Oggetto: servizio di cassa per il periodo Affidamento a Banca Carige S.p.A.-

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1 Dirigente referente: Dott. Riccardo Zanella Prot. gen. n. del REGIONE LIGURIA CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO Deliberazione n. 13 del Oggetto: servizio di cassa per il periodo Affidamento a Banca Carige S.p.A.- IL DIRETTORE GENERALE Visti lo schema di bilancio di previsione 2009 adottato con deliberazione n. 9 del ; Ritenuto necessario attivare, nelle more dell approvazione del bilancio da parte dell Assemblea dei Soci, la convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa; Considerato che nel contratto di appalto relativo all affidamento del servizio di tesoreria della regione Liguria, sottoscritto dalla Carige S.p.A. e dalla Regione Liguria in data 30/04/2008, l art. 2, punto 2, prevede che il Tesoriere si impegna ad estendere contenuti e condizioni del presente atto agli enti del settore regionale allargato di cui all art. 25 della Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 2006, su richiesta di questi e previa autorizzazione dell Amministrazione ; Vista la nota n. P.G./2008/ del 15 ottobre 2008 con la quale la regione Liguria ha comunicato agli enti del settore regionale allargato la possibilità di aderire, previa richiesta di autorizzazione, alla convenzione per il Servizio di Cassa stipulata tra l ente regionale e la Banca Carige; Richiamata la propria nota n. 18/2009 del 23/1/2009, con la quale è stata inoltrata apposita istanza alla Regione Liguria per ottenere l autorizzazione ad aderire all atto convenzionale di Cassa stipulato tra Regione Liguria e Banca Carige; Visto il Decreto n. 82 del del Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali Servizio Controllo Finanziamento Enti Regionali con il quale il Consorzio Centrale Regionale di Acquisto è stato autorizzato a richiedere, in forza dell art. 2, punto 2, della sopracitata convenzione, alla Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, l estensione dei contenuti e delle condizioni del contratto per l affidamento del Servizio di Tesoreria Regionale; Visto lo schema di convenzione predisposto da Banca Carige S.p.A. e ritenutolo idoneo a disciplinare lo svolgimento del servizio di cassa; Su proposta del Dirigente referente; D E L I B E R A Di affidare a Banca Carige S.p.A. il servizio di cassa della Centrale Regionale di Acquisto per il periodo dal al , alle condizioni di cui al testo convenzionale allegato quale parte integrante al presente provvedimento. IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Lionello Ferrando

2 Regione Liguria Consorzio Centrale Regionale di Acquisto Sede Legale: via Fieschi 15 Genova (GE) Sede Operativa: Corso Onofrio Scassi, 1 Genova (GE) ***** CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA L'anno duemilanove, addì 27 del mese di aprile, in Genova, presso la sede legale della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, FRA Il Consorzio Centrale Regionale di Acquisto (C.F. e partita I.V.A ) con sede in Genova rappresentato dal Dott. Lionello Ferrando, nato a Oderzo (TV) il 8/9/1937, il quale dichiara di agire quale Direttore Generale del Consorzio Centrale Regionale di Acquisto e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta. E La Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - (C.F. e P. IVA ), con sede in Genova, Società Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritto all albo dei Gruppi Creditizi della Banca d Italia con il n. di matricola 5074 e cod. meccanografico , rappresentata dalla Rag. Roberta Mazzanti, nata a Genova il 14/11/1951, nella qualità di Dirigente della Banca medesima, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, PREMESSO - che nel Contratto di Appalto relativo alla Convenzione per l affidamento del Servizio di tesoreria regionale, sottoscritto dalla Carige S.p.A. e dalla Regione Liguria in data 30/04/2008, viene previsto all art. 2, punto 2, che il Tesoriere si impegna ad estendere contenuti e condizioni del presente atto agli enti del settore regionale allargato di cui all art. 25 della Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 2

3 2006, su richiesta di questi e previa autorizzazione dell Amministrazione ; - la Regione Liguria con nota n. P.G./2008/ del 15 ottobre 2008 ha comunicato agli enti del settore regionale allargato la possibilità di aderire, previa richiesta di autorizzazione, alla convenzione per il Servizio di Cassa stipulata tra l ente regionale e la Banca Carige; - che, con nota n. 18/2009 del 23/1/2009, il Direttore Generale del Consorzio Regionale d Acquisto ha inoltrato apposita istanza alla Regione Liguria per ottenere l autorizzazione ad aderire all atto convenzionale di Cassa stipulato tra Regione Liguria e Banca Carige; - che la Regione Liguria, con Decreto n. 82 del del Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali Servizio Controllo Finanziamento Enti Regionali ha autorizzato il Consorzio Centrale Regionale di Acquisto a richiedere, in forza dell art. 2, punto 2, della sopracitata convenzione, alla Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, l estensione dei contenuti e delle condizioni del contratto per l affidamento del Servizio di Tesoreria Regionale; Ciò premesso tra il Consorzio Centrale Regionale di Acquisto e la Banca Carige S.p.A. Cassa di Genova e Imperia come sopra rappresentati, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Scopo, materia e limiti della convenzione Il Servizio di Cassa del Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, in seguito per brevità denominato Consorzio, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente, è affidato alla Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - (in seguito, per brevità, denominata Cassiere), alle condizioni tutte indicate nel seguito del presente atto. 3

4 Art. 2 Durata della convenzione 1. Il contratto ovvero la convenzione ha durata 5 anni a decorrere dal 1 maggio 2009 e il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare l incarico in oggetto per ulteriori periodi, da confermarsi con assunzione di apposita deliberazione da parte dell Ente compatibile con la normativa vigente in materia di appalti pubblici. 2. La facoltà di cui al comma 1 non costituisce impegno vincolante per il Consorzio che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il Cassiere abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin d ora ad avanzare nel caso in cui il Consorzio non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell incarico sia il diritto di eseguire la convenzione per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta. Art. 3 Responsabilità del Cassiere Il cassiere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti del Consorzio sia nei confronti di terzi della regolarità delle prestazioni eseguite in adempimento della presente convenzione di cassa. Art. 4 Locali per il Servizio di cassa Il Servizio di Cassa sarà espletato dal Cassiere per mezzo dello sportello bancario all interno dei locali già utilizzati per l espletamento del servizio di cassa della cessata Azienda Ospedaliera Villa Scassi. Il suddetto sportello dovrà disporre di personale specificatamente dedicato ed in misura adeguata ad assicurare, a giudizio del Consorzio continuità al servizio di cassa. Art. 5 Condizioni economiche contrattuali Nell ambito del servizio affidato con la presente convenzione, verranno applicate dal Cassiere al 4

5 Consorzio le condizioni sotto riportate:. Tasso di interesse passivo da applicare sulle anticipazioni di cassa autorizzate a norma di legge: - Tasso Ufficiale di Riferimento B.C.E. aumentato di 10 (dieci) centesimi di punto percentuale, con capitalizzazione trimestrale degli interessi;. Tasso di interesse attivo da applicare alle giacenze di cassa: - Tasso Ufficiale di Riferimento B.C.E. diminuito di 25 (venticinque) centesimi di punto percentuale, con capitalizzazione trimestrale degli interessi;. Valute da applicare a favore dei beneficiari di pagamenti: 2 (due) giorni lavorativi successivi;. Condizioni economiche per postazioni POS fisico, virtuale e adesione al servizio Bankpass web esercente: canone 0 (zero);. Commissioni da applicare per servizio incasso mediante RID:. 0 (zero). Ai conti correnti di cui sopra si applicano le norme e disposizioni previste dalla relativa letteracontratto da sottoscrivere in sede di apertura degli stessi. Art. 6 Riscossione delle entrate 1. Il Cassiere riscuote, in base ad ordinativi di incasso anche cumulativi, le entrate dell Amministrazione. 2. Il Cassiere deve accettare, salvo espressa diffida dell Amministrazione, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, anche se non iscritte in bilancio o iscritte in difetto od anche in pendenza dell emissione del relativo ordinativo, rilasciandone ricevuta bancaria con l indicazione di titolo di versamento e con la clausola Salvo conferma ed accettazione da parte dell Istituto. 3. Il Cassiere comunica tali incassi tempestivamente al Consorzio con l esatta indicazione del versante, della causale e data di versamento e della valuta di accredito e comunque non oltre il successivo giorno lavorativo, richiedendo l emissione dei relativi ordini di riscossione. 5

6 4. Gli ordinativi di incasso dovranno riportare i seguenti elementi minimi: a. l indicazione del debitore; b. l ammontare della somma da riscuotere; c. la causale; d. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e. il numero progressivo; f. l esercizio fiscale e la data di emissione. Art. 7 Versamento delle entrate 1. Per le somme in ogni modo riscosse il Cassiere rilascia quietanza liberatoria da staccare da apposito bollettario, anche derivante da procedura informatica, contrassegnato da un numero progressivo nell ambito di ciascun esercizio finanziario. 2. Il Cassiere è responsabile della regolarità delle quietanze d entrata. Art. 8 Ordinativi di incasso inestinti alla fine dell esercizio 1. Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell esercizio cui sono imputati sono restituiti, entro il 10 gennaio successivo, al Consorzio per l annullamento. Art. 9 Pagamento delle spese 1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere effettuato esclusivamente dal Cassiere. 2. Il Cassiere effettua, per conto dell ente, i pagamenti sulla base degli ordinativi di pagamento, emessi dall ente entro il secondo giorno successivo lavorativo a quello di presa in carico. Di regola, i titoli di spesa sono pagabili con le valute in uso presso il sistema interbancario e con oneri a carico dei beneficiari, come segue: - per cassa tramite lo Sportello interno o l intera rete di sportelli nazionali della banca, i quali 6

7 operano in circolarità; - con bonifico bancario disposto sui conti correnti della Banca o di altre banche in qualsiasi località del territorio nazionale ed estero con le modalità previste dalle procedure interbancarie; - a mezzo di c/c postale; - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; - a mezzo di c/c postale o assegno circolare non trasferibile - ogni altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente. 3. Il Cassiere non può eseguire gli ordinativi di pagamento in mancanza dei codici interbancari previsti dalle normative vigenti (IBAN) e per la quale mancanza è applicata relativa sanzione, pena l addebito della stessa al Cassiere. Art. 10 Modalità dei pagamenti 1. I titoli di spesa emessi dal Consorzio sono estinti dal Cassiere con le modalità di pagamento in essi contenute. 2. Il Cassiere è tenuto a comunicare al Consorzio il mancato pagamento degli ordinativi di pagamento per insufficienza di disponibilità di cassa. 3. Il Cassiere non darà corso ad alcun pagamento di titoli incompleti, sui quali risultino discordanze di indicazioni, di cifre, di beneficiario o privi dei seguenti elementi minimi: a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b. la data di emissione; c. l indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, e delle modalità di estinzione del mandato ed il relativo codice fiscale o la partita IVA; d. l ammontare della somma dovuta e la scadenza; 7

8 e. la causale e gli estremi dell atto esecutivo che legittima l erogazione della spesa; f. eventuali cessioni di crediti o pignoramenti, nonché eventuali recuperi di crediti; g. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; h. l eventuale riferimento all utilizzo di fondi vincolati. 4. Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare, a titolo di quietanza, il timbro del Cassiere, la data e la dizione pagato. 5. Il Cassiere è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni indicate negli ordinativi di pagamento con particolare riguardo alla corretta identificazione del beneficiario o dell intestatario dei conti correnti nel caso di pagamento a mezzo bonifico. Art. 11 Bolli di quietanza Il Cassiere è tenuto ad assoggettare gli ordinativi di pagamento alla tassa di bollo prevista dalle norme vigenti, fatte salve le eccezioni indicate specificatamente sul titolo dal Consorzio. Art. 12 Pagamenti obbligatori Il Cassiere è tenuto a pagare, anche in mancanza del relativo ordinativo, le spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte ed altre somme comunicate dal Consorzio entro i limiti delle disponibilità di cassa. In tali casi il Cassiere dovrà chiedere immediatamente l emissione del relativo ordinativo a copertura. Art. 13 Adempimenti in ordine alla firma dei titoli di riscossione e di pagamento Il Consorzio comunica preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e le eventuali successive variazioni allegando i relativi facsimili di firma. Il Cassiere è tenuto a non dare esecuzione ai titoli di pagamenti non muniti delle firme di cui sopra. 8

9 Art. 14 Trasmissione dei titoli di riscossione e di pagamento Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi al Cassiere direttamente dal Consorzio con elenco in doppio esemplare uno dei quali è restituito con ricevuta. Art.15 Condizioni 1. Il servizio di Cassa è reso a titolo gratuito, senza diritto ad alcun compenso. 2. Spettano, tuttavia, al medesimo, il rimborso di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora assunti carico del Consorzio per espressa indicazione sui titoli. 3. Il rimborso di dette spese avviene annualmente su presentazione di distinta documentata e l addebito relativo verrà effettuato previo benestare che il Consorzio dovrà rilasciare entro 20 giorni dalla presentazione della distinta stessa. Art. 16 Custodia ed amministrazione di fondi, titoli ed altri valori 1 Il Cassiere è direttamente responsabile delle somme e valori di cui è depositario a nome e per conto dell Istituto. 2 Il Cassiere si obbliga a custodire ed amministrare gratuitamente i titoli ed i valori di qualsiasi natura di cui il Consorzio, in ragione di proprietà per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito. 3 Il deposito, il prelievo o comunque il movimento di detti titoli dovrà essere disposto esclusivamente dal Consorzio con apposito ordine scritto a firma del Dirigente incaricato. Art. 17 Contabilità registri ed altri documenti obbligatori 1. Il Cassiere deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa ed in particolare: 9

10 il registro di cassa con i movimenti attivi e passivi; la raccolta delle distinte giornaliere di assunzione in carico dei titoli di riscossione e di pagamento; il partitario analitico delle riscossioni e dei pagamenti effettuati; la situazione aggiornata degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti; la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate in pendenza dell emissione degli ordinativi di incasso da parte del Consorzio; tutti gli altri registri che, nel corso del servizio, si rivelino eventualmente necessari o che siano previsti da speciali disposizioni legislative o regolamentari. Art. 18 Comunicazioni periodiche reclami 1. Il Cassiere è tenuto a trasmettere all Istituto: a) giornalmente il giornale di cassa contenente l elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti, l elenco degli incassi in attesa di riversale e dei pagamenti effettuati in assenza di mandato e la determinazione del fondo effettivo di cassa; b) mensilmente l estratto del conto corrente di Cassa; c) al termine di ogni trimestre, il rendiconto dei movimenti attivi e passivi di cassa: l elenco analitico dei mandati pagati e delle reversali incassate dall inizio dell esercizio; l elenco analitico degli incassi senza reversale e dei pagamenti effettuati in assenza di mandato dall inizio dell esercizio; 2. Il Consorzio ed il Cassiere procedono periodicamente, ovvero quando lo ritengono opportuno, anche mediante l utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità. 3. Il Consorzio ed il Cassiere segnalano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, 10

11 inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio. Art. 19 Resa del conto della gestione di cassa dell esercizio chiuso 1. Il Cassiere deve rendere conto della gestione di cassa relativa all esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello a cui si riferisce il conto. 2. In caso di cessazione della gestione del servizio di cassa prima della fine dell esercizio, la resa del conto deve essere fatta entro due mesi dalla data di cessazione del servizio. Art. 20 Verifiche di cassa 1. Il Consorzio dispone trimestralmente o in qualsiasi momento delle verifiche, delle quali deve essere redatto apposito verbale. 2. Le verifiche di cui al comma precedente debbono aver luogo comunque: quando venga a cessare per qualunque motivo la gestione del Cassiere; quando si verifichi il trasferimento del servizio da un Cassiere ad un altro per stabilire la separazione delle responsabilità del Cassiere cessante da quella subentrante. Art. 21 Spese di stipula Le spese di stipulazione della presente convenzione per scrittura privata sono a carico del Consorzio; le eventuali spese di registrazione in caso d uso saranno a carico della parte che intende avvalersene Art. 22 Foro competente Per eventuali controversie che emergessero all interpretazione e all esecuzione di quanto previsto 11

12 dal presente atto, l unico foro competente in via esclusiva è quello di Genova. Art 23 Domicilio Il Cassiere elegge domicilio legale presso la propria sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, il Consorzio presso la propria sede operativa in Genova, Corso Onofrio Scassi 1. Genova, Per la Banca CARIGE S.p.A. Per il Consorzio Centrale Regionale di Acquisto IL DIRETTORE GENERALE F.to Dott. Lionello FERRANDO 12

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