UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA
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1 ORIGINALE COPIA X UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA VERBALE DI DELIBERAZIONE N 3 IN DATA 27/01/2016 DELLA GIUNTA DELL'UNIONE OGGETTO: Esenzione dalla partecipazione sanitaria per l assistenza farmaceutica e le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale/laboratorio e per prestazioni di fisioterapia per le categorie residuali, escluse dell esenzione diretta da parte del SSN, per i cittadini dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, per l'anno 2016 L anno duemilasedici addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 09:30 nella sala della Giunta Comunale del Comune di Moncalieri, si è riunita la Giunta dell'unione. Sono presenti per questo punto all'ordine del giorno i componenti: Cognome e Nome Presente/Assente Montagna Paolo Presidente Presente Visca Gian Franco Vice Presidente Presente Di Crescenzo Silvia Assessore Presente Griffa Antonella Assessore Presente Partecipa all'adunanza il Segretario dell'unione Dott.ssa Donatella Mazzone Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Paolo Montagna nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.
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3 Proposta di deliberazione della Giunta dell Unione Oggetto: Esenzione dalla partecipazione sanitaria per l assistenza farmaceutica e le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale/laboratorio e per prestazioni di fisioterapia per le categorie escluse dell esenzione diretta da parte del SSN, per i cittadini dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, per l'anno 2016 A relazione dell'assessore ai Servizi Sociali L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI Visto l'atto Costitutivo dell'unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di seguito denominata Unione ) stipulato il 16 novembre 2012; Richiamate le deliberazioni della Giunta dell Unione nn del e 15 del 25/3/2015 con le quali sono stati approvati i parametri per l esenzione dalla partecipazione sanitaria per l assistenza farmaceutica e le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale/laboratorio e per prestazioni di fisioterapia per le categorie residuali, escluse dell esenzione diretta da parte del SSN, per i cittadini dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, per il periodo dal al ; Rilevato che l intervento a copertura delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket), è inteso quale misura di sostegno alle carenze del reddito familiare e rientra tra le funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, già attribuite ai Comuni dal D.P.R. 616/77 e riconfermate dal T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e dalla recente L.R. n. 1/2004 per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali ed è finalizzata a dare attuazione all art. 32 della Costituzione, in base al quale devono esser garantite agli indigenti cure gratuite e al successivo art. 38, in base al quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale; Richiamate la D.G.R. n del 20 marzo 2006, la D.G.R. n del 25 settembre 2006 con le quali la Regione Piemonte ha definito il sistema regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica e la D.G.R. n del 10 dicembre 2007 e s.m.i., che prevede, dal 1 gennaio 2008 l'esenzione per reddito dal ticket regionale esteso ai cittadini residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a ,98. Il reddito complessivo viene calcolato secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche; Rilevato che l attuale regime può essere così sintetizzato: obbligo del versamento della quota fissa per confezione sulle prestazioni farmaceutiche della cosiddetta Fascia A e per i medicinali pluriprescrivibili, ad esclusione di determinate categorie esentate direttamente dal SSN; totale pagamento per i farmaci inseriti in fascia C, ad esclusione di determinate categorie esentate direttamente dal SSN. Per i farmaci di questa fascia non sono ammissibili esenzioni da parte dell Unione dei Comuni, in quanto non verrebbero a questi rimborsati dal SSN; esenzione totale per farmaci analgesici e oppiacei e per farmaci correlati a malattie croniche ed invalidanti, la cui esenzione è certificata direttamente dal SSN;
4 categoria dei farmaci generici, sui quali è dovuta l eventuale differenza tra il prezzo del farmaco cosiddetto griffato e il suo generico di riferimento. La differenza di costo è a carico dell assistito, da pagarsi direttamente in farmacia, non esentabile dall Unione dei Comuni, in quanto il rimborso non viene riconosciuto dal SSN; dal 1 gennaio 2012 per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n del 12 dicembre 2011, sono state introdotte solo alcune modifiche, tutt ora in vigore, nel sistema di certificazione, infatti, vengono utilizzati per la farmaceutica gli stessi codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale (E01, E02, E03, E04), con l individuazione del nuovo codice E05 per quella fascia di popolazione che ha diritto all esenzione per reddito dal ticket sui farmaci ma non a quella sulle visite specialistiche. Il codice E05 viene attribuito ai residenti in Piemonte di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore ad ,98; Rilevato, altresì, che nel corso del 2011 sono entrate gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite con D.M. del 11/12/2009 ad oggetto Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. (09A15575) (G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2009) e che nella Regione Piemonte sono entrate in vigore a far data dal 01/06/2011; Rilevato, pertanto, che per quanto concerne le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale, laboratorio e per prestazioni di fisioterapia l attuale regime può essere così sintetizzato: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a ,98 euro (Codice E01); disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02); titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (Codice E03); titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04); esenzione per patologia e per malattie rare, sulla base della documentazione redatta da strutture pubbliche accreditate ossia lettera di dimissione e referti ospedalieri; tutti i cittadini, anche se esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), che non abbiano ritirato i risultati di visite e/o esami diagnostici e di laboratorio entro i 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione, sono tenuti al pagamento per intero del costo della prestazione usufruita, come disposto dalla Legge Finanziaria 2007; nelle Regioni che hanno recepito il Decreto, il medico di famiglia e/o pediatra che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell assistito, il diritto all esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta, mentre per
5 l esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato; se l assistito non risulta nell elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta, l assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità); se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato; Dato atto che ad oggi nessuna legge ha innovato quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, che ha introdotto il pagamento di una quota fissa pari a euro 25,00, in vigore dal 1 gennaio 2007, per prestazioni del Pronto Soccorso non seguite da ricovero e la cui condizione venga definita "codice bianco" al momento della dimissione, escludendo dal versamento del ticket gli assistiti già esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, i minori di 14 anni e coloro che si rechino al Pronto Soccorso per traumi o avvelenamenti acuti. Considerato che, allo stato attuale, non risultano apportate modifiche alla normativa vigente e la Regione Piemonte ha prorogato sino al l esenzione per reddito rilasciata direttamente dalle A.S.L., mentre è in fase di attuazione il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del che ha rivisto completamente lo strumento dell ISEE e che stabilisce, tra l altro, l adozione degli atti normativi necessari all erogazione delle prestazioni in conformità con le disposizioni del D.P.C.M. 159/2013 da parte degli enti che disciplinano l erogazione di prestazioni sociali agevolate; Dato atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 881 del 12/1/2015 sono state dettate le linee guida che indicano come soglia minima di ISEE, per le prestazioni sociali e socio-sanitarie, un importo pari a 6.000,00; Ritenuto opportuno confermare, per tutto l anno 2016, per le categorie escluse dall esenzione diretta da parte del SSN, l'esenzione dalla partecipazione sanitaria per i cittadini dei Comuni aderenti all'unione, al fine di garantire la continuità dell intervento nei confronti dei nuclei familiari aventi diritto, secondo i criteri sotto dettagliati: Per l assistenza farmaceutica: i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente, se non ricollegabili alla categoria di esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci in vigore dal 01/01/2012 come da provvedimento da parte della Regione Piemonte e tuttora vigente; i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all anno precedente superiore alla soglia di esenzione totale determinata dalla normativa regionale, in vigore dal 01/01/2012 come da provvedimento da parte della Regione Piemonte e tuttora vigente, necessitino dell esenzione dalla
6 partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio, nell ambito dell intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell anno; Per le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale, di laboratorio e per prestazioni di fisioterapia, per le relative prescrizioni e per pronto soccorso ospedaliero la cui condizione viene definita codice bianco : i nuclei familiari, dove almeno un componente risulti in attività lavorativa, residenti nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, in possesso di attestazione ISEE valida all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione, pari o inferiore alla soglia di 6.000,00; i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente; gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, in possesso di di nuova attestazione ISEE valida all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione, pari o inferiore alla soglia di 6.000,00 ed iscritti al Centro per l impiego; i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza una soglia ISEE determinata per lo stato di indigenza di 6.000,00 e superiore ai limiti di reddito stabiliti per le esenzione ASL, necessitino dell esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio nell ambito dell intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell anno; La richiesta di esenzione dovrà essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, compilata innanzi all incaricato dell Unione dei Comuni, oppure consegnata all Ufficio Protocollo dell Unione, unitamente a copia del documento d identità del richiedente non scaduto, nella quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni per l ammissibilità previsti dal presente provvedimento alla data della presentazione della domanda; l Unione dei Comuni effettuerà controlli sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica dichiarata ai fini della determinazione dell ammontare dell ISEE del nucleo stesso, anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze; l Unione dei Comuni si riserva di effettuare ogni ulteriore controllo, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, per la verifica dell effettivo patrimonio; qualora emergano false dichiarazioni da parte degli utenti, il fatto dovrà essere segnalato d ufficio all Autorità Giudiziaria competente per le sanzioni penali previste. Inoltre, dovrà essere immediatamente revocata l esenzione concessa e dovrà essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente versate dall Unione dei Comuni per fronteggiare le spese relative al Servizio Sanitario in ambito regionale; l Unione dei Comuni non è tenuta al pagamento dell intero costo della prestazione per conto dei cittadini, che pur ritenuti esenti, non abbiano ritirato i referti di visite ed esami entro i 30 giorni stabiliti dalla normativa vigente; ai cittadini in possesso dei requisiti, verrà rilasciata, di volta in volta, apposita
7 e specifica autorizzazione contenente i dati anagrafici del soggetto avente diritto, l esatto importo del ticket, la prestazione prenotata con indicazione della data e luogo di erogazione, rilevabili dal certificato rilasciato dalla struttura o dal medico, che l utente deve presentare antecedentemente e non prima dei 3 mesi dalla data della prestazione; le comunicazioni, per ottenere l esenzione, presentate al di fuori dei tempi previsti al punto precedente, non potranno essere accettate dall Unione dei Comuni, pertanto il cittadino dovrà provvedere da sé al pagamento delle medesime; ad esaurimento degli importi stanziati a bilancio, l Unione dei Comuni non coprirà più le spese sostenute dai cittadini, fino a quando non saranno disponibili nuovi stanziamenti; l Unione dei Comuni non si farà sostituto per importi maggiori rispetto a quelli precedentemente autorizzati ai cittadini, anche se richiesti, con fatturazione, da parte delle Aziende Sanitarie; in nessun caso l'unione procederà a riconoscere autorizzazioni per prestazioni già erogate o a rimborsare ai cittadini il costo delle prestazioni già erogate; Dato atto che, ai sensi della Convenzione stipulata il 17/12/2014 tra l'unione e i Comuni aderenti, l'unione, per l'erogazione delle esenzioni ticket in oggetto, si avvale della struttura tecnica degli uffici comunali di Moncalieri, Trofarello e La Loggia che fino al 31/12/2014 hanno gestito direttamente il servizio; Considerato che attualmente le modalità di erogazione delle autorizzazioni non sono ancora del tutto omogenee fra i tre Comuni aderenti e non perfettamente allineate alle regole operative sopra esposte; Dato atto che in taluni casi la piena applicazione delle regole operative sopra descritte comporta una importante riorganizzazione dei servizi dell'unione e degli uffici comunali preposti, oltre ad un investimento nell'implementazione ed uniformità del sistema informatico che non sono immediatamente attuabili; Ritenuto pertanto di stabilire nel 31/12/2017 la scadenza per la piena applicazione delle regole operative descritte in precedenza, al fine realizzare, entro tale data, l'omogenea distribuzione delle modalità di erogazione del servizio su tutto il territorio dell'unione; Dato atto che nel periodo di transizione che intercorre tra la data di esecutività del presente atto e la scadenza del 31/12/2017 potranno restare in vigore le norme tecniche già adottate fino al 31/12/2014 dai singoli Comuni aderenti all'unione; Vista la L.R. n. 1/2004 in materia di norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Tutto ciò premesso
8 PROPONE 1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento si intende integralmente riportata ed approvata; 2. di confermare, per tutto l anno 2016, l esenzione dalla partecipazione sanitaria, per i cittadini dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, facenti parte dell Unione, al fine di garantire la continuità dell intervento nei confronti dei nuclei familiari aventi diritto: Per l assistenza farmaceutica: i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente, se non ricollegabili alla categoria di esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci in vigore dal 01/01/2012 come da provvedimento da parte della Regione Piemonte e tuttora vigente; i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all anno precedente superiore alla soglia di esenzione totale determinata dalla normativa regionale in vigore dal 01/01/2012 come da provvedimento da parte della Regione Piemonte e tuttora vigente, necessitino dell esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio, nell ambito dell intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell anno. Per le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale, di laboratorio e per prestazioni di fisioterapia, per le relative prescrizioni e per pronto soccorso ospedaliero la cui condizione viene definita codice bianco : i nuclei familiari, dove almeno un componente risulti in attività lavorativa, residenti nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, in possesso di nuova attestazione ISEE valida all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione, pari o inferiore alla soglia di 6.000,00; i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente; gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia, in possesso di di nuova attestazione ISEE valida all'atto di presentazione dell'istanza di esenzione, pari o inferiore alla soglia di 6.000,00 ed iscritti al Centro per l impiego; i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza una soglia ISEE determinata per lo stato di indigenza di 6.000,00 e superiore ai limiti di reddito stabiliti per le esenzione ASL, necessitino dell esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio nell ambito dell intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell anno;
9 La richiesta di esenzione dovrà essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, compilata innanzi all incaricato dell Unione dei Comuni, oppure consegnata all Ufficio Protocollo dell Unione, unitamente a copia del documento d identità del richiedente non scaduto, nella quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni per l ammissibilità previsti dal presente provvedimento alla data della presentazione della domanda; l Unione dei Comuni effettuerà controlli sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica dichiarata ai fini della determinazione dell ammontare dell ISEE del nucleo stesso, anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze; l Unione dei Comuni si riserva di effettuare ogni ulteriore controllo, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, per la verifica dell effettivo patrimonio; qualora emergano false dichiarazioni da parte degli utenti, il fatto dovrà essere segnalato d ufficio all Autorità Giudiziaria competente per le sanzioni penali previste. Inoltre, dovrà essere immediatamente revocata l esenzione concessa e dovrà essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente versate dall Unione dei Comuni per fronteggiare le spese relative al Servizio Sanitario in ambito regionale; l Unione dei Comuni non è tenuta al pagamento dell intero costo della prestazione per conto dei cittadini, che pur ritenuti esenti, non abbiano ritirato i referti di visite ed esami entro i 30 giorni stabiliti dalla normativa vigente; ai cittadini in possesso dei requisiti, verrà rilasciata, di volta in volta, apposita e specifica autorizzazione contenente i dati anagrafici del soggetto avente diritto, l esatto importo del ticket, la prestazione prenotata con indicazione della data e luogo di erogazione, rilevabili dal certificato rilasciato dalla struttura o dal medico, che l utente deve presentare antecedentemente e non prima dei 3 mesi dalla data della prestazione; le comunicazioni, per ottenere l esenzione, presentate al di fuori dei tempi previsti al punto precedente, non potranno essere accettate dall Unione dei Comuni, pertanto il cittadino dovrà provvedere da sé al pagamento delle medesime; ad esaurimento degli importi stanziati a bilancio, l Unione dei Comuni non coprirà più le spese sostenute dai cittadini, fino a quando non saranno disponibili nuovi stanziamenti; l Unione dei Comuni non si farà sostituto per importi maggiori rispetto a quelli precedentemente autorizzati ai cittadini, anche se richiesti, con fatturazione, da parte delle Aziende Sanitarie; in nessun caso l'unione procederà a riconoscere autorizzazioni per prestazioni già erogate o a rimborsare ai cittadini il costo delle prestazioni già erogate; 3. di confermare, altresì, la soglia della certificazione ISEE, a 6.000,00, secondo le linee guida dettate da delibera regionale n. 881 del per le prestazioni sociali e socio-sanitarie; 4. di stabilire nel 31/12/2017 la scadenza per la piena applicazione delle regole operative di cui al punto n. 2; 5. di dare atto che nel periodo di transizione che intercorre tra la data di esecutività del presente atto e la scadenza del 31/12/2017 potranno restare in vigore le norme tecniche già adottate fino al 31/12/2014 dai singoli Comuni aderenti all'unione per l'erogazione del servizio in oggetto;
10 6. di demandare al Responsabile del servizio inclusione sociale l assunzione dei conseguenti atti di natura tecnico gestionale e necessari all attuazione della presente deliberazione; Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., Moncalieri, 25/01/2016 Il Responsabile del servizio inclusione sociale F.to Severina Piacenza Parere di regolarità contabile favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., Moncalieri, 25/01/2016 Il Responsabile finanziario F.to Marco Manosperti
11 LA GIUNTA DELL'UNIONE Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; Udita la relazione del proponente All'unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge DELIBERA di APPROVARE così come si approva la proposta così come sopra trascritta.
12 Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Paolo Montagna IL SEGRETARIO F.to Donatella Mazzone ============================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune di Moncalieri dal... L'adozione della presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo il giorno... La presente deliberazione diviene esecutiva in data 27/01/2016 ai sensi dell art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il... L'ADDETTO DI SEGRETERIA ==============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. La presente deliberazione verrà pubblicata all ALBO PRETORIO del Comune il e per 15 giorni consecutivi.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione verrà pubblicata all ALBO PRETORIO del Comune il e per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE lì, COMUNICAZIONE
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