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- Elena Sacchi
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1 CCL Regolamento organico per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (ROSACD) PUBLICAZIONE TEMPSERVICE.CH: 1. ENTRATO IN VIGORE: ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE: VALIDITÀ: Campo d'applicazione 1. ll ROSACD si applica al personale degli enti aderenti. - Associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio - MAGGIO - Associazione per l'assistenza e la cura a domicilio de compresorio Malcantone Vedeggio - SCuDo - Servizio Cure a Domiclio del Luganesse 2.ll ROSACD non si applica ai dipendenti con funzioni dirigenti, se così concordato tra il SACD e il dirigente. 3. ll personale occupato a tempo parziale è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni previste dal presente regolamento. 4. Le condizioni di lavoro per gli allievi e ai praticanti sono regolate da un regolamento separato. Reoglamento: ll datore di lavoro può assumere, oltre all'effettivo di personale previsto in organico, persone che svolgono uno stage. L'assunzione di personale assunto per periodi di formazione o di osservazione non deve essere intesa quale sostituzione o potenziamento del normale organico di personale necessario per il funzionamento del SACD. Scopo: Offrire la possibilità di orientamento e formazione professionale nel campo sociosanitario. Funzione: Aiuto e collaborazione nei vari settori con possibilità di rotazione. Durata del l'occupazione: Di regola al massimo 12 mesi Età minima: 17 anni Retribuzione: Valgono le indennità definite dail'amministrazione cantonale. Disdetta: Per ambo le parti sempre con preavviso di 15 giorni. Altre condizioni: Per le altre condizioni di lavoro valgono le norme contrattuali del ROSACD applicabili per analogia, salvo per quegli articoli che per loro natura e contenuto non possono essere applicati a rapporti di lavoro della durata fino a 1 anno. 5, Per tutti gli aspetti contrattuali che non trovano regolamentazione tramite il presente ROSACD, tornano applicabili le norme del Codice delle obbligazioni (art. 319 e segg.), nonché le disposizioni cantonali e federali in materia di diritto del lavoro e di protezione del lavoratore. 6. Le denominazioni ulilizzale nel ROSACD si intendono sia al maschile che al femminile. Questo CCL è valido per il settore del prestito di personale soltanto indirettamente tramite la pubblicazione nella banca dati tempservice.ch. Per i prestatori sono vincolante soltanto le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL per il settore del prestito di personale). Ultimo aggiornamento:
2 CCL Regolamento organico per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (ROSACD) ORE DI LAVORO al giorno alla settimana al mese all'anno 8 h 40 h h 2080 h CATEGORIE FUNZIONE DIRETTORE SETTORE CURE E ASSITENZA CAPO EQUIPE RETRIBUZIONE INFERMIERA CON FOMRAZIONE POSTDIPLOMA (27) INFERMIERA CRS INFERMIERA CON DIPLOMA ESTERO IN ATTESA DI 21 RICONOSCIMENTO AIUTO FAIMILARE, ASSISTENTE GERIATRICO O FORMAZIONE EQUIPOLLENTE AUSILARI CON FORMAZIONE CRS (MINIMO 100 ORE) O FORMAZIONE EQUIPOLLENTE AUSILARI AIUTO DOMICILIARE ALTRE FUNZIONI QUADRO CON FUNZIONI RESPONSABILITÀ (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO, ECC.) DIPLOMATO CON FORMAZIONE SPECIALIZZATA (CONTABILE) O ALTRI QUADRI ALTRI DIPLOMATI SPECIFICI (IMPIEGATO, ECC.) COLLABORATORE NON DIPLOMATO, AUSILIARIO La scala stipendi e le classi alternative sono quelle dei dipendenti dello Stato del Canton Ticino. Gli stipendi vengono adeguati all'indice del costo della vita secondo le disposizioni applicate ai dipendenti dello Stato. Ultimo aggiornamento: Seite 2/11
3 CCL Regolamento organico per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (ROSACD) PAGA SUPPLEMENTARE Vacanze < 20. d'età o 10 anno di servizio 25 giorni 10.64% dal 20. fino al 39. anno di età 20 gironi 8.33% dal anno di età 25 giorni 10.64% dopo il compimento dei 55 anni 30 giorni 13.04% Indennità giorno festivo Quota 13 salario mensile 9 giorni 5.00% 8.333% Ore di lavoro annuali Ore di lavoro all'anno: 2080 / 12 mesi SALARI MINIMI Larghezza di bandi stipendio Minimo / Massimo < 20 anni Minimo > < Minimo > 40 anni. Minimo > 50 anni Minimo Classe 10 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 11 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 12 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 13 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 14 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 15 Salario Base Seite 3/11
4 Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 16 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 17 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 18 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 19 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 20 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 21 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 22 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 23 Salario Base Indemn. vac Seite 4/11
5 Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 24 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 25 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 26 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 27 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 28 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 29 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 30 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 31 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Seite 5/11
6 Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 32 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 33 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 34 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 35 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 36 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 37 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 38 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Parte 13. ma ' Totale parziale Classe 39 Salario Base Indemn. vac Indemn. g.f Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale Seite 6/11
7 9' Parte 13. ma ' Totale parziale Indennità spese nel Cantone: > pranzo CHF > cena CHF > pernottamento, colazione fino a CHF in casi documentati fuori Cantone: > pranzo CHF > cena CHF > pernottamento, colazione fino a CHF in casi documentati L'uso dei mezzi privati è Indennità per l'utilizzo di Per l'uso di mezzi privati viene riconosciuta un > di CHF 0.60 al chilometro > di CHF 0.40 al chilometro > di CHF 0.25 al chilometro * riservate specifiche Per tutte le classi, il SACD può concedere al dipendente, in caso di particolare efficienza e dedizione al lavoro, una gratifica annuale fra il 1% e IL 10% dello stipendio annuo oppure da 4 a 10 giorni di vacanza supplementare, compatibilmente con le esigenze di servizio. La scelta del tipo di gratifica è di competenza della Direzione Seite 7/11
8 Lavoro straordinario e ore pianificate 1. Tutti i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività anche fuori orario e in particolare durante le ore notturne e i giorni festivi quando esigenze di servizio lo richiedono. Rimangono riservate le disposizioni a tutela della salute del lavoratore che regge un'economia domestica e delle donne incinte. 2. Sono straordinarie le ore oltre il turno giornaliero, che il dipendente deve effettuare su ordine della Direzione del datore di lavoro. La Direzione può autorizzare a posteriori gli straordinari nei casi giustificati. Le ore straordinarie devono sempre rivestire un carattere eccezionale. 3. Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorso questo periodo saranno pagate unitamente allo stipendio del mese seguente. 4. Per compensare il disagio particolare causato al dipendente è riconosciuta una maggiorazione del 50% del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti casi: 4.1. per interventi effettuati a partire dalla nona ora di lavoro; 4.2. per interventi effettuati dopo che il dipendente è già rientrato a domicilio avendo concluso il suo servizio giornariero; 4.3. per interventi effettuati dal dipendente nei suoi giorni di libero settimanale e nei giorni di vacanza. 5. Sono pianificate le ore di lavoro del dipendente a tempo parziale, che è d'accordo di aumentare temporaneamente il suo grado di occupazione sino al massimo del 100%. ll dipendente deve aver ricevuto almeno 24 ore di preavviso, altrimenti le ore sono da considerare straordinarie. 6. La rimunerazione delle ore straordinarie avviene sulla base della seguente formula: stipendio mensile diviso tredicesima. 7. La remunerazione delle ore pianificate avviene sulla base della seguente formula: stipendio mensile diviso vacanze (vedi ar1.22 cpv. 3) + tredicesima. Indennità per lavoro notturno e festivo 1. Al dipendente che lavora nel servizio notturno secondo gli orari stabiliti dalla Direzione è corrisposta un'indennità di fr all'ora. 2. È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore e le ore Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali riconosciuti) è corrisposta un'indennità di fr al- I'ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 1 del presente articolo. 4. Le indennità notturne e festive non sono riconosciute in caso di malattia, infortunio e vacanze. Ultimo aggiornamento: Seite 8/11
9 CCL Regolamento organico per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (ROSACD) Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori CHF al mese Datori di lavoro nessun contributo Non vincolante per il settore del prestito di personale secondo l'art. 3 cpv. 2 CCL per il settore del prestito di personale. Ultimo aggiornamento: Seite 9/11
10 CCL Regolamento organico per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (ROSACD) Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: 100 % per i primi 360 giorni et 80 % per i successivi 360 giorni Premi: 50 % dipendente, premio massimo del 2 % Non vincolante per il settore del prestito di personale secondo l'art. 3 cpv. 2 CCL per il settore del prestito di personale. Ultimo aggiornamento: Seite 10/11
11 CCL Regolamento organico per il personale occupato presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio SACD (ROSACD) Protocollo delle modifiche Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorièta generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale a partire dal , pubblicazione FUSC no. 235 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 177 del Prolungamento Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 248 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 185 del Prolungamento Ultimo aggiornamento: Seite 11/11
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