiale poroso devono essere preferibilmente prodotti dallo stesso fabbricante, a garanzia che le componenti siano state testate insieme. Ogni confezione di vendita deve comprendere preferibilmente, per ciascun pacco test, un equivalente numero di fiale di controllo appartenente allo stesso numero di lotto. 4

5 L'involucro esterno del pacco deve essere provvisto di un'etichetta sulla quale è presente un indicatore chimico di processo ed è riportato il lotto di produzione e la data di scadenza. L'indicatore biologico deve essere accompagnato da certificato di analisi che attesti i parametri caratteristici (valore D, popolazione microbica, lotto, data di scadenza); tale certificato deve essere contenuto in ogni confezione di vendita ed essere specifico per il lotto di fabbricazione fornito. Gli indicatori biologici devono dare risposta della avvenuta sterilizzazione entro 1 ora (fiala di controllo) e 3 ore (risultato definitivo) dall' inizio dell' incubazione sia per cicli a 121 C che a 134 C. L ASL si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria un sistema di lettura rapida (1 ora), con attrezzatura dedicata, da installare nelle sale operatorie dei tre Ospedali a completamento della fornitura MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Pacchi Biologici N 1500/anno N 800/anno N 200/anno 2 Lettore dedicato LOTTO 2 INDICATORI CHIMICI INTERNI ED ESTERNI ALLA CONFEZIONE IMPORTO 1.000,00 +IVA INDICATORI CHIMICI di PROCESSO - NASTRI (sterilizzazione vapore - EtO - secco) Requisiti tecnici Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme alla UNI EN ISO (classe l). Deve essere costituito da un indicatore chimico adesivo in rotolo (nastro) con supporto cartaceo a strisce di inchiostro di facile lettura e deve permettere la scrittura con penne comuni. All'interno del rotolo deve essere riportato il nome del produttore, la data di scadenza e il numero di lotto, a garanzia della rintracciabilità. MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Nastri Indicatori N 200/anno N 200/anno N 100/anno (19mm x 55 m ) 5

6 LOTTO 3 (test di Bowie & Dick) PACCO PRONTO MONOUSO PER TEST BOWIE-DICK IMPORTO ,00 +IVA Requisiti tecnici I pacchi pronti, pena esclusione devono essere conformi alla UNI EN ISO Deve essere composto da idoneo materiale poroso con relativo foglio indicatore. L'indicatore non deve rilasciare inchiostro, pertanto deve essere plastificato. L'indicatore deve essere marcato, pena esclusione con le seguenti informazioni: 134 /3,5 minuti; il numero di lotto; la data di scadenza; almeno le informazioni che riguardano il n di ciclo, il numero di macchina, la data, il supervisore, il luogo, il reparto, l'operatore e il risultato (con gli 8 spazi vuoti di almeno 5mm * 20mm) (da UNI EN ISO punto 7.1). Il pacco esterno deve essere marcato, pena esclusione. con: 134 /3,5 minuti; il nome del fabbricante, il numero di lotto; la data di fabbricazione; uno spazio per scrivere il numero dell'autoclave sottoposta a prova e uno spazio per scrivere la data. (da UNI EN ISO punto 7.2). Il prodotto deve essere in grado di identificare problemi sulla qualità del vapore (vapore umido/vapore surriscaldato). Il prodotto deve essere corredato da poster interpretativo. MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Pacchi Completi TEST DI BOWIE & DICK RIUTILIZZABILE ELETTRONICO Requisiti tecnici. Il prodotto deve essere certificato da Ente Terzo accreditato, in conformità alla UNI EN ISO , pena l esclusione dalla gara. Il sistema elettronico deve interfacciarsi con i computer della struttura e deve essere in grado di fornire in maniera inequivocabile una risposta circa l esito del test di Bowie & Dick (riuscito/ fallito). Il sistema deve essere costituito da un unità sensibile, che rappresenta il test riutilizzabile elettronico vero e proprio, un interfaccia tra l unità sensibile ed il 6

7 PC, ed un software di gestione che consente la creazione di un file per test in cui sono raccolte tutte le informazioni della prova circa l esito passato o fallito. La risposta deve essere letta anche attraverso LED luminosi presenti nell unità sensibile (verde=passato / rosso=fallito), permettendo all operatore di leggere il risultato immediatamente dopo l effettuazione del test. In caso di risposta fallita del test, il sistema deve essere in grado di suggerire la possibile causa del fallimento stesso, tramite interpretazione dei dati memorizzati nel file. Insieme al sistema, deve essere fornito un poster interpretativo che faciliti la lettura visiva del risultato. Il sistema deve essere utilizzabile anche come registratore dei cicli di sterilizzazione a carico pieno, per verificare i parametri di tempo, temperatura e pressione all interno della camera dell autoclave. Il sistema non deve essere tarabile sulla sterilizzatrice da controllare, a garanzia di una maggior affidabilità. MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Sistema Elettronico Completo LOTTO 4 CONFEZIONAMENTO IMPORTO ,00 + IVA CONFEZIONAMENTO - BUSTE E ROTOLI IN CARTA E LAMINATO PLASTICO (sterilizzazione vapore EtO - formaldeide) + PROTEGGI STRUMENTI Requisiti tecnici Il prodotto, pena esclusione, deve essere conforme al Decreto Leg.vo 46/97 attuattivo della Direttiva Europea 93/42, alla UNI EN ISO , UNI EN (lato carta) e UNI EN Devono essere costituiti da un lato in carta medical grade liscia di grammatura pari a 70 gr, ed un lato in plastica trasparente colorato, di polipropilene/poliestere. Il materiale delle buste/rotoli deve essere marcato, pena esclusione, con le seguenti informazioni: indicazione di non utilizzare la confezione se danneggiata; il lotto; nome del fabbricante o nome commerciale; indicatori di 7

8 processo; direzione di distacco; le dimensioni nominali e/o il codice di identificazione. (da UNI EN punto ). Gli indicatori chimici di processo, pena esclusione, devono avere un'area almeno di 100 mm2 (da UNI EN punto 4.4). Il prodotto, pena esclusione, non deve essere stampato sulle superfici destinate al contatto diretto con gli oggetti da imballare (da UNI EN punto ). Vale solo per i rotoli: pena esclusione, l'intervallo di ripetizione delle stampe quali numero di lotto, indicatori di processo, direzione di apertura e le dimensioni nominali e/o il codice di identificazione, non deve essere maggiore di 155 mm; l'intervallo di ripetizione delle stampe quali l indicazione di non utilizzare la confezione se danneggiata ed il nome del fabbricante o nome commerciale, non deve essere maggiore di 310 mm (da UNI EN punto ) misure : MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Buste a soffietto 20 x 5 x 48 cm Buste a soffietto 15 x 5 x 40 cm Buste piatte 20 x 40 cm Buste piatte 20 x 27 cm Buste piatte 10 x 27 cm Rotoli a soffietto cm20 x 5 x 100mt Rotoli a soffietto cm38 x 8 x 100mt Rotoli a soffietto cm30 x6,5x100mt Rotoli piatti cm10 x 200mt Rotoli piatti cm15 x 200mt N.B. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre lo stesso sconto di gara su eventuali altri formati presenti nel listino ( rotoli / buste). CONFEZIONAMENTO - PROTEGGI STRUMENTI (sterilizzazione vapore - EtO) Requisiti tecnici Devono essere dotati di indicatori di processo conformi alle UNI EN ISO (classe l), pena esclusione. Devono essere compatibili con la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene e devono consentire il passaggio degli agenti sterilizzanti sia in caso di 8

9 strumenti da sterilizzare in posizione aperta che all'interno delle estremità protette degli strumenti stessi. MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Proteggi strumenti LOTTO 5 RINTRACCIABILITA IMPORTO ,00 SISTEMA DI RINTRACCIABILITA' INFORMATIZZATO (sterilizzazione vapore) Requisiti tecnici Il sistema deve essere costituito da un PC touch screen, una stampante per etichette, un lettore di codici a barre e una stampante per la reportistica. Il kit per la rintracciabilità deve, inoltre, prevedere un etichetta, una striscia riposizionabile con indicatore di processo ed un indicatore integratore interno. La gestione dalla tracciabilità dovrà avvenire tramite l utilizzo di codici a barre che permetteranno la rintracciabilità di tutte le informazioni utili al processo di rintracciabilità con una semplice lettura dello stesso. In particolare le etichette, caratterizzate da un codice a barre, dovranno contenere a seconda dell uso, le seguenti importanti informazioni: l operatore, la data di sterilizzazione, il materiale da sterilizzare, la sterilizzatrice utilizzata, la data di scadenza della confezione, il numero del carico, il reparto e il destinario delle confezioni processate. Il software di gestione dovrà avere un accesso protetto (password e login) e personalizzato per ciascun operatore e dovrà essere in grado di produrre statistiche sul materiale sterilizzato, di evidenziare le non conformità riscontrate durante il processo di sterilizzazione, nonchè di tracciare le azioni correttive attuate, tenendone traccia. MATERIALE Osp. Ariano Osp. S.Angelo Osp. Bisaccia 1 Kit Completo /pezzi /pezzi 6.000/pezzi ARTICOLO 7 CONFEZIONAMENTO ETICHETTATURA 9

10 Il confezionamento singolo e di imballaggio deve evitare possibili inquinamenti e garantire al meglio la stabilità e la buona conservazione dei prodotti. Sulla confezione devono essere riportate in lingua italiana tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (D.Lvo.n 46 del 24 febbraio 1997 e successive modifiche) e necessarie per garantire una utilizzazione sicura e corretta del dispositivo. ARTICOLO 8 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l assicurazione, il trasporto. ARTICOLO 9 DEPOSITO CAUZIONALE Ai sensi dell art. 113 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., la Ditta è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa. La restituzione del deposito cauzionale definitivo potrà avvenire soltanto dopo l esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell Impresa. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. ARTICOLO 10 PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per confezione, (arrotondati alla seconda cifra 10

11 decimale), saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara (arrotondati alla seconda cifra decimale) e il nuovo numero di pezzi per confezione. I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'u.o. Provveditorato dell'azienda Sanitaria. ARTICOLO 11 TEMPI DI FORNITURA I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali buono d ordine, con precisione e tempestività assolute. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l importo degli ordini, a pena di decadenza dall aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le consegne dovranno essere effettuate entro 7 giorni consecutivi dalla ricezione del buono d ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: dalle ore 7.30 alle ore 12.30, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i magazzini dell Azienda Sanitaria che saranno indicati sul buono d ordine. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto ipso facto et jure, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale. Inoltre l Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute. La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati: luogo di consegna della merce; data e numero di riferimento dell ordine. tutte le notizie previste dalle norme vigenti Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione. In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax la mancata disponibilità del prodotto, indicandone: numero d ordine emesso dall Azienda Sanitaria; descrizione del dispositivo 11

12 periodo previsto di indisponibilità; causa dell indisponibilità. La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l Azienda Sanitaria l eventuale prodotto sostitutivo. I beni dovranno essere consegnati terra franco magazzino. ARTICOLO 12 CONTROLLI QUALI/QUANTITATIVI Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di legge vigenti in materia. Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dei presidi di destinazione. I prodotti dovranno avere, al momento della consegna una validità residua di almeno i 3/4 dell intera validità. Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all atto dell immissione del prodotto al consumo. Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata. In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall Azienda Sanitaria a suo insindacabile giudizio. Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l Azienda Sanitaria procederà all acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall aggiudicazione. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa. ARTICOLO 13 GARANZIA DEI PRODOTTI I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE. La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni. La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione- 12

13 confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l applicazione della penale nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parete dell Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire. ARTICOLO 14 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate. La Ditta è tenuta a dare comunicazione all Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente. ARTICOLO 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all atto delle consegne presso i magazzini dell'azienda Sanitaria. Le fatture per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d ordine, le quali in particolare devono: a) riportare gli estremi del buono d ordine b) n. CIG c) essere corredate da copia della lettera d ordine e del documento di trasporto; Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo dell Azienda Sanitaria. 13

14 In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta. Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. L Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. ARTICOLO 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i. La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell Azienda Sanitaria. In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i. L atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell Azienda Sanitaria La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell Azienda Sanitaria. ARTICOLO 17 SUB/APPALTO E CESSIONE La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell appalto. E ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 14

15 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell Azienda Sanitaria di quanto subappaltato. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: L operatore economico concorrente, all atto dell offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; la Ditta deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa, dal disciplinare di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificazioni o dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di carattere generale di cui all art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l esecuzione della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili In caso di subappalto la Ditta avrà l obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dell Azienda Sanitaria. Non è previsto il pagamento diretto da parte dell Azienda Sanitaria al subappaltatore. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ARTICOLO 18 ONERI FISCALI L imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell Azienda alla quale la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta. ARTICOLO 19 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI La Ditta non può opporre, ex art c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. 15

16 Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda Sanitaria e documentate con l analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Ditta decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti. ARTICOLO 20 INADEMPIENZE In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l immediata risoluzione del contratto, l Azienda Sanitaria contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell U.O.C. Provveditorato mediante propria determinazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, e delle ragioni per le quali l Azienda sanitaria ritiene di disattenderle. ARTICOLO 21 CLAUSOLE PENALI Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di 200,00 per ogni giorno solare di ritardo. La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell Azienda Sanitaria. La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l onere della prova incombe sul fornitore. L incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute. Inoltre la Ditta è soggetta all applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di 200,00 ad un massimo di 2.000,00, quando: 16

17 in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti; non effettua o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata dal responsabile dell esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al RUP il quale provvederà all invio alla Ditta a mezzo fax. Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante emissione di fattura attiva. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. La Ditta prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore. E fatta comunque salva la facoltà per l Azienda Sanitaria, quando l importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione. ARTICOLO 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell Azienda Sanitaria alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi: 17

18 a. in qualunque momento dell esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall art del C.C. e per qualsiasi motivo; b. in caso di frode e/o grave negligenza nell esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l applicazione delle penalità; c. sospensione della fornitura per fatto della Ditta; d. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti; e. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura; f. recidiva per mancata sostituzione; g. in caso di mancata sottoscrizione del contratto; h. in caso di applicazione di 4 penalità; i. in caso di cessione del contratto; j. in caso di sub/appalto non autorizzato; k. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati; l. mancato reintegro della cauzione definitiva; m. constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato. n. per motivi di pubblico interesse. In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l Azienda Sanitaria riconoscerà a quest ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata. La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell Azienda Sanitaria di procedere d ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l annullamento del provvedimento adottato dall Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l adempimento dell obbligo di consegnare immediatamente la fornitura. Nell ipotesi di risoluzione contrattuale l Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal 18

19 deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell Azienda Sanitaria sui beni della Ditta. Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell originario fornitore l Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta. L Azienda Sanitaria può, inoltre, risolvere il contratto d appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta: a. per motivi di pubblico interesse specificati nell atto di risoluzione. In particolare: in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell art.26 della Legge 488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento; in caso di unione di acquisto regionale (SORESA) tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Camapnia per la fornitura di prodotti facenti parte del presente capitolato, salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto della gara SORESA. b. in qualsiasi momento durante l esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall art.1671 del Codice Civile. ARTICOLO 23 VICENDE SOGGETTIVE DELL ESECUTORE DEL CONTRATTO Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i. In caso cessioni di azienda o di ramo d azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l atto di cessione produca effetto nei confronti dell Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve: a) procedere alle comunicazioni previste dall art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara. Nei 60 giorni successivi l Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione 19

20 alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta posizione, l atto di cessione produce nei confronti dell Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti alla legge. ARTICOLO 24 ONERI ED OBBLIGHI DELL APPALTATORE Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta, anche i seguenti obblighi: a) la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all Azienda Sanitaria o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo; b) l applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Ditta continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto; c) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs., 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ARTICOLO 25 RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI 20

21 In ogni caso di inadempimento contrattuale, l Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato. L eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta. ARTICOLO 26 TRACCIABILITA Il Fornitore si assume l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore si obbliga a fornire gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all art. 3 della L. 136/2010. Il Fornitore si obbliga a comunicare all ASL le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i. Qualora le transazioni relative al presente CSA siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l ASL stessa; La ASL verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL, oltre alle informazioni di cui all art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E facoltà della ASL richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le 21

22 disposizioni di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.mi ARTICOLO 27 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA L Azienda Sanitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Sicurezza nell esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell ultimo capoverso del comma 3 dell articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza. Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero. Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell eventuale valutazione dell offerta economica e dell elemento prezzo, ai sensi dell art. 86, comma 3 ter del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Successivamente alla fase di scelta del contraente, l Azienda Sanitaria dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara ], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI. ARTICOLO 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell U.O.C. Provveditorato; al Responsabile del procedimento faranno capo, fatte salve le altre competenze previste dalla normativa in tema di appalti nonché quelle previste dal regolamento ASL AV per l acquisizione di beni e servizi in economia-sottosoglia, tutte le attività afferenti alla procedura di gara e sino alla conclusione delle stesse. 22

23 ARTICOLO 29 RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO I Responsabili dell esecuzione del contratto sono i Direttori delle sale operatorie dell ASL AV, sotto la vigilanza delle Direzioni Sanitarie dei PP. OO.: costoro vigileranno affinché la Ditta aggiudicataria esegua le prestazioni conformemente alle previsioni contrattuali. In caso di inosservanza, da parte della Ditta, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo, il Responsabile dell esecuzione del contratto, previa comunicazione scritta e motivata, chiederà al Direttore dell U.O.C. Provveditorato l applicazione delle penali previste (proponendo in maniera dettagliata la penale di cui si chiede l applicazione) ovvero, sussistendone i presupposti, la risoluzione del contratto. ARTICOLO 30 OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE La Ditta é responsabile dell osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all atto della consegna dei prodotti. ARTICOLO 31 FORO COMPETENTE Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Avellino. ARTICOLO 32 NORME COMUNI Per quanto non disciplinato specificatamente nel presente capitolato speciale o dagli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile. ARTICOLO 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 23

24 L Azienda Sanitaria Locale AV informa che tratterà i dati personali forniti per partecipare alla presente procedura, nonché quelli che raccoglierà direttamente presso altre Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente in virtù di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. 163/2006; R.D. 827/1924) e con la sola finalità di procedere alla verifica dell esistenza dei requisiti tecnici e professionali richiesti per procedere alla valutazione ed all eventuale aggiudicazione dell appalto. Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate da dipendenti dell Azienda Sanitaria Locale AV, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle finalità istituzionali proprie dell Azienda Sanitaria Locale AV e per ottemperare a specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento. Le informazioni, consistenti in dati comuni e dati giudiziari, saranno trattate con modalità strettamente necessarie al perseguimento delle predette finalità e verranno conservate in archivi cartacei ed informatici per il periodo necessario alle finalità del trattamento. Si potranno esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/03 Testo Unico Codice Privacy e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali; di conoscerne l origine, la finalità, le modalità di trattamento nonché gli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili; di chiederne la rettifica, l aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all Azienda Sanitaria Locale AV, Titolare del trattamento, con sede direzionale in Avellino, Via degli Imbimbo n. 10/12, per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. (Informativa ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n 196/03) 24

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