CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO. L anno duemilasedici, il giorno nel mese di TRA

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1 CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO N di Raccolta L anno duemilasedici, il giorno nel mese di TRA l Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana - Viale Gramsci, 36 Firenze - C.F. n (di seguito denominata Azienda ), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - rappresentata dal Dr. Francesco Piarulli, nato a Matera il 30/01/1959 e domiciliato per la carica presso la sede dell Ente stesso, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Azienda n. 46 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; E - la l Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., (in seguito per brevità indicata come Tesoriere ) con sede legale in Firenze, via C. Magno n. 7, Capitale sociale ,00 iscritta al Registro delle imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA n , iscritta all Albo delle Banche presso la Banca d Italia al n. 5120, cod. ABI rappresentato dal Dr. nato a il in qualità di autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto come risulta da conservata in atti. PREMESSO E CONSIDERATO CHE -con Provvedimento del Direttore n. 484 del 30 dicembre 2009 era stata aggiudicata la gara inerente il servizio di Tesoreria e Cassa dell Azienda all Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. con Sede 1

2 Legale in Via Carlo Magno, 7 Firenze, per il periodo 1 gennaio dicembre 2012 con possibilità di ripetizione ai sensi dell art. 57 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006 per ulteriori tre anni; - con Provvedimento del Direttore n. 530 del 14 dicembre 2012, è stata disposta la prosecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa dell Azienda con l Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. con Sede Legale in Via Carlo Magno, 7 Firenze, per il periodo 1 gennaio dicembre 2015, così come previsto dall art. 21 del Capitolato Speciale d Appalto e dall art. 19 del contratto n. 26 di rep. e n. 157 di racc. sottoscritto in data 26 aprile 2010; - con Provvedimento del Direttore n. del è stato affidato il servizio di Tesoreria e Cassa dell Azienda con l Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. con Sede Legale in Via Carlo Magno, 7 Firenze, per il periodo 1 gennaio dicembre 2016 a seguito dell esito infruttuoso della gara indetta dalla Regione Toscana anche per le Aziende e Agenzie da essa dipendenti, come risulta dal Decreto di gara deserta n. del ; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata. TUTTO CIO PREMESSO I comparenti come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 (Oggetto) 2

3 Il Dr., nella sua qualità col presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d arte il Servizio di Tesoreria e Cassa dell Azienda, per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nonché l esecuzione di ogni altro servizio connesso occorrente all Azienda in gestione a Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., in seguito denominato Tesoriere, che accetta di svolgerlo presso una delle proprie Agenzie, nelle ore in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico, mediante la propria Filiale Centro Tesoreria di Firenze Via del Castellaccio n 36/38, IBAN: IT19K nelle ore e nei giorni in cui gli sportelli delle Aziende di credito sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari, anche in conseguenza alle eventuali variazioni legislative e/o normative che potrebbero intervenire in materia di contabilità delle Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario. Il servizio di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all Azienda e dalla medesima ordinate con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori. L esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l onere di non riscosso per riscosso e senza l obbligo di esperire la procedura esecutiva contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria 3

4 responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell Azienda ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l incasso. Restano escluse dalla cura delle riscossioni le entrate patrimoniali e assimilate. ART. 2 (Esercizio finanziario) L esercizio finanziario dell Azienda ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. ART. 3 (Riscossioni) L Azienda delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria. All uopo l Azienda si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al Tesoriere. Tale mandato è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell art codice civile. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione informatici emessi dall Azienda sui moduli digitalizzati, numerati progressivamente e su cui è apposta firma digitale dal Coordinatore del Servizio Amministrazione e Contabilità dell Azienda, e dal Direttore dell Azienda pro tempore; nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli digitalizzati. 4

5 Alle somme riscosse dal Tesoriere per conto dell Azienda sarà applicata valuta primo giorno lavorativo per le Aziende di Credito, successivo a quello di incasso. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le indicazioni previste dall art. 25, comma 4, 5, e 6 della Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante norme sull ordinamento contabile della Regione Toscana, alle quali l Azienda, in quanto compatibili, è sottoposta. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un unica numerazione progressiva a cominciare dall inizio di ciascun esercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l indicazione dell esercizio cui il bollettario si riferisce. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell Azienda, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell Azienda. Tali incassi, a disposizione dell Azienda, saranno immediatamente segnalati all Azienda stessa, alla quale il Tesoriere richiederà l emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione stessa. Il Tesoriere, non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori o notifiche a debitori morosi. ART. 4 (Pagamenti) I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento individuali o collettivi, emessi dall Azienda su moduli 5

6 informatici, numerati progressivamente e su cui è apposta firma digitale dal Coordinatore del Servizio Amministrazione e Contabilità dell Azienda, e dal Direttore dell Azienda pro tempore; nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. Il Tesoriere, però, su conforme determinazione dei competenti organi amministrativi dell Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti come rate di imposte e tasse, anche senza i relativi ordinativi di pagamento, da emettere entro 30 (trenta) giorni successivamente alla richiesta al Tesoriere. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell Azienda di regolare ordinativo, a tutti i pagamenti che, per disposizioni di legge, fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall Azienda dopo l avvenuta consegna dei relativi ordinativi di pagamento al Tesoriere. Il Tesoriere, laddove provvederà al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dell Azienda, mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale, garantirà la valuta dello stesso giorno dell effettivo pagamento disposto dall Azienda, anche nel caso di operazioni su Istituti di Credito diversi. Gli ordinativi di pagamento devono riportare le indicazioni previste dall art. 33, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante norme sull ordinamento contabile della Regione Toscana, in quanto compatibili, e precisamente: il cognome, il nome, il codice fiscale, la residenza del creditore, la somma lorda e netta da pagare, l oggetto 6

7 del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai cui sono stati emessi e nel caso di pagamenti a scadenza fissa, indicando le scadenze stesse. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di ordinativi che presentino errori nell indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Gli ordinativi sono pagabili, di norma, allo sportello della Dipendenza che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti possono essere eseguiti altresì dal Tesoriere tramite i propri sportelli ovvero tramite quelli dei propri corrispondenti. L Azienda potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenente l indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che gli ordinativi di pagamento vengano eseguiti secondo le forme previste dalla normativa vigente e precisamente mediante: - accreditamento in conto corrente bancario e postale intestato al creditore con l indicazione della causale; - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. - accreditamento su carta prepagata rilasciata dal Tesoriere agli studenti universitari per la riscossione delle diverse provvidenze finanziarie dell Azienda a loro favore. Su specifica indicazione dell Azienda, le spese e le tasse inerenti 7

8 l esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari e, in tal caso, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale dell ordinativo l ammontare delle spese in questione di cui al successivo art. 10, ad eccezione dei pagamenti di stipendi al personale e dei diversi benefici agli studenti universitari iscritti agli Atenei di Firenze, Pisa e Siena. Restano escluse da qualsiasi aggravio di spese e tasse le esecuzioni dei pagamenti con le modalità di cui al presente comma relative a: a) stipendi al personale dipendente; b) compensi agli amministratori; c) benefici diversi a studenti universitari. d) pagamento di F24 e F24EP e) pagamenti a qualsiasi titolo ad altri Enti Pubblici Alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella dell ordinativo medesimo sopperirà formalmente l indicazione sul titolo sia dell importo delle spese, che del netto pagato. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi ordinativi gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione e ad apporre il timbro pagato e la propria firma. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all Azienda l importo degli assegni circolari rientrati per l irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell Azienda, informazioni sull esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di 8

9 spesa. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo degli ordinativi è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Cassiere. Nel caso che l Azienda beneficiaria richieda l esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato alla stessa, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. Gli ordinativi di pagamento, accreditati o commutati con l osservanza di quanto sopra stabilito, si considerano titoli pagati agli effetti del bilancio di esercizio. L Azienda specificherà sugli ordinativi di pagamento le istruzioni per l assoggettamento della quietanza all imposta di bollo. L Azienda si impegna a non presentare all Istituto di Credito ordinativi oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale o comunque aventi scadenza perentoria oltre tale termine. ART. 5 (Trasmissione ordinativi di incasso e ordinativi di pagamento) Gli ordinativi d incasso e di pagamento saranno trasmessi dall Azienda al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una fungerà da ricevuta per l Azienda (o eventuale supporto informatico); in tal caso, il Tesoriere dovrà provvedere ad uniformarsi al supporto informatico dell Azienda. 9

10 ART. 6 (Firme autorizzate) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell Azienda dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e gli ordinativi di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle predette comunicazioni. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l intervento dei medesimi è dovuto all assenza o all impedimento dei titolari. ART. 7 (Anticipazioni di cassa) Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere e fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa giacenti presso l Azienda, esaurite le quali ne darà avviso all Azienda medesima. A richiesta dell Azienda, il Tesoriere potrà accordare anticipazioni di cassa, sino ad un importo massimo pari ad un sesto del totale dei ricavi previsti sul bilancio previsionale economico annuale. Il Tesoriere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell Azienda fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l Azienda si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, 10

11 obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Azienda. ART. 8 (Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri pagamenti obbligatori per legge) Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti, per essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'azienda abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché di altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l osservanza del precedente art. 7, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze di mutui, debiti ed altri impegni obbligatori anche all eventuale anticipazione di tesoreria. ART. 9 (Regime di tesoreria) Il servizio oggetto del presente contratto viene espletato in regime di tesoreria unica. Di conseguenza saranno osservate tutte le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia. ART. 10 (Condizioni) Il Tesoriere praticherà sulle giacenze dell Azienda e sulle anticipazioni di cassa le seguenti condizioni: in regime di Tesoreria Unica 11

12 - tasso creditore: 0 (zero) punti di diminuzione per le giacenze iniziali rispetto al T.U.R. tempo per tempo in vigore; - tasso debitore per le anticipazioni di cassa: 0,30 (zerovirgolatrenta) punti in aumento rispetto al T.U.R. tempo per tempo in vigore; in caso di fuoriuscita dal regime di Tesoreria Unica il Tesoriere praticherà inoltre le seguenti condizioni: - tasso creditore: 0,30 (zerovirgolatrenta) punti di diminuzione per le giacenze iniziali rispetto al T.U.R. tempo per tempo in vigore; - tasso debitore per le anticipazioni di cassa: 0,30 (zerovirgolatrenta) punti in aumento rispetto al T.U.R. tempo per tempo in vigore; commissioni: - tasso commissione applicato su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell Azienda: 0,10 %; - accredito sul c/c postale 0 (zero) - accredito mediante vaglia postale 0 (zero) - accredito mediante emissione di assegno circolare ed invio con raccomandata A.R. 0 (zero); oneri a carico dei beneficiari per l esecuzione dei pagamenti: - sulla stessa Banca o su altra Filiale della stessa Banca 0 (zero) - su altra Banca su piazza e fuori piazza 2,50 (duevirgolacinquanta). ART. 11 (Conto riassuntivo del movimento di cassa) Il Tesoriere ha l obbligo di tenere aggiornato e custodire: 12

13 a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario del conto corrente ordinario; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) gli ordinativi di incasso e gli ordinativi di pagamento; d) i verbali di verifica di cassa; e) eventuali altre evidenze previste dalle leggi. ART. 12 ( Comunicazioni periodiche del Tesoriere all Ente Chiusura conti - Reclami) Il Tesoriere, nel caso possa detenere giacenze per conto dell Azienda, invierà all Azienda stessa gli estratti in linea capitale e interessi del c/c di tesoreria alla fine di ogni trimestre. Qualora l Azienda faccia ricorso all utilizzo dell anticipazione di cassa ed il relativo conto corrente risultasse debitore per interessi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre o al 31 dicembre, il Tesoriere trasmetterà all Azienda, a tali date, l estratto di conto regolato per capitali ed interessi e l Azienda stessa si impegnerà ad emettere il relativo ordinativo di pagamento. Il Tesoriere al termine dell esercizio dovrà trasmettere gli ordinativi di incasso e gli ordinativi di pagamento quietanzati in ordine cronologico e progressivo accompagnati dai documenti di quietanza. ART. 13 (Quadro di raccordo del conto - verifiche di cassa) Il Tesoriere procederà di norma trimestralmente al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell Azienda. 13

14 Copia del Quadro di raccordo, nonché l elenco degli ordinativi ineseguiti, dovranno essere trasmessi all Azienda. L Azienda deve darne benestare al Tesoriere oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di invio del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica. ART. 14 (Regime di tesoreria) Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell Azienda. Gratuitamente saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Azienda con l obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell Azienda comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. Alla fine di ogni anno il Tesoriere trasmetterà all Azienda l inventario dei titoli e valori custoditi sia di proprietà dell Azienda che di terzi. ART. 15 (Servizi Aggiuntivi) Il Tesoriere, nell ambito dell espletamento del presente servizio, per problemi organizzativi dell Istituto, ha incaricato l Azienda di curare, tramite proprio soggetto di fiducia, il servizio di ritiro, trasporto e contazione valori, presso le strutture dell Azienda e il successivo versamento in Tesoreria del contante degli introiti derivanti dalle diverse attività esercitate dall Azienda stessa. Il Tesoriere si farà carico delle 14

15 spese sostenute per detta attività nella misura del 50% dell importo complessivo. ART. 16 (Compensi Rimborso spese di gestione) Il servizio di cui al presente contratto viene svolto dal Tesoriere dietro compenso mensile pari ad Euro 2.500,00 oltre IVA, con possibilità di ridurlo ad Euro 1.500,00 oltre IVA nel caso in cui più del 50% dei pagamenti per borse di studio e provvidenze a favore degli studenti giungano al Tesoriere tramite disposizioni per accrediti su IBAN (conti correnti, carte prepagate, ecc). Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dal presente contratto e/o non espressamente previsti dal contratto stesso, l Azienda è tenuta a corrispondere al Tesoriere tutti i diritti e le commissioni, come indicato al precedente art. 10. In ogni caso, il Tesoriere sarà rimborsato a parte dall Azienda di tutte le spese vive sostenute per postali, bolli, telefoniche e telegrafiche (oltre eventuale IVA). ART. 17 (Segnalazioni dei flussi periodici di cassa) Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con l Azienda, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa. ART. 18 (Durata del contratto) La prestazione ha avuto avvio il 1 gennaio 2016 e terminerà il 31 dicembre Il presente contratto decorre dalla data di stipula fino al 31 Dicembre ART. 19 (Risoluzione per inadempienze) 15

16 In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte del Tesoriere alle obbligazioni di cui al presente contratto, l Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi dell art codice civile, previa contestazione delle violazioni per iscritto. ART. 20 (Foro competente) Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto ove l Azienda fosse attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro. ART. 21 (Spese contrattuali) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d uso, secondo quanto disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131 e ss.mm. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L imposta di bollo sull originale informatico di cui all art. 2 della Tabella Allegato A Tariffa Parte I del D.P. R. 642/1972 viene assolta mediante n. ( ) marche da bollo da 16/cad. recanti i seguenti numeri di contrassegno: del 2016, conservati agli atti presso il Servizio Approvvigionamenti e Contratti. ART. 22 (Norme di rinvio) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. ART 23 (Accettazione Clausole contrattuali) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dr. dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 (Riscossioni); - 4 (Pagamenti); - 7 (Anticipazioni di cassa); - 8 (Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri 16

17 pagamenti obbligatori per legge); - 11 (Conto riassuntivo del movimento di cassa); - 12 (Comunicazioni periodiche del Tesoriere all Ente Chiusura conti - Reclami) - 20 (Foro competente). Letto, firmato e sottoscritto p. l AZIENDA p. la DITTA 17

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