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1 Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 150, CONCERNENTE NORME PER L APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 MAGGIO 1999, N. 251, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI E DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI. RELAZIONE La proposta di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi si è resa necessaria per aggiornare la normativa che regola il settore della lavorazione e commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso, adeguandola al progresso tecnico e alle nuove esigenze dei produttori e dei consumatori. Il regolamento governativo in materia di metalli preziosi è stato recentemente oggetto di due successivi interventi di modifica (il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195), ma richiede tuttavia ulteriori interventi urgenti di aggiornamento e manutenzione, in particolare per semplificare gli adempimenti relativi all utilizzo del marchio facoltativo anche ai fini dell esportazione e, eventualmente, dell applicazione della Convenzione di Vienna in materia di metalli preziosi, nonché per la rivendita di oggetti usati acquisiti legittimamente da privati e privi di marchio, in quanto di produzione estera o risalente nel tempo, da parte di strutture come i monti dei pegni e simili. Quanto alle ragioni delle ulteriori modifiche proposte al d.p.r. 150/2002 in tempo così ravvicinato rispetto alla pubblicazione del citato DPR n.195/2014, si tenga conto in primo luogo del lungo iter del provvedimento in questione (la prima proposta del Ministero dello sviluppo economico relativa al DPR 195/2014 risale all aprile 2013, mentre la relativa delibera del Consiglio risale allo scorso 23 luglio 2014) e, in secondo luogo, della circostanza che il contenuto di tale recente intervento si era consolidato già con la prima delibera del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 2014, con la conseguente inopportunità di affrontare in tale sede le predette nuove esigenze di intervento normativo (illustrate più in dettaglio nel seguito della presente relazione), pure in parte emerse nel corso di tale iter, pena il ritardare eccessivamente le soluzioni alle problematiche più urgenti per le quali la prima iniziativa regolamentare era stata avviata. Infatti il testo del citato DPR deliberato in sede di esame preliminare, una volta inviato per il parere al Consiglio di Stato e, soprattutto, essendo già stato trasmesso allo stato di progetto agli uffici della Commissione europea nell ambito della procedura d informazione prevista per la normativa tecnica dalla direttiva 98/34/CE, non avrebbe potuto più essere modificato o integrato per aspetti sostanziali, pena la necessità di un nuovo avvio di tali fasi e, in particolare per la predetta procedura di informazione europea, la

2 necessità del decorso di un ulteriore periodo di astensione dall adozione di almeno 90 giorni dall avvio di tale nuova procedura. D altra parte la previsione secondo cui le disposizioni applicative e di attuazione del decreto legislativo n. 251/1999 sono demandate ad una fonte secondaria e non richiedono ulteriori interventi legislativi, è finalizzata proprio a garantire la flessibilità e rapida modificabilità di tali disposizioni attuative in relazione alla necessità di mantenere le stesse adeguate nel tempo rispetto alle esigenze di un settore caratterizzato da frequenti e significative novità tecnologiche e di mercato. In ogni caso, con il presente intervento regolamentare, il ciclo di aggiornamento della disciplina attuativa in questione appare ormai compiuto e stabilizzato, per cui non sono previsti ulteriori interventi di modifica nel breve e medio periodo. Le principali ulteriori modifiche apportate con il presente schema di regolamento alle norme vigenti introducono, pertanto, nuove disposizioni per la vendita di oggetti usati in metallo prezioso in possesso di aziende commerciali anche se privi del marchio di identificazione e dell indicazione del titolo e nuove regole tecniche in materia di applicazione del marchio per il saggio facoltativo sugli oggetti in metallo prezioso, introducendo per i laboratori che effettuano le analisi l accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC (laboratori di prova e taratura); aggiungono inoltre una ulteriore grandezza, di minori dimensioni, del marchio facoltativo da utilizzare solo in caso di apposizione di detto marchio con la tecnologia laser. Le modeste modifiche proposte non toccano l'impianto normativo generale della disciplina dei metalli preziosi, in quanto si limitano a modificare o integrare le parti della normativa divenute obsolete adeguandole al progresso tecnico. ****** Il regolamento governativo in questione è adottato ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, commi 1, 4 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, ed in base alla specifica previsione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 251 del 1999, secondo cui il regolamento di applicazione del citato provvedimento è emanato mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato (oggi, Ministro dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato". Si evidenzia, peraltro, che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari ivi previsto in alternativa. Si evidenzia, inoltre, che relativamente alle modifiche da apportare con il presente provvedimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, è stata già positivamente conclusa la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e 2

3 del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni. Sul presente schema di regolamento, inoltre, è stato acquisito l assenso preliminare del Ministero dell interno e, in data 27 marzo 2015, lo schema in questione è stato sottoposto all esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, ai fini dell inoltro al prescritto parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il Consiglio di Stato Sezione consultiva per gli atti normativi - ha espresso su tale schema il proprio parere favorevole con osservazioni nell adunanza di sezione del 21 maggio 2015 (n. 1626/2015 numero affare 00810/2015). In particolare il predetto organo consultivo ha invitato l amministrazione acquisire il concerto del Ministro dell interno ed ad espungere dal testo dello schema di regolamento i riferimenti alla possibilità di modificare gli allegati XI e XII al regolamento stesso tramite decreti di natura regolamentare, ritenendo che nel caso di specie tali allegati non abbiano natura meramente tecnica, bensì incidano su profili sostanziali della disciplina regolamentare, come tali non delegabili ad atto di diverso rango. Ha inoltre formulato alcuni suggerimenti redazionali, relativamente al titolo del regolamento, alla razionalizzazione e semplificazione delle sue premesse ed alla formulazione di alcuni specifici punti dell articolato. Tutte le osservazioni e tutti i suggerimenti sono stati accolti nel nuovo testo in totale conformità a quanto osservato o suggerito, sia per quanto riguarda il titolo e le premesse che relativamente all articolato, per cui ai fini dell illustrazione delle modifiche si rinvia al parere stesso. Il Ministero dell interno, in adesione all osservazione in tal senso formulata dal predetto Organo consultivo, ha rinnovato il proprio concerto sulla relativa proposta con nota del firmata d ordine del Ministro. Lo schema di regolamento è stato quindi sottoposto alla definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2015 ed è ora in attesa di pubblicazione. ****** Di seguito si esaminano nel dettaglio le modifiche proposte con una breve illustrazione delle stesse. Il regolamento è costituito da un unico articolo e da tre allegati. Il comma 1 dell'articolo 1 apporta al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, alcune modifiche specificamente di seguito indicate con riferimento alle singole lettere del comma. 3

4 La riformulazione proposta alla lettera a) modifica la definizione di saggio facoltativo specificando che i laboratori di prove o taratura che eseguono detta tipologia di saggio devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento CE N. 765/2008. Con la lettera b) si modifica la lettera d) dell art. 23, comma 1, per consentire che gli oggetti usati, di cui all art. 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all entrata in vigore dello stesso, possano essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell indicazione del titolo, a condizione che le aziende siano in grado di documentare le modalità lecite del relativo acquisto e che gli oggetti ai fini della vendita siano accompagnati da fattura in cui il venditore deve indicare, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell oggetto e il titolo del metallo prezioso. Con la lettera c) si modifica l articolo 33, semplificando le procedure ed adeguandole al progresso tecnico, per l apposizione, in aggiunta al marchio di identificazione, di marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari. Con la lettera d) si modifica l articolo 34 che tratta il marchio facoltativo e si prevede che per ottenere l apposizione di detto marchio gli interessati si rivolgano alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008. E stato inoltre specificato che i laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un altra camera di commercio, o a un azienda speciale di una delle suddette camere. Con la lettera e) si sostituisce l articolo 35 prevedendo che nel caso di apposizione, ai sensi dell art. 34, su tutti gli oggetti del marchio facoltativo, gli interessati possono anche richiedere l apposizione di marchi e/o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l Italia sia firmataria.; i predetti marchi o indicazioni possono essere apposti sugli oggetti anche con tecnologia laser. Con la lettera f) si sostituisce l allegato VII al Regolamento specificando che l immagine riportata è a titolo esemplificativo e, pertanto nell impronta reale potranno esservi delle differenze; si aggiunge inoltre una ulteriore grandezza, di minori dimensioni, del marchio facoltativo da utilizzare solo in caso di apposizione di detto marchio con la tecnologia laser. Con la lettera g) è stato introdotto l allegato XI al Regolamento, riguardante i requisiti tecnici per l applicazione del marchio e saggio facoltativo di cui all articolo 34 del regolamento. Tali requisiti tecnici riproducono in gran parte quelli previsti nell ambito della Convenzione di Vienna, anche al fine di rendere più facile l adesione italiana a tale Convenzione non ancora perfezionata, ovvero per 4

5 applicare il principio del mutuo riconoscimento al fine di agevolare la circolazione dei prodotti nazionali nei Paesi membri dell UE, in Turchia e nei Paesi dell EFTA parti contraenti dell accordo SEE. Alla luce dei principi desumibili dalle sentenze della Corte di giustizia in questo settore (tra cui quelle relative alla Causa C-293/93 Houtwipper e alla Causa C- 30/99 Commissione contro Irlanda ), in mancanza di una normativa UE armonizzata, deve essere infatti autorizzata la commercializzazione dei lavori in metalli preziosi importati da uno Stato membro e immessi in commercio nel territorio di un altro, su cui è stata legalmente apposta in uno Stato membro una punzonatura da un ente che offra garanzie di indipendenza e che fornisca un'adeguata informazione ai consumatori, circostanza che quando i requisiti, le procedure e le garanzie adottate per l apposizione del marchio facoltativo corrispondono a quelli della Convenzione cui già molti Stati membri hanno aderito, può difficilmente essere contestata. Con la lettera h) è stato introdotto l allegato XII al Regolamento, da utilizzare per l applicazione dell articolo 35, comma 6; in particolare si tratta di linee guida per il campionamento degli oggetti da prelevare da un lotto per essere esaminati e analizzati. 5

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