Appello incidentale: termini e forma secondo il giudice di legittimità
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1 Stampa Appello incidentale: termini e forma secondo il giudice di legittimità Angelo Buscema in Contenzioso e processo tributario La sentenza n del 31 gennaio 2008 (dep. il 4 aprile 2008) della Corte di Cassazione, sez. tributaria, merita di essere segnalata all attenzione dell operatore tributario poiché, in tema di termini e forma dell appello incidentale nel contenzioso tributario, ha statuito che: L appello incidentale può essere proposto sia con le controdeduzioni all appello principale (ed in questo caso non deve essere notificato a controparte) sia con la forma di un appello principale (notificato a controparte); deve però, in entrambi i casi, essere rispettato il termine per l appello incidentale (sessanta giorni dalla notifica dell appello principale). In particolare, l iter logico giuridico adottato da tale pronuncia ha denotato i seguenti capisaldi: v Nel processo tributario, ai sensi del D.lg. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, solo l'appello principale, ossia l'impugnazione proposta per prima, deve essere notificata alle altre parti, per poi essere depositata presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi; invece l'appello incidentale, vale a dire l'impugnazione proposta successivamente, è soltanto depositata assieme alle controdeduzioni (Cass. n /2006). v Anche nel processo tributario vige, infatti, il principio per cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea (Cass. n /2006). v Nel processo tributario, tuttavia, la regola, posta dal D.lg. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, secondo la quale l'appello incidentale "può essere proposto, a pena d'inammissibilità", nell'atto di controdeduzioni, da depositare (ai sensi del precedente articolo 23) entro sessanta giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, ha un'efficacia endoprocessuale, nel senso che, dopo il deposito dell'atto di controdeduzioni, lo stesso controdeducente non è più ammesso a presentare impugnazione incidentale: ciò non toglie, però, che l'appello erroneamente proposto in via principale - anziché incidentalmente, nell'atto di controdeduzioni, dopo l'avvenuta proposizione di altro appello principale - sia comunque ammissibile; alla sola condizione che sia rispettato il suddetto termine di sessanta giorni prescritto per l'impugnazione incidentale, decorrente dalla notifica di quella principale (Cass. n /2006) (1). v Analogamente, d'altronde, è stato ritenuto, per costante giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 343 C.P.C. (Cass. nn /2001, 14167/2001, 3318/1988, 2878/1988, 4381/1987, 5025/1983), che la decadenza dalla facoltà di proporre impugnazione incidentale dopo il deposito della comparsa di risposta (salvo il diverso caso previsto dal secondo comma di detto articolo) non significa inammissibilità dell'appello erroneamente proposto in via principale; ma 1 di 5
2 RIFLESSIONI che, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, questo si converte sempre in appello incidentale (sia "tipico" sia "autonomo", diretto, cioè, a tutelare un interesse del proponente non derivante dall'impugnazione principale, bensì riguardante un capo autonomo e diverso della domanda); a patto che risulti rispettato il termine proprio dell'impugnazione incidentale. Il tempo (2) costituisce il solo criterio per distinguere tra appello principale e appello incidentale; l'incidentalità dell'appello si determina in base al criterio cronologico. In definitiva, è principale l'impugnazione proposta per prima. È applicabile l'articolo 333 del C.P.C. nel senso che tutti i gravami, successivi all'appello notificato per primo (appello principale), assumono la valenza o natura d'appelli incidentale. Alla luce della sentenza n del 4 aprile 2008 della Cassazione l appello incidentale può essere proposto sia con le controdeduzioni all appello principale (ed in questo caso non deve essere notificato a controparte) sia con la forma di un appello principale (notificato a controparte); deve però, in entrambi i casi, essere rispettato il termine per l appello incidentale (sessanta giorni dalla notifica dell appello principale). Il soggetto, cui sia stato notificato un appello principale, può impugnare la stessa sentenza con la forma dell'appello incidentale (appello incidentale proposto con le controdeduzioni all appello principale), in modo da consentire un'unitaria decisione di tutte le impugnazioni proposte avverso, la stessa sentenza ed in modo da sostituire il termine perentorio, eventualmente scaduto decorrente dalla già effettuata notifica della pronuncia di primo grado, con il termine perentorio decorrente dalla notificazione dell'impugnazione principale; una volta che sia stato notificato l'appello principale, avverso una determinata sentenza, le altre parti soccombenti in primo grado, destinatarie della notifica di gravame, possono proporre appello nella forma dell'appello incidentale, ancorché la loro situazione di soccombenza derivi direttamente dalla pronuncia e non dall'impugnazione altrui. L'appello incidentale tardivo può proporsi allorché la parte sia rimessa in termini dall'impugnazione principale effettuata dalla controparte. L'impugnazione incidentale è la forma delle impugnazioni contro una sentenza dopo l'impugnazione principale; essa è il mezzo che permette l'unità del procedimento d'impugnazione avverso una stessa sentenza (cd. principio d'unità dell'impugnazione). Il dato normativo (articolo 333 del C.P.C.) reputa incidentali tutte le impugnazioni, successive alla prima, rivolte contro la stessa sentenza, intesa come unità formale contenente una pluralità di capi sulle domande delle parti. In definitiva, alla stregua del principio dell'unità del procedimento d'impugnazione, desumibile dall'articolo 333 del C.P.C. i gravami successivi all'appello principale possono essere proposti nelle forme dell'appello incidentale. (appello incidentale proposto con le controdeduzioni all appello principale), Se le parti contrapposte, a seguito della notifica della sentenza della CT Provinciale, la impugnano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica stessa, non si hanno due appelli principali ma un appello principale, proposto per primo, e un appello incidentale (appello incidentale proposto con le controdeduzioni all appello principale), proposto successivamente. L'appello incidentale tempestivo è quello proposto, nel termine di 60 giorni, previsto per l'appello 2 di 5
3 principale dall'articolo 51 del D.lg. 546/92, in presenza della notifica della sentenza di primo grado; l'impugnazione incidentale tempestiva è quello che viene ad essere incardinato, quando la parte, che ha ricevuto l'impugnazione principale, sia ancora nei termini per proporre impugnazione poiché non è già decorso il termine breve o poiché in assenza della notifica della sentenza non è decorso il termine lungo. L'appello incidentale tardivo (appello incidentale proposto con le controdeduzioni all appello principale), è quello proposto, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla notifica dell'appello principale (vd. articolo 23 del D.lg. 546/92 richiamato dall'articolo 53 dello stesso decreto), ma oltre il termine ordinario, previsto per la proposizione dell'appello in via principale. Il soggetto che lascia trascorrere il termine per la proposizione dell'appello principale, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, può avvalersi dell'appello tardivo previsto dall'articolo 334 del C.P.C. anche per impugnare un capo autonomo ossia qualsiasi capo della decisione. L'impugnazione incidentale tardiva non è solo quella proposta avversa un capo della sentenza, già investito dall'impugnazione principale; l'appello incidentale tardivo può investire qualunque capo della sentenza e non soltanto quello oggetto dell'appello principale. Tale assunto trova preciso conforto dalla giurisprudenziale (vd. sentenza n del 15 luglio 2003; vd. sent. N. 3470/89, sent. N. 6311/88, sent. 4640/89, sent. 2819/91, sent. N. 9638/94)della Corte di Cassazione e della CT Centrale (decisione n del 6 maggio 98). L'appello incidentale tardivo è ammissibile anche nel processo tributario sia perché l'art. 49 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili, con la sola esclusione dell'art. 337 del codice di procedura civile, e sia perché l'art. 54 del decreto legislativo (norma che disciplina espressamente l'appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa. Da ciò discende che anche l'appello incidentale tributario non può avere una pienezza diversa rispetto a quello generale, anche per la tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, contenuta nella legge delega per il processo tributario, e sancita nell'art. 1 del citato decreto (Sent. N del 25 gennaio 2001 dep. il 30 agosto 2001 della Corte Cass. sez. tributaria). L'appello incidentale, proposto con le controdeduzioni all appello principale, non va notificato all'appellante principale e a tutte le parti che hanno partecipato al processo di primo grado, ma va solo depositato, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla notifica dell'appello principale presso la segreteria della CT Regionale in tanti esemplari, pari alle parti in giudizio, corredati dai documenti offerti in comunicazione. Le finalità dell'appello incidentale sono correttamente raggiunte mediante il ricevimento, da parte della segreteria della CT Regionale, ed il conseguente suo inserimento nel fascicolo, formato a seguito del deposito dell'appello principale. L'appello incidentale tardivo segue le sorti dell'appello principale, poiché diventa irricevibile o inammissibile, ai sensi dell'articolo 334 del c.p.c. se lo è quest'ultimo (3). All'inammissibilità non è equiparabile l'improcedibilità dell'appello principale, atteso che l'articolo 334 del c.p.c. si riferisce soltanto all'impugnazione principale inammissibile. In caso d'inammissibilità dell'appello principale, per difformità tra l'atto depositato nella segreteria della CT e l'atto notificato alle parti che hanno partecipato al processo di primo grado, la CT deve dichiarare l'appello incidentale tardivo (proposto oltre 60 giorni dalla notificazione della pronuncia di primo grado oppure proposto dopo un anno dalla pubblicazione della medesima) parimenti inammissibile. 3 di 5
4 L'appello incidentale tempestivo non è travolto dalla pronuncia d'inammissibilità dell'appello principale e la CT Regionale è tenuta a pronunciarsi sullo stesso; viceversa, l'appello incidentale tardivo è pregiudicato dall'inammissibilità di quello principale ed il giudice di gravame non può esaminarlo. Nel processo tributario è possibile sia l'appello incidentale cd. proprio o tipico, avente per oggetto lo stesso capo o capi connessi o dipendenti dell'appello principale, sia l'appello incidentale cd. improprio o autonomo, avverso capi diversi e in ogni modo non connessi a quelli impugnati con l'appello principale. L'appello incidentale proprio è una controprestazione, proposta, nei confronti dell'appellante principale, dal soggetto, che, rimasto parzialmente soccombente in primo grado, avrebbe prestato acquiescenza al capo della decisione se anche l'avversario lo avesse da parte sua accettato. L'appello incidentale, tardivo o tempestivo, rischia di provocare una reformatio in peius a carico dell'appellante principale, ossia di provocare una soccombenza totale di quest'ultimo (si pensi al caso in cui l'appello incidentale rilevi, la tardiva costituzione in giudizio del contribuente); la parte, propensa a proporre gravame principale, deve valutare l'ipotesi di un aggravamento della sua soccombenza, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, proposto dalla controparte. Occorre distinguere, ciò, che costituisce mera resistenza al gravame avversario (controdeduzioni), e ciò, che propone, in ogni modo, una censura diretta alla riforma della sentenza (appello incidentale). Non deve proporre appello incidentale la parte che abbia interesse non alla riforma ma alla conferma della decisione; con le controdeduzioni, la parte resistente svolge tutte le proprie difese ed argomentazioni dirette a paralizzare la richiesta principale dell'appellante; in definitiva, mediante le controdeduzioni, la parte appellata non modifica e non amplia l'oggetto dell'appello, che è determinato dall'atto d'impugnazione principale. La controdeduzione è una mera resistenza al gravame dell'avversario, poiché non modifica o amplia l'oggetto dell'appello, determinato dall'atto d'impugnazione principale o incidentale; l'appello incidentale è una censura diretta alla riforma della sentenza. In definitiva, deve proporre le controdeduzioni, entro il termine non perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, la parte che abbia interesse non alla riforma, ma alla conferma della sentenza (es. per l'accoglimento in sede di primo grado di tutti i motivi del ricorso introduttivo); la parte, totalmente vittoriosa in primo grado, non ha interesse ad impugnare con appello incidentale un capo della sentenza al solo scopo di ottenere una modifica o integrazione, delle ragioni in fatto e in diritto, poste a base della sentenza medesima (Cass. n. 7194/90). Dott. Angelo Buscema 26 Aprile 2008 Note 1) È ammissibile l'impugnazione proposta in via principale dalla parte (nel caso di specie Amministrazione finanziaria) cui sia stata già notificata l'impugnazione (anch'essa principale) della controparte, purché la proposizione della seconda impugnazione avvenga nei termini stabiliti per l'impugnazione incidentale (Sent. N del 15 marzo 2006 dep. il 19 maggio 2006 della Corte Cass. sez. tributaria). 2) La distinzione tra appello principale e appello incidentale trae origine esclusivamente dalla successione cronologica delle impugnazioni: è principale il gravame proposto per primo, mentre è definito incidentale quello presentato successivamente. A causa dell effetto devolutivo dell appello anche nel processo tributario, i poteri dei giudici del 4 di 5
5 gravame devono essere determinati con esclusivo riferimento all iniziativa delle parti, da ciò seguendo che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, non potendo, pertanto, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante (Cassazione sentenza n del 16/6/06). 3) L appellante incidentale tardivo non ha interesse ad impugnare con ricorso per cassazione la pronuncia di inammissibilità dell appello, ancorché tale pronuncia abbia determinato per conseguenza anche l inammissibilità dell appello incidentale tardivo (Sent. N del 7 novembre 2007 dep. il 25 gennaio 2008 della Corte Cass. sez. tributaria). Ove l'appellante non abbia depositato, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile e, ai sensi del comb. disp. del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, commi 1 e 2, tale prevista sanzione - che si ripercuote anche sul secondo appello principale proposto dalla stessa parte, in un secondo tempo, per ovviare alle conseguenze sanzionatorie comminate per il primo atto - deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Peraltro, il rilievo - da parte del giudice - della tardività del deposito degli atti relativi all'appello principale non incide sul dovere che lo stesso Giudice ha di esaminare nel merito il ricorso incidentale ove questo sia stato ritualmente e tempestivamente proposto (fattispecie relativa ad appello principale non seguito da tempestiva costituzione dell'appellante, ma seguito da appello incidentale tempestivo e da un secondo appello principale e da un secondo appello incidentale, in cui la Corte ha anche escluso che il secondo appello principale potesse essere inteso come appello incidentale, rispetto al primo appello incidentale "elevato" ad appello principale, in ragione della inammissibilità di quello, per sua tardività) (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, , n ;Cass. n /04). Al di là del dato letterale dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui l'appello incidentale può essere proposto, a pena di inammissibilità, nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo, ovvero nel termine di 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale, l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo discende dalle categorie proprie del giudizio di impugnazione che prevedono la perentorietà dei termini per la proposizione dei mezzi di gravame; l'eccezione di intempestività dell'impugnazione, riguardando l'esistenza di un presupposto processuale dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Sent. n del 13 giugno 2007 dep. il 23 luglio 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria). 5 di 5
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