APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE.
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- Leonzio Graziano
- 9 anni fa
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1 APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE. Approfondimento. LE TAGLIE MINIME. Modifiche al regime sanzionatorio italiano sono state apportate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 153/2004 (come mod. dall'art. 8, comma 1, della Legge , n. 101). Ciò posto, con l'analisi della normativa, in particolare, si rendono necessarie delle riflessioni. - Comma 1. "Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili". Con tale enunciazione, si ha la conseguenza di avere una implicita abrogazione dell'art. 91 del DPR 1639/68 che prevedeva una tolleranza del 10% di novellame sul totale catturato, anche se si tratta di specie la cui taglia minima è stabilita con norma nazionale. - Comma 2. "Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare". Di contro, se il prodotto sottomisura viene trovato a bordo all'atto dello sbarco, ovvero in navigazione, già confezionato all'interno delle cassette o appositi contenitori, non può essere considerato come cattura accidentale. - Comma 3. "La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1, ovvero di cui è vietata la cattura, è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni". Per cui, oltre alla prevista notizia di reato, ai sensi della Legge 963/65 e succ. mod., del sequestro del pescato e degli attrezzi da pesca e la sospensione della validità della licenza di pesca, il giudice può disporre anche la sospensione dell'esercizio commerciale.
2 IL GIORNALE DI PESCA E LA DICHIARAZIONE DI SBARCO. A) Giornale di Pesca. Le norme di riferimento sono il Regolamento (CE) n. 1077/2008, mentre per la registrazione e trasmissione elettronica dei dati, dal 01/01/2011, il Regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 15); il Regolamento (CE) n. 2847/1993 (art. 6), modificato dal Regolamento (CE) n. 1967/2006 (art. 23) (fino all'entrata in vigore delle modalità di applicazione dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1224/2009). Devono rispettare tali norme: - pescherecci con LFT > 24 mt: dal 01/01/ pescherecci con LFT > 15 mt: dal 01/01/ pescherecci con 12 < LFT < 15 mt: dal 01/01/2012 E' possibile una esenzione per pescherecci con LFT < 15 mt e bordate < 24h o pesca solo in acque territoriali. Nel dettaglio, la trasmissione deve essere effettuata: a) ogni giorno, entro le 24 ore, anche in caso di cattura nulla b) subito dopo l'ultima operazione di pesca c) prima di entrare in porto d) ad ogni ispezione in mare e) su richiesta della Autorità competente Vige l'obbligo di conservare le informazioni fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco. Il giornale di pesca deve essere compilato dai comandanti dei pescherecci con lunghezza > 10 mt LFT: 1) in caso di ispezione in mare 2) ogni giorno non oltre le ore 24 e/o all'arrivo in porto, anche in caso di cattura nulla. Deve essere presentato negli uffici della Capitaneria di Porto dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco. Il giornale di pesca è approvato con modello standard (utilizzato per la pesca in acque comunitarie, acque di Paesi terzi) e semplificato (in Mediterraneo con pescherecci con lunghezza > 18 mt. e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca). Sul giornale di pesca vanno annotate solo le specie presenti nella tabella e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente peso vivo (50 kg per grandi e piccoli pelagici).
3 B) Dichiarazione di sbarco. Le norme di riferimento sono il Regolamento (CE) n. 2847/1993 (art. 8). Deve essere compilata dai comandanti di pescherecci con LFT > 10 mt. e presentata in Capitaneria entro 48 h dallo sbarco. Deve contenere: a) nome e matricola del peschereccio b) porto di sbarco c) zona di cattura d) nome della specie e) quantitativo Dall'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 devono essere indicati per ogni specie sbarcata anche il nome della specie (codice FAO alfa 3), il quantitativo e la presentazione. Le sanzioni sono previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 154/2004 (come mod. dall'art. 8, comma 2, della Legge , n. 101). Comma 2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi. Comma 2 bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.
4 IL BLUE BOX. Le norme di riferimento per i Blue Box sono il Regolamento (CE) n. 2244/2003 e, dal , il Regolamento (CE) n. 1224/2009). Esse sono rivolte ai pescherecci con 12 < LFT < 15 mt. (dal 01/01/2012). Una possibile esenzione è per pescherecci con LFT <15 mt e bordate <24 h o pesca solo in acque territoriali. Gli aspetti rilevanti della materia sono sicuramente il controllo satellitare sui pescherecci non comunitari che operano nelle acque comunitarie, e l'individuazione puntuale di condotte illecite commesse dai comandanti dei pescherecci. Il Regolamento (CE) n. 2244/2003 prevede, infatti: 1) la responsabilità del comandante del peschereccio, che deve: - provvedere affinchè gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati. - provvedere affinchè: a) i dati non siano alterati in alcun modo; b) le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo; c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio; 2) è vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite; 3) ogni 2 ore, l'impianto registra: l'identificativo, la posizione, la data e l'ora UTC, la velocità e rotta. In caso di guasti: in porto, vi deve essere la comunicazione in Capitaneria, la riparazione o l'autorizzazione prima di partire; in mare, la comunicazione della posizione al CCNP con qualsiasi altro mezzo almeno ogni 4 ore. Le sanzioni della materia sono previste dal decreto 1 luglio 2006 che trasferisce agli armatori gli oneri sui Blue Box (Art. 3. Agli armatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal presente decreto è sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze). L'art. 8, comma 3, della Legge , n. 101 ha riformulato l'art. 26, comma 7, della Legge 963/65.
5 PESCA A STRASCICO E DISTANZE DALLA COSTA. IL REGOLAMENTO (CE) NR. 1967/2006. A decorrere dal 1 giugno 2010, tutte le prescrizioni contenute nell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, sono entrate in vigore. Per quanto concerne le distanze dalla costa, pertanto, la norma distingue tra "attrezzi trainati" (praticamente le reti trainate e le draghe, ad eccezione dei parangali), non utilizzabili entro le 3 miglia o all'interno dell'isobata dei 50 metri, e le "reti da traino", per le quali l'impiego è vietato entro un miglio e mezzo, senza richiami alla profondità. A sua volta, quest'ultimi attrezzi possono essere trainati sul fondo ("reti a strascico") o a mezz'acqua ("reti da traino pelagiche"). Per semplificare, pertanto, il paragrafo 1 dell'art. 13 del Regolamento CE stabilisce il divieto generico di utilizzare attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri, quanto tale profondità è raggiunta ad una distanza inferiore. Il paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento CE pone un'ulteriore restrizione all'impiego di reti da traino, comprese, quindi, quelle a strascico, che viene ad essere vietato entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità del fondale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, terzo paragrafo del Regolamento CE, a partire dal 1 giugno 2010 gli attrezzi trainati dovranno avere una pezza di rete a maglia quadrata da 40 millimetri nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, una rete a maglia romboidale da 50 millimetri. I pescherecci potranno utilizzare e tenere a bordo solo una delle tipologie di rete.
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