CAPITOLATO DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

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1 Capitolato Infortuni Professionali pag 1/23 CAPITOLATO DI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA La presente polizza è stipulata tra CIG FINPIEMONTE SPA Galleria San Federico TORINO (TO) C.F La Società/Impresa Assicuratrice e Durata del contratto Dalle ore del : 31/12/2013 Alle ore del : 31/12/2016 Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/12 1

2 Capitolato Infortuni Professionali pag 2/23 SOMMARIO Definizioni pag. 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 4 Art. 1) Rischi compresi pag. 4 Art. 2) Esclusioni pag. 5 Art. 3) Garanzia volo pag. 6 Art. 4) Limiti di età pag. 6 Art. 5) Persone non assicurabili pag. 7 Art. 6) Infermità, mutilazioni, difetti fisici pag. 7 Art. 7) Limiti territoriali pag. 7 Art. 8) Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio pag. 7 Art. 9) Regolazione del premio pag. 7 Art. 10) Buona Fede pag. 8 Art. 11) Altre assicurazioni pag. 8 Art. 12) Proroga del contratto pag. 8 Art. 13) Denuncia dell infortunio e obblighi relativi pag. 9 Art. 14) Criteri di indennizzabilità e liquidazione pag. 9 Art. 15) Morte Beneficiari pag. 10 Art. 16) Invalidità permanente pag. 10 CONDIZIONI DI VALUTAZIONE pag. 11 Applicazione della franchigia per il caso di I.P. pag. 11 Art. 17) Cumulo di indennizzi pag. 11 Art. 18) Controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni pag. 12 Art. 19) Competenza territoriale pag. 12 Art. 20) Recesso dal contratto anticipata risoluzione pag. 12 Art. 21) Rinuncia alla rivalsa pag. 12 Art. 22) Forma delle comunicazioni pag. 13 Art. 23) Oneri fiscali pag. 13 Art. 24) Clausola Broker pag. 13 Clausole Vessatorie pag. 14 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE pag. 15 Art. 1) Liquidazione invalidità permanente totale pag. 15 Art. 2) Ernie traumatiche o da sforzo pag. 15 Art. 3) Rischio guerra pag. 15 Art. 4) Atti di terrorismo pag. 15 Art. 5) Morte presunta pag. 16 Art. 6) Calamità naturali pag. 16 Art. 7) Limite catastrofale pag. 16 Art. 8) Rimborso spese mediche pag. 16 Art. 9) Danni estetici pag. 17 Art. 10) Dirigenti e Quadri pag. 17 Art. 11) Malattie tropicali pag. 18 Art. 12) Coassicurazione e delega pag. 19 Allegato 1 Dettagli delle categorie e indennità assicurate pag. 20 2

3 Capitolato Infortuni Professionali pag 3/23 DEFINIZIONI Nel testo i termini che seguono si intendono così definiti: per CONTRAENTE per ASSICURAZIONE: per POLIZZA: per ASSICURATO: per SOCIETA : per INFORTUNIO: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; il contratto di assicurazione; il documento che prova l assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione e/o i dipendenti della contraente. la Spettabile Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. per INFORTUNIO PROFESSIONALE: Evento verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate. per INFORTUNIO EXTRA-PROFESSIONALE: Evento verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale; per INVALIDITA PERMANENTE: Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professionale svolta. per INABILITA TEMPORANEA: Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte. 3

4 Capitolato Infortuni Professionali pag 4/23 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1) RISCHI COMPRESI L assicurazione vale per gli infortuni professionali Sono compresi in garanzia anche: Il rischio in itinere relativamente ai soli infortuni professionali; L asfissia non di origine morbosa; Le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive; Le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali; L annegamento, l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; Scariche elettriche; Le ernie addominali traumatiche, le lesioni da sforzo esclusi gli infarti ed ernie discali vertebrali traumatiche; Gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini ed incoscienza; Gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; Gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, aggressioni in genere, attentati, rapine, sequestri, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; Gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sports aerei in genere; Gli infortuni derivanti dall adempiere al servizio militare o civile in periodo di pace. Gli infortuni subiti durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni, motocicli di qualsiasi cilindrata sempre che l Assicurato sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 4

5 Capitolato Infortuni Professionali pag 5/23 Gli infortuni subiti in seguito ad infarto; Gli infortuni derivanti dall esercizio dell alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai purchè con accompagnamento di guida patentata oltre il 3 grado; Gli infortuni subiti a seguito di azioni di dirottamento o di pirateria aerea; Gli infortuni derivanti dall uso di macchine operatrici semoventi. Art. 2) ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto per il rischio volo dall art. 3); dalla pratica di sports aerei in genere e del paracadutismo; da immersione con autorespiratore nonchè le embolie e le conseguenze della pressione dell acqua; da corse e gare nonchè relative prove comportanti l uso di veicoli, motocicli e/o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura; dell abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni anche alla guida di veicoli e/o natanti; da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; da guerra e insurrezioni; da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, frane, valanghe e slavine; da tsocietàmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione o radiazioni ionizzanti. Sono inoltre escluse le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. 5

6 Capitolato Infortuni Professionali pag 6/23 Art. 3) GARANZIA VOLO Le garanzie sono estese agli infortuni che le persone assicurate subiscono durante i viaggi aerei turistici e di trasferimento effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società e/o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, o da Aeroclubs. Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle somme assicurate per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni cumulative non potrà superare i capitali di: Per Persona: Euro Euro ,00 per il caso Morte ,00 per il caso di Invalidità Permanente Complessivamente per aeromobile: Euro Euro ,00 per il caso di Morte ,00 per il caso di Invalidità Permanente In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole polizze. In caso di variazione della quota di partecipazione fra le Compagnie partecipanti al rischio è facoltà della Società rivedere le Condizioni di assicurazione del presente articolo. Art. 4) LIMITI DI ETA L assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente. 6

7 Capitolato Infortuni Professionali pag 7/23 Art. 5) PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenza; l assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Art. 6) INFERMITA, MUTILAZIONI, DIFETTI FISICI Fermo il disposto dell art. 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione. Art. 7) LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 8) DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO TRACCIABILITA DEI FLUSSI L assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all art Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni. Ai sensi dell art. 48 BIS del DPR 602/1973 la Società dà atto che l assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DM 18/1/2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art del Codice Civile nei confronti della Società stessa Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:. La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora l appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 9) REGOLAZIONE DEL PREMIO Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto nel Certificato di Copertura e sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio ed esposti nell allegato 1. Inclusioni ed esclusioni saranno conteggiate pro-rata temporis A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento del documento. 7

8 Capitolato Infortuni Professionali pag 8/23 Se la Contraente non effettuerà il pagamento della differenza attiva dovuta la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti ed addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute. Art. 10) BUONA FEDE L omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonchè dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. Resta inteso che la Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 11) ALTRE ASSICURAZIONI A deroga dell art del Codice Civile la Contraente o l Assicurato non sono tenuti a comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone con la Società stessa. Art. 12) PROROGA DEL CONTRATTO La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31/12/13 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2016 Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza del 31/12/2016. Si conviene inoltre che le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo. Finpiemonte, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata 8

9 Capitolato Infortuni Professionali pag 9/23 Art. 13) DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento e delle cause che lo determina, corredata di certificato medico o della cartella clinica in caso di ricovero, deve essere fatta per iscritto all Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 30 giorni lavorativi dall infortunio o dal momento in cui il Contraente ne ha avuto notizia, l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze, in mancanza, la liquidazione dell indennità viene fatta considerando data di guarigione quelle pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la SOCIETÀ possa stabilire una data anteriore. Qualora l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso alla Società. Art. 14) CRITERI DI INDENNIZZABILITA E LIQUIDAZIONE L assicurazione è valida purché la morte, l invalidità permanente e si siano verificate entro due anni dal giorno dell infortunio. La SOCIETÀ corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal penultimo comma dell art. 17). La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso. La SOCIETÀ non è tenuta a corrispondere anticipo sugli indennizzi. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato in Italia in valuta italiana. 9

10 Capitolato Infortuni Professionali pag 10/23 Art. 15) MORTE BENEFICIARI Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso, diversamente alle persone designate dall Assicurato, la cui dichiarazione scritta può essere depositata presso la Contraente o l Associata, o in assenza di dichiarazioni agli eredi legittimi e/o testamentari. Ad integrazione di quanto sopra si prende atto che lo stato dichiarato di coma irreversibile conseguente ad infortunio viene parificato alla morte. Se il decesso avviene all estero la SOCIETÀ rimborsa le spese sostenute per il trasporto della salma in patria con il massimo di Euro 2.582,00. Art. 16) INVALIDITA PERMANENTE In caso di invalidità Permanente la SOCIETÀ liquida un indennizzo calcolato sulle somme assicurate secondo le disposizioni sotto riportate. PERCENTUALI DI VALUTAZIONE PER L ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA PERMANENTE (allegato 1 alla legge degli infortuni sul lavoro del N INAIL) PERDITA TOTALE DESTRO SINISTRO di un arto superiore 85% 75% di un avambraccio 65% 65% di una mano 70% 60% di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% di un arto inferiore all altezza o sotto il ginocchio 50% di un piede 50% del pollice 28% 23% dell indice 15% 13% del mignolo 12% del medio 12% dell anulare 8% di un alluce 7% di ogni altro dito del piede 3% della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% della facoltà visiva di un occhio 35% della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% della capacità uditiva di un orecchio 15% 10

11 Capitolato Infortuni Professionali pag 11/23 CONDIZIONI DI VALUTAZIONE In caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino al limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell Invalidità Permanente è effettuata con riferimento alle percentuali previste dall allegato 1 alla legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La valutazione dell Invalidità Permanente è effettuata con rinuncia della SOCIETÀ all applicazione delle franchigie previste dalla legge predetta. APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER IL CASO DI I.P. Le somme assicurate per il caso di invalidità permanente sono soggette alle seguenti franchigie: 1) Franchigia 3% assorbibile in caso di incidente stradale (valida per tutte le categorie assicurate, esclusi i dirigenti) In caso di invalidità permanente derivante da sinistro conseguente ad incidente stradale, che colpisca gli assicurati nella loro veste di conducenti e /o trasportati su automezzi in genere e motoveicoli, sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 3% della totale; qualora essa risulterà superiore al 3% ma inferiore al 10% della totale, l indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%; nel caso in cui l invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia. Art. 17) CUMULO DI INDENNIZZI L indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la SOCIETÀ corrisponde ai beneficiari la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questo sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la SOCIETÀ paga agli eredi l importo liquidato od offerto, in base ai criteri previsti dall art. 16). 11

12 Capitolato Infortuni Professionali pag 12/23 Art. 18) CONTROVERSIE SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI Qualora sorgano controversie sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sul grado di Invalidità Permanente o sul grado e/o durata dell Inabilità Temporanea, la vertenza è deferita a due medici nominati uno dall Assicurato e uno dalla SOCIETÀ, che si riuniscono a scelta della SOCIETÀ, presso la sede della SOCIETÀ stessa o presso la sede dell Agenzia che gestisce la polizza. Se il disaccordo persiste i due medici ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una Parte non nomina il proprio medico o se manca l accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta su richiesta di una Parte, dal Consiglio dell Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo in cui deve riunirsi il Collegio. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico. Art. 19) COMPETENZA TERRITORIALE Il foro competente è esclusivamente quello dell autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente Art. 20) RECESSO DAL CONTRATTO - ANTICIPATA RISOLUZIONE Dopo ogni denuncia di infortunio e sino al 90 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennità, la Società può recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabile, la Società mette a disposizione della Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell infortunio o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Art. 21) RINUNCIA ALLA RIVALSA La SOCIETÀ rinuncia ad avvalersi del disposto dell articolo 1916 del Codice Civile verso i responsabili del sinistro. 12

13 Capitolato Infortuni Professionali pag 13/23 Art. 22) FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l Assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia solo se fatte a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o posta elettronica, indirizzata alla AON Spa, o alla SOCIETÀ. Art. 23) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Art. 24) CLAUSOLA BROKER Alla società AON S.p.A. è affidata le gestione e l esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker della Finpiemonte Spa iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L opera del broker sarà remunerata dall Assicuratore aggiudicatario nella misura del 11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest ultimo. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.. La Società Il Contraente Firma delle Società Coassicuratrici 13

14 Capitolato Infortuni Professionali pag 14/23 Clausole da approvarsi specificatamente per iscritto Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile la Spettabile Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei sotto indicati articoli: ART. 3) Garanzia volo ART. 12) Proroga del contratto ART. 18) Controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni. ART. 19) Competenza territoriale ART. 20) Recesso dal contratto - anticipata risoluzione. Il Contraente 14

15 Capitolato Infortuni Professionali pag 15/23 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Art. 1) LIQUIDAZIONE INVALIDITA PERMANENTE TOTALE Per i casi di Invalidità Permanente conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 50 % per la categoria Dirigenti e del 70% per le restanti categorie accertato con i criteri di indennizzabilità previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato. Art. 2) ERNIE TRAUMATICHE O DA SFORZO A parziale deroga dell art. 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente, alle ernie traumatiche o da sforzo con l intesa che: qualora l ernia risulti operabile e il contratto preveda il caso di inabilità temporanea, verrà corrisposta solamente l indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di trenta giorni ; qualora l ernia risulti operabile e il contratto non preveda il caso di inabilità temporanea, verrà corrisposta soltanto una indennità non superiore all 2% della somma assicurata; qualora l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. Nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata Art. 3) RISCHIO GUERRA A modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all Estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 4) ATTI DI TERRORISMO A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale, Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici in cui l Assicurato vi abbia partecipato in modo volontario. E definito atto di terrorismo, una qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. 15

16 Capitolato Infortuni Professionali pag 16/23 Art. 5) MORTE PRESUNTA Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60) e 62) C.C. Quando sia stato effettuato il pagamento dell indennità ed in seguito l Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la SOCIETÀ ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. Art. 6) CALAMITA NATURALI A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione le garanzie si intendono estese agli infortuni determinati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, frane valanghe e slavine. Tale garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento Euro ,00 per sinistro che abbia colpito più persone in occasione di un medesimo evento. Art. 7) LIMITE CATASTROFALE Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l indennizzo non potrà superare la somma complessiva di Euro ,00 per ogni applicazione, fermo il limite per il rischio volo ed il limite per il rischio calamità naturali. Qualora le indennità liquidabili a termine di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Art. 8) RIMBORSO SPESE MEDICHE In caso di infortunio indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per persona, per evento e per anno assicurativo, la Società rimborsa all Assicurato le spese da lui sostenute per le seguenti prestazioni: a) accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici); b) onorari dei medici nonchè, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento per i diritti di sala operatoria e per il materiale d intervento; 16

17 Capitolato Infortuni Professionali pag 17/23 c) cure, medicinali, trattamenti fisioterpici, rieducativi e per le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); d) rette di degenza, con il limite di Euro 36,00 pro die; e) trasporto dell Assicurato in autoambulanza all Istituto di Cura o all ambulatorio, con il limite di Euro 516,00. Nel caso in cui all Infortunato non venga riconosciuta alcuna invalidità, ovvero gli venga riconosciuta entro i limiti di eventuali franchigie contrattualmente previste, la Società effettuerà, fino alla concorrenza del precitato massimale, il rimborso nella misura dell 80% (ottantaprocento) delle spese rimborsabili a termini del presente articolo. La Società ha il diritto di eseguire controlli su quanto dichiarato dall Assicurato e di procedere ad effettuare una visita da medici di sua fiducia. Art. 9) DANNI ESTETICI Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità Permanente la Società rimborserà fino ad un massimo di Euro 5.000,00 le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonchè per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Art. 10) DIRIGENTI E QUADRI L assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al DPR , N e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza), che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che riducano l attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della totale; quando la silicosi e l asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e semprechè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita. Resta confermata, come stabilito dall art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l esclusione delle conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Relativamente alla categoria Dirigenti, invece, verrà applicata la suddetta estensione di garanzia, senza applicazione di alcuna franchigia. 17

18 Inoltre per entrambe le categorie, si conviene quanto segue: Allegato 1A alla Lettera di Invito Capitolato Infortuni Professionali pag 18/23 la valutazione dell Invalidità Permanente da malattia professionale sarà effettuata nei termini previsti dall art. 17) delle Condizioni Generali. Il periodo massimo per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dalla denuncia della malattia Qualora in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio l attitudine al lavoro dell Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà liquidata al 100% (centoprocento). Art. 11) MALATTIE TROPICALI Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente l assicurazione è estesa alle malattie tropicali quali: amebiasi, bilarziosi, dermotifo, dissenteria batterica, febbre, ittero, emogloburina, meningite cerebro-spinale, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica, perniciosa e peste bubbonica, dalle quali le persone fossero colpite durante la loro permanenza all Estero (paesi della fascia tropicale del globo). Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate e con un massimo indennizzo di Euro ,00. L estensione è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Per quanto riguarda la presente garanzia resta convenuto che non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale; se invece l invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto il risarcimento integrale sempre in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato. Il periodo massimo utile per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma della presente estensione, viene fissato in due anni dalla denuncia della malattia. 18

19 Capitolato Infortuni Professionali pag 19/23 Art. 12) COASSICURAZIONE E DELEGA (operante solo nel caso di ripartizione del rischio) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro, ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile..., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La Società Il Contraente Firma delle Società Coassicuratrici 19

20

21 21 Allegato 1A alla Lettera di Invito Capitolato Infortuni Professionali pag 21/23 Allegato 1 DETTAGLIO DELLE CATEGORIE E DELLE INDENNITA ASSICURATE Nominativo Qualifica Capitale Totale Capitale Invalidità Capitale Morte Permanente Dirigente , , ,00 Dirigente , , ,00 Dirigente , , ,00 Dirigente , , , , , ,00 Quadro , , ,00 Quadro , , ,00 Quadro , , , , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00 Impiegato , , ,00

22 22 Allegato 1A alla Lettera di Invito Capitolato Infortuni Professionali pag 22/23

23 Capitolato Infortuni Professionali pag 23/23 Impiegato ,00 0, ,00 Impiegato ,00 0, ,00 Impiegato ,00 0, ,00 Impiegato ,00 0, ,00 Impiegato ,00 0, ,00 Impiegato ,00 0, , , , ,00 TOTALI , , ,00 Premio annuo:31/12/ /12/2014 Premio netto Addizionali Imponibile Tasse Premio Lordo L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETÀ 23

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