CCL_Personale occupato presso le case per anziani (ROCA)
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- Gilda Vecchio
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1 PUBBLICAZIONE TEMPSERVICE.CH: 1. ENTRATO IN VIGORE: ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE: VALIDITÀ: Campo d'applicazione 1) Il ROCA si applica a tutto il personale delle CPA. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d'occupazione temporanea finanziati dalla legge assistenza o dalla legge assicurazione disoccupazione. 2) Le condizioni di lavoro per gli stagiaires sono regolate dal seguente regolamento 3) Restano riservate le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale (art. 342 cpv. 2 del CO). 4) Le denominazioni professionali utilizzate nel ROCA si intendono al maschile e al femminile. Case per anziani: Associazione valmaggese Casa anziani Cevio Casa anziani Alto Vedeggio Mezzovico Casa anziani La Quercia Acquarossa Casa anziani della Riviera Claro Casa anziani Don Guanella Castel San Pietro Casa anziani Fondazione A. Torriani Mendrisio Casa anziani Fondazione Caccia-Rusca Morcote Casa anziani Girotondo Novazzano Casa anziani Greina Bellinzona Casa anziani Malcantonese Castelrotto Casa anziani Montesano Orselina Casa anziani S. Lucia Arzo Casa Bianca Maria Cadro Casa dei ciechi Lugano Casa leventinese S. Croce Faido Casa San Giorgio Brissago Casa Tarcisio Tenero Centro Sociale Orsernonese Russo Fondazione Casa anziani San Donato Intragna Fondazione Luogo Pio G.Riziero Rezzonico Lugano Fondazione Quiete Mendrisio Fondazione Tusculum Arogno Fondazione Tusculum - L. Rossi Capolago Istituto per anziani Santa Filomena Stabio Istituto per anziani S. Giuseppe Tesserete Opera Charitas Sonvico Questo CCL è valido per il settore del prestito di personale soltanto indirettamente tramite la pubblicazione nella banca dati tempservice.ch. Per i prestatori sono vincolante soltanto le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro (art. 3 cpv. 1 CCL per il settore del prestito di personale).
2 ORE DI LAVORO al giorno alla settim. al mese all'anno 8 h 40.0 h 174 h 2088 h DENOMINZIONE - FUNZIONI Seite 2/8
3 PAGA SUPPLEMENTARE Vacanze < 20 d'età o dopo 10 anno di servizio > anno di età o fino 10 anno di servizio 20 giorni 8.33% > anno di età Parte 13. ma > 50. anno di età 30 giorni 12.52% 8.33% SALARI MINIMI Larghezza di bandi stipendio Minimo / Massimo < 20 anni Minimo > < Minimo > a. Minimo > 50 anni Minimo Classe 10 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 11 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 12 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 13 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 14 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 15 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 16 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 17 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 18 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 19 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 20 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 21 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Seite 3/8
4 PAGA SUPPLEMENTARE Vacanze < 20 d'età o dopo 10 anno di servizio > anno di età o fino 10 anno di servizio 20 giorni 8.33% > anno di età Parte 13. ma > 50. anno di età 30 giorni 12.52% 8.33% Classe 22 Salario Base SALARI MINIMI Parte 13. ma < 20 anni 2.74 > < > a. > 50 anni 2.74 Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale Minimo Minimo Minimo Minimo ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 23 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 24 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 25 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 26 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 27 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 28 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Seite 4/8
5 PAGA SUPPLEMENTARE Vacanze < 20 d'età o dopo 10 anno di servizio > anno di età o fino 10 anno di servizio 20 giorni 8.33% > anno di età Parte 13. ma > 50. anno di età 30 giorni 12.52% 8.33% SALARI MINIMI Classe 29 Salario Base Parte 13. ma < anni Minimo 3.66 > < Minimo 3.66 > a. Minimo 3.66 > anni Minimo 3.66 Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 30 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 31 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 32 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 33 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Classe 34 Salario Base Parte 13. ma Stipendio mesiale (CHF): Totale parziale ' Indemn. vac ' Totale parziale Indennità per lavoro notturno e festivo: 1) Al dipendente che lavora nelle fasce notturne e viene riconosciuta un indennità di fr. 5,90 orari (sino alla mezz'ora l'indennità non è conteggiata). Per il lavoro svolto tra le e le 6.00 è applicabile l'art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo da accordare al lavoratore è del 10%: rimane riservata l eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le e le oppure tra le 5.00 e le 6.00, che continua a beneficiare del pagamento dell indennità di fr 5,90 orari (sino alla mezz ora l'indennità non è conteggiata). Il lavoratore impiegato al massimo per 24 notti in un anno civile ha diritto, in luogo della compensazione in tempo, ad un supplemento salariale del 25%. La compensazione i tempo va applicata al lavoratore per il quale, all inizio dell anno, la CPA prevede ragionevolmente che effettui almeno 25 notti. Lavoro straordinario e ore pianificate: 1) Sono straordinarie le ore oltre il turno di lavoro giornaliero e non preavvisate con almeno 24 ore di anticipo, che il dipendente deve effettuare su ordine della Direzione della CPA o del caposervizio. Questo principio vale anche per il personale a tempo parziale, occupato in modo regolare e per almeno 1/3 dell'orario normale. La Direzione può autorizzare a posteriori gli straordinari nei casi giustificati. Le ore straordinarie devono sempre rivestire un carattere eccezionale. 2) Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorsi i sei mesi vanno pagate al dipendente. Per compensare il disagio particolare causato al dipendente è riconosciuta una maggiorazione del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti orari: - 25% per interventi effettuati tra le e le 21.00; - 50% per interventi effettuati tra le e le nei giorni lavorativi durante i giorni di libero programmato. 3) Le modifiche di turno di lavoro concordate direttamente fra dipendenti o che avvengono di comune accordo con la Direzione della CPA o con il proprio caporeparto non danno luogo a compensi per straordinario Seite 5/8
6 CCL_Personale occupato presso le case per anziani (ROCA) Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori Datori di lavoro 0.7% 0.3% E l'unicamente valido per il settore del prestito di personale (secondo l'art. 3 cpv. 2 CCL per il settore del prestito di personale) Seite 6/8
7 Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: In deroga ai disposti precedenti, in caso di malattia sopravvenuta dopo disdetta del rapporto di lavoro il versamento dello salario dopo massimo dopo 2 giorni, è pari all'80% per 720 giorni intorno di 900 giorni. La quota del primo versala dal lavoratore: Il premio per l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia è a carico del dipendente nella misura del 50%, ma fino ad un massimo del 2.5%. E l'unicamente valido per il settore del prestito di personale (secondo l'art. 3 cpv. 2 CCL per il settore del prestito di personale) Seite 7/8
8 Protocollo delle modifiche Dopo aggiornamento (diversi punti) Modificationi Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorièta generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale a partire dal , pubblicazione FUSC no. 235 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 177 del Prolungamento Proroga del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 248 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, pubblicazione FUSC no. 185 del Prolungamento Dopo attualizzazione Salari minimi Seite 8/8
CCL_Personale occupato presso le case per anziani (ROCA)
PUBBLICAZIONE TEMPSERVICE.CH: 1. ENTRATO IN VIGORE: ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE: VALIDITÀ: 01.01.2012 01.02.2012 11.12.2014 01.01.2015 01.01.2015-31.12.2015 Campo d'applicazione 1) Il ROCA si applica
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