PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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1 PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Approvato con delibera del C. P. n. 65 del 18 giugno 2007)
2 INDICE 1. Fonti e finalità 2. Definizione di documento amministrativo 3. Soggetti titolari 4. Accesso per via telematica 5. Notifica ai controinteressati 6. Consiglieri provinciali 7. Responsabile del procedimento di accesso 8. Ufficio relazioni con il pubblico 9. Albo pretorio 10. Pubblicità degli atti 11. Diritto di accesso 12. Modalità di accesso 13. Accesso informale 14. Accesso formale 15. Difensore civico 16. Accesso sospeso 17. Casi di esclusione 18. Abrogato 19. Archivio delle istanze di accesso 20. Rinvio 21. Entrata in vigore
3 Art. 1 Fonti e finalità 1. Il presente regolamento è adottato in applicazione degli articoli 7 e 10 del D. Lgs. 267/00, degli artt. 22 e segg. della L. 241/90, del DPR 445/00, DPR 184/06 come successivamente modificate ed integrate e dell'art. 12 dello Statuto della Provincia. 2. Ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa il presente regolamento disciplina le modalità per l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e i casi di esclusione. Art. 2 Definizione di documento amministrativo 1. Ai sensi dell art.1 lett. a) del DPR 445/2000 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell attività amministrativa. Art. 3 Soggetti titolari 1. Chiunque ha diritto di accesso alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio provinciale, alle determinazioni dirigenziali e a tutti gli atti pubblicati all'albo pretorio secondo quanto disposto all'art. 9 del presente regolamento. 2. Per tutti gli altri documenti amministrativi è titolare del diritto di accesso chiunque abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché tutti i cittadini singoli ed associati in qualità di rappresentanti di interessi pubblici o diffusi. Art. 4 Accesso per via telematica 1. La Provincia assicura che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. 2. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, dagli art. 4 e 5 del DPR 68/2005 e dal D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. Art. 5 Notifica ai controinteressati 1. Fermo quanto previsto dall art. 11, la Provincia, se individua soggetti controinteressati, di cui all art. 22, comma 1, lett. c), della Legge n. 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Provincia provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. Art. 6 Consiglieri provinciali 1. I Consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere gratuitamente, e per finalità connesse all esercizio del mandato, copia degli atti adottati dalla Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia medesima
4 Art. 7 Responsabile del procedimento di accesso 1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è responsabile del procedimento di accesso. Per i procedimenti già conclusi responsabile dell accesso è l Ufficio Relazioni con il Pubblico. Art. 8 Ufficio relazioni con il pubblico 1. All Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), anche in collaborazione con altre strutture dell Amministrazione, spettano in generale tutte le attività inerenti l informazione al pubblico sui diritti dell utenza nei rapporti con la Provincia. 2. Per le finalità di cui al precedente comma sono attivati il numero verde e la posta elettronica urp@provincia.pisa.it. 3. E', altresì, operativo presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico un terminale a disposizione dell'utenza per favorire l'accesso telematico agli atti dell'ente 4. L Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), come previsto da apposito regolamento, può promuovere iniziative volte al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure e all incremento delle modalità di accesso. 5. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico (URP). Art. 9 Albo pretorio 1. Nella sede della Provincia, in luogo accessibile al pubblico è collocato l'albo pretorio, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e la loro conservazione senza danneggiamenti o sottrazioni. 2. Mediante affissione nell'albo pretorio, sono pubblicate tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le determinazioni dirigenziali, i decreti del Presidente, gli avvisi di convocazione del Consiglio, i bandi di gara e di concorso. 3. Sono, altresì, pubblicate all Albo, ai sensi dell art.26 della L.241/90 come modificato dalla L.15/05, e successive modificazioni ed integrazioni, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone, in generale, sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero, nei quali si determina l interpretazione di norme giuridiche e si dettano disposizioni per l applicazione di esse e, più in generale, tutti gli atti per i quali tale forma di pubblicità sia prevista per legge o per regolamento. Art. 10 Pubblicità degli atti 1. Al fine di favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, la Provincia, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, dispone la pubblicazione dello statuto, dei regolamenti, degli atti pubblicabili ai sensi del precedente art. 9 sul sito internet Tale forma di pubblicità avviene a cura del Responsabile del procedimento e si attiva contestualmente a quella all'albo pretorio. Art. 11 Diritto di accesso 1. I documenti amministrativi della Provincia e da questa conservati sono liberamente consultabili secondo le modalità stabilite dai successivi articoli
5 2. Il diritto di accesso, che si esercita mediante la visione e l'eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi, si intende esteso agli atti preparatori, agli allegati che costituiscono parte integrante del provvedimento, nonché agli atti con essi approvati ed ai documenti richiamati, fatte salve le eccezioni previste dalla dall art.24 della L. 241/90 come sostituito dall art. 16 della L.15/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e da quanto stabilito ai successivi artt.16 e 17 del presente regolamento Art. 12 Modalità di accesso 1. La visione dei documenti è gratuita e deve essere effettuata, usando ogni diligenza e cura nel consultarli, presso l ufficio indicato nell atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura al pubblico dell ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. E vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 2. La riproduzione di copie dei documenti amministrativi, anche in forma cartografica, in possesso della Provincia avviene subordinatamente al rimborso dei costi correnti di riproduzione, stabiliti con determinazione dirigenziale e salve le disposizioni di bollo in quanto dovuto o richiesto ai sensi del DPR n. 642 e successive modifiche. Su richiesta dell interessato le copie potranno essere autenticate. 3. Le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate su appositi supporti forniti dall Amministrazione ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. L uso degli strumenti informatici è riservato esclusivamente al personale della Provincia. 4. La p.a. ove ritenga di rispondere negativamente all istanza di accesso, ne dà preventiva comunicazione scritta al richiedente che entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni scritte e documenti. 5. Nel caso di eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento. Art. 13 Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale, per scritto, per telefono, fax o per mezzo di strumenti telematici, all ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento oppure all Ufficio Relazioni con il Pubblico. 2. L interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure ogni altro riferimento utile per la sua individuazione. Inoltre deve fornire la propria identità ed eventualmente i propri poteri rappresentativi nonché, ove occorra, le motivazioni della richiesta. 3. La richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo, o dal legale rappresentante dell Ente. 4. L informazione e consultazione di pubblicazioni ufficiali e degli atti indicati all art. 9 comma 2 del presente regolamento è effettuata su domanda informale dell interessato, espressa verbalmente o con altre modalità, senza che si debba procedere all identificazione del richiedente. 5. La richiesta, esaminata immediatamente, è accolta mediante visione del documento e, se richiesto, rilascio di copie nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Art. 14 Accesso formale 1. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta di accesso in via informale, o, in base al contenuto del documento richiesto, la Provincia riscontri l esistenza di controinteressati, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull accessibilità dei documenti, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale, in carta libera, all ufficio
6 competente a formare l atto conclusivo del procedimento oppure all Ufficio relazioni con il pubblico. Della presentazione della domanda è rilasciata regolare ricevuta. 2. Al di fuori dei casi indicati nel comma precedente, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, della quale è rilasciata ricevuta. 3. Il procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della richiesta. 4. La comunicazione dell accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l indicazione dell ufficio e del responsabile, completo della sede, del recapito telefonico al quale l interessato potrà rivolgersi e dell orario e dei giorni di apertura al pubblico, nonché l indicazione di un congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Qualora sia possibile, il responsabile del procedimento può disporre la spedizione a domicilio di copia dei documenti richiesti, previo pagamento dei costi di riproduzione e spedizione 5. Ove la domanda sia irregolare, incompleta o generica il responsabile del procedimento di accesso entro dieci giorni dal ricevimento, è tenuto a darne motivata comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale la domanda decade. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di protocollazione della richiesta perfezionata. 6. Qualora la domanda presentata riguardi documenti che dovessero risultare appartenenti ad altra Amministrazione, la Provincia provvederà a trasmettere la richiesta all Amministrazione interessata, avvisando il richiedente. 7. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di protocollazione della richiesta questa si intende respinta 8. Sono respinte con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento le richieste relative ad intere categorie di documenti. 9. In caso di diniego dell accesso, espresso o tacito, o di differimento, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi di legge. Art. 15 Difensore civico 1. Il cittadino interessato al procedimento di accesso, in caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento della richiesta, fermi restando i mezzi giurisdizionali previsti dalla legge, può ricorrere al difensore civico della Provincia e qualora tale organo non sia istituito al difensore civico regionale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica. 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare al difensore Civico le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni del Difensore Civico. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso. 5. Ove il Difensore Civico ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso. 6. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi
7 inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 7. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso al Difensore Civico avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 8. La decisione del Difensore Civico è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990.
8 Art. 16 Accesso sospeso 1. L'accesso è sospeso quando tratta di atti la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza di persone, gruppi o imprese, così come previsto dalla normativa. 2. L'accesso è, altresì, sospeso, ove sia necessario salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. In particolare, l'accesso è sospeso nelle seguenti ipotesi di: a) elenchi di ditte da invitare a gare di trattativa privata, di licitazione privata o appalto concorso fino alla conclusione del procedimento di gara; b) documentazione attinente lavori delle commissioni di concorso, fino all adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici c) verbali di sopralluogo, denunce, contestazioni, intimazioni, procedimenti e sanzioni amministrative a ditte e soggetti privati con cui l'amministrazione ha rapporto, fatta eccezione per i diretti interessati fino alla conclusione del relativo procedimento. 4. Sono resi accessibili dopo che il relativo procedimento è concluso i documenti attinenti la fase preparatoria di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione 5. L'atto che dispone la sospensione dell'accesso e ne indica la durata, è un provvedimento motivato di competenza del Dirigente competente per materia. Art. 17 Casi di esclusione 1. Sono esclusi dall'accesso: a) schemi degli impianti tecnici relativi alle sedi della Provincia, nonché degli immobili di proprietà della Provincia; b) chiavi di accesso ai software, password, combinazioni di casseforti, sistemi di sicurezza e gli atti in cui questi sono descritti ed elencati; c) atti contabili, documenti fiscali, cessioni di credito e simili attinenti a posizioni di soggetti con cui l'ente ha rapporti economici, nonché ogni altra documentazione riguardante la capacità finanziaria e di mezzi di soggetti con cui l'amministrazione ha rapporti, fatta eccezione per i diretti interessati; d) pareri legali resi all'amministrazione dall'avvocatura della Provincia o da consulenti esterni che attengono a procedure contenziose o precontenziose; e) documentazione attinente situazioni private dell'impiegato: procedimenti penali, disciplinari, vita privata, salute, carriera, trattamento economico, accertamenti medici, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza. Resta salvo il diritto di accesso al dipendente in relazione agli atti presenti nel proprio fascicolo personale; f) rapporti alla Procura generale e alle procure della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; g) documenti in possesso dell'amministrazione o attribuibili all'amministrazione quale parte in un processo civile, penale, amministrativo o fiscale, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio; h) i documenti relativi agli appalti dichiarati dalle imprese coperti da brevetto industriale, diritto d'autore, segreti tecnici o commerciali o ritenuti meritevoli di tutela da parte dei diretti interessati con espressa motivazione da rendere in sede di gara; i) documenti relativi all'operato di commissioni di studio e di gruppi di lavoro interni all'amministrazione che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;
9 j) verbali delle sedute della Giunta; k) i documenti amministrativi contenenti informazione di carattere psico attitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi; l) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. [Art. 18 Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l accesso ABROGATO ] Art. 19 Archivio delle istanze di accesso 1. E istituito presso l URP l'archivio automatizzato delle richieste di accesso. 2. L archivio contiene i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso ed è costantemente aggiornato con le informazioni attinenti al relativo corso, fornite dai servizi interessati. Art. 20 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi. Art. 21 Entrata in vigore 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
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