Dallo scorso 20 agosto è scomparsa la comunicazione annuale del Rls

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1 Comunicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Mario Gallo Professore a contratto di Diritto del lavoro nell Università degli Studi di Cassino La disciplina dopo le modifiche apportate al Tu sicurezza (Dlgs n. 81/2008) dall art. 13, comma 3, Dlgs n. 106/2009, alla luce della circolare Inail del 25 agosto 2009, n. 43 Dlgs , n. 81 modificato dal Dlgs , n. 106 Inail - Circolare , n. 43 operativa fissando al 16 maggio 2009 la prima comunicazione relativa all anno 2008, e successivamente con quella del 21 maggio 2009, n. 26, con la quale aveva reso operativo tale obbligo anche per i rappresentanti dei lavoratori territoriali (Rlst) alimentando non poche perplessità specie per il settore dell edilizia. Proprio le numerose difficoltà applicative poste in evidenza da più parti unitamente all imminente emanazione del correttivo al citato Dlgs n. 81/2008, avevano indotto il Ministero del lavoro con nota del 15 maggio 2009 a far slittare tale obbligo allo scorso 16 agosto. Tuttavia, con l emanazione del Dlgs 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» il Governo, in virtù del criterio di semplificazione contenuto nella legge delega n. 123/2007, ha riscritto integralmente tale norma modificando profondamente il contenuto dell obbligo, rendendolo più funzionale rispetto ad altri istituti come quello della rappresentanza territoriale e del sistema informativo nazionale per la prevenzione. Pertanto, il predetto termine del 16 agosto è stato nuovamente superato e l Inail con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, ha emanato tempestivamente nuove indicazioni operative che si affiancano a quelle dell Ipsema per il settore marittimo contenute nella circolare 7 agosto 2009, n. 15, e che tenteremo di approfondire cercando di cogliere le criticità della novellata normativa (si veda la tabella a pagina successiva). Uno degli adempimenti più controversi introdotti dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cd. Testo unico della sicurezza) è stato quello della comunicazione annuale all Inail da parte dei datori di lavoro del nominativo del rappresentante dei lavoratori (Rls). Previsto dall art. 18, comma 1, lett. aa), il nuovo obbligo è stato oggetto di due interventi da parte dell Inail con la circolare del 12 marzo 2009, n. 11, con la quale aveva disciplinato la procedura Dallo scorso 20 agosto è scomparsa la comunicazione annuale del Rls Il nuovo obbligo di comunicazione Prima di analizzare i contenuti del provvedimento emanato dall Istituto assicuratore appare indispensabile delineare brevemente i profili della riformata disciplina. L art. 13, comma 3, del Dlgs n. 106/2009, è intervenuto sull art. 18, comma 1, lett. aa) del Dlgs n. 81/2008, stabilendo che il datore di lavoro o il dirigente devono «comunicare in via telematica all Inail e all Ipsema, nonché, per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati». Pertanto, è necessario subito mettere in evidenza, in primo luogo, che dallo scorso 20 agosto è scomparsa la comunicazione annuale del Rls che doveva essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento al periodo precedente sostituita ora dalla cd. prima comunicazione per la segnalazione iniziale del nominativo del Rls e dalle comunicazioni successive da presentare solo nel caso in cui dovesse essere eletto o designato un Rls differente da quello originariamente segnalato (variazione). In fase di prima applicazione l obbligo riguarda gli Rls che risultano già eletti o nominati alla data del 20 agosto 2009; di conseguenza il riferimento al previsto nella circolare Inail n. 11/ 2009 non ha più alcun rilievo. Continuano ad

2 Soggetti obbligati Soggetti esonerati temporaneamente Enti destinatari Tipologie di comunicazione Presupposto Termine di presentazione Procedura Contenuto Comunicazione rettificativa Settore marittimo Sanzione Organi di vigilanza La nuova comunicazione degli Rls in sintesi Circolare Inail 25 agosto 2009, n. 43 q Tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, secondo la nozione prevista dall art. 2, comma 1, del Dlgs n. 81/2008, ovvero i dirigenti delegati, di aziende ed enti anche non assicurati all Inail q Sono obbligati anche: 1. le associazioni sportive; 2. i comitati; 3. le associazioni sindacali; 4. i circoli ricreativi senza fine di lucro; 5. gli enti sacri; 6. le Onlus in generale; 7. associazioni varie e fondazioni q Amministrazioni, Istituti e Organizzazioni previsti dall art. 3, commi 2 e 3-bis del Dlgs n. 81/2008 q Datori di lavoro presso i quali è presente un rappresentante territoriale (Rlst) q Inail e Ipsema per il settore marittimo q Prima comunicazione q Comunicazioni successive (per le variazioni) q Devono essere presentate distinte comunicazioni per ogni unità produttiva in cui sia presente un Rls q Elezione o designazione di un rappresentante dei lavoratori presso un unità produttiva e successive variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute q In sede di prima applicazione vanno comunicati i nominativi degli Rls che risultano già eletti o designati alla data del (si veda la tabella 2) q Il nuovo regime decorre dal 25 agosto 2009 q L obbligo della prima comunicazione e delle successive decorre in occasione dell elezione o designazione del Rls q ritiene che l adempimento debba essere effettuato nel momento in cui il datore di lavoro o dirigente ha conoscenza della nomina (che avviene con la consegna di copia del verbale di elezione) q Telematica tramite il sito Inail ( applicativo «Dichiarazione RLS» q In via eccezionale tramite modello cartaceo da trasmettere a mezzo fax in caso di problemi tecnici nell inserimento q Dati dell unità produttiva q Dati del Rls (codice fiscale, cognome, nome, data inizio incarico) q Entro il termine di 5 giorni dall apertura dell operazione ql Ipsemahaemanatolacircolare7agosto2009,n.15el appositomodello di comunicazione q Sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 a carico del datore di lavoro o dirigente delegato (art. 55, Dlgs n. 81/2009) q L omissione può essere sanata tramite la regolarizzazione amministrativa ex art. 301-bis del Dlgs n. 81/2008, versando la sanzione in misura minima e regolarizzando l adempimento q Azienda sanitaria locale e altri organi previsti dall art. 13 del Dlgs n. 81/ 2008 (ad esempio servizio ispettivo della Dpl per l edilizia) essere escluse quelle imprese nelle quali i lavoratori non hanno ancora eletto o designato il proprio Rls: solo quando la nomina sarà effettuata il datore di lavoro dovrà presentare la prima comunicazione del nominativo. Destinatario è ora, oltre l Inail, anche l Ipsema per il settore marittimo nella formulazione originaria della norma, infatti, non era indicato anche tale ente che provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (np), previsto dall art. 8 e non ancora operativo, che sarà gestito dall Inail e che consentirà la creazione di un apposita banca dati nazionale. Il regime dell elezione del Rls La disciplina della nuova comunicazione è intimamente collegata a quella in materia di elezione e designazione del rappresentante dei lavoratori e la circolare Inail n. 43/2009 evidenzia opportu

3 namente due aspetti. Il primo è che l art. 47 del Dlgs n. 81/2008 non ha subito modifiche per effetto del Dlgs n. 106/2009. Pertanto, nelle aziende nelle quali sono occupati fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall articolo 48. Invece, in quelle nelle quali sono occupati più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (Rsa) e qualora le stesse siano assenti il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Spetta alla contrattazione collettiva stabilire il numero (1)(2), le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni (3). L altro aspetto sottolineato nella circolare in esame è che «le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/1970». Infatti, nei primi mesi di vita del Dlgs n. 81/2008 si era diffusa una tesi assurda, fortunatamente nata in alcuni ambiti professionali non giuridici, secondo la quale il datore di lavoro sarebbe stato obbligato a far eleggere il Rls per non incorrere nella sanzione amministrativa. Questa interpretazione è palesemente priva di qualsiasi fondamento in quanto, come è ben noto, l elezione o designazione del Rls è di competenza esclusiva della collettività dei lavoratori. Tuttavia, la predetta precisazione fornita dall Inail induce anche ad un osservazione; quando si afferma che il datore di lavoro non deve ingerire in alcuna forma o modo su tale elezione ciò non significa che lo stesso, specie nelle microimprese, non possa assistere i lavoratori; infatti, il datore di lavoro Elezione o designazione dei Rls non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori non può imporre dei nominativi o, comunque, condizionare determinati orientamenti sui candidati, ma è pur vero che da un lato è obbligato ad informare i lavoratori in merito alla disciplina sull elezione (art. 47) e le attribuzioni del Rls (art. 50) ai sensi dell art. 36 del Dlgs n. 81/2008, e dall altro si ritiene che possa collaborare con i lavoratori fungendo, per esempio, da segretario negli scrutini in virtù del modello prevenzionistico introdotto dal Dlgs n. 626/1994 e confermato dal Dlgs n. 81/2008 che è di tipo collaborativo e non conflittuale, tipico, invece, dell ambito sindacale. I soggetti obbligati Chiariti questi importanti profili preliminari, la circolare n. 43/2009 analizza l ambito soggettivo che interessa i datori di lavoro di qualsiasi settore pubblico o privato, come definiti dall art. 2, comma 1, del Dlgs n. 81/2008. Tale adempimento sarà a carico del dirigente «se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell ambito dell organizzazione, dal datore di lavoro...»; occorre osservare, tuttavia, che ai fini del trasferimento di quest obbligo di comunicazione in capo al dirigente è necessario che siano rispettate le condizioni formali e sostanziali e i limiti in materia di delega di funzioni previsti dall art. 16 del Dlgs n. 81/2008. Pertanto, in concreto nel campo applicativo rientrano non solo i datori di lavoro delle imprese e i professionisti, ma anche quelli che ricoprono tale ruolo in enti non aventi scopo di lucro come per esempio: a) le associazioni sportive; b) i comitati; c) le associazioni sindacali; d) i circoli ricreativi senza fine di lucro; e) gli enti sacri; f) le Onlus in generale; g) associazioni varie e fondazioni. Per il momento, ricorda ancora la circolare in modo molto generico che rischia di generare nuove incertezze, sono escluse da tale obbligo le (1) osservi che l art. 47, comma 7, fissa il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. (2) Cfr. Accordo interconfederale del 22 giugno 1995, Confindustria e Cgil Cisl Uil. (3) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore Guida pratica sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore Editore, seconda edizione in corso di pubblicazione.

4 La principale casistica in sintesi Ipotesi Datori di lavoro che già hanno presentato la comunicazione per il 2008 entro il o successivamente prima del Dlgs n. 106/2009, con situazione attualmente immutata Datori di lavoro che già hanno presentato la comunicazione per il 2008 entro il o successivamente prima del Dlgs n. 106/2009, ma con situazione variata nel 2009 per l elezione di un nuovo Rls Datori di lavoro con Rls presente al e ancora in carica che non avevano presentato precedentemente alcuna comunicazione DatoridilavoroconRlspresenteal nonpiùincaricaal e non ancora sostituito Prima comunicazione Comunicazione successiva Datori di lavoro che alla data del 20 agosto 2009 hanno cessato l attività Datori di lavoro con attività sospesa(ad esempio Cig) che già hanno presentato la comunicazione per il 2008 ma presso i quali, nel corso del 2009, è stato nominato un nuovo Rls Datori di lavoro che nel corso del 2008 hanno comunicato il nominativo del Rls e successivamente non hanno presentato la comunicazione secondo la circolare Inail n. 11/2009, con situazione attualmente immutata Datori di lavoro presso i quali non è stato ancora eletto o designato il Rls Datori di lavoro presso i quali è stato eletto nel 2009 o successivamente per la prima volta il Rsl Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni previsti dall art. 3, commi 2 e 3 bis, del citato Dlgs n. 81/2008, per i quali si attendono i decreti attuativi che dovranno tener conto delle particolarità delle attività svolte, tra le quali si ricordano in particolare: a) Forze armate e di Polizia; b) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile; c) Strutture giudiziarie e penitenziarie; d) Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; e) Organizzazioni di volontariato della protezione civile; f) Croce Rossa Italiana; g) Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico. osservi che nella circolare si utilizza il termine «organizzazione» che è a tecnico e comprende ogni tipo di ente; pertanto, dovrebbero essere ricomprese anche le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, anch esse indicate nel nuovo comma 3 bis dell art. 3 del Dlgs n. 81/2008, tra i soggetti per il momento esonerati, ma sarebbe auspicabile un immediato chiarimento da parte dell Inail in merito. A tale elenco di soggetti temporaneamente esonerati si aggiungono anche i datori di lavoro presso i quali è presente un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) fattispecie questa che interessa prevalentemente le imprese edili in attesa che, come si legge nella circolare, il Ministero del lavoro emani un apposita circolare. La prima comunicazione del nominativo del Rls: casistica e termini di presentazione Come già accennato, con la sostituzione della comunicazione annuale con quella istantanea operata dal Dlgs n. 106/2009 l obbligo ora riguarda tutti i soggetti indicati in precedenza presso i quali i lavoratori hanno eletto il proprio Rls e non solo quelli che risultavano eletti al Pertanto, l Inail distingue due fattispecie fondamentali(si veda la tabella soprariportata): a) datori di lavoro che hanno già presentato la comunicazione all Inail, secondo la disciplina previgente al Dlgs n. 106/2009 e delle circolari nn. 11/2009 e 26/2009, relativa al Rls in carica al presso ciascuna unità produttiva: in tale ipotesi non sono tenuti a ripetere la comunicazione, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni successivamente, dal 1 gennaio 2009; b) datori di lavoro che precedentemente non avevano effettuato nessuna comunicazione: devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative previste dalla circolare n. 46/2009.

5 Dal 25 agosto 2009, prima comunicazione per ogni unità produttiva In merito alle due fattispecie riportate dall Inail occorre fare tre osservazioni. La prima riguarda un evidente imprecisione letterale contenuta al punto «a»; infatti, quando si afferma «.. se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1 gennaio 2009 alla data della presente circolare» si potrebbe portare a ritenere erroneamente che chi già ha presentato per il 2008 la comunicazione la deve ripetere solo se la situazione è variata dal 1 gennaio al 25 agosto 2009 (si pensi, ad esempio, ad un Rls in carica al che è stato sostituito da uno nuovo a seguito di proprie dimissioni o fine dell incarico il 1 luglio 2009). Invece, l obbligo di presentare una nuova comunicazione da parte del datore di lavoro che già aveva presentato all Inail quella per il 2008 riguarda tutte le variazioni intervenute a partire dal 1 gennaio La seconda, invece, è che l obbligo di comunicazione all Inail in ogni caso continua a riguardare solo quei datori di lavoro presso i quali i lavoratori hanno eletto o designato il proprio Rls (comunicazione positiva) e secondo la circolare in esame decorre in occasione di prima elezione o designazione del Rls. A dire il vero, premesso che l art. 18, comma 1, lett. aa) del Dlgs n. 81/2008 non stabilisce nessun termine per la presentazione della comunicazione, occorre rilevare che, ad avviso di chi scrive, anche questa indicazione appare alquanto imprecisa in quanto è evidente che l obbligo in esame non può che decorrere non dalla data in cui l elezione stessa è avvenuta ma da quella in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza. Pertanto, sul piano operativo, anche in relazione agli altri obblighi previsti dal Dlgs n. 81/2008, è consigliabile fare apporre sul verbale di elezione anche una dichiarazione del Rls che attesti, a margine dello stesso, la data di consegna al datore di lavoro. Inoltre, anche nell ipotesi in cui i lavoratori non intendano eleggere il proprio Rls, è altresì consigliabile farsi rilasciare un apposita dichiarazione. La terza osservazione, invece, riguarda l ipotesi dei datori di lavoro che nel corso del 2008 avevano presentato la comunicazione tramite posta o fax e che successivamente non avevano presentato quella telematica per effetto delle proroghe; tale fattispecie non è stata richiamata nella circolare n. 43/2009, ma mutuando gli indirizzi contenuti nella circolare n. 11/2009 si ritiene che gli stessi sono tenuti a presentare nuovamente la comunicazione secondo le nuove disposizioni. Procedura, contenuto della prima comunicazione e rettifica dei dati La circolare n. 43/2009 fornisce anche le indicazioni operative sotto il profilo procedurale che ricalcano quelle già precedentemente diffuse con la circolare n. 11/2009 che risultano sufficientemente chiare. In particolare è prevista una differenziazione tra aziende e pubbliche amministrazioni assicurate all Inail e non assicurate e in ogni caso sarà necessario collegarsi telematicamente al sito dell Istituto, essere registrati, disporre dei codici PIN ed accedere all applicazione «Dichiarazione Rls». La comunicazione deve essere presentata a decorrere dal 25 agosto 2009 per ogni unità produttiva (4) in cui è stato eletto o designato un Rls, con l esclusione per il momento degli Rlst, come già sottolineato in precedenza. Per quanto riguarda, invece, il contenuto della comunicazione annuale, la circolare Inail n. 43/2009 precisa che deve contenere, oltre le informazioni generali sull unità produttiva (ossia numero progressivo, denominazione e indirizzo), ovviamente anche quelle relative al rappresentante dei lavoratori, e precisamente: 1. codice fiscale; 2. cognome e nome; 3. data d inizio dell incarico (utile per monitorare la cadenza temporale delle nomine). Al termine dell inserimento, l applicativo «Dichiarazione Rls» rilascerà la ricevuta della comunicazione che dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la circolare regolamenta anche la rettifica dei dati precedentemente comunicati concedendo a tal fine 5 giorni dal primo invio; scaduto tale termine non sarà più possibile rettificare la comunicazione originaria anche se è consentito riproporne una nuova. L adempimento potrà essere curato direttamente dal datore di lavoro o tramite il proprio consulente abilitato ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili e avvocati) o attraverso la propria associazione sindacale. Inoltre, qualora s incontrino (4) precisa che, ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. t), del Dlgs n. 81/2008, per unità produttiva s intende lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».

6 difficoltà ad eseguire la procedura telematica, il datore potrà rivolgersi direttamente presso una qualsiasi sede Inail. osservi che, in via eccezionale, in caso di problemi tecnici in alternativa alla procedura on line la comunicazione iniziale e successive potrà essere inviata all Inail a mezzo fax il numero è indicato nella circolare servendosi dell apposito modello disponibile presso le sedi territoriali o scaricandolo dal sito ufficiale dell Istituto assicuratore. Le comunicazioni successive Scomparsa la comunicazione annuale, quelle successive dovranno essere presentate solo in caso di nuove nomine o designazioni intervenute successivamente: anche in tale fattispecie si ritiene che l obbligo decorra dal momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del nuovo nominativo del Rls e sul piano operativo andranno seguite le predette modalità utilizzando la funzione di aggiornamento dei dati. osservi, inoltre, che nella circolare si afferma che in difetto di comunicazione delle successive variazioni si ritiene immutata la situazione già comunicata; tuttavia, tale indicazione appare imprecisa in quanto occorre considerare che per effetto della nuova formulazione dell art. 18, comma 1, lett.aa) del Dlgs n. 81/2008, potrebbe invece verificarsi che il precedente Rls comunicato all Inail sia cessato dall incarico per esempio a seguito di dimissioni e il nuovo non è stato ancora eletto o designato, determinando così una divergenza tra dati in possesso dell amministrazione e situazione aziendale. La comunicazione del Rls per il settore marittimo Come anche evidenziato nella circolare n. 43/ 2009, destinatario della comunicazione del nominativo del Rls è, oltre l Inail, l Ipsema per i datori di lavori del settore marittimo ai sensi del Dlgs n. 271/1999. Proprio l Ipsema ha emanato la circolare 7 agosto 2009, n. 15, attraverso la quale ha diramato proprie istruzioni operative e pubblicato sul proprio sito l apposito modello che ricalca lo schema dell Inail con riferimento a ciascuna nave o unità mercantile che deve essere presentato dal comandante della nave o dall armatore provvisoriamente a mezzo e mail in caso eccezionale di difficoltà tecniche anche a mezzo fax alla sede Comunicazioni successive solo in caso di nuove nomine o designazioni compartimentale dell Istituto competente alla gestione dell assicurazione in attesa che sia predisposta la procedura on line. La circolare in questione precisa che la comunicazione doveva essere presentata all Ipsema entro il 20 agosto 2009, data di entrata in vigore del Dlgs n. 106/2009, per le nomine degli Rls già effettuate; in effetti, l istituto pare che abbia fatto un po di confusione sul piano interpretativo in quanto prima di tale data nell art. 18, comma 1, lett. aa) del Dlgs n. 81/2008 l Ipsema non era nemmeno indicato tra gli enti destinatari della comunicazione e la previsione di un termine massimo appunto il 20 agosto 2009 non è assolutamente stabilito dalla norma. Pertanto, appare più corretto ritenere che dallo scorso 20 agosto, essendo entrate in vigore le nuove disposizioni del Dlgs n. 106/2009, è operativo anche l obbligo, per i datori di lavoro del settore marittimo, di comunicare il nominativo del Rls in carica all Ipsema. I casi particolari Nella circolare n. 43/2009, come nelle precedenti, l Inail non è entrato nel merito delle fattispecie particolari relative alla nomina del Rls, che a dire il vero sono molto numerose. Selezionando quelle che appaiono più significative, in primo luogo non appare superfluo precisare che in nessun caso il Rls può coincidere con il datore di lavoro si pensi all ipotesi delle piccole società in cui il socio lavoratore è anche amministratore o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o l addetto al servizio di prevenzione e protezione (Aspp) (art. 50, comma 7, Dlgs n. 81/2008) (5). Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore designato dal datore di lavoro come addetto all antincendio o al primo soccorso aziendale (art. 43 e ss.) può legittimamente essere eletto come Rls mentre, invece, l elezione di un Rspp o di un Aspp determina un ipotesi di decadenza dalla nomina. Un caso particolare molto ricorrente è quello delle microimprese che occupano un solo lavoratore; in tali fattispecie, molto diffuse, ci si chiede se lo stesso possa assumere l incarico di rappresentante o se, invece, debba necessariamente realizzarsi l intervento del Rlst. In effetti, bisogna considerare che evidentemente il Rls ha per sua natura funzioni di rappresentanza di una collettività definita, come emerge anche dalla stessa definizione con (5) Cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n del 15 settembre 2006.

7 Gli obiettivi del nuovo obbligo di comunicazione dei nominativi del Rls all Inail OBIETTIVI Costruzione di una banca nazionale degli Rls da integrare nel futuro np (Art. 8 Dlgs n. 81/2008) Comunicazione degli Rls Individuazione delle aziende prive di Rls, destinatarie del controllo del rappresentante territoriale (Art. 48 Dlgs n. 81/2008) Elenco aziende tenute alla contribuzione annuale al fondo presso l Inail (Art. 52 Dlgs n. 81/2008) tenuta nell art. 2, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 81/2008 che parla di «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro» con una caratterizzazione in senso non conflittuale e partecipativa (6) e, nel caso estremo in questione, non sussistendo alcun divieto o vincolo nel Dlgs n. 81/2008 (7), in linea di principio appare ammissibile che l unico lavoratore assuma il ruolo di rappresentante, fermo restando l assolvimento da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi previsti (formazione, comunicazione, ecc.) e nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in quanto applicabile. Sarebbe, comunque, auspicabile un chiarimento ministeriale in merito. Altro caso molto diffuso è quello dei datori di lavoro che hanno cessato completamente la propria attività economica o solo presso una determinata unità produttiva. In tale ipotesi si ritiene che, se la cessazione completa sia avvenuta prima del 20 agosto 2009, il datore di lavoro non è tenuto alla presentazione della comunicazione anche se, per esempio, nel 2008 era stato eletto il Rls rimasto in carica fino alla chiusura dell attività; se, invece, la cessazione ha riguardato una singola unità produttiva in cui era presente un Rls ed è avvenuta sempre prima di tale data, l obbligo non sussiste, fermo restando che per le altre unità rimanenti la stessa dovrà essere presentata ricorrendone i già citati presupposti. Un altra ipotesi discussa riguarda il rapporto tra l adempimento in esame e la formazione del Rls; infatti, tra alcuni è sorto il dubbio se la comunicazione debba essere presentata anche in assenza della frequenza da parte del Rls ad un apposito corso di formazione previsto dall art. 37 del Dlgs n. 81/2008. Su questo punto è bene precisare che evidentemente l obbligo del datore di lavoro di formare il Rls sorge solo quando gli è stata comunicata l elezione o designazione, in quanto non trattasi di una nomina dallo stesso effettuata come accade, ad esempio, con il Rspp o gli addetti alle emergenze. Pertanto, appare infondato ogni dubbio e in tale fattispecie il datore di lavoro o dirigente dovranno con immediatezza presentare la comunicazione (6) In tal senso si veda Biagi Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente di lavoro in Europa verso il 1992, in Biagi (a cura di), Tutela dell ambiente di lavoro e direttive Cee, veda anche Viscomi, Cresce la partecipazione con le norme sulla sicurezza, in Lav. Inform., 1995, n. 11. (7) Infatti, come già rilevato, gli unici vincoli in tal senso posti dal Dlgs n. 81/2008 sono contenuti nell art. 47 che al comma 4 prevede che solo nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rls è individuato prioritariamente nell ambito delle Rsa.

8 all Inail e all Ipsema per il settore marittimo ed iscrivere il Rls ad un corso disponibile richiedendo all ente formatore il rilascio di un attestato di frequenza. Infine, un altra ipotesi segnalata frequentemente è quella delle imprese familiari ex art. 230 bis c.c.; infatti, ci si è chiesti se in tale caso il titolare dell attività sia tenuto alla presentazione della comunicazione qualora i collaboratori familiari intendano eleggere un proprio rappresentante. Per dare una risposta occorre osservare che per l impresa familiare il legislatore ha disegnato un regime speciale basato sull art. 21 del Dlgs n. 81/2008 che non prevede l elezione di un Rls in tale ambito. Pertanto, salvo che sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, i collaboratori familiari non hanno tale facoltà. Sanzione e vigilanza Come precisa opportunamente l Inail nel provvedimento in esame, l omessa presentazione della comunicazione dei nominativi degli Rls dà origine ad un illecito amministrativo punito con la nuova sanzione pecuniaria introdotta dal Dlgs n. 106/ 2009 da euro 50,00 ad euro 300,0 a carico del datore di lavoro o dirigente, ridotta rispetto a quella in misura fissa di euro 500,00 prevista inizialmente (art. 55, Dlgs n. 81/2009). osservi, tuttavia, che l Inail non ha funzioni di vigilanza sull osservanza di tale obbligo in quanto le competenze in materia spettano all azienda sanitaria locale e agli altri organi previsti dall art. 13 del Dlgs n. 81/2008 e che in caso di omissione sarà possibile beneficiare del nuovo istituto della regolarizzazione amministrativa previsto dall art. 301 bis del Dlgs n. 81/2008, pagando una somma pari alla misura minima prevista dalla legge ossia euro 50,00 nella fattispecie in esame e regolarizzando la propria posizione non oltre il termine assegnato dall organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. Finalità del sistema di rilevazione Al termine di quest analisi non resta che ricordare che questo riformato adempimento è finalizzato anche a individuare quelle aziende nelle quali non è stato eletto il rappresentante dei lavoratori e che per tale ragione saranno costrette a subire sia un controllo esterno attraverso il rappresentante territoriale (Rlst), ai sensi dell art. 48, che a dover contribuire, in generale, obbligatoriamente all apposito Fondo che sarà istituito presso l Inail ai sensi dell art. 52 del citato Dlgs n. 81/2009, anch esso riformato dal Dlgs n. 106/2009 (si veda lo schema a pag. 26).

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