Conciliazione ed Arbitrato (in attuazione del decreto legislativo 80/98 e del Decreto legislativo 387/98) e dell accordo regionale del 10 ottobre
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- Domenico Berardino
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1 Conciliazione ed Arbitrato (in attuazione del decreto legislativo 80/98 e del Decreto legislativo 387/98) e dell accordo regionale del 10 ottobre 1997 e seguenti e delle successive modifiche ed integrazioni legislative A) Commissioni Paritetiche di Conciliazione B) Collegi Arbitrali Commissioni Paritetiche di Conciliazione (in attuazione del decreto legislativo 80/98 e del Decreto legislativo 387/98) e dell accordo regionale del 10 ottobre 1997 e seguenti e delle successive modifiche ed integrazioni legislative : Parti stipulanti tra FAITA (FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI) URAS UNIONE REGIONALE ALBERGATORI SICILIANI ASSOTURISMO.- CONFESERCENTI e FILCAMS CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS UIL Ai sensi e per gli effetti dei CC.CC.NN.LL. Turismo vigenti, dell accordo regionale del 10 ottobre 1997 e seguenti, del Decreto legislativo 80/98, del Decreto Legislativo 387/98 e successive modificazioni, e istituita la Commissione Paritetica Regionale/Territoriale con i seguenti : Compiti e funzioni 1. Esame ed Interpretazione autentica di norme contrattuali regionali/territoriali 2. Conciliazione di controversie di lavoro demandate dalle parti a livello Regionale/Territoriale 3. Redazione - sulla base di quanto previsto dai CCNL TURISMO e delle contrattazioni territoriali - delle relative tabelle paga. 4. Altri compiti demandati dalla contrattazione collettiva 5. Altri compiti eventualmente demandati da norme di legge in materia di lavoro. Composizione La Commissione Paritetica Regionale/Territoriale e composta da 6 componenti, dei quali 3 Designati dalle Associazioni Datoriali e tre da FILCAMS CGIL (n.1), Fisascat Cisl (n.1), UILTUCS UIL (n. 1) ed altrettanti componenti supplenti designati secondo i criteri di cui sopra. Articolazione territoriale In attuazione di quanto stabilito dal presente accordo e regolamento di attuazione, fatte salve le intese e/o gli accordi gia vigenti localmente alla data odierna in materia, le rispettive parti a livello territoriale costituiranno analoghe commissioni paritetiche di conciliazione in particolare con i seguenti compiti: Esame ed Interpretazione di norme contrattuali relative al 2 livello di contrattazione
2 Conciliazione di controversie di lavoro demandate dalle parti, ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dal decreto legislativo 80/98, Decreto Legislativo 387 / 98 e successive modificazioni Redazione di tabelle paga secondo quanto previsto dal CCNL per la contrattazione di 2 livello Altri compiti demandati dalla contrattazione collettiva Altri compiti eventualmente demandati da norme di legge in materia di lavoro. Dell avvenuta costituzione e della relativa composizione stabilita verra data comunicazione dalle parti a livello locale alle rispettive parti a livello nazionale ed alla Commissione Paritetica Nazionale. Regime Transitorio In attesa della costituzione delle Commissioni Paritetiche di conciliazione nei vari ambiti territoriali, la Commissione Paritetica Regionale potra svolgere, a richiesta delle parti e/o delle loro articolazioni territoriali, i compiti assegnati dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia di conciliazione delle controversie di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 80/98, del Decreto Legislativo 387/98 e successive modificazioni ed in particolare, dirimere in via conciliativa, le controversie stesse, secondo le modalita stabilite dal Regolamento di attuazione allegato. Funzionamento L EBRTS funge da Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Regionale ed i Centri di servizio svolgono analoga funzione nei Confronti delle Commissioni Paritetiche Territoriali. Per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Territoriali le parti, anche in riferimento alle previsioni di cui al citato accordo regionale del 10 ottobre 1997, ed in particolare alle note a verbale del citato accordo,concordano che per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche allo scopo di consentire una continua assistenza ed informazione dei diritti contrattuali ai lavoratori non iscritti, viene istituita con decorrenza dal 1 ottobre 2003 una quota di servizio contrattuale aggiuntiva pari allo 0,30% calcolata come per la quota di assistenza contrattuale di cui al citato accordo regionale del Le aziende sono tenute mensilmente a trattenere detta quota contrattuale dalle spettanze dei dipendenti non iscritti al sindacato, con versamento di detti importi sul cc. Bancario territoriale che sarà indicato unitariamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni regionali di Filcams Fisascat Uiltucs le cui quote saranno ripartite secondo le intese a livello regionale già sottoscritte. Per fruire delle presenti assistenze contrattuali, le imprese turistiche dovranno regolare la propria adesione alla associazione datoriale cui aderiscono o conferiscono mandato secondo le regole associative di ogni associazione datoriale sottoscrittrice del presente accordo. Il presente accordo, integra ed assorbe preesistenti accordi territoriali sullo stesso argomento e di tale fattispecie le OOSS territoriali ne daranno formalmente atto alle rispettive controparti territoriali. data... firme
3 allegato 1) Regolamento di attuazione Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissioni Paritetiche e dei Collegi di Arbitrato di cui al Decreto Legislativo 80/98, Decreto Legislativo 387/98 e successive modificazioni. Articolo 1 Costituzione In attuazione a quanto disposto, in materia di conciliazione ed arbitrato, dai CC.CC.NN.LL. Turismo e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D. leg.vo 80/98, al Decreto Legislativo 387/98 e successive modificazioni, tra le parti - come sopra indicate - sono istituite - a livello regionale ed ai livelli territoriali decentrati - le Commissioni di Conciliazione delle controversie di lavoro e sono definite le norme per la costituzione e la realizzazione dei collegi arbitrali contrattuali di cui alle disposizioni di legge sopra citate. Articolo 2 Commissioni Paritetiche territoriali di Conciliazione Scopi e compiti: Scopi delle commissioni sono : A) Interpretazione autentica di norme contrattuali, laddove richieste B) Tentativo di conciliazione delle controversie e/o vertenze plurime o individuali di lavoro di lavoro, concernente l applicazione dei CC.CC.NN.LL. e/o degli Accordi Integrativi di secondo livello contrattuale, secondo quanto stabilito dal D. Leg.vo 80/98, del Decreto Legislativo 387/98 e successive modifiche, al fine di dirimere in via conciliativa le controversie stesse per tutti i lavoratori e per tutte le aziende compresi nella sfera di applicazione del CC.CC.NN.LL. Turismo e - in generale - l applicazione delle norme riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro. C) Tentativo di conciliazione delle vertenze relative ai licenziamenti individuali di cui alle leggi 604/64, 300/70 e 108/90 e successive modificazioni D) Esame ed applicazione delle disposizioni previste dalla vigente contrattazione in materia di: Livelli e qualifiche Modalità di accesso la mercato del lavoro E) Elaborazione e predisposizione della modulistica - tipo necessaria all attuazione dei compiti assegnati. F) Redazione e diffusione delle tabelle retributive relative ai CC.CC.NN.LL. turismo e successive modifiche G) Altri compiti demandati dalle parti attraverso la contrattazione collettiva e/o demandate da norme di legge. Articolo 3 Composizione : La Commissione Paritetica e composta da 6 componenti effettivi, di cui 3 designati dalle associazioni datoriali di categoria territoriali emanazione delle associazioni stipulanti il presente e 3 designati da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil.territoriali. Nella stessa proporzione e con gli stessi criteri sono designati altrettanti componenti supplenti.
4 Per la validita delle riunioni e sufficiente almeno la presenza di un componente di designazione imprenditoriale ed uno di parte sindacale. Articolo 4 Sede e funzioni di segreteria La sede della Commissione Paritetica Regionale sara presso l EBRTS, che funge da Segreteria Tecnica La sede della Commissione Paritetica Territoriale sara di norma presso il Centro servizi dell EBRTS e/o i relativi sportelli, che funge da Segreteria Tecnica. Per le funzioni di segreteria della Commissione, nonche per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvedera con gli strumenti e con le modalita stabilite dagli l appositi accordi regionali di cui il presente Regolamento ne fa parte integrante. Articolo 5 Procedura per la conciliazione delle controversie di lavoro: Le controversie (vertenze) di lavoro di cui ai punti precedenti devono essere demandate, prima di qualsiasi azione giudiziaria, al tentativo di conciliazione presso le Commissioni Paritetiche, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 80/98 e del Decreto Legislativo 387/98 e successive modifiche. La parte interessata, anche per il tramite dell organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, deve richiedere alla Commissione la convocazione delle parti in causa mediante comunicazione scritta ( lettera raccomandata, fax oppure posta elettronica, laddove in uso ), fornendo possibilmente ogni dettaglio in ordine all oggetto della vertenza. La commissione, composta come sopra indicato, sara convocata, a cura della Segreteria entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed il tentativo di conciliazione dovra concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione, salvo richiesta congiunta di rinvio avanzata per iscritto dalle parti o dai loro delegati. In tal caso la procedura di conciliazione dovra comunque concludersi entro 60 giorni complessivi dall inizio della procedura stessa. Nei casi di vertenze di cui al punto c) dell art.2, il termine dei 60 giorni previsto dall art. 6 della legge 604/1964 per l esercizio dell impugnazione del licenziamento, resta sospeso per il periodo intercorrente tra la data di ricevimento di richiesta di intervento della Commissione e la data di conclusione della procedura conciliativa. Dell esame di ogni vertenza deve essere redatto, a cura della Commissione, apposito processo verbale, sia in caso di accordo che di mancato accordo e mancata comparizione delle parti o di una di esse, facendo risultare gli estremi delle conclusioni cui le parti sono pervenute. Il verbale deve essere redatto in quattro copie, di cui due consegnate alle parti in causa. Una copia del verbale sara depositata presso l UPLMO ( o altro ufficio pubblico potrà essere indicato dalla normativa in itinere) competente per territorio a cura della parte piu diligente oppure, su apposito mandato delle parti, dalla stessa Commissione Paritetica. Articolo 6: Procedura per la realizzazione dei compiti contrattuali (Vertenze Collettive): Per le richieste di convocazione nei casi diversi da quelli previsti in attuazione del Decreto legislativo 80/98 e del Decreto Legislativo 387/98e successive modifiche, la commissione sara convocata a cura della segreteria entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione; in caso di mancanza del numero legale la commissione dovra essere riconvocata entro il terzo giorno non festivo successivo alla prima convocazione non valida. Sugli argomenti portati all esame della Commissione, ai sensi del presente articolo la stessa dovra pronunciare un proprio parere, salvo il caso della necessita di ulteriori approfondimenti
5 che richiedano un rinvio concordato e motivato. Delle risultanze cui la commissione e pervenuta deve essere data comunicazione alle parti interessate entro i 5 giorni successivi dalla data della riunione che ha concluso la procedura. Per le Vertenze relative ai licenziamenti Collettivi, vengono recepite le normative della legge 223/91 ed i relativi tempi del tentativo di conciliazione. Articolo 7: Funzionamento Per il funzionamento delle Commissione Paritetiche Regionale e Territoriali si recepisce quanto previsto dall Accordo Regionale di cui il presente Regolamento ne fa parte integrante. Articolo 8 : Le parti, di cui alla premessa del presente regolamento, si impegnano a mettere a disposizione della Commissione i proprio rappresentati designati, per il funzionamento della stessa, nonche i necessari supporti tecnici ( legali, contabili, di studio e ricerca, ecc.) per l espletamento dei compiti alla stessa riconosciuti dagli accordi sopra richiamati e dalle vigenti norme di legge in materia ed in particolare per l assistenza contrattuale e le procedure di conciliazione ed arbitrato. Articolo 9: Il presente accordo, integra ed assorbe preesistenti accordi territoriali sullo stesso argomento e di tale fattispecie le OOSS territoriali ne daranno formalmente atto alle rispettive controparti territoriali. firme allegato 2) Norme di attuazione dell Arbitrato Irrituale nelle controversie di lavoro (In attuazione del Decreto Legislativo 80/98 e Decreto Legislativo 387/98 e successive modifiche) Parti stipulanti tra e FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Ai sensi e per gli effetti dei CC.CC.NN.LL. Turismo, del Decreto legislativo 80/98, del Decreto Legislativo 387/98 e successive modificazioni, sono istituiti i collegi arbitrali, secondo quanto di seguito stabilito:
6 Procedura di attivazione dei Collegi Arbitrali. a) Dopo aver esperito, dinanzi alle Commissioni Paritetiche per la Conciliazione delle Vertenze di cui all Accordo Regionale e ai CC.CC.NN.LL. sopracitati, il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro ed in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti in causa possono contestualmente dichiarare di comune accordo dinanzi alla Commissione stessa di voler deferire ad un Collegio di Arbitrato irrituale la soluzione della controversia, nominando ciascuna, sempre in via contestuale, il proprio arbitro, scegliendolo all interno degli elenchi istituiti presso la Commissione Paritetica. La Commissione Paritetica in tal caso nomina il Presidente del Collegio, con criterio di rotazione nell ambito dell apposito elenco di Presidenti di Collegio, istituito presso la Commissione Paritetica. Il Presidente nominato, entro cinque giorni, deve rendere alla Commissione dichiarazione di accettazione dell incarico, convocando il Collegio di Arbitrato per l inizio della procedura e dell istruttoria, che dovra concludersi entro dieci giorni Non pervenendo entro 10 giorni l accettazione dell incarico, la Commissione nomina un altro Presidente del Collegio. b) Nel caso in cui le parti non raggiungano l accordo nella procedura di conciliazione dinanzi la Commissione Paritetica di Conciliazione, ciascuna delle parti puo richiedere alla Commissione stessa di deferire la controversia al Collegio di Arbitrato, nominando il proprio arbitro secondo quanto previsto al punto a). In tal caso, entro i venti giorni successivi alla richiesta di attivazione del Collegio, la parte non richiedente potra comunicare alla Commissione ed al richiedente l accettazione della suddetta procedura con contestuale nomina del proprio arbitro. L assenza di comunicazione di adesione alla richiesta, nei termini di cui sopra, rappresentera diniego ad accettare la procedura arbitrale. Articolazione I Collegi di Arbitrato sono articolati in ogni territorio in corrispondenza della istituzione delle Commissioni Paritetiche di Conciliazione. Composizione I Collegi di arbitrato sono composti, ogni volta che ne venga richiesta l attivazione, da tre componenti, dei quali : Un componente con funzione di Presidente, nominato con criteri di rotazione dalla Commissione Paritetica, nell ambito dell elenco dei Presidenti dei Collegi istituito presso ogni Commissione Paritetica. Due componenti, nominati ognuno da una delle due parti che chiedano l attivazione della procedura di arbitrato o che aderiscano alla stessa, scelti nell ambito degli elenchi istituiti presso ogni Commissione Paritetica. Elenchi degli Arbitri e dei Presidenti dei Collegi di Arbitrato Presso ogni Commissione Paritetica Territoriale sono istituiti i seguenti elenchi: 1) Presidenti di Collegi di Arbitrato 2) Arbitri di parte sindacale 3) Arbitri di parte datoriale Agli elenchi di cui sopra possono iscriversi, previo apposita domanda da inoltrare alle Commissioni Paritetiche, coloro che siano in possesso dei necessari requisiti di onorabilita, perizia, competenza ed esperienza in materia di legislazione del lavoro, relazioni sindacali, contrattazione. ecc. I requisiti dovranno essere indicati all atto della richiesta di iscrizione all elenco. La iscrizione di cui sopra resta subordinata alla accettazione della richiesta da parte della
7 Commissione Paritetica. La delibera di accettazione dovra essere adottata all unanimita per quel che concerne i Presidenti del Collegio ed a maggioranza semplice per quel che concerne gli arbitri di parte sindacale e datoriale. Funzionamento del Collegio: In sede istruttoria il Collegio di Arbitrato avra facolta di ordinare alle parti la produzione di atti e documenti non spontaneamente messi a disposizione, cosi come avra facolta di sentire, in qualita di informatori, le persone indicate dalle parti medesime, eventualmente riducendone il numero. Le ordinanze istruttorie, sentiti gli arbitri di parte, vengono adottate dal Presidente e comunicate agli interessati a mezzo raccomandata R.R. od a mezzo Fax. Le parti e gli Arbitri, dalle stesse designati, hanno il dovere di comportarsi con lealta, probita e diligenza. Dovranno conseguentemente dare ottemperanza alle ordinanze istruttorie e possono, a loro richiesta, essere autorizzate al deposito di note e di memorie illustrative. L assenza, non adeguatamente giustificata, di un arbitro di parte a due riunioni del Collegio, comportera decadenza e contestuale sostituzione. L assenza come sopra, del Presidente del Collegio, comportera la reiterazione della procedura per la costituzione di un nuovo Collegio di Arbitrato, nonche la cancellazione dall elenco del Presidente ingiustificatamente assente. Nel caso in cui la decisione del Collegio di Arbitrato non venga adottata all unanimita, cio dovra risultare dal lodo. TERMINI PER EMETTERE IL LODO Il lodo arbitrale dovra essere pronunciato nel termine massimo di 120 giorni dalla formale costituzione del Collegio, intendendosi per tale l accettazione dell incarico da parte del Presidente. La stesura della motivazione del lodo spetta al Presidente che curera, parimenti, notifica alle parti, deposito, nonche liquidazione degli accessori ex 429 III comma CPC. CRITERI LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARBITRI Il compenso agli arbitri, al netto delle spese, viene fissato dalla Commissione Paritetica attualmente nella misura fissa di seguito indicata: Per controversie sino ad un valore di Euro ,00 : al Presidente Euro 516,00 agli Arbitri Euro 155,00 Per controversie sino ad un valore di Euro ,00 al Presidente Euro 775,00 agli Arbitri Euro 235 Per controversie oltre ad un valore di Euro ,00 al Presidente Euro 1050 agli Arbitri Euro 310,00 la liquidazione del compenso agli arbitri viene determinata in base al valore della transazione. Le spese di cui sopra sono a carico delle Aziende nella misura dell 80 % e del 20% sono a carico dei lavoratori. firme
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