Articolo 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata e principi generali

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1 CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO RELATIVE ALLA CONFLITTUALITA A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA Articolo 1 Campo di applicazione, decorrenza, durata e principi generali 1. Il presente Contratto Integrativo Regionale è sottoscritto in data 30 agosto 2005 fra la Direzione Scolastica Regionale della Liguria e le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL-SNALS Liguria, rappresentative del Comparto Scuola, sulla base di quanto previsto all art. 4, comma 3, del C.C.N.L. Scuola 24 luglio Obiettivo del presente Contratto è l istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica, al fine di salvaguardare l efficacia e l efficienza dei servizi scolastici erogati all utenza nonché allo scopo di tentare di prevenire il ricorso alle vie legali da parte delle Organizzazioni Sindacali del Comparto, relativamente alle relazioni sindacali decentrate di cui all art. 6 del C.C.N.L. Scuola 24 luglio Il presente Contratto si applica su tutto il territorio della Regione Liguria ed i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito in una o più delle sue parti s intenderà tacitamente abrogato da eventuali successive disposizioni normative e/o contrattuali nazionali qualora, in via esplicita od implicita, oggettivamente incompatibili. 4. Il presente Contratto resta in vigore fino al termine dell a.s. 2006/2007 e conserva in ogni caso validità fino alla sottoscrizione di un apposito successivo

2 Contratto Regionale in materia, restando altresì salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni pattizie a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali. 5. Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti e, in particolar modo, entro quanto stabilito dal C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003, dal D.Lgs. 165/01 e successive integrazioni e/o modificazioni, dalla L.300/70 nonché dall Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle R.S.U. e successive integrazioni e/o modificazioni. 6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma 5 nonché, in subordine, dalle restanti disposizioni normative e/o contrattuali in vigore, relativamente alle parti applicabili alla fattispecie concreta che ha originato la conflittualità di istituto. 7. Entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione di cui al comma 1, la Direzione Scolastica Regionale trasmette via copia integrale del presente Contratto a tutte le istituzioni scolastiche del territorio ligure nonché alle Segreterie Regionali/Provinciali/Territoriali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative. 8. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, i Dirigenti Scolastici provvedono a fare affiggere copia integrale del presente Contratto in tutte le bacheche sindacali delle rispettive istituzioni scolastiche (succursali comprese), trasmettendone contestualmente copia anche a ciascun componente della R.S.U. d istituto. 9. In caso di controversia sull interpretazione e/o sull applicazione del presente Contratto, le parti di cui al precedente comma 1 si incontrano presso la sede della Direzione Regionale, su invito del Direttore Regionale, entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 10.

3 10. Allo scopo di cui al comma 9, la richiesta deve essere formulata in forma scritta da uno dei soggetti contraenti il presente Contratto e deve, altresì, contenere una specifica e sintetica descrizione dei fatti. 11. Le parti s impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali nei trenta giorni lavorativi successivi alla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al comma 10. Articolo 2 Soggetti ed oggetto delle procedure di raffreddamento per eventuali conflittualità scolastiche su materie contrattuali 1. L avvio delle procedure di raffreddamento oggetto del presente Contratto può essere richiesto in via esclusiva da uno dei seguenti soggetti: a) Dirigente Scolastico dell istituzione scolastica interessata; b) maggioranza dei componenti la R.S.U. dell istituzione scolastica coinvolta; c) singolarmente o congiuntamente da ciascuna delle Segreterie Regionali/ Provinciali/Territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola 24 luglio Oggetto del tentativo di raffreddamento e/o interpretazione autentica sono unicamente le controversie insanabili eventualmente emerse all interno di una singola istituzione scolastica, relativamente alle relazioni sindacali disciplinate dall art. 6 del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003 nonché dalla Parte Terza del Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni ed i diritti sindacali sottoscritto il 30 marzo 2005, concernente Relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica. Articolo 3 Modalità di avvio, svolgimento e conclusione delle procedure di raffreddamento.

4 1. Prima di richiedere l apertura formale della procedura di raffreddamento oggetto del presente Contratto, i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, devono obbligatoriamente tentare di risolvere la controversia all interno dell istituzione scolastica interessata. 2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto intenzionato a promuovere la procedura di raffreddamento, deve anzitutto chiedere formalmente alle restanti parti di cui all art. 7, comma 1, punto III, lettere a) e b) del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003 un incontro interno all istituzione scolastica, per verificare preventivamente la possibilità di una bonaria definizione del conflitto. 3. Decorsi inutilmente venti giorni lavorativi dall invio della richiesta di cui al comma 2, ovvero esperito senza esito positivo il tentativo di definizione bonaria, il soggetto promotore può inoltrare ufficialmente l istanza per l avvio formale del tentativo di raffreddamento e/o interpretazione autentica al Centro Servizi Amministrativi competente e, per il suo tramite, alla Direzione Scolastica Regionale. 4. L istanza di cui al comma 3 deve essere formulata in forma scritta da uno dei soggetti aventi diritto e deve, altresì, contenere una specifica e sintetica descrizione dei fatti, facendo inoltre menzione che è stato praticato, senza esito alcuno, il tentativo preventivo di cui ai commi 1 e A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la richiesta di cui ai commi 3 e 4 deve essere trasmessa al Coordinatore del Centro Servizi Amministrativi competente, nonché alle rimanenti parti di cui all art. 7, comma 1, punto III, lettere a) e b) del C.C.N.L. Scuola 24 luglio Entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata di cui al comma 5, l Amministrazione Scolastica periferica convoca una prima riunione formale presso la sede del Centro Servizi Amministrativi competente per territorio, alla quale parteciperanno: a) Direttore Scolastico Regionale e Coordinatore del Centro Servizi Amministrativi competente, ovvero uno o più Dirigenti/Funzionari

5 dell Amministrazione Scolastica periferica all uopo espressamente delegati dal Direttore Regionale stesso; b) rappresentanti regionali/provinciali/territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. Scuola in vigore, debitamente accreditati; c) Dirigente Scolastico della scuola interessata; d) componenti della R.S.U. dell istituzione scolastica coinvolta. 7. Il tentativo di raffreddamento deve obbligatoriamente concludersi entro e non oltre i venti giorni lavorativi seguenti la prima riunione di cui al comma 6, trascorsi inutilmente i quali tutte le parti di cui all art.7, comma 1, punto III, lettere a) e b) del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003 riassumono integralmente le proprie rispettive prerogative. 8. Trascorso il termine di cui al comma 7, ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003 riacquista quindi titolo ad attivare, se necessario, tutte le procedure di cui all art. 28 della L.300/70 (avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale) rispetto alle relazioni sindacali a livello di singola scuola. 9. Il tentativo di raffreddamento oggetto del presente Contratto si conclude, in ogni caso, con uno dei seguenti atti: a) verbale di accordo rispetto alla controversia all origine del conflitto, sottoscritto almeno dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti la R.S.U., che diviene quindi, per l anno scolastico di riferimento, a tutti gli effetti parte integrante della contrattazione integrativa d istituto di cui all art. 6 del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003; b) verbale di mancato accordo rispetto alla conflittualità contrattuale emersa, sottoscritto e motivato da tutti i soggetti convenuti, e da conservarsi agli atti sia del Centro Servizi Amministrativi competente sia dell istituzione scolastica interessata sia della Direzione Regionale. Detto verbale crea le condizioni per il ricostituirsi effettivo delle rispettive prerogative di ciascuna delle parti di cui ai commi 7 e Dal momento dell invio della richiesta scritta interna all istituzione scolastica di cui al comma 2, fino alla conclusione formale della procedura di

6 raffreddamento di cui al comma 6, in ogni caso tutte le parti di cui all 7, comma 1, punto III, lettere a) e b) del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003 non intraprendono alcuna iniziativa unilaterale. 11. Per tutte le riunioni del tentativo di raffreddamento di cui al comma 6, sia il Dirigente Scolastico sia i componenti la R.S.U. d istituto sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Articolo 4 Clausole di salvaguardia 1. Ai sensi della normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dall art.15, comma 5, del Contratto Integrativo Regionale sulle relazioni ed i diritti sindacali sottoscritto il 30 marzo 2005, le contrattazioni integrative d istituto di cui all art.6 del C.C.N.L. Scuola 24 luglio 2003 sono in ogni caso valide ed operative una volta sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti la R.S.U. della scuola interessata. 2. Nell ambito della normativa in vigore, resta comunque salvo il diritto di lavoratrici e lavoratori nonché delle Organizzazioni Sindacali del Comparto ad impugnare nelle sedi legali competenti il contratto integrativo d istituto in tutto o in parte. 3. Le parti contraenti il presente Contratto s impegnano ad incontrarsi entro e non oltre il 31 agosto 2006 per verificarne lo stato di attuazione e valutarne l effettiva efficacia. Letto, approvato e sottoscritto:

7 Per la delegazione di parte pubblica: Dott. Attilio Massara Dott. Ambrogio Delfino Dott. Mauro Scalera Per la delegazione di parte sindacale: F.L.C -C.G.I.L. SCUOLA C.I.S.L. SCUOLA U.I.L. SCUOLA S.N.A.L.S.

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