TRA PREMESSO CHE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

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1 SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DENOMINATO AUTORITA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 MARCHE NORD - PESARO E URBINO L anno, il giorno del mese L Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino (Consorzio obbligatorio fra Enti Locali per l esercizio di funzioni costituito come previsto dall art. 31, comma 7, del D.Lgs. 267/ T.U.E.L.- in attuazione della L.R. n.18/98 in applicazione della L.36/1994 ora sostituita dal D.Lgs. n.152/2006) C.F , di seguito denominato Ente, rappresentato dal Dott. MARCO TONI nato a Milano il 30/03/1959, nella sua qualità di Direttore, E L Istituto bancario (avente Codice fiscale e Partita IVA ) con sede legale in e Direzione Generale in denominato in seguito Tesoriere, rappresentato dal Sig., nato a il, nella sua qualità di ; TRA PREMESSO CHE a norma dell art. 77-quater del D.L.n.112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n.133/2008, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l applicazione delle disposizioni di cui all art. 7 del D.Lgs. n.279 del 7/08/1997, è estesa a tutti gli enti locali di cui al TUEL- Dlgs. 267/2000 assoggettati al sistema di tesoreria unica; con Determinazione del Direttore generale n. del divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio di tesoreria a per il periodo ; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle relative disposizioni di Legge. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. ART. 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali siti in Pesaro nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell orario di apertura degli sportelli del sistema bancario e in conformità alle condizioni offerte in sede

2 di procedura ad evidenza pubblica, le cui risultanze tecnico-organizzative ed economicofinanziarie divengono parte integrante del presente atto. Il servizio di Tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 5, viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all art. 213 del T.U.E.L. n. 267/2000, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. ART. 3 GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO L espletamento del servizio potrà avvenire mediante sistemi informatici sia da parte del Tesoriere, sia dell Ente. Il Tesoriere dovrà garantire, a proprie spese il collegamento informatico on-line con l Ente al fine di consentire l interscambio dei dati e della documentazione necessari alla gestione del servizio, quali la reciproca trasmissione dei flussi connessi ai mandati e reversali, ovvero la consultazione a video in tempo reale tutte le informazioni relativamente ai seguenti documenti : partite pendenti create e/o regolate nella giornata, relative sia agli incassi che a pagamenti; elenco dei mandati e delle reversali rimasti rispettivamente da pagare e da incassare; interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria; giornale di cassa; Il Tesoriere, a richiesta dell Ente, dovrà essere in grado di fornire a proprie spese, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente (cd mandato informatico ). Le suddette procedure, dovranno essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software adottati dall Ente. ART. 4 SEDE DELLA TESORERIA L'Istituto Tesoriere ha la propria sede presso ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione avrà durata di anni cinque, a decorrere dal 1 gennaio 2010 con scadenza al 31 dicembre Il Tesoriere, ha l obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo gestore. ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario dell'ente ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

3 ART. 7 RISCOSSIONI Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal soggetto individuato dal Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. Le reversali dovranno contenere quanto previsto dall art. 180 del Decreto Legislativo 267/00 ovvero dal regolamento di contabilità. A fronte dell incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la causale espressa "salvi i diritti dell Ente". Tali incassi saranno segnalati all'ente stesso, al quale la Banca richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare l indicazione che trattasi di ordinativo a copertura di un sospeso ed il numero del sospeso stesso, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere non può applicare alcun tipo di commissione alle somme riscosse. La Banca non è tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. Entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario il Tesoriere restituisce all Ente, per essere annullati, gli ordinativi di incasso emessi ma non eseguiti entro la data medesima, accompagnati da una distinta in duplice copia. Una copia della distinta, controfirmata dall Ente, sarà rilasciata al Tesoriere a titolo di scarico. ART. 8 PAGAMENTI I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal soggetto individuato dal Regolamento sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da altri obblighi di legge o da contratti di particolare natura, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Il Tesoriere provvederà altresì al pagamento degli stipendi e/o delle altre competenze mensili relative al flusso stipendi sulla base di tabulati opportunamente sottoscritti dal soggetto competente e contenente tutte le indicazioni relative ai beneficiari, somme da erogare e modalità di estinzione. L Ente provvederà entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso alla regolarizzazione mediante emissione dei relativi mandati di pagamento. I beneficiari dei pagamenti verranno avvisati direttamente dall'ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere; I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere secondo le modalità ivi indicate e nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di competenza sul bilancio corrente nonché delle somme iscritte nella tabella analitica dei residui, con separata scritturazione, secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.

4 In mancanza del bilancio di previsione esecutivo, si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti con scrupolosa osservanza del criterio di priorità stabilito dall art. 7 del D.Lgs. n.279/1997, utilizzando prima le disponibilità depositate presso il Tesoriere e poi, quelle depositate sulla contabilità speciale e comunque nell osservanza delle disposizioni previste per gli Enti Locali ove applicabili, ed in particolare quelle previste per i Consorzi di funzione ex art. 31 c. 7 del TUEL.- D.Lgs. 267/2000. I mandati di pagamento devono portare, oltre l'indicazione della codifica prevista dall'art. 185 del Decreto Legislativo n.267/2000, le altre indicazioni previste dal Regolamento di Contabilità tra cui il numero progressivo, le indicazioni dell'esercizio, del titolo, del servizio, dell'intervento o del capitolo cui la spesa si riferisce, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza e al conto dei residui ed alle variazioni dello stanziamento, il cognome, il nome o la ragione sociale, la residenza ed il codice fiscale del creditore, la somma lorda e quella netta da pagare, l'oggetto del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell'indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I mandati sono pagabili, oltre che per contanti presso qualsiasi sportello della Banca affidataria, sito sul territorio nazionale, contro il ritiro di regolari quietanze, anche con le modalità offerte dai servizi interbancari. L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli delle modalità da utilizzare e degli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le seguenti modalità: - accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario; I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quelle del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Nel caso di emissione di più mandati a copertura di un solo documento fattura il Tesoriere, su indicazione dell Ente applicherà una sola volta le commissioni di cui sopra. Il Tesoriere si impegna a non applicare commissioni e spese né a carico dell Ente né a carico dei beneficiari, sui seguenti pagamenti: - pagamenti effettuati a mezzo bonifico verso conti correnti aperti presso l azienda di credito affidataria e sue filiali o succursali; - pagamenti effettuati a favore di Amministrazioni pubbliche, così come individuate dall art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

5 Per quanto concerne il pagamento di stipendi e di altre competenze al personale dipendente dell Ente e assimilati (Collaboratori, Amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione) il Tesoriere provvederà all'accreditamento in conto corrente bancario, postale, ovvero con le modalità di estinzione indicate nelle disposizioni al pagamento, senza applicazione di commissioni o spese né a carico dei beneficiari né a carico dell Ente, con valuta 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 18 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità. Qualora il giorno indicato non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, assistenziali, erariali l Ente si impegna a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l anticipazione di Tesoreria. Il Tesoriere provvederà ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Per quanto riguarda la commutazione d ufficio il Tesoriere ha diritto di detrarre le spese vive. L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. L Ente specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l'esecuzione dell'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni il Tesoriere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con la restituzione dell avviso di ricevimento della raccomandata opportunamente firmato dal beneficiario o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'ente l'importo degli assegni circolari rientranti per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell'ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto. L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e delle prescrizioni del presente articolo, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

6 ART. 9 FIRME AUTORIZZATE L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quella di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari. ART. 10 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Di norma, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle effettive giacenze di cassa, tuttavia ai sensi del primo comma dell'art. 222 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Tesoriere, su richiesta dell'ente presentata di norma all inizio dell esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell organo esecutivo (ex art. 78 del Regolamento di contabilità) - concede anticipazioni di cassa fino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate, afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente, accertate nel penultimo esercizio precedente. Il Tesoriere utilizzerà, in caso di necessità, soltanto la somma minima giornaliera per evitare la chiusura in scoperto di cassa. Più specificatamente, l utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l applicazione della disciplina di cui al successivo art. 11 Sugli importi di anticipazione di tesoreria effettivamente utilizzati, il Tesoriere applicherà il tasso di interesse pari a punti come rilevati dall offerta presentata in sede di gara, senza l'applicazione di altre commissioni o spese. Alla liquidazione degli interessi a favore del Tesoriere si provvederà con cadenza trimestrale. Alle operazioni di addebito e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite valute pari alla stessa data delle operazioni. Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate consortili fino alla totale compensazione delle somme comunque anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente. ART. 11 UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell esercizio finanziario e subordinatamente all assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge richiedere di volta in volta al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.

7 L Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui sopra, fino all emanazione del decreto di cui all art. 261, comma 3, del D.L.vo n. 267 del Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al primo paragrafo, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. L utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un unica scheda di evidenza, comprensiva dell intero monte vincoli. ART. 12 DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 206 D.Lgs. 267/00 e per altri debiti a questo assimilabili, il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze previste, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi (ove ne ricorra il caso nelle contabilità speciali), onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate e di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni anche dall'eventuale anticipazione di tesoreria. ART. 13 CONCESSIONI DI MUTUI Il Tesoriere si impegna a stipulare tempestivamente i contratti di mutuo con le modalità e nei limiti stabiliti dall art. 204 del D.lgs. 267/2000, senza spese di istruttoria, alle condizioni indicate nell offerta presentata in sede di gara. L Ente si riserva di accedere ad altre forme di finanziamento con altri Istituti, verificando di volta in volta le condizioni di mercato. ART. 14 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI L Ente trasmette al Tesoriere, lo Statuto ed il Regolamento di contabilità; L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario: copia del bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività (Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267). l'elenco dei residui attivi e passivi, debitamente sottoscritto. L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio: le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a prelevamenti dal fondo di riserva ed in genere a tutte le variazioni di bilancio. Le variazioni apportate all elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, dopo l approvazione del conto del conto consuntivo.

8 L'Ente si obbliga altresì a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 227 Decreto Legislativo 267/00 e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento (mandati) sono trasmessi dall'ente al Tesoriere, numerati progressivamente e debitamente sottoscritti, accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'ente. ART. 15 OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE E CONSERVAZIONE Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire: a) il giornale ed il conto riassuntivo del movimento di cassa; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spese, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa e delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. Il Tesoriere trasmette giornalmente un estratto del giornale di cassa relativo alle transazioni del giorno precedente al fine di consentire all'ente le operazioni di riscontro di cassa. Su richiesta dell'ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle competenti Autorità dei dati periodici della gestione di cassa. ART. 16 VERIFICHE DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE Il Collegio dei Revisori dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di tesoreria. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento della persona del Presidente dell Ente. Alle operazioni di verifica intervengono il Presidente che cessa dalla carica e colui che l'assume, nonché il Direttore dell Ente, il Responsabile del Servizio Ragioneria ed il Collegio dei Revisori. Il Direttore dell Ente e/o il Responsabile del Servizio Ragioneria possono disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa in accordo con il Responsabile del Servizio di Tesoreria. ART. 17 RESA DEL CONTO FINANZIARIO Il Tesoriere, entro il termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'ente il conto della propria gestione di cassa. Il conto del Tesoriere è redatto su modello approvato ai sensi dell'art. 160 D.Lgs. 267/00, nel quale sono allegati: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrate, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

9 c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi dei medesimi; d) altri documenti eventualmente richiesti dalla Corte dei Conti o da altre Autorità competenti. ART. 18 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ente con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. Il Tesoriere non può procedere alla restituzione dei titoli in deposito senza regolari ordini emessi dall'ente e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. ART. 19 GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Il Tesoriere, a norma dell art. 211 del D.Lgs 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all ente affidante o a terzi. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all Ente. ll Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione. ART. 20 CONDIZIONI PER RAPPORTI DI CONTO CORRENTE L'applicazione delle valute sulle normali operazioni di versamento o prelevamento sarà regolata ai sensi delle disposizioni e norme per le operazioni ed i servizi di Banca. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione trimestrale sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'ente, come indicato nell offerta presentata in sede di gara, trasmettendo allo stesso l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento. Sulle giacenze di cassa dell Ente viene applicato un interesse nella seguente misura:.come risultante dall offerta presentata in sede di gara, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all Ente l apposito riassunto scalare. L Ente emette i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento. Non viene applicata alcuna commissione sul massimo scoperto. Nessuna spesa per tenuta conto e per operazione. ART. 21 GRATUITA' DEL SERVIZIO, RIMBORSO SPESE DI GESTIONE L'espletamento del servizio di tesoreria è gratuito. Le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione o nell offerta presentata in sede di gara, saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela ed espressamente concordate. In ogni caso il Tesoriere sarà rimborsato con periodicità trimestrale e previa trasmissione di apposito elenco,( sulla base del quale l Ente emette i relativi mandati) delle spese sostenute per bolli, e/o eventuali commissioni che l Ente abbia deciso esplicitamente di accollarsi in favore di taluni beneficiari.

10 Il Tesoriere si impegna ad inviare a proprie spese i cedolini mensili relativi al flusso stipendi. ART. 22 CONTRIBUTO Il Tesoriere si impegna ad erogare annualmente la somma di quale contributo / sponsorizzazione per iniziative attivate dall Ente e connesse ai suoi fini istituzionali. L Ente provvederà con apposita comunicazione annuale, in relazione agli obiettivi di programmazione, a definire il quadro sul piano qualitativo e quantitativo, delle iniziative da sponsorizzare nel concreto. Detto contributo che rimarrà costante per tutta la durata dell affidamento dovrà essere erogato in ciascun esercizio finanziario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. ART. 23 CESSIONE E SUBAPPALTO E vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa. Si esclude il subappalto del servizio. ART. 24 SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. ART. 25 RINVIO Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. ART. 26 DOMICILIO DELLE PARTI Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi come in appresso indicato: - L Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino presso la sede di Pesaro, Via Borgomozzo 10/C; - il Tesoriere presso la propria Sede di ubicata in. Letto, approvato sottoscritto. PER LA BANCA PER L AATO N.1 MARCHE NORD Dott. Marco Toni

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