L assicurazione della responsabilità civile professionale

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1 LEZIONI UNIVERSITA Gli Ordini provinciali degli Ingegneri: - Le norme istitutive - Le funzioni - Il Consiglio dell Ordine L albo professionale - L iscrizione - Le Sezioni e i Settori L esame di Stato Le competenze professionali La prestazione dell ingegnere Forme di esercizio della professione Le tariffe L assicurazione della responsabilità civile professionale La deontologia Il Consiglio Nazionale Ingegneri Inarcassa 1

2 GLI ORDINI PROVINCIALI (Principali norme di riferimento: L 2537/1925; R.D. 2537/1925; D.Lgs.L. 382/1944; D.P.R. 169/2005) Il vocabolo "ordine" ha significati assai diversi uno dall'altro: riferito alla professione sta ad indicare l'insieme dei professionisti iscritti ad un albo, raggruppati in una associazione con personalità giuridica di diritto pubblico. Istituzione Gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono stati istituiti con Legge n. 1395/1923 che, all art. 2, così dispone: E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia. Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all art. 1 ribadisce e specifica che: in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo. Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti. Le funzioni Giuridicamente l Ordine professionale è vero e proprio Ente pubblico, un apparato organizzativo al quale sono attribuite molteplici funzioni ed attribuzioni, tra cui segnaliamo: - funzione di custodia (o tenuta) dell'albo professionale, tanto rilevante che il legislatore ha posto a base del concetto di ordine 2

3 quello di albo in assenza del quale non ne concepisce l'esistenza. L'albo non è soltanto un documento in cui è contenuta una lista di nomi, bensì è l'elemento sul quale si incardina l'organizzazione professionale, poiché solo coloro che in esso sono iscritti sono abilitati a svolgere la professione. L'ordine è dunque costituito là dove è prevista la formazione dell'albo; - funzione disciplinare a mezzo del quale reprime gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell esercizio della professione; - funzione collaborativa e consultiva che si esplica con l emissione di pareri in materia professionale; - funzione conciliativa che, per solito, si riferisce alle controversie tra cliente e professionista, ma può avere anche qualunque altro oggetto purché pertinente all'esercizio professionale (ad esempio può riguardare eventuali dissensi fra gli stessi iscritti all'albo o fra questi e gli appartenenti a diverso albo per motivi di competenza); - funzione certificatrice, conseguenziale alla tenuta dell'albo e alle finalità di pubblica utilità che questo svolge; - funzione di designazione, la quale consiste nella individuazione di iscritti all'albo che rappresentino l'ente professionale presso autorità, commissioni, uffici; - funzione tributaria, tramite la quale viene quantificata la misura del contributo in relazione alle necessità di funzionamento dell'ente; - funzione di vigilanza sugli iscritti all'albo, autonoma rispetto al potere disciplinare, sebbene ad esso collegato e di cui è spesso necessario presupposto: non si può infatti esercitare il potere disciplinare se prima non si è controllato il comportamento 3

4 dell'iscritto. E' autonomo nei casi in cui lo si esercita senza prendere poi alcun provvedimento disciplinare; - funzione tariffaria. Al riguardo deve notarsi che è invalso il sistema della tariffa professionale a carattere nazionale, dovendosi limitare il Consiglio dell'ordine a controllarne l'effettiva applicazione; peraltro l Ordine può tuttora interviene a fornire misura della discrezione per le prestazioni non specificamente tariffate; - potere regolamentare, attraverso il quale si provvede alla organizzazione interna dell'ente e alla regolamentazione dei comportamenti degli iscritti all'albo, in quanto inerenti in qualche modo all'esercizio della professione, ai rapporti con l'ente e con i colleghi, senza però incidere sulla discrezionalità tecnica dei professionisti. Il legislatore, avendo conferito al Consiglio il compito di vigilare sulla condotta degli iscritti e di tutelare il decoro della professione, ha fatto rinvio a principi e regole della deontologia professionale attraverso il riferimento a concetti, di per sé insufficienti per eccessiva elasticità e imprecisione, che ha indicati con i termini: decoro, prestigio, correttezza, abusi, mancanze. Ha fatto pertanto riferimento alle fonti interne che detti concetti dettagliano e specificano, indicando le opportune regole di condotta. Queste norme extragiuridiche, alle quali il legislatore rinvia, svolgono la funzione di integrare la legislazione statuale nei punti in cui questa è lacunosa o insufficiente. Da ultimo si sottolinea che i destinatari dei regolamenti sono soltanto i professionisti iscritti all'albo e fintanto che dura l'efficacia dell'iscrizione; - funzioni varie di carattere amministrativo interno, inerenti alla contabilità e alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente; - altre attività facoltative come quelle culturali e assistenziali. 4

5 Il Consiglio dell Ordine Ai sensi della vigente normativa ciascun Ordine degli ingegneri è retto dal Consiglio (formato da sette componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; da nove se superano i cento e non i cinquecento; da undici, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, da quindici se superano i millecinquecento), attraverso il quale si rendono perseguibili quei fini istituzionali di tutela degli interessi di natura pubblicistica e degli altri interessi che attengono più direttamente alla categoria. Il Consiglio è l'organo esterno rappresentativo, al quale sono demandate tutte le funzioni alle quali già si è fatto cenno. Tutti gli iscritti nell'albo godono dell'elettorato passivo ed attivo nell'elezione alla carica di membro del Consiglio dell'ordine. Il componenti del Consiglio sono eletti dall assemblea degli iscritti all Albo e rimangono in carica per quattro anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, iscritto alla Sezione A, un Segretario e un Tesoriere; a queste cariche istituzionali talvolta si aggiunge la figura del Vicepresidente. Il Presidente è l organo posto al vertice dell'organizzazione professionale di cui ha la rappresentanza legale. Egli: - convoca e presiede il Consiglio dell'ordine e l'assemblea; - provvede alla preliminare istruttoria nei giudizi disciplinari e cita l'incolpato a comparire, 5

6 - revoca, ove risulti sanata la morosità, i provvedimenti di sospensione adottati dal Consiglio nei confronti dei professionisti morosi nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In caso di assenza del Presidente, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione all'albo. Il Segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori: tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autenticale copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il consigliere meno anziano per iscrizione all Albo ne fa le veci. Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal Segretario. In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere. Deve peraltro segnalarsi che ormai presso tutti gli Ordini provinciali è organizzato un Ufficio di Segreteria, con personale adeguato alla consistenza numerica degli iscritti e ai servizi che agli stessi si intendono offrire, che coadiuva il Consiglio nelle molteplici attività istituzionali. 6

7 L ALBO PROFESSIONALE (Principali norme di riferimento: L. 1395/1925; R.D. 2537/1925; L. 897/1938) Il legislatore ha posto a base del concetto di ordine quello di albo e non ne concepisce l'esistenza a prescindere da quello. L'albo non è soltanto un documento in cui è contenuta una lista di nomi, bensì è l'elemento sul quale si incardina l'organizzazione professionale, poiché solo coloro che in esso sono iscritti sono abilitati a svolgere la professione. L'ordine è dunque costituito là dove è prevista la formazione dell'albo. L obbligatorietà dell iscrizione L obbligatorietà dell iscrizione all Albo è posta dall art. 1 della Legge 897/1938, ai sensi del quale Gli ingegneri... non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali... La norma è di notevolissima importanza perché configura l'iscrizione all'albo quale strumento attraverso il quale l ingegnere consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio della professione. Per converso, qualora l ingegnere non intenda esercitare la libera professione, l iscrizione all Albo risulta affatto facoltativa. Poiché gli Ordini professionali degli Ingegneri sono organizzati su base provinciale, la domanda di iscrizione va presentata al Consiglio dell Ordine nella cui circoscrizione territoriale l istante abbia la residenza o il domicilio professionale, inteso quale sede principale 7

8 dei propri affari ed interessi relativi all attività corrispondente all oggetto della professione di Ingegnere. La domanda di iscrizione all Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento può essere: - presentata dall interessato direttamente presso la Segreteria e sottoscritta alla presenza dell addetto, cui dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento; - ovvero presentata da un incaricato o trasmessa per posta o via telematica o a mezzo telefax. In detti casi alla domanda, firmata dall interessato, dovrà essere allegata fotocopia di documento di riconoscimento. Alla domanda devono essere allegati: - ricevuta del versamento su c/c postale n. 8003, intestato a: Ufficio Registro - Roma, della tassa di concessione governativa; - fotografia formato tessera; - fotocopia certificato di laurea; - fotocopia tesserino riportante il codice fiscale; - marca da bollo; - ricevuta di versamento della tassa per l abilitazione all esercizio professionale. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito dell Ordine ( percorso: Segreteria Modulistica). 8

9 SEZIONI E SETTORI DELL ALBO (Normativa di riferimento: D.P.R. 328/2001) Ante D.P.R. 328/2001, l Albo era unico ed ogni iscritto, indipendentemente dal percorso universitario di formazione, godeva genericamente di tutte le competenze proprie della professione di ingegnere. Viceversa oggi, in forza delle disposizioni recate dal D.P.R. 328 per armonizzare l iscrizione all Albo professionale con la riforma universitaria, sono state istituite nell Albo le Sezioni A e B, ciascuna ripartita nei Settori Civile e Ambientale, Industriale e dell Informazione ed a ciascun Settore sono state attribuite specifiche e limitate competenze. E peraltro da segnalare che, per norma transitoria, è riconosciuta la facoltà di optare per l iscrizione a tutti e tre i Settori della Sezione A dell Albo a: - coloro che risultavano iscritti all Albo prima del 2 settembre 2001; - coloro i quali siano in possesso di abilitazione professionale conseguita prima del 2 settembre 2001; - a coloro i quali siano in possesso di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento e abilitazione professionale conseguita entro le sessioni dell anno Oggi pertanto, fatte salve le disposizioni transitorie cui si è appena fatto cenno, il tipo di laurea (specialistica o triennale) e la classe (che identifica il percorso formativo) determinano, attraverso l ammissione 9

10 a specifico esame di Stato, la Sezione, rispettivamente A o B, e il Settore di iscrizione all Albo e, conseguentemente, le competenze professionali dell iscritto, proprie della specifica Sezione e Settore. Ad ogni iscritto all Albo, in relazione alla Sezione e al/i Settore/i di appartenenza, spetterà uno (o più d uno) dei seguenti titoli professionali: Sezione A Sezione B Ingegnere civile e ambientale Ingegnere civile e ambientale iunior Ingegnere industriale Ingegnere dell informazione Ingegnere industriale iunior Ingegnere dell informazione iunior 10

11 L ESAME DI STATO (Principali norme di riferimento: R.D. 1592/1933; R.D. 51/1944; L. 1378/1956; D.M. 9/9/1957; D.P.R. 328/2001; D.L. 10 giugno 2002) Ai sensi dell art. 172 del R.D. 1592/1933, le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche (titolo: dottore in Ingegneria). L'abilitazione all'esercizio professionale ed il titolo di ingegnere vengono conferiti in esito al superamento dell esame di Stato, istituito nell anno 1933, sospeso nell anno 1944, ripristinato nell anno 1956 e regolamentato, relativamente alle sessioni, sedi, prove e commissioni giudicatrici e requisiti di ammissione, dal D.M. 9/9/1957. Recentemente, con il D.P.R. 328/2001 (in vigore, per quanto in argomento, dalla I^ sessione dell anno 2002), sono state apportate modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove. Peraltro, con il D.L. 10 giugno 2002, è stata posta eccezione alle disposizioni del D.P.R. 328 relativamente ai possessori di titolo conseguito secondo l ordinamento previdente alla riforma dell Università, approvata con Decreto , n. 509, i quali svolgono le prove degli esami di Stato, fino alle Sessioni dell'anno 2007, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 328/2001 (una sola prova scritta e una successiva prova orale) e, superato l esame di Stato, hanno facoltà di accedere a tutti Settori della Sezione A dell'albo professionale. 11

12 LE COMPETENZE PROFESSIONALI (Principali norme di riferimento: R.D. 2537/1925; D.P.R. 328/2001) Oggetto e limiti della professione di ingegnere sono contenuti nelle disposizioni del R.D. 2537/1925, che così dispone: - art. 51: Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; - art. 52: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 364/1909 (oggi L1089/1939), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. - art. 53: Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati. Prima dell entrata in vigore del D.P.R. 328/2001, dette competenze erano genericamente riconosciute a tutti gli iscritti all Albo, indipendentemente dal percorso universitario formativo. Con la riforma che ha introdotto la suddivisione dell Albo in Sezioni e Settori il complesso delle competenze individuate dal R.D. 12

13 2537/1925 è stato sostanzialmente ripartito tra i Settori di cui ora l Albo si compone e, conseguentemente, l ingegnere ha ambito professionale limitato dal Settore di appartenenza. Dispone infatti l art. 46 del D.P.R. 328/2001: 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio; b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 13

14 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; b) per il settore «ingegneria industriale»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva; c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. 14

15 LA PRESTAZIONE DELL INGEGNERE (Principali norme di riferimento: C.C., Libro V - Titolo III (artt ); C.C., Libro V - Titolo IV) Le prestazioni d opera intellettuale sono oggetto di un contratto, nominato nel vigente Codice Civile al Libro V sotto il titolo III che detta la disciplina del lavoro autonomo. E peraltro vero che anche nell ambito dei rapporti di lavoro subordinato di fatto si dà luogo a prestazioni di tipico contenuto professionale, con ciò intendendosi prestazioni che presuppongono una formazione e preparazione a livello universitario. La diversificazione fra status giuridico di libero professionista, che presta la sua attività senza vincoli di subordinazione, e status di lavoratore dipendente cui è affidata l esplicazione di prestazioni di contenuto professionale in regime impiegatizio, si pone quindi in termini di mera disciplina civilistica. Una connotazione di differenza sostanziale è data dal fatto che nel primo caso il professionista svolge la propria attività a proprio personale rischio e il corrispettivo è determinato sulla base di uno strumento tariffario, mentre, nel secondo caso, il professionista non assume rischi se non a livello di responsabilità penali e il corrispettivo è determinato sulla base di contratti collettivi di lavoro. Non appare quindi azzardato affermare che l espressione esercizio della professione è estensibile alla prestazione di attività in forma di lavoro subordinato. 15

16 Peraltro, considerato che l iscrizione all Albo è oggi obbligatoria sostanzialmente per l esercizio della libera professione, puntiamo l attenzione sul contratto d opera intellettuale, sottospecie del semplice contratto d opera, rispetto al quale assume una connotazione qualificata solo in relazione all elemento intellettuale caratteristico della prestazione. L instaurazione del rapporto con il committente privato non soggiace ad alcun vincolo di forma, ben potendosi stipulare il contratto oralmente. Diverso il criterio che investe i contratti d opera intellettuale che il professionista va a stipulare con Enti Pubblici. Per questo tipo di contratti vige il principio dell obbligatorietà della forma scritta e della rigorosa osservanza delle procedure interne attraverso cui legittimamente viene a formarsi la volontà contrattuale dell Ente. Caratteristica peculiare del rapporto che sorge e si instaura tra committente e professionista e che induce il primo a rivolgersi al secondo è l affidabilità che il professionista è in grado di offrire sul piano della propria competenza, diligenza e correttezza. Con il temine intuitus personae si intende appunto definire quel criterio di preferenza e di affidamento che ispira il committente ad avvalersi dell opera di un professionista anziché di un altro. L ampiezza del campo di attività professionali che si offre all ingegnere e la diversità di ambiti di specializzazione prospettano una gamma di prestazioni difficilmente esaustiva in termini di individuazione particolareggiata; è viceversa ragionevolmente 16

17 possibile individuare distinti e principali ceppi di appartenenza a seconda che tali prestazioni investano contenuti di ideazione, di vigilanza e controllo, di verifica e certificazione, ovvero ancora si traducano in servizi di consulenza e assistenza. Ciò premesso ci limitiamo a segnalare le seguenti principali attività: - progettazione che, ai sensi della cosiddetta Legge Merloni è distinta in progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. - direzione dei lavori la quale implica l assunzione della rappresentanza tecnica dell appaltante nei confronti dell appaltatore il che si traduce in termini di rapporto tra committente e professionista in un vero e proprio mandato conferito dal primo al secondo affinché questi compia tutti gli atti e interventi necessari alla corretta esecuzione dell opera; - collaudo, termine adottato per sintetizzare ogni attività di verifica, accertamento e accettazione di opere in chiave tecnica o in termini di conteggio dei costi e di parametrazione di questi in rapporto al loro impiego e al risultato prodotto; - consulenza ed assistenza tecnica, le quali, benché trascurate dalla norma tariffaria, hanno via via assunto sempre maggior importanza nel campo di attività dell Ingegnere che si trova così ad orientare il Committente sulla scelta della miglior soluzione a problemi di ordine tecnico, giuridico, economico, gestionale, amministrativo. 17

18 FORME DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE (Principali norme di riferimento: C.C., artt ; L. 109/94) L esercizio dell attività professionale può svolgersi in: - forma individuale; - associazione temporanea di professionisti; - studio associato; - forma societaria attraverso: o Società di professionisti, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forma delle società di persone di cui ai capi II (società semplice), III (società in nome collettivo) e IV (società in accomandita semplice), del libro V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile o Società di Ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del codice civile, per l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 18

19 LE TARIFFE (Principali norme di riferimento: L. 143/1949; D.M. 4/4/2001; D.L. 223/2006) Le fonti normative della tariffa professionale sono rappresentate dalla L. 143/1949, recante il testo unico della tariffa, oggi applicabile ai lavori privati e dal D.M. 4/4/2001, che fissa i compensi per le prestazioni professionali rese nell ambito della legge quadro sui lavori pubblici (per quanto non previsto dal Decreto, sono applicabili le disposizioni della Legge anche per i lavori pubblici ). Recentemente in questo quadro normativo si è inserito il c.d. Decreto Bersani (D.L. 223/ , convertito nella L. 248/2006), il quale così dispone: Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; Gli onorari, in relazione alle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti in: - onorari a percentuale, ossia in ragione dell importo dell opera; - onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; - onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista. In campo tariffario assumono rilevanza: 19

20 - le Convenzioni stipulate dall Ordine con gli Enti pubblici. Tra le più recenti si segnalano: - il Protocollo di Intesa siglato in data 28/09/1995 dal nostro Ordine e dall Ordine degli Architetti con la Provincia di Trento con il quale si è inteso, tra le altre cose, disciplinare l entità della riduzione tariffaria che l'art. 4, comma 12 bis, del D.L. 2 marzo 1989, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 155, fissava genericamente nel limite massimo del 20% e stabilire la misura della forfetizzazione delle spese che, per la legge di Tariffa, non può superare il 60% dell onorario ; - la Convenzione in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori, siglata in data 17 ottobre 2003 fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini, gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti, che sostituisce per gli aspetti normativi il Protocollo 28/9/1995, superato, per gli aspetti strettamente tariffari, dalle disposizione del D.M. 4/4/2001; - il Nuovo protocollo di intesa in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori fra la P.A.T., il Consorzio dei Comuni Trentini, gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i Collegi dei Geometri, dei periti industriali e dei periti agrari, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n del 17/11/2006; - le direttive emanate dall Ordine in forza del suo potere regolamentare e tariffario, a proposito di prestazioni non previste nella legge di tariffa e che altrimenti dovrebbero compensarsi a discrezione. 20

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22 L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Come ogni attività, anche l esercizio della professione di ingegnere può essere fonte di responsabilità, civile e/o penale. Non esiste peraltro obbligo assicurativo, salvo il caso previsto all art. 30, comma 5 della L. 109/94 (Legge Merloni): Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.. Sempre maggiore è però la sensibilità degli ingegneri verso la copertura assicurativa della propria attività professionale e, conseguentemente, l attenzione che le Compagnie rivolgono alle categorie tecniche. Consci dell importanza (e dell obbligatorietà) della copertura assicurativa, alcuni Ordini provinciali, tra cui il nostro, e la stessa Associazione di previdenza degli Ingegneri (Inarcassa) offrono propri iscritti polizze convenzionate, lasciando peraltro piena libertà di scelta ai destinatari della proposta. 22

23 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Il legislatore ha conferito all Ordine il compito di tutelare il decoro della professione, che si basa sulla correttezza professionale degli iscritti all'albo. Detto fine viene perseguito attraverso la vigilanza e l esercizio dei poteri disciplinari del Consiglio, il quale viene a sindacare il comportamento degli iscritti, a valutarne la congruità rispetto alle norme giuridiche e deontologiche e ad applicare, nel caso venga ravvisata una infrazione, una sanzione ad hoc. Con il termine di deontologia professionale si intende quel complesso di norme e principi che costituisce un corpo di doveri e obblighi extragiuridici per quanti appartenenti ad una categoria: non è pertanto praticabile la formale codificazione di norme di deontologia in un codice che, posti alcuni principi d ordine generale, si induca ad individuare nel dettaglio le singole fattispecie di comportamenti più o meno censurabili. E ragionevole viceversa ritenere che il concetto di deontologia professionale sia riferibile ad un complesso integrato di soli principi che fissano i cardini dell impegno etico (doveri di correttezza, colleganza, disinteresse, riservatezza) e in quest ottica deve essere letta ed interpretata l elaborazione del corpo normativo deontologico (o codice etico) del Consiglio Nazionale Ingegneri, consultabile sul nostro sito (percorso: ORDINE/CODICE DEONTOLOGICO. 23

24 In buona sostanza se è lecito e realistico intendere oggi i vincoli di deontologia professionale come strumento di autotutela e di affermazione di interessi della Categoria, altrettanto lecito e plausibile sembra riconoscere a tali vincoli una variabilità di fattispecie di applicazione quantomeno pari alla variabilità di ipotesi e situazioni in cui vengono posti in discussione interessi della Categoria: al di là di formule di codici deve essere riconosciuta al Consiglio dell Ordine una autonomia di apprezzamento discrezionale dei diversi comportamenti dei singoli iscritti. L azione disciplinare è promossa dal Consiglio dell'ordine - d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero - attraverso l attivazione del procedimento disciplinare, che si svolge interamente all interno della struttura e che si conclude con un provvedimento amministrativo, impugnabile con formale ricorso al Consiglio Nazionale Ingegneri. Allorché il procedimento si concluda con una delibera che dichiari l incolpato responsabile di violazione di principi e norme di etica e, quindi, di abusi o mancanze, la parte dispositiva di tale delibera contiene l individuazione della pena che il Consiglio, discrezionalmente, ma motivatamente, ragguagliata alla gravità del comportamento dell iscritto. Le pene che il Consiglio dell Ordine può pronunciare sono, in ordine crescente di gravità: - l avvertimento (comunicazione scritta, consistente in una diffida dal tenere un determinato comportamento); 24

25 - la censura (provvedimento analogo al precedente, ma di maggiore gravità, rivolto in forma scritta al professionista quale intimazione di non compiere o di cessare un determinato comportamento); - la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di 6 mesi (che consiste nel divieto rivolto al professionista di svolgere l'attività professionale); - la cancellazione dall'albo, sanzione disciplinare gravissima, giacché comporta la perdita dello status professionale e con esso della possibilità giuridica di svolgere la professione. Si è gia per inciso detto che contro la sentenza del Consiglio dell Ordine è proponibile il ricorso al Consiglio Nazionale Ingegneri, contro la cui deliberazione non è dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa, né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione nei casi di incompetenza o eccesso di potere. 25

26 IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (Principali norme di riferimento: R.D. 2537/1925; D.Lgs.L. 382/1944; D.L.Pr. 21 giugno 1946; D.P.R. 169/2005) All art. 14 il R.D. 2537/1925 prevedeva l'istituzione di un Consiglio Nazionale avente sede in Roma. Nell anno 1944 i Consigli Nazionali rappresentativi delle professioni furono denominati Commissioni centrali (costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione). Successivamente, nell anno 1946, si tornò alla originaria denominazione di Consigli Nazionali. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è organo rappresentativo su scala nazionale dell'intera categoria e dipende dai singoli Ordini locali che ne eleggono i componenti: la categoria degli ingegneri acquista cosi, nella sua globalità, consistenza giuridica sul piano organizzativo per effetto della unificazione operata dal legislatore. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sede in Roma presso il Ministro di grazia e giustizia ed è oggi formato da quindici componenti. Per la candidatura alla elezione a componente del Consiglio nazionale è necessaria l'iscrizione all'albo professionale: oltre a ciò non è richiesto altro requisito particolare. I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica cinque anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive. 26

27 Le funzioni che l ordinamento affida al CNI sono quantitativamente più limitate rispetto a quelle proprie degli Ordini provinciali, riducendosi a funzioni di natura: - collaborativa e consultiva, in vista della emanazione di leggi e regolamenti che riguardano la professione, le quali assumono peraltro rilevante importanza in quanto gli effetti dell esercizio di ciascuna di tali funzioni si riverberano direttamente sull intera categoria; - giurisdizionale su: ricorsi proposti contro provvedimenti dei Consigli degli Ordini in materia disciplinare, di iscrizione all Albo; reclami avverso le procedure per l elezione dei Consigli degli Ordini provinciali; - tributaria in forza della quale viene stabilito il quantum del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti agli Ordini provinciali per le spese del proprio funzionamento 27

28 INARCASSA (Principali norme di riferimento: Statuto Inarcassa; Decreto Legislativo , n.509; Legge n, 6/81 integrata dalla 1.n. 290/90; Legge 5 marzo 1990, n. 45; Legge 11 dicembre 1990, n. 379) L ente di previdenza degli ingegneri liberi professionisti è "Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti", Associazione senza scopo di lucro, che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12, 14 e seguenti del Codice Civile e secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n Inarcassa ha sede in Roma, in via Salaria, n Gli organi di Inarcassa sono: a) il Presidente; b) le Assemblee provinciali degli iscritti; c) il Comitato Nazionale dei Delegati; d) il Consiglio di Amministrazione; e) la Giunta Esecutiva; f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 28

29 Iscrizione L iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti specifici requisiti: iscrizione all albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui alla legge 415/98 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali. La presenza di tali requisiti - anche se per un periodo di tempo limitato - obbliga l interessato a comunicare la sua iscrivibilità. La ritardata o l omessa comunicazione determina l applicazione di sanzioni amministrative. Contributi Gli iscritti a Inarcassa sono tenuti al versamento dei seguenti contributi: - Contributo soggettivo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F. 29

30 La percentuale di calcolo è variata nel tempo, in quanto la stessa è modificabile biennalmente (art. 33, Statuto Inarcassa). Per il 2005 è pari al 10% sul reddito sino a ,00 ed al 3% sul reddito eccedente. È comunque dovuto un contributo minimo - il cui valore è soggetto a rideterminazione sulla base dell indice annuale ISTAT pari, per l'anno 2005, a 1.135,00, frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni solari di iscrizione, alle seguenti riduzioni contributive: - dimezzamento della prima aliquota di calcolo (dal 10% al 5%); - dimezzamento della seconda aliquota di calcolo (dal 3% all' 1,5%); - riduzione ad un terzo del contributo minimo; - Contributo integrativo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del volume di affari dichiarato ai fini IVA. La percentuale di calcolo, anch essa modificabile ma a cadenza annuale, è rimasta inalterata nel tempo ed è pari al 2% del volume di affari IVA. È comunque dovuto un contributo minimo - il cui valore è soggetto a rideterminazione sulla base dell indice annuale ISTAT pari, per l anno 2005, a 341,00 - frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. I neoiscritti di età inferiore ai 35 anni hanno diritto, per i primi tre anni solari di iscrizione, alla riduzione ad un terzo della quota minima. Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti dei committenti. 30

31 Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Esso non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati. - Contributo di maternità, destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione della indennità di maternità per le libere professioniste, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2005 ammonta a 85,00. In caso di iscrizione inferiore all'anno, l'importo è rapportato ai mesi di effettiva iscrizione. Prestazioni Inarcassa eroga i seguenti trattamenti previdenziali/assistenziali: - Pensione di vecchiaia (spetta all'iscritto in possesso dei seguenti requisiti : - 30 anni di anzianità contributiva; - 65 anni di età ; - Pensione di anzianità (spetta all'iscritto in possesso dei seguenti requisiti: - 35 anni di anzianità contributiva; - 58 anni di età (limite introdotto con la legge 27/12/97, n. 449); - Pensione di inabilità (spetta qualora concorrano le seguenti condizioni: - la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; 31

32 - l iscritto abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio); - Pensione di invalidità (spetta qualora concorrano le seguenti condizioni: - la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o difetto mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo; - l iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio); - Pensione di reversibilità (spetta ai superstiti coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, figli che seguono corsi di studio sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26 anno di età - al verificarsi del decesso del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione); - Pensione indiretta (spetta ai superstiti al verificarsi del decesso dell iscritto purché sussistano i seguenti requisiti: - iscrizione a Inarcassa al momento del decesso; - almeno due anni di anzianità contributiva. Si prescinde dall anzianità minima quando l evento è causato da infortunio. 32

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