C O N V E N Z I O N E PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'E.Z.I.T. Premesso che l Ente per la Zona Industriale di Trieste in
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1 C O N V E N Z I O N E PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'E.Z.I.T. Premesso che l Ente per la Zona Industriale di Trieste in liquidazione, con decreto del Commissario liquidatore n. di data ha disposto la pubblicazione di un avviso per un indagine di mercato ai fini dell acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di Cassa dell EZIT nonché l autorizzazione all'affidamento del servizio e alla stipula dei relativi contratti; Atteso che in esito all espletamento della succitata procedura il servizio in oggetto è stato affidato, giusto decreto del direttore pro tempore dell Ente n. del all istituto di credito con sede legale a in capitale sociale Euro, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, codice fiscale e partita IVA n., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è disposto ad accettarlo, tra il signor Paolo Marchesi nato a Romano di Lombardia (BG) li 27 marzo 1939 C.F.MRCPLA39C27H509K in qualità di Commissario Liquidatore dell Ente per la Zona Industriale di Trieste in Liquidazione, giusta delibera della Giunta Regionale n. 2272, di data 13 novembre 2015, e successiva Delibera di conferma e proseguimento dell incarico della Giunta regionale suddetta numero 2119 dell 11 nomembre 2016, pubblicata sul
2 BUR del Friuli Venezia Giulia numero 48 del 30 novembre 2016; ed il signor nato il C.F. che agisce per conto della nella sua qualità di in forza di del, si conviene quanto segue: ART. 1 - L'Ente per la Zona industriale di Trieste (per brevità in appresso chiamato Ente) affida il proprio integrale servizio di cassa alla Banca (che in appresso sarà indicata Banca) che accetta di espletarlo per il periodo dal al temine del mandato commissariale e comunque per un massimo di anni 2 rinnovabile per un ulteriore periodo di, massimo, anni 1. L ente si si riserva la facoltà di disporre, ex art. 106, comma 12 del dlgs n. 50/2016, in relazione a esigenze sopravvenute dell Ente, ad aumentare o ridurre la quantità del servizio, nei limiti di legge e fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. E fatto obbligo all aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto, nell arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei dall anzidetta scadenza ART. 2 - Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha
3 per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente e dal medesimo ordinato con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative. Resta inteso che la presente Convenzione di cassa non impegna in alcun modo la Banca in compiti di tesoreria dai quali la stessa rimane completamente sollevata e indenne da responsabilità. Di comune accordo fra le parti, potranno in ogni momento essere apportati, nell'espletamento del servizio, tutti i perfezionamenti ritenuti necessari. ART. 3 - Le entrate saranno riscosse in base a reversali numerate progressivamente emesse dall'ente e firmate dal Direttore o da un suo delegato, contro rilascio di regolari quietanze, numerate progressivamente e compilate con procedure e moduli meccanizzati. La Banca è tenuta ad incassare le somme che venissero versate a favore dell'ente anche in mancanza del relativo ordine di riscossione (reversale), rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente in ordine al credito effettivamente vantato". Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'ente per l'emissione dei relativi ordini di riscossioni (reversali). Sulle reversali, che conterranno anche l'indicazione dell'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera od infruttifera, a cui le entrate incassate
4 debbono affluire ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 720/1984, la Banca apporrà il numero progressivo e la data delle relative quietanze emesse. ART. 4 - I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base a mandati, individuali o collettivi, emessi dall'ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalla persona e con le modalità indicate nel primo comma dell'art. 3. Tutti i pagamenti verranno prontamente eseguiti con la dovuta diligenza in ordine alle rispettive scadenze. Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare regolare quietanza sul relativo mandato dalla persona legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza indicata sul mandato medesimo. I mandati a favore di Enti Pubblici si intendono pagabili ai rispettivi tesorieri con le forme previste dalla legge. E' vietato il pagamento di mandati provvisori. La Banca si asterrà dal pagare mandati che fossero privi dell'indicazione del codice fiscale o partita IVA del beneficiario presentassero abrasioni o cancellature e discordanze fra le somme scritte in lettere e quella scritta in cifre. ART. 5 - Oltre che con la quietanza sui titoli di spesa è ammessa, senza spese, l'estinzione dei mandati mediante accreditamento sul c/c bancario intrattenuto dal creditore presso la Banca medesima ovvero presso Aziende di Credito corrispondenti, o con versamento sul conto corrente postale oppure mediante commutazione in assegno circolare non
5 trasferibile. In tal senso l'ordine di accreditamento e di commutazione deve essere formulato dall'ente e risultare dal contesto del mandato, mentre in luogo della quietanza del beneficiario verrà apposta una relativa attestazione di estinzione del mandato. ART. 6 - Nessuna responsabilità farà carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità delle quietanze. La Banca eseguirà senza mandato soltanto i pagamenti obbligatori od eventuali altri ricorrenti che potranno, in ogni momento, venire indicati per iscritto dall'ente (acqua, luce, gas, F24 on line, ecc.). Tali pagamenti saranno subito regolarizzati dall'ente con l'emissione dei corrispondenti ordinativi di pagamento. ART. 7 - L'Ente si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone autorizzate (depositandone presso la Banca le firme) a firmare le reversali ed i mandati nonchè, tempestivamente, tutte le eventuali variazioni, per aggiornare le comunicazioni stesse, unitamente alla copia conforme delle deliberazioni degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra e dei relativi esemplari di firma. ART. 8 - Le reversali ed i mandati saranno trasmessi dall'ente alla Banca, accompagnati da distinte in doppio esemplare sulle quali saranno indicati il numero della reversale o del mandato ed il relativo importo da pagare o riscuotere. Un esemplare di dette distinte sarà restituito all'ente debitamente firmato dalla Banca
6 per ricevuta. ART. 9 - L'Ente avrà cura di apporre sui mandati e sulle reversali tutte le indicazioni necessarie agli effetti della regolarità fiscale delle quietanze. L'Ente potrà provvedere, se del caso, ad avvisare i beneficiari dell'emissione dei mandati solo dopo l'avvenuta consegna dei medesimi alla Banca. ART La Banca invierà periodicamente con scadenza almeno settimanale il giornale di cassa. A richiesta dell'ente la Banca si impegna a fornire liste delle operazioni effettuate, raggruppate per singola causa. La Banca produrrà inoltre, periodicamente, una evidenza delle operazioni mancanti delle previste reversali o mandati. La Banca produrrà, con cadenza giornaliera, l'estratto conto della posizione intrattenuta presso la Banca d'italia. Poichè l'ente è soggetto al sistema di Tesoreria Unica previsto dalla legge 720/1984, l'anticipazione di cassa sin d'ora accordata dalla Banca verrà gestita, quando utilizzata, attraverso un apposito c/c bancario. Trimestralmente la Banca invierà all'ente l'estratto conto per l'emissione del relativo mandato di liquidazione degli interessi maturati. L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi ed a segnalare tempestivamente alla Banca e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data d'invio degli stessi, le eventuali differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate, sollevando la Banca da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata
7 segnalazione delle eventuali discordanze. Trascorso il periodo sopra indicato senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti conto si intenderanno approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Dopo la chiusura dell'esercizio, una volta concordate le risultanze del conto, l'ente disporrà a mezzo ordinativo il trasferimento "A NUOVO" del saldo di cassa relativo all'esercizio scaduto. ART I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'e.z.i.t. e in difetto di queste facendo ricorso all anticipazione di cassa concessa da regolarsi sulla base del tasso predeterminato nella lettera di offerta. I relativi interessi saranno liquidati trimestralmente. ART Le reversali rimaste da eseguire alla fine dell'esercizio saranno restituite all'ente. ART La Banca provvederà a commutare d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, i mandati di pagamento individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ogni anno e ad inviarli ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART La banca assumerà in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, previo rilascio di regolari ricevute, i titoli ed i valori di proprietà dell'ente previsti dall'art. 6 del D.M. Tesoro nonché quelli eventualmente depositati da terzi per cauzioni. I titoli ed i valori dati a cauzione potranno essere restituiti solo su
8 disposizione scritta dell'e.z.i.t. ART Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dalla Banca a fonte di un corrispettivo, annuo, di euro 1.000,00 (milleeuro), anche a copertura di ogni onere e spesa, da liquidare secondo accordi tra le parti e da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore. Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla stessa nell offerta della banca, si applicheranno i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela. Fa inoltre parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche la lettera di data, assunta a protocollo Ezit sub., in data,, con tutte le clausole collaterali ivi inserite che si intendono ferme e valide per tutta la durata della convenzione e suoi eventuali rinnovi. Qualsiasi variazione della convenzione dovrà essere oggetto di accordo consensuale fra le parti. ART 16 - In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, l'ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca stessa. ART. 17. la Banca si impegna ad osservare nei rapporti con il personale dell Ente il Codice di comportamento dei dipendenti regionali approvato con D.P.G.R. 39 dd ;
9 ART Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, s'intendono richiamate e operanti le vigenti leggi e regolamenti in materia. ART Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico della Banca. ART Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi e come foro competente quello di Trieste. Trieste, E.Z.I.T. in LIQUIDAZIONE BANCA Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, si dichiara di approvare, specificamente, le disposizioni degli articoli seguenti del contratto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. BANCA
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