Comune di Arosio Provincia di Como

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1 Comune di Arosio Provincia di Como REGOLAMENTO ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento edilizio comunale Testo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del

2 indice PREMESSA... 3 Art.1 Finalità... 3 Art.2 Ambito di applicazione... 3 Art.3 Disposizioni relative al risparmio energetico - forme di incentivazione... 4 Art.4 Verifiche e controlli... 5 Art.5 Garanzie... 6 Art.6 Fabbisogno energetico... 6 Art.7 Efficienza energetica degli edifici... 8 Art.8 Sistemi bioclimatici passivi- isola di calore e tetti verdi... 8 Art.9 Risparmio idrico... 9 Art.10 Recupero e utilizzo delle acque piovane... 9 Art.11 Campo di applicazione-esclusioni Art.12 Norme finali

3 PREMESSA L Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, in attuazione del trattato di Kioto, ha lanciato il Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors con lo scopo di riunire i leader locali in uno sforzo volontario per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell Unione Europea - UE. il Comune di Arosio ha formalmente aderito all iniziativa con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del Questa iniziativa contempla, tra l altro, il dover predisporre un Piano d Azione per l Energia Sostenibile PAES con l obiettivo di ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l efficienza energetica ed attuino programmi volti a favorire il risparmio energetico. Inoltre, un primo concreto intervento voluto dall Amministrazione comunale di Arosio, è quello del presente allegato energetico al regolamento edilizio comunale da considerarsi come parte integrante del vigente regolamento edilizio (già approvato dalla Giunta Regione Lombardia in data D.G.R Art.1 Finalità 1. Le norme del presente allegato energetico al regolamento edilizio comunale hanno il fine di: a. contenere i consumi di energia negli edifici attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici, mediante un insieme coordinato di interventi che privilegino gli approfondimenti tecnico-progettuali piuttosto che con la proliferazione di apparati tecnici ed impianti; b. ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia; c. migliorare il benessere abitativo e la compatibilità ambientale dell utilizzo dell energia; d. promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici. e. Incentivare l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e l esecuzione di interventi che determinino il contenimento energetico attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione. 2. Il presente allegato energetico al regolamento edilizio comunale costituisce parte integrante del vigente Regolamento Edilizio Comunale, integrando lo stesso con regole e indicazioni finalizzate ad assicurare: - il risparmio energetico - l uso razionale dell energia - lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili - la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. Art.2 Ambito di applicazione Le disposizioni di cui al presente allegato energetico al regolamento edilizio comunale si applicano a tutti gli edifici, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 11, in relazione alle seguenti tipologie di intervento: 3

4 Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 Tipologia 4 nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti coinvolgenti il 100% della superficie disperdente. Ristrutturazione edilizia su una superficie disperdente maggiore del 25% (non ricadenti nella tipologia 1), ampliamenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente Interventi minori non ricadenti nelle tipologie precedenti; Interventi di nuova installazione o modifica di impianto termico ; Art.3 Disposizioni relative al risparmio energetico forme di incentivazione 1. Al fine di favorire il risparmio energetico, il Comune di Arosio attraverso il presente Allegato Energetico promuove interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità urbana, che integrano le disposizioni nazionali e regionali vigenti. 2. Questi obbiettivi sono perseguiti attraverso l introduzione di prescrizioni in merito al risparmio idrico e attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità energetica per gli edifici residenziali. 3. In particolare, allo scopo di realizzare edifici ad alta efficienza energetica, negli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale e nel caso di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) è prescritto il raggiungimento delle seguenti classi energetiche, come identificate dalla normativa vigente: - dall entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio e sino al , la classe energetica B, fatte salve le pratiche già presentate. - per gli interventi realizzati a partire dal , la classe energetica A 4. Al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo, lo studio e la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, che determinino il miglioramento dell abitabilità e del risparmio energetico degli edifici, il Comune di Arosio ha determinato le seguenti forme di incentivazione: - In tutti gli ambiti del territorio le verande e le serre bioclimatiche come individuate al successivo art. 8, che contribuiscono alla riduzione in misura non inferiore al 7% del consumo energetico dell unità immobiliare interessata, verranno escluse dal calcolo della S.L.P. assimilando tali vani ai locali tecnologici previsti dall art delle N.T.A. del Piano delle Regole allegato al P.G.T. vigente. Tale esclusione consentirà un risparmio volumetrico ed una riduzione degli oneri di urbanizzazione. - In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2005 art.44 comma 18, l Amministrazione Comunale prevede l utilizzo di incentivi al fine di promuovere e migliorare la qualità edilizia. A tal fine sono applicate riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Il titolare del Permesso di Costruire o altra procedura abilitativa, può ottenere un incentivo di 4

5 carattere economico riconducibile alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune, nella misura massima del 60% per gli edifici a destinazione residenziale e del 40 % per gli edifici a destinazione terziaria. 6. Gli incentivi si applicano in misura proporzionale al punteggio ottenuto nella valutazione di sostenibilità dei progetti, secondo i criteri illustrati nelle seguenti tabelle 1 e 2. Tabella 1 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI CALCOLO DEL PUNTEGGIO Requisito Modalità di calcolo Punteggio Residenza % di riduzione dell indice di prestazione energetica 10 ogni 10% di riduzione Max 60 per la climatizzazione invernale (EPh) ai requisiti minimi previsti dalla Regione Lombardia e dal presente Regolamento Energetico oltre 20% Punteggio Terziario Max 40 % di riduzione della potenza installata per la climatizzazione estiva (E cdz) % del contributo energetico specifico da fonti rinnovabili Predisposizione allacciamento acqua calda per lavastoviglie-lavatrice derivante da pannelli solari. Utilizzo di sistemi bioclimatici passivi (tetti verdi e sistemi di raffrescamento isole di calore) 2 ogni 10% in meno di potenza frigorifera nominale installati in ogni stanza (riferita al singolo split) al di sotto di 30 Wf/mc. 2 ogni 5% di aumento della copertura di ACS rispetto ai minimi già richiesti dalla normativa vigente Max 15 Max Max 30 Max 15 7 Max 15 Tabella 2 - CALCOLO DEGLI INCENTIVI COMMISURATI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO Punteggio raggiunto dal progetto % di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria - residenza 30 10% 10% 40 15% 15% 50 20% 20% 60 30% 25% 70 40% 30% 90 50% 35% % 40% % di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria - terziario Art.4 Verifiche e controlli 1. Le verifiche rispetto alla congruità del progetto di isolamento termico e delle caratteristiche costruttive, la rispondenza del progetto e dell edificio realizzato ai requisiti obbligatori (e migliorativi, se presenti nel progetto) definiti dal presente Allegato Energetico, verranno svolte sulla base della documentazione presentata. 2. La relazione tecnica di cui all art. 28 comma 1 della legge 9 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e all art.12.1 della D.G.R. n.viii/ , dovrà contenere un capitolo che illustri l adempimento delle prescrizioni obbligatorie previste dal presente Allegato Energetico e agli eventuali requisiti migliorativi adottati. 3. Nel caso di interventi per i quali è stata richiesta e concessa la riduzione del contributo degli oneri di urbanizzazione, al termine dell intervento e contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, Il Direttore dei Lavori dovrà consegnare al Comune una relazione asseverata in cui 5

6 attesti che l intervento è stato realizzato secondo le modalità e i criteri illustrati per l accesso agli incentivi di cui all Art.3, comma 5 e Le verifiche ed eventuali ulteriori controlli, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa regionale vigente, potranno essere svolti dal Comune, anche con il supporto di personale esterno. 5. Contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, come previsto dall art. 25, comma 5 bis del D.P.R. 380/2001, e s.m.i., il proprietario dell edificio o chi ne ha titolo deposita l attestato di Certificazione Energetica redatto e asseverato dal soggetto certificatore e la ricevuta del Catasto Energetico. Art.5 Garanzie 1. A tutela dell attuazione di quanto previsto dal sistema premiale di cui al precedente Art.3, il proprietario o chi ne ha titolo dovrà prestare garanzia fidejussoria pari all importo di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria ottenuta in base al meccanismo a. 2. Alla fine dei lavori e su richiesta dell interessato, la garanzia prestata sarà svincolata per una quota pari al 70%, fatto salvo quanto previsto all Art La quota restante della garanzia prestata, pari al 30%, resterà vincolata per un ulteriore periodo di 6 mesi dall ultimazione dei lavori, durante i quali l Amministrazione Comunale potrà effettuare ulteriori controlli per verificare l effettiva corrispondenza dell opera alle previsioni progettuali. Art.6 Fabbisogno energetico Per il calcolo del fabbisogno per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento si adottano i termini, i criteri ed i metodi di cui alla Deliberazione Giunta Regione Lombardia n.viii/8745 del e s.m.i., nonché si applicano anche le seguenti disposizioni: Tipologia 1 1. certificazione energetica dell immobile almeno in classe B e fatti salvi i valori limite di EPH imposti dalla normativa regionale, dall entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio e per i tre anni successivi e almeno in classe A per gli interventi realizzati dopo il ; 2. copertura dei fabbisogni da Fonti Energetiche Rinnovabili come da previsioni del D.lgs. 3/3/2011 n Allegato 3 (art. 11 comma 1); 3. percentuale di copertura dei fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento: 35% per provvedimenti abilitativi dopo l entrata in vigore del presente; 50% per provvedimenti abilitativi dopo il ; 4. obbligo di installazione di una potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (in kw di picco) obbligatoriamente aderenti o integrati alla copertura dell edificio principale o accessorio, previa valutazione circa l ottimale inserimento paesistico, pari a: un kwp ogni 70 mq di superficie in pianta dell edificio a livello del terreno per provvedimenti abilitativi dopo l entrata in vigore del presente; un kwp ogni 60 mq di superficie in pianta dell edificio a livello del terreno per provvedimenti abilitativi dopo il ; 5. Impiego di impianti di riscaldamento centralizzati in nuove costruzioni organizzate in condominio con più di quqttro unità abitative: l intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. 6

7 Tipologia 2 1. Valori di trasmittanza termica delle strutture che delimitano l involucro dell edificio verso l esterno, contro-terra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.), limitatamente alla superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto di intervento: PARETI VERTICALI OPACHE (escluso porte di ingresso) <0,34 W/mqK STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE Coperture Pavimenti <0,27 W/mqK <0,30 W/mqK CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI <1,8 W/mqK 2. Requisiti sull utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili: percentuale di copertura fabbisogni termici per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento: 20% per provvedimenti abilitativi dopo l entrata in vigore del presente; 25% per provvedimenti abilitativi dopo il ; Tipologia 3 1. trasmittanza termica delle strutture che delimitano l involucro dell edificio verso l esterno, controterra, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata (autorimesse, sottotetti, cantine ecc.) limitatamente alla superficie di struttura opaca e/o trasparente oggetto di intervento minore: PARETI VERTICALI OPACHE (escluso porte di ingresso) <0,34 W/mqK STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE Coperture Pavimenti <0,27 W/mqK <0,30 W/mqK CHIUSURE TRASPARENTI COMPRENSIVE DI INFISSI <1,8 W/mqK Tipologia 4 si applica il punto A3 dell allegato A della D.G.R. n.viii/ valori limite inferiori dell efficienza globale media stagionale dell impianto termico per il riscaldamento, se e solo se l intervento riguarda il rifacimento del sistema di emissione, distribuzione o generazione del calore: ε = * log10 (Pn)% con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido ε = * log10 (Pn)% con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria ove log 10( Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore di calore o dei generatori di calore, quale pompe di calore, sistemi solari termici compreso ausiliario ecc., al servizio del singolo impianto termico espressa in kw. Per Pn superiori a 1000 kw la formula precedente non si applica e la soglia minima di efficienza globale media stagionale è pari rispettivamente a 84% e 74%. 7

8 Art.7 Efficienza energetica degli edifici 1. Orientamento degli edifici : per tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione), è consigliato per tutte le destinazioni d uso che l asse principale dell edificio sia orientato lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 30, salvo impedimenti causati dall orografia naturale del terreno o da vincoli di tipo morfologico, ambientale e storico-artistico. Nel caso di diverso orientamento dovrà essere prodotto uno specifico approfondimento progettuale che dimostri i criteri adottati per ottimizzare l'apporto solare. E inoltre raccomandato che i locali principali siano orientati a sud, sud-est e sud-ovest, mentre i locali di servizio devono essere preferibilmente disposti con esposizione a nord. 2. Schermature esterne: tutti gli edifici di nuova costruzione e nel caso di sostituzione o ristrutturazione edilizia, per tutte le destinazioni d uso che prevedono permanenza di persone, devono essere previsti sistemi di schermatura delle superfici vetrate al fine di ridurre gli apporti solari nel periodo estivo (che possono causare surriscaldamento degli ambienti) e al fine di limitare il fabbisogno energetico nella stagione invernale, attraverso l ottimizzazione degli apporti gratuiti di calore da irraggiamento. A tal scopo é possibile prevedere i seguenti sistemi di schermatura: - aggetti verticali e orizzontali dell involucro edilizio - persiane a lamelle orientabili - frangisole esterni con inclinazioni variabili a seconda dell orientamento e con lamelle orientabili o fisse - tende esterne ad aggetto Art.8 Sistemi bioclimatici passivi- isola di calore e tetti verdi serre bioclimatiche 1. Isola di calore: nel periodo estivo si raccomanda l utilizzo di sistemi di raffrescamento passivo degli spazi aperti, anche con l utilizzo della vegetazione arborea. Il raffrescamento passivo degli spazi aperti, al fine di evitare la formazione di isole di calore, potrà essere realizzato con il riutilizzo delle acque piovane come indicato al successivo art.10. In alternativa possono essere utilizzati sistemi di ombreggiamento con vegetazione arborea in grado di contrastare il fenomeno delle isole di calore e favorire l assorbimento dell energia solare attraverso i processi di fotosintesi. L impianto arboreo è da prevedere obbligatoriamente laddove gli spazi aperti siano pavimentati e con esposizione tale da causarne il surriscaldamento. E' raccomandato inoltre l'utilizzo di pavimentazioni semi-impermeabili per le pavimentazioni esterne. 2. Tetti verdi: al fine di ridurre gli effetti ambientali dovuti all irraggiamento estivo, è possibile realizzare tetti verdi sia su coperture piane che inclinate. Per la realizzazione di tale soluzione, si deve prevedere un facile accesso alla copertura per la manutenzione e un sistema automatico di innaffiatura, nella stagione estiva, con il riutilizzo delle acque piovane. 3. Serre bioclimatiche: Per serre bioclimatiche sono da intendersi quei manufatti aggiuntivi all involucro edilizio, realizzati con superfici vetrate e caratteristiche tali da consentire una riduzione della dispersione termica (W) della porzione di parete dell involucro interessata dal manufatto pari ad almeno il 25%. Le serre bioclimatiche sono da intendersi quali volumi tecnici. 8

9 La loro funzione principale è quella di ridurre le dispersioni termiche per trasmissione e favorire l apporto energetico del sole nel periodo invernale, garantendo il controllo della radiazione solare nel periodo estivo. Per la realizzazione di serre bioclimatiche devono essere rispettate le previsioni ed i contenuti della D.G.R. X/1216/2014 e s.m.i. In ottemperanza al presente articolo è fatto salvo il rispetto dei parametri per la ventilazione dei locali affaccianti sulla serra medesima in materia igienico-sanitaria. Art.9 Risparmio idrico 1. Tutti i nuovi edifici (o integralmente ricostruiti) a carattere residenziale e terziario devono prevedere l'utilizzo di sistemi individuali per ogni singola unità immobiliare di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da singola unità immobiliare. 2. E' fatto inoltre obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici: - per le destinazioni d'uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato; - per tutte le destinazioni d'uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua (un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa: la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri). Sono vietati gli sciacquoni a rubinetto; - per tutte le destinazioni d'uso: sistemi, installati in rubinetti e docce, che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d'acqua, riducano il flusso da l/min, a 7-10 l/min. 3. E' inoltre consigliata, ove possibile, l'adozione di miscelatori dotati di limitatore meccanico di portata. 4. Per gli edifici esistenti i provvedimenti di cui sopra si applicano nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici. 5. Negli edifici condominiali pari a quattro o più unità abitative, si deve prevedere la realizzazione della circolazione forzata dell acqua calda, destinata all uso potabile, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell acqua non già alla temperatura necessaria. Art.10 Recupero e utilizzo delle acque piovane 1. Ai fini della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio il recupero e l utilizzo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici per l irrigazione delle aree verdi pertinenziali, il raffrescamento passivo degli spazi aperti e per usi tecnologici (sistemi di climatizzazione attiva/passiva), nei casi previsti al seguente comma La norma si applica a tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia laddove ricorrano le seguenti condizioni: - negli edifici di nuova costruzione, qualora l edificio sia dotato di una superficie a verde o di uno spazio aperto pertinenziale con una superficie superiore a 100 mq., fatte salve le attività produttive soggette a particolari prescrizioni normative - negli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora l edificio sia dotato di una superficie a verde o di uno spazio aperto pertinenziale con una superficie superiore a 100 mq. e laddove il progetto 9

10 preveda opere esterne relative a tali spazi quali scavi, sistemazioni delle aree verdi o dei percorsi, interventi sulle recinzioni ecc. 3. Nei casi di cui al comma 2, gli edifici devono dotarsi di sistemi di captazione delle acque meteoriche, al fine di consentire una riduzione sostanziale del consumo di acqua potabile negli edifici per fini non primari ed una contemporanea riduzione dell'impatto idraulico sulle reti di scarico fognarie. Tale prescrizione dovrà essere rispettata a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento Energetico per gli edifici con più di quattro unità abitative ed entro i successivi dodici mesi per tutti i nuovi edifici. 4. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura dell edificio devono essere convogliate e raccolte in un vasca di accumulo il cui dimensionamento viene calcolato in base ai seguenti parametri: a) fabbisogno idrico annuo per gli usi non potabili di cui al comma 1, calcolato in funzione di: - numero di abitanti - tipo di apparecchi irrigui e di irrigazione prescelta (fabbisogno medio pari al 10% del consumo totale annuo per persona: 10% x 40 mc.) - sistemi di climatizzazione attiva e passiva, per i quali dovranno essere forniti i relativi dati di calcolo b) volume annuo di pioggia che è possibile captare in relazione a: - superficie della copertura - altezza annuale di pioggia - coefficiente di deflusso - efficienza dei sistemi di filtraggio 5. Il calcolo della capienza minima della vasca si dovrà effettuare in considerazione del periodo secco medio, ossia del numero di giorni consecutivi in assenza di precipitazioni: volume minimo vasca = fabbisogno annuo x numero giorni periodo secco/ La vasca di accumulo dovrà essere dotata di un sistema di filtraggio per l acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada (per smaltire l eventuale acqua in eccesso) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l acqua alla pressione necessaria per gli usi sopra indicati. 7. Al fine di utilizzare l acqua piovana per gli usi compatibili descritti nel presente articolo, dovrà essere realizzata, contestualmente alla vasca di accumulo, una rete duale di adduzione e distribuzione idrica, finalizzata a differenziare le reti dell acqua all interno degli edifici; le bocchette dell acqua proveniente dalla vasca di accumulo dovranno essere dotate di dicitura acqua non potabile, secondo la normativa vigente. Art.11 Campo di applicazione-esclusioni Sono esclusi dall applicazione delle disposizioni contenute nel presente allegato energetico: - le zone A di cui al D.M. 1444/1968 e quelle specificamente individuate come tali negli strumenti urbanistici; - gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni comporta un alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; a tal fine deve essere prodotta una relazione dettagliata che illustri le 10

11 motivazioni e le criticità che hanno impedito l applicazione delle disposizioni contenute nel presente allegato energetico. - i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; in questo caso, tale circostanza dovrà essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica e dettagliata; - i fabbricati isolati, con ogni destinazione, con superficie lorda di pavimento inferiore a 50 mq; - gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile; in questo caso, tale circostanza dovrà essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica e dettagliata. Art.12 Norme finali 1. L allegato energetico al regolamento edilizio comunale è parte integrante del regolamento edilizio. 2. I vincoli, le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente allegato energetico al regolamento edilizio comunale si intenderanno superati qualora siano emesse nuove normative a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che stabiliscano criteri energetici applicabili più restrittivi. 3. Le presenti disposizioni si applicheranno dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del Regolamento Edilizio e suo allegato. 11

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