REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DI SERVIZIO Emanato con D.R. n. 253 del 4 giugno 2004 In vigore dal 22 giugno 2004
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DI SERVIZIO Emanato con D.R. n. 253 del 4 giugno 2004 In vigore dal 22 giugno 2004 Articolo 1 Definizione di missione Per missione si intende la prestazione di un attività di servizio svolta, nell ambito delle finalità istituzionali dell Università, al di fuori della sede di servizio, sia sul territorio nazionale che all estero. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle missioni da parte del personale dell Università degli Studi della Basilicata e del personale previsto al successivo art Al personale dipendente dell Università degli Studi della Basilicata compete il trattamento di missione comprendente l o diaria ed il rimborso spese. É comunque facoltà del dipendente chiedere solo il riconoscimento del trattamento di mediante il rimborso delle sole spese sostenute. 3. Non rientra nell ambito di applicazione del presente Regolamento la partecipazione a commissioni di concorso o similari e la partecipazione a riunioni scientifiche il cui trattamento economico graverà su fondi di altra amministrazione. Articolo 3 Competenza al rilascio dell incarico di missione 1. L incarico ad effettuare la missione sul territorio nazionale ed estero è rilasciato: a) dal Rettore se l incarico implica la delega ad altri della sua funzione di rappresentanza; b) dal Direttore Amministrativo, sentito il Dirigente Responsabile, o da un suo delegato per il personale dell amministrazione centrale; c) dal Preside per il personale in servizio presso la Presidenza ed i centri dei servizi didattici di Facoltà e, per fini istituzionali, per il personale docente e ricercatore appartenente alla Facoltà; d) dal Direttore del Dipartimento, della Scuola e del Centro comunque denominato per il personale ad essi afferente. previa verifica della copertura della spesa relativa e che la missione si svolga nell interesse esclusivo dell Università. 2
2 2. Per le missioni la cui spesa grava su fondi di ricerca l incarico viene dato dal titolare del fondo che attesta la pertinenza della stessa alla finalità della ricerca. Lo svolgimento della missione è però subordinato al visto del Responsabile della Struttura. Nel caso l incarico della missione venga conferito al personale tecnico-amministrativo, pur se gravante su fondi di ricerca, lo svolgimento della stessa è però subordinato all autorizzazione del Responsabile della Struttura. Articolo 4 Personale non dipendente dall Università 1. È consentito conferire incarichi di missione sia in Italia che all estero al personale non dipendente dell Università degli Studi della Basilicata nei seguenti casi: a) dipendenti di altre Università, anche straniere, Amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici inseriti nei programmi di ricerca e di didattica con imputazione della spesa sui relativi fondi; b) estranei che a titolo di collaboratori di ricerca sono inseriti in programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi; c) estranei ai quali vengono affidati tramite contratto d opera incarichi di natura tecnica per lo svolgimento di attività sussidiarie e strumentali alla ricerca; d) borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca che svolgono la loro attività presso l Università degli Studi della Basilicata; e) rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali. 2. Al personale di cui al punto a) spetta il trattamento di missione comprensivo della diaria e del rimborso spese, al personale di cui ai punti b), c) e d) spetta solo il trattamento di, mentre alla categoria di cui alla lett. e) spetta esclusivamente il rimborso delle spese. 3. Ai fini della determinazione del rimborso delle spese i soggetti estranei all Amministrazione universitaria sono equiparati al personale ricercatore ad eccezione dei dottorandi il cui trattamento economico è disciplinato da apposito regolamento. Articolo 5 Provvedimento di incarico L incarico a compiere la missione deve risultare da apposito provvedimento scritto prima che abbia inizio la missione stessa. Nel provvedimento di cui al precedente comma devono risultare i seguenti elementi: - nome e cognome; - qualifica, profilo professionale e livello retributivo o classe di stipendio; - località di missione; 3
3 - data presunta di inizio e fine della missione; - oggetto della missione; - fondo su cui grava la missione; - mezzo di trasporto autorizzato. Articolo 6 Imputazione della spesa Le spese per le missioni gravano sui fondi espressamente destinati allo scopo disponibili presso il Centro di spesa centrale, i centri di spesa periferici e gli altri Centri comunque denominati. Tali spese, inoltre, possono essere effettuate sui finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di ricerca o su appositi fondi rinvenienti da commesse o prestazioni per conto terzi. Articolo 7 Durata delle missioni 1. Per le missioni di servizio relative al personale docente e al personale ricercatore, che siano di durata superiore ai giorni quindici, oltre al provvedimento previsto dall art. 5, comma 1, del presente Regolamento, occorre il parere favorevole del Consiglio di Facoltà al quale il docente o il ricercatore appartiene. 2. Il trattamento cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località espletata sul territorio nazionale. 3. Per le missioni continuative espletate all estero nella stessa località dopo i primi 180 giorni l è ridotta a ¾ di quella spettante. Il trattamento economico cessa comunque oltre il 240 giorno. Articolo 8 Trattamento di missione 1. Il diritto all o diaria si acquisisce allorché la missione abbia durata superiore alle 4 ore nella misura prevista dalla normativa vigente. 2. Per le missioni di durata non superiore alle 8 ore compete l nella misura intera oltre al rimborso delle spese di viaggio. 3. Per le missioni di durata superiore alle 8 ore svolte sul territorio nazionale l si differenzia a seconda se trattasi di personale docente, ricercatore o dirigente o di personale tecnico-amministrativo come segue: 4
4 - al personale docente, ai ricercatori ed al personale dirigente compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio anche il rimborso delle spese di alloggio o di vitto o di entrambe. In tali casi l oraria o giornaliera è ridotta rispettivamente di un terzo, della metà o di due terzi (Tabella A-C); - al personale tecnico-amministrativo l viene riconosciuta nella misura del 30% ed oltre al rimborso delle spese di viaggio compete per le missioni della durata di almeno 8 ore il rimborso della spesa per un pasto, mentre per le missioni di durata superiore alle 12 ore spetta anche il rimborso della spesa per due pasti giornalieri nonché il rimborso delle spese di alloggio (Tabella A B). 4. Gli importi dei rimborsi e delle sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia all atto dell emanazione del provvedimento di autorizzazione di missione. 5. Non danno diritto al trattamento economico le missioni espletate in località di abituale dimora del dipendente, in località distanti meno di 10 km o quando la durata dell incarico è inferiore alle 4 ore; in tal caso compete il rimborso delle sole spese di trasporto. 6. Per le missioni all estero al personale di qualsiasi categoria compete l, distinta per gruppi di personale (Tabella D) e per Stati sulla base delle norme vigenti, ovvero di vitto nel limite massimo dell stessa; il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese di alloggio negli stessi limiti fissati al comma 3. La missione all estero inizia e si conclude al momento dell attraversamento della frontiera; per il raggiungimento della frontiera dalla sede di servizio compete il trattamento economico per le missioni espletate sul territorio nazionale. Articolo 9 Mezzi di trasporto 1. Il personale autorizzato a svolgere incarichi di missione può utilizzare, nell ordine, i seguenti mezzi di trasporto: a) treni e pullman di linea; b) aerei e navi; c) mezzi di trasporto di proprietà dell Ateneo; d) auto o furgone da noleggio; e) auto propria o altro mezzo proprio di trasporto; f) taxi. 2. L uso del mezzo proprio, da noleggio o di servizio è subordinato a preventiva autorizzazione ed alla sussistenza di una delle seguenti condizioni: - il luogo della missione non è agevolmente raggiungibile con mezzi pubblici; 5
5 - motivi di convenienza economica. La convenienza dovrà essere accertata raffrontando la spesa globale che si sarebbe sostenuta (spese di viaggio, di eventuale vitto e/o pernottamento) qualora venisse usato un mezzo pubblico di trasporto in alternativa al rimborso spettante con l uso del mezzo proprio; - motivi di urgenza; - necessità di trasporto di materiali ingombranti e/o delicati. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio ed in assenza dei suddetti requisiti il rimborso delle spese di viaggio sarà pari al costo del biglietto ferroviario della classe spettante per il percorso relativo. 3. L autorizzazione all uso del mezzo proprio è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta dell interessato dalla quale risulti che l Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l uso del mezzo stesso. 4. Il dipendente che si avvale dell uso del taxi in sede di liquidazione missione ha l obbligo di motivare e documentare l uso del predetto mezzo. 5. Nel caso delle missioni all estero, come ulteriore condizione, è consentito l uso del mezzo di servizio purché sia garantita adeguata copertura assicurativa. Articolo 10 Rimborso spese di viaggio 1. Per determinare il rimborso delle spese sostenute per il viaggio si considera sede di partenza la sede di servizio. Se la destinazione della missione corrisponde al comune della residenza del dipendente non sono riconosciute spese di missione. Nel caso in cui la località di partenza o di arrivo indicata sia diversa da quella della sede di lavoro verrà computata tale distanza se dal calcolo risulti una convenienza economica per l Amministrazione. 2. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute compete per l uso dei mezzi ferroviari o mezzi di navigazione nel limite del costo del biglietto a tariffa d uso per la classe di diritto indicata nella Tabella E. È consentito, altresì, l uso di un compartimento singolo in carrozza con letti, di un posto letto o di una cuccetta di I o II classe in relazione alla categoria di appartenenza del personale così come previsto dalla Tabella F. 3. Nel caso di uso del mezzo aereo, sul territorio nazionale e all estero, compete la classe indicata nella Tabella G a seconda della categoria di personale. 4. Oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta un indennità pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se per il viaggio vengono utilizzati mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, e del 5% se per il viaggio vengono utilizzati mezzi di trasporto aerei. Tale indennità non viene corrisposta per: 6
6 a) ogni tipo di supplemento previsto sui biglietti di viaggio; b) per il biglietto relativo a vagoni letto; c) per le tasse di imbarco. 5. Nel caso in cui venga utilizzata la propria auto o altro mezzo proprio di trasporto e sussista apposita autorizzazione preventiva, compete, per ogni chilometro percorso, un indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina calcolato al momento dell espletamento della missione. L interessato dovrà indicare sotto la propria responsabilità il numero dei chilometri percorsi. 6. Su presentazione del documento giustificativo sarà, inoltre, rimborsato il costo del pedaggio autostradale e del parcheggio dell autovettura. 7. Nel caso venga utilizzato un mezzo di trasporto dell Amministrazione compete un indennità chilometrica pari a 1/10 del costo della benzina. Articolo 11 Trattamento di Il rimborso per le missioni per le quali il dipendente chiede la liquidazione della riguarda: - spese di viaggio relative ad ogni mezzo di trasporto; - nel caso di utilizzo del mezzo proprio o a noleggio spese documentate per rimborso carburante o in alternativa rimborso chilometrico; - spese documentate per rimborsi autostradali; - spese documentate per rimborso dei pasti nei limiti stabiliti dalla normativa; - spese documentate per pernottamento; - spese di iscrizione a convegni. Articolo 12 Coperture assicurative 1. Per il personale universitario ivi compresi i docenti, dirigenti e ricercatori confermati, l utilizzazione di mezzo aereo di linea per recarsi in missione sia sul territorio nazionale che all estero, comporta il rimborso del costo di una polizza assicurativa sulla vita riferita alla singola missione, ove stipulata, su iniziativa del personale in missione per l uso di tale mezzo di trasporto. Il limite del massimale di tale polizza, nei casi di morte o invalidità permanente, è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente Nel caso in cui, per recarsi in missione, il personale docente, amministrativo, tecnico e ricercatore venga autorizzato, per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio, 7
7 a servirsi del mezzo proprio di trasporto, l ufficio competente dell amministrazione centrale è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che copra i rischi aggiuntivi rispetto all assicurazione obbligatoria, connessi al periodo di svolgimento dell incarico di missione; in tale ipotesi, il personale di cui sopra, avrà cura di comunicare preventivamente l uso di tale mezzo inviando copia della stessa all ufficio competente alla stipula della relativa polizza. Articolo 13 Compensi forfettari 1. Il personale tecnico ed amministrativo autorizzato a recarsi in missione ha diritto ai compensi forfettari previsti per legge, in luogo del costo dei pasti e dei pernottamenti ed in aggiunta all, qualora non sia possibile usufruire del pasto o del pernottamento (tab. H): a) per mancanza di strutture e servizi di ristorazione e/o di ricezione; b) altre motivate esigenze. 2. Tale indennità potrà essere corrisposta a condizione che la missione abbia per oggetto una o più delle seguenti attività: - protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; - rilevazione, osservazione e controllo di impianti e installazioni scientifiche; - censimento e tutela del territorio del patrimonio storico, artistico ed ambientale; - escavazione nell ambito di ricerche geologiche e archeologiche sul territorio; - sperimentazione e ricerca sul territorio nel campo delle scienze agrarie. 3. L assenza di strutture e servizi di ristorazione e/o di ricezione od altre motivate esigenze dovranno essere attestate da colui che autorizza la missione o in subordine motivate in un apposita dichiarazione del dipendente inviato in missione e vistata, in sede di liquidazione, dal Direttore della struttura di appartenenza. Articolo 14 Docenti e ricercatori in congedo per motivi di studio e/o di ricerca 1. Ai docenti ed ai ricercatori collocati in congedo per motivi di studio e/o di ricerca, assegnatari di fondi di ricerca o inseriti formalmente in un gruppo di ricerca per le missioni svolte in funzione della ricerca stessa e quindi gravanti sui relativi fondi spetta per viaggi o soggiorni sia sul territorio nazionale che all estero, in luogo del trattamento di missione, soltanto il rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e vitto. 8
8 2. Il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento non potrà essere superiore agli importi stabiliti dalla vigente normativa sulle missioni per ciascuna delle qualifiche cui appartengono i docenti o i ricercatori interessati. 3. I rimborsi sono inoltre rapportati alla durata di viaggi e soggiorni. 4. Sono altresì rimborsabili le spese di iscrizione a corsi, convegni, congressi e seminari su presentazione di idonea documentazione giustificativa. Articolo 15 Anticipazioni 1. L ufficio competente a liquidare il trattamento di missione è tenuto ad effettuare anticipazione di fondi su richiesta del personale, inviato in missione. 2. La richiesta di anticipazione dovrà pervenire, di norma, all ufficio competente tra i 40 e i 15 giorni antecedenti la data prevista per l inizio della missione. 3. L anticipazione è concessa su presentazione, da parte dell interessato, di apposita dichiarazione con la quantificazione presuntiva delle spese, nel rispetto delle classi di diritto stabilite sia per l eventuale pernottamento in albergo sia per l uso dei mezzi di trasporto nonché per le quote di iscrizione a scuole, convegni, congressi e seminari, se queste siano da corrispondersi in via anticipata. 4. L importo dell anticipazione per il personale docente, ricercatore e dirigente è pari all ammontare delle presumibili spese di viaggio, ai 2/3 delle presunte spese di pernottamento e di vitto, se richieste, e dell missione giornaliera ridotta in proporzione. Al personale tecnico-amministrativo l importo dell anticipazione è pari al 75% delle spese presunte e della diaria. 5. Qualora la missione, per qualsiasi motivo, non venisse svolta o l importo dell anticipazione risultasse superiore all importo complessivo del trattamento economico di missione da liquidare, la differenza dovrà essere recuperata dall ufficio liquidatore entro trenta giorni dal termine della missione e, comunque, nel più breve tempo possibile. 6. In caso di inadempimento da parte dell interessato, l ufficio liquidatore periferico comunicherà l entità dell importo dovuto al competente ufficio dell amministrazione centrale che provvederà, nelle forme previste dalla legge, al recupero del credito. Articolo 16 Obbligo di rientro in sede 1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede, qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche 9
9 del rientro, lo consenta e la località della missione non disti più di novanta minuti di viaggio dalla sede di servizio, con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea. 2. L impossibilità eventuale a rientrare in sede, ove ricorrano le condizioni di cui sopra, dovrà essere attestata attraverso autocertificazione da produrre al funzionario competente a ricevere la documentazione nelle forme previste dalla normativa vigente. 3. L obbligo del rientro non sussiste peraltro nei casi per i quali il pernottamento nella località di missione è connesso ad obblighi di servizio e risulta previsto da legge o regolamento. Articolo 17 Liquidazione del trattamento economico di missione 1. La liquidazione del trattamento economico di missione viene disposta su presentazione al competente ufficio liquidatore di apposita richiesta, alla quale debbono essere allegati: a) autorizzazione o provvedimento di incarico; b) documenti giustificativi delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento nonché tutte le dichiarazioni previste dal presente Regolamento. 2. I documenti giustificativi (biglietti di viaggio, fatture commerciali, ricevute fiscali, ecc.) di cui alla lettera b) del comma precedente dovranno essere presentati all ufficio liquidatore in originale e riferiti, di norma, al singolo interessato. 3. In mancanza della documentazione originale l amministrazione non procederà ad alcun rimborso, salvo casi del tutto eccezionali. In tale circostanza dovrà essere esibita idonea documentazione sostitutiva, che l amministrazione si riserva di valutare insindacabilmente, corredata da autocertificazione dell interessato resa ai sensi della normativa vigente. 4. Nella richiesta dovranno essere, tra l altro, inseriti i seguenti dati: a) generalità del richiedente; b) luogo, ora e data di partenza dalla sede di servizio e di arrivo nella località di destinazione della missione; c) luogo, ora e data di partenza dalla località di destinazione della missione e di arrivo nella sede di servizio; d) entità dell anticipazione eventualmente percepita. 5. La richiesta dovrà essere sottoscritta dall interessato e vistata da colui che ha disposto la missione. Articolo 18 Prescrizione del diritto alla liquidazione dell missione 10
10 Il diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione si prescrive entro il termine di cinque anni, che decorre dalla data di cessazione dell incarico stesso salvo i casi di sospensione o interruzione della prescrizione medesima espressamente disciplinati dal codice civile. Articolo 19 Norme finali 1. Gli importi riportati nelle tabelle A, B, C, H si intendono automaticamente adeguati a seguito dell emanazione di provvedimenti normativi modificativi degli stessi, successivi all entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative statali vigenti in materia di missioni, alle disposizioni normative che riguardano espressamente le istituzioni universitarie ed alle disposizione contenute nel vigente Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 3. Al presente Regolamento deve essere data pubblicità, mediante affissione all albo dell Università, entro 10 (dieci) giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione. 4. Entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di affissione e, dalla stessa data, cessa i avere efficacia il precedente Regolamento per la disciplina delle missioni di servizio. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 11
11 TABELLA A Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ricercatori non confermati Misura dell e dei rimborsi delle spese di vitto CATEGORIA giornaliero intera orario intera orario ridotta al 30% giornaliero ridotta al 30% massimo per rimborso di un pasto massimo complessiv o per rimborso di due pasti B2 14,87 0,62 0,19 4,46 22,26 44,26 B3 EP 20,45 0,85 0,26 6,14 22,26 44,26 TABELLA B Categorie di albergo spettanti CATEGORIA B C D EP Dirigenti, docenti e ricercatori Albergo II ctg. o 3 stelle I ctg. o 4 stelle I ctg. o 4 stelle 12
12 TABELLA C Docenti di ruolo e f.r., docenti supplenti, assistenti ordinari, ricercatori confermati, dirigenti. Misura dell e dei rimborsi delle spese di vitto QUALIFICA Prof. ord. e f.r. dalla VII classe Prof. ord. e f.r. alla V e VI classe Prof. straord. e Prof. ord. e f.r. alla classe iniz. e alle I, II, III, IV cl., associati, ricercatori conf., assistenti, dirigenti e r. es. giornaliero nella misura intera giornaliero ridotta di 1/3 giornaliero ridotta del 50% giornaliero ridotta di 2/3 Spesa massima per rimborso di un pasto Spesa complessiv a rimborsabil e per due pasti giornalieri 28,82 19,21 14,41 9,61 30,55 61,10 24,12 16,08 12,06 8,04 30,55 61,10 20,45 13,63 10,26 6,82 30,55 61,10 TABELLA D Personale di tutte le categorie. Gruppi di appartenenza della misura della diaria giornaliera per missioni all estero. CATEGORIA Gruppo D.M. Tesoro 24/05/1990 (G.U. 23/06/90) Circ. n.51 del 24/07/90 Prof. ord. di ruolo e f.r. V, VI, VII classe 2 Prof. ord. fino alla IV classe, straord., associati, e personale cat. D EP 4 13
13 Assistenti, ricercatori e personale cat. C4 5 C5 Personale cat. C2 C3 6 Personale cat. B3 B4 C1 7 Personale cat. B2 8 Personale cat. B1* 9 * ad esaurimento 14
14 TABELLA E Personale di tutte le categorie. Viaggi in ferrovia: classe spettante. CATEGORIA Personale docente, assistenti, ricercatori, dirigenti, personale del ruolo fino ad esaurimento Personale ammin., tecnico ed ausiliario cat. da B3 a EP Personale ammin., tecnico ed ausiliario cat. B1 B2 Classe I I II TABELLA F Personale di tutte le categorie Viaggi in ferrovia: uso posti letto o cuccetta CATEGORIA Prof. ord. di ruolo dalla III alla VII cl. Dirigenti Prof. ord. I e II cl., prof. straord., associati, ricercatori confermati, assistenti, pers. direttivo del ruolo ad esaurimento Personale ammin., tecnico cat. da B3 a EP Personale ammin., tecnico ed ausiliario cat. B1 B2 Posti letto o cuccetta Compartimento singolo in carrozza con letti Posto letto in carrozza con letti Cuccetta I classe Cuccetta II classe 15
15 TABELLA G Personale di tutte le categorie Viaggi con linee aeree: classe spettante CATEGORIA Viaggi in Italia Viaggi all estero Prof. ord. alla IV cl. di stipendio o superiore First class First class Rimanente pers. doc., assistenti, ricerc., dirigenti, pers. di ruolo ad esaurimento. Business class C/C Business class C/C Pers. amministrativo, tecnico cat. D EP Rimanente pers. amministrativo, tecnico ed ausiliario cat. B C Business class Y/C Business class Y/C TABELLA H Personale tecnico e amministrativo di tutte le categorie Compensi forfettari ex art. 19, comma 3, D.P.R. n.319/90 CATEGORIA Tutte le categoria di personale Compenso forfettario in luogo del rimborso del costo per ogni pasto Compenso forfettario in luogo del rimborso del costo per ogni pernottamento 10,33 10,33 16
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