LE COMPETENZE PROFESSIONALI. Principali norme di riferimento: R.D. 2537/1925; D.P.R. 328/2001

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1 LE COMPETENZE PROFESSIONALI Principali norme di riferimento: R.D. 2537/1925; D.P.R. 328/2001 Oggetto e limiti della professione di ingegnere sono contenuti nelle disposizioni del R.D. 2537/1925, che così dispone: art. 51: Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo;

2 LE COMPETENZE PROFESSIONALI art. 52: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 364/1909 (oggi L1089/1939), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. Prima dell entrata in vigore del D.P.R. 328/2001, dette competenze erano genericamente riconosciute a tutti gli iscritti all Albo, indipendentemente dal percorso universitario formativo. Con la riforma che ha introdotto la suddivisione dell Albo in Sezioni e Settori il complesso delle competenze individuate dal R.D. 2537/1925 è stato sostanzialmente ripartito tra i Settori di cui ora l Albo si compone e, conseguentemente, l ingegnere ha ambito professionale limitato dal Settore di appartenenza.

3 LA PROFESSIONE

4 LA PROFESSIONE LA PRESTAZIONE DELL INGEGNERE Principali norme di riferimento: C.C., Libro V - Titolo III (artt ); C.C., Libro V - Titolo IV Le prestazioni d opera intellettuale sono oggetto di un contratto, nominato nel vigente Codice Civile al Libro V sotto il titolo III che detta la disciplina del lavoro autonomo. E peraltro vero che anche nell ambito dei rapporti di lavoro subordinato di fatto si dà luogo a prestazioni di tipico contenuto professionale, con ciò intendendosi prestazioni che presuppongono una formazione e preparazione a livello universitario. Non appare quindi azzardato affermare che l espressione esercizio della professione è estensibile alla prestazione di attività in forma di lavoro subordinato.

5 LA PROFESSIONE Principali ambiti di attività: Progettazione che, ai sensi del Dlgs 163/06 (CODICE APPALTI) è distinta in progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Direzione dei lavori la quale implica l assunzione della rappresentanza tecnica dell appaltante nei confronti dell appaltatore il che si traduce in termini di rapporto tra committente e professionista in un vero e proprio mandato conferito dal primo al secondo affinché questi compia tutti gli atti e interventi necessari alla corretta esecuzione dell opera; Coordinamento della sicurezza, ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche Collaudo, termine adottato per sintetizzare ogni attività di verifica, accertamento e accettazione di opere in chiave tecnica o in termini di conteggio dei costi e di parametrazione di questi in rapporto al loro impiego e al risultato prodotto; Consulenza ed assistenza tecnica, le quali, benché trascurate dalla norma tariffaria, hanno via via assunto sempre maggior importanza nel campo di attività dell Ingegnere che si trova così ad orientare il Committente sulla scelta della miglior soluzione a problemi di ordine tecnico, giuridico, economico, gestionale, amministrativo.

6 LA PROFESSIONE FORME DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE Principali norme di riferimento: C.C., artt ; L. 109/94 L esercizio dell attività professionale può svolgersi in: forma individuale; associazione temporanea di professionisti; studio associato; forma societaria attraverso: Società di professionisti, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forma delle società di persone di cui ai capi II (società semplice), III (società in nome collettivo) e IV (società in accomandita semplice), del libro V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,; Società di Ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del codice civile, per l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

7 LA PROFESSIONE L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Come ogni attività, anche l esercizio della professione di ingegnere può essere fonte di responsabilità, civile e/o penale. Non esiste peraltro obbligo assicurativo, salvo il caso previsto all art. 30, comma 5 della L. 109/94 (Legge Merloni) Sempre maggiore è però la sensibilità degli ingegneri verso la copertura assicurativa della propria attività professionale e, conseguentemente, l attenzione che le Compagnie rivolgono alle categorie tecniche. Consci dell importanza della copertura assicurativa, alcuni Ordini provinciali, tra cui il nostro, e la stessa Associazione di previdenza degli Ingegneri (Inarcassa) offrono propri iscritti polizze convenzionate, lasciando peraltro piena libertà di scelta ai destinatari della proposta.

8 LA TARIFFA

9 LA TARIFFA PROFESSIONALE Principali norme di riferimento: L. 143/1949 e dal D.M. 4/4/2001 Gli onorari, in relazione alle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti in: onorari a percentuale, ossia in ragione dell importo dell opera; onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista. In campo tariffario assumono rilevanza: le Convenzioni stipulate dall Ordine con gli Enti pubblici: Convenzione in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori, siglata in data 17 ottobre fra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e gli Ordini professionali. le direttive emanate dall Ordine in forza del suo potere regolamentare e tariffario, a proposito di prestazioni non previste nella legge di tariffa e che altrimenti dovrebbero compensarsi a discrezione.

10 LA DEONTOLOGIA

11 LA DEONTOLOGIA LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Con il termine di deontologia professionale si intende quel complesso di norme e principi che costituisce un corpo di doveri e obblighi extragiuridici per quanti appartenenti ad una categoria. E ragionevole ritenere che il concetto di deontologia professionale sia riferibile ad un complesso integrato di soli principi che fissano i cardini dell impegno etico (doveri di correttezza, colleganza, disinteresse, riservatezza) e in quest ottica deve essere letta ed interpretata l elaborazione del corpo normativo deontologico (o codice etico) del Consiglio Nazionale Ingegneri, consultabile sul nostro sito (percorso: ORDINE/CODICE DEONTOLOGICO.

12 NUOVO CODICE DEONTOLOGICO In seguito alle novità normative introdotte dal decreto Bersani è stato recentemente modificato il codice deontologico della categoria (Approvato dal CNI in data e adottato dal Consiglio dell'ordine nella seduta del )

13 LA DEONTOLOGIA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO (Approvato dal CNI in data e adottato dal Consiglio dell'ordine nella seduta del ) 1 - PRINCIPI GENERALI 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario. La professione di ingegnere costituisce attivita' di pubblico interesse. L'ingegnere e' personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettivita'. 1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro stato, e' impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignita' e del decoro della professione. 1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa. 1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilita' con il proprio stato giuridico, ne' quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialita' per l'adempimento degli impegni assunti.

14 LA DEONTOLOGIA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilita' dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione 1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilita' a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettivita' per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione. 2 - SUI RAPPORTI CON L'ORDINE 2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti. 2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

15 LA DEONTOLOGIA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 3 - SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI 3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealta' e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identita' professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. 3.2 Tale forma di lealta' e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere. 3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute. 3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico gia' affidato ad altri, potra' accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovra' inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione. 3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignita' per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualita' a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

16 LA DEONTOLOGIA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE 4.1 Il rapporto con il committente e' di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. 4.2 L'ingegnere e' tenuto al segreto professionale; non puo' quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni. 4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli. 4.4 Nei rapporti con la committenza privata è abrogata l'inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art c.c L'ingegnere non puo' accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entita' ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione. 4.6 L'ingegnere e' inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialita' professionale o violazione di norme di etica.

17 LA DEONTOLOGIA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E ILTERRITORIO 5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo. 5.2 L'ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettivita' cui appartiene e deve impegnarsi affinche' gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignita'. 5.3 Nella propria attivita' l'ingegnere e' tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio. 5.4 Nella propria attivita' l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

18 LA DEONTOLOGIA NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 6 - DISPOSIZIONI FINALI 6.1 Il presente codice e' accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'ordine purche' elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realta' territoriale in cui lo stesso Consiglio e' tenuto ad operare. 6.2 Il presente Codice e' depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

19 LA DEONTOLOGIA Le pene che il Consiglio dell Ordine può pronunciare sono, in ordine crescente di gravità: - l avvertimento (comunicazione scritta, consistente in una diffida dal tenere un determinato comportamento); - la censura (provvedimento analogo al precedente, ma di maggiore gravità, rivolto in forma scritta al professionista quale intimazione di non compiere o di cessare un determinato comportamento); - la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di 6 mesi (che consiste nel divieto rivolto al professionista di svolgere l'attività professionale); - la cancellazione dall'albo, sanzione disciplinare gravissima, giacché comporta la perdita dello status professionale e con esso della possibilità giuridica di svolgere la professione.

20 CNI E INARCASSA

21 CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI Principali norme di riferimento: R.D. 2537/1925; D.Lgs.L. 382/1944; D.L.Pr. 21 giugno 1946; D.P.R. 169/2005 Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è organo rappresentativo su scala nazionale dell'intera categoria e dipende dai singoli Ordini locali che ne eleggono i componenti: la categoria degli ingegneri acquista cosi, nella sua globalità, consistenza giuridica sul piano organizzativo per effetto della unificazione operata dal legislatore. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è oggi formato da quindici componenti. I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica cinque anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

22 INARCASSA Principali norme di riferimento: Statuto Inarcassa; Decreto Legislativo , n.509; Legge n, 6/81 integrata dalla 1.n. 290/90; Legge 5 marzo 1990, n. 45; Legge 11 dicembre 1990, n. 379 L ente di previdenza degli ingegneri liberi professionisti è "Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti", Associazione senza scopo di lucro, che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12, 14 e seguenti del Codice Civile e secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n L iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti specifici requisiti: iscrizione all albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti

23 INARCASSA Contribuzione: Contributo soggettivo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F. Per il 2005 è pari al 10% sul reddito sino a ,00 ed al 3% sul reddito eccedente. Contributo integrativo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del volume di affari dichiarato ai fini IVA. La percentuale di calcolo, anch essa modificabile ma a cadenza annuale, è rimasta inalterata nel tempo ed è pari al 2% del volume di affari IVA. Contributo di maternità, destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione della indennità di maternità per le libere professioniste, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2005 ammonta a 85,00. In caso di iscrizione inferiore all'anno, l'importo è rapportato ai mesi di effettiva iscrizione. Prestazioni Inarcassa eroga i seguenti trattamenti previdenziali/assistenziali: Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Pensione di inabilità Pensione di invalidità Pensione di reversibilità Pensione indiretta

24 Grazie per l'attenzione

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