La corruzione tra privati

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1 Scintille MAURIZIO ARENA La corruzione tra privati Le responsabilità di persone fisiche e società

2 Scintille MAURIZIO ARENA La corruzione tra privati Le responsabilità di persone fisiche e società

3 Maurizio Arena, penalista d impresa, Curatore della Rivista online e Presidente dell Osservatorio 231 Farmaceutiche. Copyright 2012 Filodiritto Editore Via Castiglione Bologna ISBN La traduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, i microfilm, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Filodiritto ( e Filodiritto Editore ( sono marchi di Inforomatica S.r.l. (

4 Sommario Premessa 5 1. La travagliata introduzione della corruzione privata nell ordinamento giuridico italiano La Decisione quadro 2003/568/GAI La legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Comunitaria 2007) La legge anticorruzione Conclusioni I soggetti attivi La condotta e la violazione degli obblighi d ufficio o di fedeltà La violazione degli obblighi di fedeltà Alcuni ulteriori profili della fattispecie La responsabilità dell ente collettivo ai sensi del decreto legislativo 231 del Alcune precisazioni Il reato commesso nell interesse della società Le persone fisiche che possono coinvolgere la società Le modifiche dirette ed indirette dell art. 25-ter 27

5 Filodiritto Editore Premessa La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione 1, dispone, a decorrere dal 28 novembre 2012, l integrale sostituzione dell art codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) 2 con la seguente disposizione: art codice civile (Corruzione tra privati): 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 1 In Gazzetta Ufficiale 265 del 13 novembre Questo il testo previgente: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l utilità. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si procede a querela della persona offesa. 5

6 Filodiritto Editore 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. La fattispecie in esame viene pure inserita nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi (nuova lettera s-bis dell art. 25-ter decreto legislativo 231 del 2001), potendo comportare come si vedrà, a carico dell ente cui appartiene il soggetto corruttore una sanzione pecuniaria compresa tra duecento e quattrocento quote. 6

7 Filodiritto Editore 1. La travagliata introduzione della corruzione privata nell ordinamento giuridico italiano Numerose norme internazionali vincolanti per il nostro paese ci obbligano a dotarci di una legislazione penale di contrasto alla corruzione privata: si pensi all art. 21 della Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre , agli artt. 7 e 8 della Convenzione di diritto penale sulla corruzione del Consiglio d Europa (17 gennaio 1999, recentemente ratificata con legge n. 110 del 2012), ma anche ad uno strumento dell Unione europea (la Decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), direttamente vincolante per il nostro paese senza alcuna procedura di ratifica, e di cui è da tempo scaduto il termine di attuazione La Decisione quadro 2003/568/GAI Secondo l art. 2 (Corruzione attiva e passiva nel settore privato) della Decisione: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell ambito di attività professionali: a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere; 3 Che richiede l incriminazione del «fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio ad ogni persona che diriga un entità del settore privato o lavori per tale entità, a qualunque titolo, per sé o per un altra persona, affinché in violazione dei propri doveri, compia o si astenga dal compiere un atto», nonché del fatto correlativo di chi solleciti o accetti l indebito vantaggio per la medesima finalità. 7

8 Filodiritto Editore b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere. 2. Il paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro. Ai sensi dell art. 3 (Istigazione e favoreggiamento): Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l istigazione ai tipi di condotta di cui all articolo 2 e il loro favoreggiamento siano puniti come reato. Si noti come l atto faccia riferimento a condotte corruttive nei confronti di soggetti che svolgono attività direttive o lavorative per conto di un entità del settore privato, anche no profit. La Decisione prevede pure, all art. 5, la responsabilità delle persone giuridiche, secondo una formulazione ormai tralatizia: 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3. 8

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