COMUNE DI MELDOLA Provincia di Forlì Cesena

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1 ALLEGATO A) delibera C.C. n. 5 del 1/03/2010 IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Dr. Ricci Marco COMUNE DI MELDOLA Provincia di Forlì Cesena REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Istituito con Delibera di Consiglio Comunale n del in applicazione del D.M. 20/11/2007 Art. 1 DEFINIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO 1. Il Mercato Contadino, istituito con delibera di Consiglio Comunale n -----del è disciplinato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della legge 27/12/2006 n. 296, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. 2. Il mercato si svolgerà annualmente con periodicità settimanale nella giornata del Sabato pomeriggio nell area dell Arena Hesperia come da planimetria che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale sub A). Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento del Mercato Contadino con mercati straordinari o fiere interessanti la stessa area, si considera disposta la soppressione del Mercato Contadino. Art.2 AMMISSIONE AL MERCATO E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. Sono ammessi a partecipare al Mercato contadino in qualità di venditori gli imprenditori agricoli, e le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, all Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole ed in possesso dei requisiti di cui all art. 4 comma 6 del D.Lg. 228/ In fase di istituzione e di avvio del Mercato Contadino gli imprenditori agricoli devono presentare domanda di assegnazione del posteggio entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

2 Nel caso in cui il 30 giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del fax o, se consegnata a mano, il protocollo dell Amministrazione comunale. 3. Nel caso in cui il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere le domande pervenute si procederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri con i relativi punti: a) Aziende aventi il fondo di produzione ubicato nel territorio comunale (punti 10) con eventuale priorità per i giovani imprenditori che hanno meno dei 40 anni (punti 5);di seguito saranno valutate le domande di imprese che abbiano sede nei comuni limitrofi confinanti (punti 8), Comuni della Provincia (punti 6) e Comuni del Territorio Regionale (punti 4), imprenditoria femminile (punti 3) b) Imprese che vendono prevalentemente prodotti protetti da marchi di tutela con una ampia gamma 1 e biologici (punti 10) c) Aziende che si aggregano per richiedere l assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti (punti 5) d) Aziende che realizzano nell ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento (punti 3) e) Aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita (punti 3) f) In caso di parità di punteggio prevale l età minore dell imprenditore. 4. Nell ambito del Mercato Contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio. 5. Definita la graduatoria, in base al punteggio ottenuto, si procede all assegnazione d ufficio dei posteggi seguendo la numerazione indicata nella planimetria allegata sub A). 6. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari o in caso di allargamento del mercato saranno assegnati utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo 4. Art. 3 ASSENZE 1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all orario di apertura stabilito non possono svolgere l attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti. 2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell orario fissato dall ordinanza sindacale sono considerati assenti a tutti gli effetti. 3. L operatore che non partecipa anche ad una sola giornata di svolgimento del mercato articolato su più giornate consecutive è considerato assente a tutti gli effetti dall intera edizione del mercato, salvo che lo stesso non giustifichi l assenza presentando un certificato medico o attraverso telefonata pervenuta almeno 24 ore prima al Presidente del Comitato o Funzionario comunale preposto.. 1 DOP, IGP, SGT, DCC, IGT, certificazioni volontarie di prodotto, prodotti col metodo della lotta integrata, garantiti dal marchio QC della Regione Emilia-Romagna

3 Art. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI 1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari di cui al precedente art. 2 vengono assegnati, alla spunta, a imprenditori agricoli in base all art. 3 comma L assegnazione alla spunta avviene seguendo la graduatoria degli spuntisti formata: a) da coloro i quali avendo i requisiti per l ammissione al Mercato Contadino, sono rimasti esclusi perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili (v. art. 2 comma 4), b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio che presentano all Amministrazione comunale una tantum la comunicazione di cui all art. 4 comma 4. del D.Lgs. 228/2001 con contestuale domanda di assegnazione del posteggio. Comunicazione e domanda devono pervenire all Amministrazione comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento del Mercato al quale per la prima volta si chiede di partecipare. 3. La graduatoria è tenuta aggiornata tenendo conto degli stessi criteri di cui all art. 2 comma 3, nonché del numero di presenze effettive che l operatore via riesce a maturare (cioè del numero di volte che l imprenditore agricolo ha esercitato l attività di vendita nell ambito del Mercato Contadino). Art.5

4 CIRCOLAZIONE STRADALE 1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 2. Per non creare intralcio, nell area mercatale e nel raggio di metri 500 è vietata la vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti 3. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell area destinata al mercato contadino. Art. 6 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. I banchi di vendita, le attrezzature (a totale carico degli operatori) e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell autorizzazione all occupazione del posteggio. I veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell attività non possono sostare nell area mercatale purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. 2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento. 3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell orario prestabilito.

5 Art. 7 MODALITA DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA 1. Gli operatori, nell utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni direttamente arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. 2. L occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività. 3. L imprenditore agricolo assegnatario del posteggio ha l obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l identificazione dell azienda agricola. Il cartello dovrà essere conforme al modello predisposto dall Amministrazione comunale e uguale per tutti nella forma e nel colore. 4. L imprenditore agricolo spuntista ha l obbligo di esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. b) presentata all Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento del Mercato Contadino. 5. E vietato cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio eccezion fattasi nel caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti. 6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l utilizzo dì mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. 7. Nell area mercatale è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti 8. L imprenditore agricolo è tenuto all osservanza del disciplinare del Mercato Contadino.

6 Art. 8 SANZIONI E REVOCA 1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall art. 29 comma 2 del D.Lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 da a euro 3.098,00): a)esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell area in cui vige il divieto (art. 5 comma 2 del Regolamento); 2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00: a) non esibire copia della comunicazione di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. b) (presentata al Comune almeno 10 giorni prima da parte dell imprenditore agricolo spuntista - art. 7 comma 5) b) cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 7 comma 6) c) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 7 comma 7 ); d) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art. 7 comma 8) e) non lasciare pulito lo spazio occupato f) non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall amministrazione comunale. 3. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal Disciplinare del Mercato Contadino sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00: a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal disciplinare del Mercato Contadino b) non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende c) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l identificazione dell azienda agricola

7 d) non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura. 4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. I proventi spettano all Amministrazione comunale. 5. Le violazioni delle disposizioni dì cui all art. 6 sono sanzionate in base a quanto previsto dal Regolamento TOSAP. 6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l utilizzo del posteggio comportano l esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio è computato a tutti gli effetti come assenza. 7. Ai sensi dell art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007 la violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del mercato individuate al comma 3 ripetuta per più di 2 (due) volte nell arco di un anno solare o l assenza dal mercato per più di 5 (cinque) edizioni nell arco dell anno solare comportano la revoca della concessione del suolo pubblico e l estromissione dal mercato stesso. Art. 9 VERIFICA Verificare dopo il primo anno del raggiungimento degli obiettivi della manifestazione, con possibilità da parte del Consiglio Comunale di modifica o di soppressione dello stesso mercato.

8 ALLEGATO B) delibera C.C. n. 5 del 1/03/2010 IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Dr. Ricci Marco COMUNE DI MELDOL A Provincia di Forlì Cesena DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 1. Finalità del disciplinare Caratteristiche Soggetti ammessi alla vendita.9 4. Prodotti agricoli in vendita Vendita ed altre attività consentite Modalità di vendita Addetti alla vendita Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato Comitato del Mercato Contadino Disciplina amministrativa e controlli..12 Il Mercato Contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è stato istituito con delibera dì Consiglio Comunale n del in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche e integrate. Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti. 1. Finalità del disciplinare 1) La finalità del presente disciplinare 2 è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al Mercato Contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati: Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle 2 Sono esclusi da questo disciplinare gli spacci aziendali e la vendita diretta effettuata fuori dai mercati.

9 etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari). Fornire a coloro che utilizzano l area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe. 3) L Amministrazione comunale provvederà a controllare nella maniera più capillare possibile la provenienza ed i passaggi dei prodotti del mercato contadino, al solo scopo di garantire una filiera di eccellenza. 2. Caratteristiche 1) Il mercato ha le seguenti caratteristiche: - Svolgimento: annuale Periodicità settimanale, nella giornata del Sabato pomeriggio. - Ubicazione: area Arena Hesperia - Numero massimo di posteggi ammessi : n Dimensioni dei posteggi: 9 mq 2) Gli orari di vendita e l accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell art. 50 del D.Lgs 267/ ) Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento del Mercato Contadino con mercati straordinari o fiere interessanti la stessa area, si considera disposta la soppressione del Mercato Contadino o diversa ubicazione. 3. Soggetti ammessi alla vendita 1) Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all art del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n ) I soggetti ammessi alla vendita devono essere iscritti nell Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole ed in possesso dei requisiti previsti dall art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n ) L azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nell ambito territoriale 4 della provincia di Forlì-Cesena e zone limitrofe confinanti con il territorio comunale, con riferimento alla sede principale risultante dal registro delle Imprese. Nel caso in cui le domande di partecipazione siano inferiori al numero dei posteggi previsti, oppure in caso di rinuncia degli operatori inizialmente ammessi, l ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli potrà essere esteso al territorio regionale. 4. Prodotti agricoli in vendita 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione presso laboratori autorizzati, devono avere le seguenti caratteristiche: a) provenire dalla propria azienda o dall azienda dei soci imprenditori agricoli, ai sensi dì quanto previsto dall art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 20/11/2007, ovvero provenire da imprenditori agricoli dell ambito territoriale di cui alla lettera a) dell art. 2 comma i del D.M (ambito regionale) nel rispetto del limite della prevalenza di cui all art del codice civile; 3 In tale atto, a seconda dell ubicazione, della dimensione e della viabilità, sentito il Comandante della Polizia municipale si potranno stabilire, ove necessario, anche i limiti orari di accesso all area per l allestimento dei banchi di vendita. 4 1n base all art 2 del decreto, l ubicazione dell azienda agricola deve essere nell ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti.

10 b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti; c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine. 2) L imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell impresa produttrice. 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto. 5. Vendita ed altre attività consentite 1) Nell ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli e al loro confezionamento in loco, sono ammesse a) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti, comunque con modalità e finalità concordate con l Amministrazione comunale b) la degustazione dei prodotti, tal quali oppure trasformati presso laboratori autorizzati, garantendo idonea attrezzatura (piano di lavoro, utensili, guanti a perdere) per il taglio/sporzionamento, nonché la protezione del prodotto nella fase di esposizione e consegna al consumatore. E ammessa la degustazione di alimenti deperibili, vale a dire alimenti che necessitano di conservazione a temperatura controllata, solo se si dispone di idoneo frigorifero munito di termometro a lettura esterna. 6. Modalità di vendita 1) Nell area mercatale la vendita può avvenire utilizzando solo strutture proprie preferibilmente omogenee facendo attenzione alle indicazioni di base fornite dall Amministrazione comunale.. 2) Sotto l aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004; 3) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni; 4) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.

11 5) Il prezzo del prodotto fresco è liberamente stabilito dall imprenditore agricolo. 6) Previo controllo capillare della filiera dei prodotti si prevede un marchio specifico per gli imballaggi utilizzati all interno del mercato e recante il seguente logo che sarà allegato alla presente. 7. Addetti alla vendita 1) L attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.5 8. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt 3, 4,5, 6 e 7 del presente disciplinare. Inoltre devono: a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l identificazione dell azienda agricola. Il cartello dovrà essere conforme al modello predisposto dall Amministrazione comunale e uguale per tutti nella forma e nel colore; b) osservare le disposizioni dell amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombro dell area mercatale; c) osservare eventuali disposizioni dell amministrazione comunale riguardanti l accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci; d) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti; e) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall Amministrazione comunale; f) lasciare pulito lo spazio occupato; g) proporre la degustazione dei prodotti, tal quali oppure trasformati presso laboratori autorizzati, garantendo idonea attrezzatura (piano di 5 Il Comune può eventualmente prevedere/consigliare l uso di abbigliamento uniforme (ad esempio: casacche, grembiuli, cappellini) scelto! fornito dall Amministrazione Comunale o dall Associazione autorizzata

12 lavoro, utensili, guanti a perdere) per il taglio/sporzionamento, nonché la protezione del prodotto nella fase di esposizione e consegna al consumatore; h) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari; 9. Comitato del Mercato Contadino 6 1) I partecipanti al Mercato Contadino possono costituire il Comitato del Mercato, coi seguenti compiti: a) organizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie; b) organizzazione (temporanee o permanenti) di attività didattiche, turistiche ed agrituristiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento; c) elaborazioni di proposte rivolte all amministrazione comunale sul funzionamento del mercato. d) il Comitato del Mercato nominerà un coordinatore che avrà il compito di interloquire con l Amministrazione comunale in rappresentanza dei singoli concessionari. 10. Disciplina amministrativa e controlli 1) L esercizio dell attività di vendita nell ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio. 2) Il Mercato Contadino è soggetto all attività di controllo dell Amministrazione comunale, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia. 3) Nel caso vengano riscontrate violazioni, è previsto: a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegnazione di un termine per ottemperare; b) nel caso il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, sospensione dell autorizzazione per una giornata di mercato; c) nel caso in cui il soggetto persista nei comportamenti contestati con la prima diffida anche dopo il provvedimento di sospensione, il Responsabile del Servizio competente potrà alternativamente decidere se inviare una seconda diffida o procedere direttamente all irrogazione di ulteriore sospensione dell autorizzazione fino a tre giorni o eventuale seconda diffida o revoca dell autorizzazione 4) In caso di reiterate violazioni può essere disposta l esclusione dal mercato. 6 Da prevedere nel caso il mercato non sia autorizzato e gestito da un associazione e solo se gli operatori sono in numero superiore a 10 unità.

13 APPENDICE Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare. Art dei codice civile come modificato dal D.Lgs. 228/2001: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Art. 1 del D.Lgs 228/2001: Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma i del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Art. 4, co. 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228: Non possono esercitare l attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. D.Lgs. 6/9/2005 n Codice del consumo (G..U. 8/10/2005, n. 235, SO..) Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione E - Indicazione dei prezzi per unità di misura 13. Definizioni. 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: ìl prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

14 c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. 14.Campo di applicazione. 1. Alfine di migliorare l informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all articolo Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. 4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all articolo La presente sezione non si applica: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all asta; c) agli oggetti d arte e d antiquariato. 15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura. 1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. È ammessa l indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. 16. Esenzioni. 1. Sono esenti dall obbligo dell indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della Legge 5 agosto n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

15 d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio n. 109, e successive modificazioni, concernenti l attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. 17. Sanzioni. 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità dì misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all articolo 22. comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

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