REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE

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1 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE Articolo 1 DEFINIZIONI L Università di Roma La Sapienza, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, comma 8 e 7, comma 4 del D.M. n. 509/99, nonché dagli articoli 2, 3 e 15 del Regolamento didattico d Ateneo, emanato con D.R. n del , promuove corsi istituzionali di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di I e II livello. Tali corsi integrano l offerta didattica dell Università e sono registrati nella apposita banca dati promossa dal MIUR attraverso il CINECA. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica. L iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all applicazione del Regolamento Generale sull Autonomia. L Università promuove, inoltre, anche corsi di alta formazione che sono regolamentati nell apposito articolo di questo Regolamento. Articolo 2 REQUISITI E DURATA DEI MASTER I corsi di master hanno, di norma, durata annuale. Sono consentiti, in attuazione di particolari sperimentazioni a livello internazionale, corsi organizzati in maniera seriale e coordinata su due distinte annualità. I corsi per master comprendono attività didattica frontale ed altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, nonché un periodo dedicato a stage e/o alla redazione di un elaborato organicamente inserito nel progetto formativo che consentano allo studente di dedicare allo studio un numero di ore non inferiore a 750 distribuite nel corso dell anno ed un numero di ore di didattica frontale non inferiore a 300 ore distribuite, di norma, nell arco di almeno 6 mesi. I corsi possono essere erogati anche con l utilizzo di forme di didattica a distanza ed in lingua diversa dall italiano. All insieme delle suddette attività, integrate con l impegno da riservare allo studio ed alla preparazione individuale per un totale di 1500 ore, corrisponde l acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari, sia per i master di I livello che per quelli di II livello, oltre quelli già acquisiti per conseguire rispettivamente la laurea e la laurea specialistica. I curricula dei corsi di master dell Università di Roma La Sapienza, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea specialistica, in conformità alle previsioni del Regolamento Didattico d Ateneo, debbono rivestire un adeguata caratterizzazione rispetto corsi di laurea specialistica e di Dottorato di ricerca appartenenti all offerta didattica dell Università.

2 Articolo 3 - ISTITUZIONE DEI CORSI DI MASTER L istituzione di un master, corredata dall apposito Regolamento di cui all art. 015 del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberata dai Consigli di Facoltà, su proposta della Facoltà stessa o su proposte deliberate dai Dipartimenti ed Istituti, ed autorizzata dal Senato Accademico. L istituzione del master non deve comportare oneri aggiuntivi per l Università, ivi compresi oneri per risorse logistiche. Nel solo caso che il piano finanziario previsto nella proposta istitutiva del master non preveda il pareggio economico-finanziario l autorizzazione è subordinata anche alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Le proposte di istituzione dei master vanno deliberate, di norma, dagli organi proponenti nell anno accademico antecedente quello di svolgimento, entro il 30 Aprile, al fine di consentire l inserimento dei corsi nei documenti di cui all art.8 (manifesto degli studi di Facoltà e di Ateneo) ed all art. 23 (Guida dello studente e Guida all iscrizione ecc.) del Regolamento Didattico di Ateneo. L attivazione di un master con Università italiane o estere dovrà essere preceduta dalla stipula di una apposita convenzione redatta ai sensi dell art. 3 comma 9 del D.M. n. 509/99. Tale convenzione dovrà essere, altresì, corredata da un ulteriore accordo che definisca lo sviluppo del piano didattico, l assunzione paritetica degli oneri di gestione e funzionamento del master, l individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del corso. Per i master attivati in collaborazione con università estere gli accordi devono prevedere, di norma, che almeno il 30% dei crediti sia ottenuto all estero. Il relativo titolo di studio è rilasciato dall Università; può essere rilasciato sotto forma di titolo congiunto qualora esista specifico accordo con atenei italiani. Con atenei esteri il titolo può essere rilasciato disgiuntamente da tutte le università partners ed avere valore nei rispettivi paesi. Articolo 4 FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MASTER Le proposte di istituzione dei master devono illustrare gli obiettivi e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. Tale descrizione può essere riportata, anche sinteticamente, nel regolamento didattico mentre ad esso va allegata una descrizione (max 1 pagina) che verrà introdotta, unitamente agli altri dati, nella banca dati promossa dal MIUR attraverso il CINECA. Ciascuna proposta d istituzione deve, altresì, indicare: 1) il progetto generale di articolazione delle attività formative, ivi compresa l articolazione in distinti moduli, ove prevista; 2) la struttura universitaria che assume la gestione del master; 3) numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti necessario per l attivazione del corso; 4) i titoli di studio richiesti per l ammissione; 5) le modalità di svolgimento delle selezioni per l ammissione al corso; 6) le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative; 7) il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale, per un totale di 60 crediti; 8) le modalità ed i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;

3 9) la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività; 10)le modalità di pagamento delle quote d iscrizione, che non possono essere più di due; 11)il piano finanziario, ispirato di norma al principio del pareggio economico-finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali contributi, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento, ivi comprese quelle per affidamenti e contratti, qualora necessari. Qualora il piano finanziario esponga importi provenienti da enti e/o società esterne esso dovrà essere corredato dalle relative lettere d intenti; 12)le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento. Articolo 5 FINANZIAMENTO DEI MASTER I master, di norma, si auto-finanziano con le quote di iscrizione; possono fruire, inoltre, di eventuali finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati ovvero di Società pubbliche e private. Le quote di iscrizione, ai singoli master, sono fissate nelle proposte di istituzione. Esse sono formate da una tassa di iscrizione fissa pari a 1.000,00 che viene acquisita al bilancio dell Università a copertura delle spese generali e dal contributo che viene, dopo l incasso, accreditato alla Struttura proponente. L ammontare del contributo potrà essere differenziato per i diversi corsi di master universitario e dovrà essere definito nel piano finanziario, anche in funzione di eventuali contribuzioni e finanziamenti esterni, espressamente finalizzati al corso di master. Sui proventi derivanti dalle quote d iscrizione al netto della tasse di cui al comma 2 e dagli eventuali finanziamenti esterni finalizzati al corso di Master universitario, è riservata all Università una percentuale del 5% da attribuire ad una apposito conto di bilancio utilizzabile per finanziare le iniziative in favore degli studenti dei master che il Senato Accademico vorrà assumere, tra le quali borse di studio. La restante quota del 95% è di spettanza del soggetto cui è demandata la gestione del corso. Esso provvederà a sostenere le spese inerenti le attività del corso con priorità per le spese vive comprensive delle indennità di missione e le retribuzioni della docenza esterna al mondo universitario, secondo quanto programmato nel piano finanziario, nonché per le attività di cui all art. 6 comma 4 Eventuali importi residui potranno essere attribuiti ai docenti in servizio presso l Università, che svolgono le attività di pertinenza del Master al di fuori del loro impegno didattico ordinario e del relativo monte ore (120), ed al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l Università che collabori allo svolgimento del corso in aggiunta ai normali obblighi di servizio ed in proporzione all impegno orario svolto. Le attività di cui sopra sono considerate attività incentivate mediante l erogazione di un corrispettivo commisurato al carico di lavoro aggiuntivo sostenuto dal personale coinvolto, alla natura dell impegno richiesto ed alle professionalità rivestite. Il Direttore del master, definito l importo da trasferire al bilancio universitario, determina, ai fini di cui al comma precedente, la misura dei compensi da erogare. Nei casi di corsi di master attivati in deroga al principio del pareggio economicofinanziario, non si può procedere alla attribuzione dei compensi di cui al comma 7 del presente articolo. Il Direttore del Master predispone annualmente il rendiconto contabile e lo trasmette alla Ragioneria.

4 Articolo 6 - ORGANI DEL MASTER I Regolamenti dei Master devono prevedere, necessariamente, i seguenti organi: il Consiglio didattico-scientifico, composto in prevalenza da docenti della Sapienza e costituito secondo quanto previsto dai Regolamenti dei singoli master; il Direttore; Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio didattico-scientifico, tra i professori di ruolo della Sapienza. Possono far parte del Consiglio didattico-scientifico anche membri esterni in numero minore rispetto ai membri interni. Il Direttore del master individua uno o più tutori, con competenze specifiche in relazione ai contenuti ed alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di tirocinio. Articolo 7 ATTIVAZIONE DEL MASTER Il corso di Master viene attivato mediante la pubblicazione del bando a cura della struttura proponente. Il bando deve essere trasmesso, all atto della pubblicazione, alla Ripartizione IV. Il bando dovrà, almeno, contenere: gli obiettivi formativi del master; la data di scadenza delle domande; la data e le modalità di svolgimento della prova di ammissione. i titoli di studio riconosciuti idonei per l ammissione; la indicazione degli eventuali titoli valutabili; l ammontare della quota di iscrizione; il numero delle borse di studio se previste; le modalità di svolgimento dell attività formativa e le caratteristiche delle verifiche di profitto intermedie, e della prova finale; I contenuti del bando non possono essere difformi da quanto previsto dal regolamento approvato dal Senato Accademico. Le strutture comunicano, di norma, entro il 30 Aprile, i master che non verranno attivati per l anno accademico immediatamente successivo. Articolo 8 MODALITA DI ISCRIZIONE AL MASTER Dopo lo svolgimento della prova di ammissione il Direttore del corso trasmette alla Segreteria dei Master l elenco degli aventi diritto alla immatricolazione al corso. L immatricolazione avviene mediante inserimento da parte dello studente dei propri dati anagrafici sulla pagina per i Master appositamente attivata sul sito web infostud. La Segreteria Studenti è responsabile della tenuta degli atti relativi alla carriera degli iscritti e provvede alle certificazioni ad esse inerenti. Lo studente iscritto ai master di I e II livello è inserito anche nell anagrafe nazionale degli studenti.

5 Qualora Enti e Società pubbliche e/o private mettano a disposizione degli studenti ammessi al Master borse di studio, dovranno, di norma, procedere al versamento dei relativi importi agli interessati. In casi eccezionali, preventivamente autorizzati dall Amministrazione, è possibile accettare direttamente da detti soggetti pagamenti delle quote d iscrizione in nome e per conto degli studenti a mezzo dell istituto bancario cassiere. Tali pagamenti dovranno essere corredati da schede anagrafiche dei singoli studenti, complete di tutti i dati necessari. Articolo 9 CORSI DI ALTA FORMAZIONE L Università promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di aggiornamento, ai sensi della vigente normativa ed ai sensi dell art. 2 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo, con requisiti diversi rispetto a quelli previsti per i master. Tali corsi, pur provvedendo allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, non determinano l attribuzione di un titolo di studio quale il master, ma possono prevedere l attribuzione di crediti, eventualmente riconoscibili in un corso di master, purché coerenti con le caratteristiche del master stesso. In tal caso, i crediti utili riconoscibili ai fini del completamento di un corso di master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, non possono essere in numero superiore a 20 crediti. Per tale tipologia di corsi vengono rilasciati attestati di frequenza. Per accedere ai corsi di alta formazione di cui al presente articolo i candidati debbono essere in possesso della Laurea di I livello, o della Laurea specialistica ovvero della laurea di ordinamento precedente al DM 509/99. L istituzione di un corso di alta formazione, è deliberata dai Consigli di Facoltà, su proposta della Facoltà stessa o su proposte deliberate dai Dipartimenti ed Istituti. I corsi di cui sopra sono istituiti con decreto del Rettore, che reca in allegato il programma del corso. Nel decreto è fissata la quota d iscrizione, che è formata da una tassa pari a 700,00 che resta acquisita al bilancio universitario e dal contributo fissato dalla struttura proponente. Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento ed alla frequenza riceveranno alla fine del corso un attestato di frequenza rilasciato dal Direttore della struttura proponente. Articolo 10 REGIME TRANSITORIO Il presente regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione. La disciplina dei corsi già attivati dovrà essere conformata alle norme del presente regolamento a decorrere dall anno accademico 2002/2003. A partire dall 1/11/2002 sono disattivati tutti i corsi di perfezionamento istituiti ai sensi dell art. 16 D.P.R. 162/82.

6 Allegato 1 al Regolamento PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL MASTER ex art.4 comma 11 Regolamento ENTRATE/RICAVI SPESE/COSTI TASSA ISCRIZIONE ( 1.000,00 x n.studenti ) 5% DEL CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ATENEO SPESE/COSTI DIRETTI: 95% DEL CONTRIBUTO X MASTER DOCENZA ESTERNA A TUTORAGGIO B MISSIONI C FINANZIAMENTI ESTERNI Y ATTREZZATURE D TECNICO/SCIENTIF. CANCELLERIA E FOTOCOPIE F Avanzi amministrazione esercizi SPESE TELEFONICHE G precedenti W ALTRO ( da specificare ) H SPESE/COSTI INDIRETTI: FITTO FIGURATIVO PULIZIA VIGILANZA MANUTENZIONE ORDINARIA I L M N X + Y + W = Z A+B+C+D+E+F+G+H+I+L +M+N = Q se Z > Q Incentivazione docenza interna Incentivazione personale tecnico/amm. Avanzo amministrazione R S T PAREGGIO ECONOMICO Z= TOTALE Q + R + S + T = TOTALE

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