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1 FOGLIO INFORMATIVO ACQUISTO GARANZIA ORDINARIO ai sensi dell art.116 D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI FEDERFIDI SICILIA Società Cooperativa. Sede Legale: Via Cavour, Palermo Capitale Sociale al 31/12/2014: uro ,00 C.F.: P.I.: n Iscrizione Registro Imprese: Ufficio Italiano dei Cambi: n Tel: Fax: info@federfidisicilia.it PEC: federfidisicilia@legalmail.it Compilare nel caso di offerta fuori sede Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il socio: nome/denominazione: indirizzo: telefono: SEZIONE II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL CREDITO DI FIRMA Garanzia rilasciata dal Confidi Federfidi Sicilia Società Cooperativa. L'attività di erogazione del credito di firma si sostanzia nel rilascio, da parte del Confidi, di garanzie di tipo mutualistico prestate nell'interesse della clientela e a beneficio di soggetti terzi (Istituti di Credito e Intermediari Finanziari). A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. Federfidi Sicilia Società Cooperativa svolge la propria attività, utilizzando risorse provenienti in tutto o in parte, dalle imprese Socie. A seguito della richiesta della facilitazione creditizia per il tramite del Confidi, il Socio viene chiamato dalla Banca erogante ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione (omnibus o specifica), pegno, ipoteca, etc.. Per l indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. SEZIONE III CONDIZIONI ECONOMICHE Commissioni di Iscrizione al Confidi Federfidi Sicilia Società Cooperativa. al momento dell ammissione a socio: quota di Capitale Sociale: 90,00 (quota rimborsabile a termini statutari Art. 7); tassa di ammissione (una tantum): 110,00 al momento dell erogazione del finanziamento: Fondo Rischi: ( rimborsabile a termini statutari); 2% sull importo finanziato per tutti gli istituti di credito convenzionati, laddove le convenzioni non prevedano diversamente. 1% sull importo finanziato al fondo patrimoniale di garanzia Per garanzie superiori del 50%, la commissione una tantum da versare in un unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia è da considerarsi nella misura dell 1% per garanzie fino al 60%, 1.50% per garanzie fino al 70% il 2% per garanzie fino all 80% All. 4 pag. 1 Approvato dal C. d. A. il 23/10/2015

2 fidejussione, a favore di Federfidi Sicilia, in relazione al fido e/o finanziamento accordato in proprio favore, alle condizioni economiche previste dall istituto bancario presso il quale vengono attivate le linee di credito. Commissioni di Acquisto della Garanzia 4% una tantum, versato in unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia, per i finanziamenti chirografari.* 4% una tantum, versato in unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia, per affidamenti a revoca o con durata inferiore a 18 mesi (C/C scopertura; anticipo fatture; etc); * 4% una tantum, versato in unica soluzione ed anticipatamente al rilascio della garanzia, per i finanziamenti e leasing assistiti da ipoteca in ragione della durata del finanziamento; * 1% annuo per affidamenti a scadenza o con durata inferiore a 18 mesi (C/C scopertura; anticipo fatture; etc) ove previsto dalla specifica convenzione con l istituto di credito erogante;* 4% una tantum versato in un unica soluzione al rilascio della garanzia di locazione finanziaria (leasing mobiliare immobiliare e leasing auto)* spese di comunicazione periodica: 2,50, se dovute. La commissione di garanzia non è rimborsabile nei casi di estinzione anticipata, dei finanziamenti, garantiti da Federfidi Sicilia (*) Quote non rimborsabili SEZIONE IV PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Iscrizione a Federfidi Sicilia Soc. Coop. ed ammissione del Socio Possono essere ammessi a Socio di Federfidi Sicilia tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività ed i requisiti previsti nell Art. 5 dello Statuto Sociale. L iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione e delle commissioni di istruttoria della garanzia, come riportato nella Sezione III. Diritti del Socio Il Socio che non partecipa all amministrazione ha il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione, ai sensi dell Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all Organo Amministrativo, che determinerà la data d inizio della consultazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Per l esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole: l accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale; il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati; potrà essere negato l accesso a documenti che l Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente; il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il Confidi. La consultazione potrà svolgersi durante l ordinario orario di lavoro del Confidi e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all ordinato svolgimento dell attività. Obblighi del Socio I soci sono obbligati: a) Alla sottoscrizione della quota sociale oltre l eventuale sovrapprezzo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione; b) Al versamento della eventuale tassa di ammissione nella misura che sarà annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione; c) A corrispondere il contributo annuale per far fronte alle spese di gestione che il Consiglio di Amministrazione delibererà; d) Effettuare versamenti da destinare ai fondi rischi del Confidi e/o del Consorzio Fidi di secondo grado e concedere fidejussioni a favore del Confidi e/o del Consorzio Fidi di secondo grado in relazione ad ogni fido e/o finanziamento accordato in proprio favore non inferiori all ammontare minimo indicato nelle convenzioni stipulate con gli enti finanziatori presso i quali vengono attivate linee di credito; All. 4 pag. 2 Approvato dal C. d. A. il 23/10/2015

3 e) A corrispondere, al momento dell erogazione del finanziamento, un contributo per le spese di istruttoria pratica, per un ammontare che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione; f) Reintegrare proporzionalmente agli impegni assunti le garanzie venute meno nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione qualora i fondi rischi e/o le fidejussioni subiscano diminuzioni; g) Ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; h) A cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del proprio Confidi, i) A comunicare nel termine perentorio di trenta (30) giorni ogni variazione di ragione sociale, denominazione, sede, compagine sociale, nonché la cessione dell azienda o di rami di essa ed ogni altro evento che possa modificare i parametri utili a verificare l affidabilità dell impresa e la sussistenza dei requisiti per essere socio della cooperativa consortile. Esclusione del Socio Il Socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, quando: a) Abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l ammissione al Confidi; b) Rifiuti di prestare fidejussioni e di concorrere al fondo rischi; c) Sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali o sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione o abbia subito condanne ad una pena che comporti l interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; d) Ricevuta richiesta dal Confidi di adempiere agli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori convenzionati, entro i termini e nei limiti della ripartizione dell onere del socio insolvente effettuata dalla stessa cooperativa consortile, si rifiuti di far fronte agli impegni; e) Non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell importo della quota sociale e dell eventuale sovrapprezzo, della tassa di ammissione e del contributo annuale; f) Non abbia rispettato gli obblighi contratti nei confronti del Confidi previsti in capo al Socio dallo Statuto, da eventuali regolamenti e/o dalle deliberazioni sociali; g) Abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni previste nello statuto e/o nell eventuale regolamento interno, o delle deliberazioni degli organi del Confidi; h) Abbia interessi in contrasto con quelli del Confidi; i) Non abbia adempiuto agli obblighi di cui all art. 6 dello statuto (Obblighi del Socio). L esclusione del socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto immediato e deve essere comunicata al Socio entro trenta (30) giorni a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Recesso del Socio Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Socio può recedere qualora abbia cessato definitivamente la propria attività ovvero se nel corso di due esercizi consecutivi abbia avuto negato dal Confidi ovvero dagli enti finanziatori convenzionati i fidi e/o i finanziamenti richiesti nell ambito applicativo delle convenzioni e della legislazione vigente e pertanto potrà liberarsi del vincolo fideiussorio e potrà richiedere la restituzione della somma versata al fondo rischi. Il socio non può recedere se ha in corso operazioni assistite dalla cooperativa consortile. E fatto salvo il diritto dei soci di recedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno novanta (90) giorni e comunque purché abbia definito i rapporti garantiti dal Confidi. Qualora il Socio receda per motivi diversi da quelli citati sopra, oltre ad avere applicate le disposizioni previste dallo statuto per la cessazione del vincolo sociale, avrà diritto alla restituzione della somma versata al fondo rischi nella misura del cento per cento (100%). La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dal recedente al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e deve essere annotata nel libro dei Soci. Esso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell esercizio successivo. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 15 giorni lavorativi. Rimborso quote restituibili I Soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi versate, come risulta dalla contabilità. La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata all organo di amministrazione. In caso di cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa, in considerazione degli scopi mutualistici della cooperativa consortile, la restituzione delle somme versate dai soci a garanzia delle operazioni di finanziamento, potrà avvenire su All. 4 pag. 3 Approvato dal C. d. A. il 23/10/2015

4 deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle insolvenze e delle sofferenze della cooperativa consortile in corso. E in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la non restituzione della quota del fondo rischi versata che eccede la quota minima nel caso in cui il socio non abbia adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente. Rimborso Contributi Pubblici La richiesta dei contributi di Enti Pubblici gestiti dal Confidi, ove spettanti, deve essere effettuata dal Socio allegando la prescritta documentazione. I contributi saranno erogati sulla base e nei limiti dei fondi stanziati ed assegnati alla disponibilità del Confidi Federfidi Sicilia Società Cooperativa Procedure di Reclamo Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all Ufficio Reclami dello stesso. Clausola Compromissoria e Foro Competente Le controversie che potranno sorgere tra i soci e la cooperativa consortile, tra i soci e gli amministratori o liquidatori in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Arbitro unico designato dalla Camera Arbitrale della provincia di Palermo, istituita presso la C.C.I.A.A. di Palermo. L Arbitro deciderà secondo equità nel termine di sessanta giorni dall accettazione della nomina, con lodo impugnabile. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Legenda delle Principali Definizioni Debitore Principale: è il soggetto di cui il Confidi garantisce l adempimento; Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005; Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell interesse del Cliente; Azione di Regresso: è il diritto di agire nei confronti del debitore principale che il Confidi acquisisce una volta corrisposto quanto dovuto, in base alla garanzia rilasciata e dunque surrogandosi pro quota nei diritti del debitore; Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale; Offerta fuori sede:quando la promozione ed il collocamento dell operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Federfidi Sicilia, laddove per dipendenza deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative la conclusione di contratti, anche se l accesso è sottoposto a forme di controllo. Fideiussione c.d. specifica : è il contratto con il quale il fideiussore assume l obbligazione di garanzia dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito,derivanti da operazioni bancarie specifiche; Fideiussione c.d. omnibus : è il contratto con il quale il fideiussore assume l obbligazione di garanzia non solo dei debiti esistenti al momento in cui viene concluso e per un ammontare definito, ma anche per quelli che, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura; Pegno: è un diritto di garanzia su beni mobili o su crediti di proprietà del debitore o di terzi. Il pegno è una causa legittima di prelazione perché consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori. Il pegno si costituisce con contratto reale, per cui il debitore principale (o il terzo datore del pegno) perde temporaneamente il possesso del bene; Ipoteca: è un diritto di garanzia su beni immobili o diritti reali immobiliari del debitore o di terzi. L'iscrizione ipotecaria attribuisce al creditore la facoltà di produrre l'espropriazione del bene e la sua vendita forzata. In caso di inadempimento del debitore principale, il creditore può procedere alla vendita del bene posto a sua garanzia; Pagamento alla richiesta: il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio; Socio:il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso; Scoring: modelli di previsione delle insolvenze che si fondano su metodologie di carattere statistico; tali modelli consentono una valutazione automatica delle aziende sottoposte ad analisi, fornendo per ognuna di esse uno score, cioè un numero, ricavabile dall inserimento nel modello di alcuni indicatori (indici di bilancio, informazioni Centrale Rischi, dati andamentali, etc.), atto a riclassificare le stesse in categorie di aziende sane e rischiose. All. 4 pag. 4 Approvato dal C. d. A. il 23/10/2015

5 Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal Confidi solo nel caso in cui la commissione applicata dal Confidi per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente. Io sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante/titolare dell impresa dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto. Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo. Luogo e data Firma Io sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante/titolare dell impresa dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo contenuto. Luogo e data Firma All. 4 pag. 5 Approvato dal C. d. A. il 23/10/2015

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