CCL della posa piastrelle e mosaici TI
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- Mariano Grassi
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1 DECRETO CANTONALE: 1 ENTRATO IN VIGORE (LOCCL): ULTIMA REVISIONE: ENTRATO IN VIGORE (LOCCL): VALIDITÀ: ENTRATO IN VIGORE CCPA: VALIDITÀ CCPA: Proroga dei decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato (CCPA), pubblicazione FUSC no. 228 del Dal profilo geografico Le disposizioni del presente CCL sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino. Dal profilo aziendale Il presente CCL fa stato per tutte le imprese: a) che eseguono lavori di posa, vendita di piastrelle ed affini; b) di intermediazione e di collocamento di personale attivo nei lavori menzionati alla lettera a); c) strainiere operanti in Svizzera e che eseguono lavori menzionati alla lettera a); d) generali che eseguono menzionati alla lettera a) del presente articolo Dal profilo professionale Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazinieri compresi) delle imprese menzionate, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Il presente CCL non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri Le disposizioni su salari et lavori sono vincolante per i prestatori conforme al art. 20 LC. Ultimo aggiornamento:
2 ORE DI LAVORO al giorno alla settimana al mese all' anno 8.1 h 40.5 h 176 h 2112 h CATEGORIE Capo Qualificato Semi-qualificato Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale Manovale Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH I giovani lavoratori che hanno conseguito l'attestato Federale di Capacità durante 2010 et 2011 Giovani lavoratori 1 anno Giovani lavoratori 2 anno a) dal mese successivo al conseguimento dell'attestato fino alla fine dell'anno civile successivo b) il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato
3 ORE DI LAVORO al giorno alla settimana al mese all' anno 8.1 h 40.0 h 176 h 2112 h CATEGORIE Capo Qualificato Semi-qualificato Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale Manovale Lavoratore senza qualifica e senza esperienza nella professione in CH I giovani lavoratori che hanno conseguito l'attestato Federale di Capacità durante 2010 et 2011 Giovani lavoratori 1 anno Giovani lavoratori 2 anno a) dal mese successivo al conseguimento dell'attestato fino alla fine dell'anno civile successivo b) il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato
4 Non e più in funzione: (c'è una domanda per la prolonga fino il ) Paga supplementare Vacanze Età del dipendente < 20 anni e > 50 anni Congedo 30 giorni 13.30% > 20 anni e < 50 anni 25 giorni 10.63% Indennità giorno festivo 9 giorni 3.50% Parte 13. ma 8.33% Salari minimi Categoria di dipendente Categoria 30 giorni 25 giorni Capo Salario base Lavoratore qualificato che è Indemn. g.f riconosciuto come capo dal Totale parziale datore di lavoro o che ha Indemn. Vac conseguito la maestria federale Totale parziale Parte 13. ma Total Qualificato Salario base Lavoratore qualificato con Indemn. g.f attestato federale di capacità o Totale parziale attestato estero riconosciuto Indemn. Vac come equivalente dalla CPC Totale parziale Parte 13. ma Total Semi-qualificato Salario base Lavoratore con conoscenze ed Indemn. g.f esperienza professionale Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Manovale Salario base Lavoratore senza qualifica e Indemn. g.f senza esperienza nella Totale parziale professione in CH Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovanni lavoratori - AFC I giovani lavoratori che hanno ottenuto l'afc verranno cosi retribuiti per i primi tre anni: Giovani lavoratori* Salario base AFC 1 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base AFC 2 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base AFC 3 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Qualificato". *Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
5 Giovanni lavoratori - CFP I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno cosi retribuiti per i primi quattro anni: Giovani lavoratori** Salario base CFP 1 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base Indemn. g.f CFP 2 anno Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base CFP 3 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base CFP 4 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Semi-qualificato". **Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo. Supplementi salariali I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali: Per le ore straordinarie un supplemento del 25 %. Sono considerate ore straordinario quelle lavorative comandate e prestate oltre la durate settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore e le ore Per il lavoro notturno serale, ritenuto tale quello fra le ore e le ore durante tutto l'anno, il supplemento salariale da corrispondere è del 50 %. È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore del sabato alle ore 05.00) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore alle ore 24.00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100 %. Indennità per il pranzo - Tempo di viaggio - Indennità chilometriche A norma degli articoli 327a e 327 b del CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese. A tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri è concessa un'indennità per il pranzo di CHF 1.40 all'ora limitatamente alle ore prestate. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga. Viene considerato durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio. Trasferte con l'auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) i 20 km, sono a carico del datore di lavoro in ragione di CHF 0.60 al km. Indennità di intemperie In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/oppure impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso) i lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti nella misura in cui tecnicamente è possibile. L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati. I lavoratore ha diritto a un'indennità d'intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all'80 % del salario base e deve essere versta contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente.
6 Non e più in funzione: (c'è una domanda per la prolonga fino il ) Paga supplementare Vacanze Età del dipendente < 20 anni e > 50 anni Congedo 30 giorni 13.04% > 20 anni e < 50 anni 25 giorni 10.64% Indennità giorno festivo 9 giorni 3.50% Parte 13. ma 8.33% Salari minimi Categoria di dipendente Categoria 30 giorni 25 giorni Capo Salario base Lavoratore qualificato che è Indemn. g.f riconosciuto come capo dal Totale parziale datore di lavoro o che ha Indemn. Vac conseguito la maestria federale Totale parziale Parte 13. ma Total Qualificato Salario base Lavoratore qualificato con Indemn. g.f attestato federale di capacità o Totale parziale attestato estero riconosciuto Indemn. Vac come equivalente dalla CPC Totale parziale Parte 13. ma Total Semi-qualificato Salario base Lavoratore con conoscenze ed Indemn. g.f esperienza professionale Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Manovale Salario base Lavoratore senza qualifica e Indemn. g.f senza esperienza nella Totale parziale professione in CH Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovanni lavoratori - AFC I giovani lavoratori che hanno ottenuto l'afc verranno cosi retribuiti per i primi tre anni: Giovani lavoratori* Salario base AFC 1 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base AFC 2 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base AFC 3 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Qualificato". *Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
7 Giovanni lavoratori - CFP I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno cosi retribuiti per i primi quattro anni: Giovani lavoratori** Salario base CFP 1 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base Indemn. g.f CFP 2 anno Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base CFP 3 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Giovani lavoratori Salario base CFP 4 anno Indemn. g.f Totale parziale Indemn. Vac Totale parziale Parte 13. ma Total Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale "Semi-qualificato". **Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo. Supplementi salariali I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali: Per le ore straordinarie un supplemento del 25 %. Sono considerate ore straordinario quelle lavorative comandate e prestate oltre la durate settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore e le ore Per il lavoro notturno serale, ritenuto tale quello fra le ore e le ore durante tutto l'anno, il supplemento salariale da corrispondere è del 50 %. È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore del sabato alle ore 05.00) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore alle ore 24.00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100 %. Indennità per il pranzo - Tempo di viaggio - Indennità chilometriche A norma degli articoli 327a e 327 b del CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese. A tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri è concessa un'indennità per il pranzo di CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga. Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro. Viene considerato durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro. Durante l'interruzione del lavoro, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo rappresentante, in modo da poter riprendre il lavoro ad ogni momento. Inoltre, durante l'interruzione del lavoro, il lavoratore deve accettare, conformemente alle istruioni del datore di lavoro o del suo rappresentante, l'esecuzione di ogni altro lavoro che ragionevolmente si può attendere da lui. Per lavoro che si puô ragionevolmente attendere s'intende ogni lavoro che è generalmente usuale nella professione della costruzione e che il lavorratore è in grado di exeguire. Il lavoratore che svolge tale lavoro ha diritto al salario base. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio. Relativamente alle trasferte dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un indennità di almeno Fr al km per ogni chilometro di servizio. alternativamente, se il lavoratore fa uso del propiro veicolo per sua volontà, l'indennità verà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) i 20 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal dmicilio alla sede di servizio e viceversa. Trasferte con l'auto privata del lavoratore che superano (andata e ritorno) i 20 km, sono a carico del datore di lavoro in ragione di CHF 0.60 al km. Indennità di intemperie In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/oppure impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso) i lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti nella misura in cui tecnicamente è possibile. L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati. I lavoratore ha diritto a un'indennità d'intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all'80 % del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all'indennité d'intemperie tutte le ore, le messe giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l'assicurazione sulla disoccupazione (LADI).
8 Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori 0.7 % Lavoratori attivi in ditta associate all'asp e firmatarie del CCL 0.7% Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL Datori di lavoro 3 dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta une tassa minima di CHF al mese. Pensionamento anticipato 0.9 % salario AVS 0.9 % salario AVS
9 Non e più in funzione: (c'è una domanda per la prolonga fino il ) Contributo alle spese d'esecuzione Lavoratori Datori di lavoro 0.7 % Lavoratori attivi in ditta associate 5 dei salari versati durante l'anno precedente, all'asp e firmatarie del CCL ritenuta une tassa minima di CHF al mese. 0.7% Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL Pensionamento anticipato 0.9 % salario AVS 0.9 % salario AVS
10 Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: Termine differito: La quota del primo versala dal lavoratore: 80 % durante 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi. A partire del primo giorno Al meno 50 % del premio
11 Assicurazione indennnità giornaliera di malattia Prestazione: Termine differito: La quota del primo versala dal lavoratore: 80 % durante 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi. Al massimo due giorni di carenza Al meno 50 % del premio
12 Protocolle delle modifiche Proroga dei decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato (CCPA) à partire del , pubblicazione FUSC no. 228 del CCPA Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, Pubblicazione FUSC no. 86, (CCPA, Prolungamento fino il ) CCPA Prolungamento Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL fino il Pubblicazione FUSC no Prolungamento, Ore della settimana, Supplementi salari, Contributo alle spese Proroga dei decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, à partire del , Pubblicazione FUSC no. 229, CCPA Prolungamento Modificazione della formula del salario Domanda intesa a prorogare i decreti del Consiglio Federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, Pubblicazione FUSC no. 166, (CCPA, Prolungamento fino il ) CCPA Prolungamento Decreto del Consigliodi Stato che rimette in vigore il Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL a partire dal , pubblicazione Bollettino ufficiale TI del Prolungamento Domanda intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato che conferisce il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 89 del Prolungamento Decreto del Consiglio che proroga il decreto del Consiglio di Stato che proroga, rispettivamente rimette in vigore l'obbligatorietà generale del CCL a partire dal , pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 33 del Prolungamento, indennità per il pranzo Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 18/2014 del Prolungamento, indennità per il pranzo Proroga e modifica dell'obbligatorietà generale del CCL a partire dal , pubblicazione FUSC No. 102 del Salari minimi, Prolungamento Proroga e modifica del decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorièta generale al CCL per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA) a partire dal , pubblicazione FUSC No. 99 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare e a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collectivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), pubblicazione FUSC No. 60 del Prolungamento Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato concernente il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione FUSC No. 65 del Salari minimi, Prolungamento
13 Decreto del Consiglio di Stato che proroga la validità del CCL a partire dal , pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 45/2012 del Rimessa in vigore, salari minimi Domanda intesa a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato che proroga (rimette in vigore) il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI No /2012 del Rimessa in vigore, salari minimi Proroga (rispett. Rimessa in vigore) e modifica dell'obbligatorietà generale del CCL à partire dal , pubblicazione FUSC No. 168 del Prolungamento, salari minimi, Contributo alle spese d'esecuzione, categoria Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato che conferisce il carattere obbligatorio generale al CCL, pubblicazione FUSC No. 100 del Prolungamento, salari minimi, Contributo alle spese d'esecuzione, categoria Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando a partire dal , pubblicazione Foglio federale del Contributi lavoratore e datore Decreto del Consiglio di Stato che proroga la validità del CCL a partire dal , pubblicazione Foglio ufficiale TI No 66/2010 del Prolungamento Complemento alle pubblicazione concernente la domanda intesa a modificare i decreti del Consiglio federale che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per il pensionamento anticipato, pubblicazione FUSC No. 255 del Contributi lavoratore e datore Domanda intesa a prorogare fino al la validità del CCL, pubblicazione Foglio ufficiale TI No. 57/2010 del Prolungamento Modifica salariale del contratto di lavoro, pubblicazione FUSC No. 133 del Domanda intesa a modificare i salari del contratto colletivo, pubblicazione FUSC No. 54 del Ultimo aggiornamento:
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