Sezione Civile - Fallimentare
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- Giovanni Marra
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1 N.R.G. 15/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile - Fallimentare ISTANZA N. 8 bis Il Giudice delegato vista l istanza avanzata dal Curatore per la vendita dei beni di pertinenza del fallimento; visti gli artt. 104 ter e 107, L.fall., ORDINA procedersi alla vendita senza incanto dei seguenti beni immobili al prezzo base di seguito indicato, tutti meglio descritti in seno alle perizie valutative in atti (che devono intendersi qui per intero richiamate e trascritte e a cui si fa integrale rinvio), inclusi i dati catastali e i confini: Lotto 1) appartamento in condominio residenziale sito in Cesena (FC), Viale Sacco e Vanzetti n.54 identificato al catasto fabbricati del Comune di Cesena, al fg. 110 mappale 1113 sub 22, cat. A/2, classe 4, vani 5,5, rendita 681,72 fg. 110 mappale 1113 sub 24, cat. C/6, classe 3, mq. 16, rendita 82,60, valore di perizia ,00 prezzo base d asta di ,00 Lotto 2) villetta a schiera sita in Longiano, Via A.B. Sabin n.12 identificato al catasto fabbricati del Comune di Longiano, al fg. 6 mappale 260 sub 34, cat. A/3, classe 3, vani 8,5, rendita 702,38, fg.6 mappale 260 sub 24, cat. C/6, classe 1, mq.23, rendita 43,95. L immobile è oggetto dell eredità del defunto Vicini Arnaldo (socio fallito) accettata con beneficio d inventario da parte degli eredi,
2 valore di perizia ,00 prezzo base d asta di ,00 DISPONE che gli interessati all acquisto debbano depositare entro le ore 12,00 del giorno antecedente l udienza sotto fissata per l apertura delle buste, presso la Cancelleria dell ufficio fallimentare di questo Tribunale, un offerta di acquisto in bollo in busta chiusa; che l offerta debba essere accompagnata dal deposito di cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a curatela fallimento n.15/2014 Tribunale di Forlì che dovranno essere inseriti nella busta medesima; che l offerta, irrevocabile ai sensi dell art. 571 comma 3 c.p.c., debba indicare: - se l offerente è persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale (ed eventualmente la partita IVA se l offerta viene effettuata nell ambito dell esercizio di impresa o professione), la residenza e, se diverso, il domicilio, lo stato civile, indirizzo mail valido ovvero recapito telefonico; se l offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; - se l offerente è una società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l indirizzo di posta elettronica certificata; - l indicazione del bene per il quale l offerta è proposta, contenente anche il corrispondente numero identificativo del lotto; - l indicazione del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore, a pena d inefficacia, di un quarto rispetto al prezzo base), e del lotto per il quale viene presentata; non è consentito il pagamento rateale; - l indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla data di aggiudicazione; che all offerta debbano essere allegati, sempre in busta chiusa e senza segni di
3 riconoscimento all esterno, oltre agli assegni circolari costituenti la cauzione, come in precedenza indicato, i seguenti documenti: - se l offerente è persona fisica: fotocopia di documento di identità (e dell eventuale coniuge in regime di comunione legale dei beni); - se l offerente è una società: visura camerale aggiornata, copia del documento di identità di chi ha sottoscritto l offerta in rappresentanza della società e parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell atto da cui risultino i relativi poteri; - nell ipotesi in cui la cauzione sia versata a mezzo bonifico, dovrà essere allegata copia della contabile di bonifico; - nell ipotesi in cui l offerta sia trasmessa a mezzo P.E.C., tutti i superiori documenti dovranno essere allegati in formato.pdf (scansione per immagine); che il Cancelliere ricevente l offerta provveda ai sensi dell art. 571 u.c. c.p.c. annotando all esterno della busta chiusa: il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito; il nome del Giudice delegato; la data dell'udienza fissata per l esame delle offerte; la data ed ora del deposito; che le offerte non siano efficaci nei casi espressamente previsti dall art. 571 comma 2 c.p.c.; che le buste contenenti le offerte presentate siano aperte all udienza fissata per il giorno alle ore 12,30, ai sensi degli artt. 571 e seg. c.p.c., nell ufficio del Giudice Delegato al fallimento, presso il Tribunale di Forlì, piazza Beccaria n. 1, II piano, stanza n. 46; che, nel caso di presentazione di un unica offerta, conformemente alle previsioni di cui all art. 572 c.p.c, si proceda all aggiudicazione con le seguenti modalità: - qualora l offerta sia pari o superiore al valore dell immobile stabilito nell ordinanza di vendita, la stessa sarà senz altro accolta; - qualora il prezzo offerto sia inferiore rispetto al prezzo stabilito nell ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice potrà far luogo alla vendita ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore
4 con una nuova vendita; che, nel caso di più offerenti, ai sensi dell art. 573 c.p.c., si procederà alla gara tra gli stessi, con base di partenza l offerta più alta ed aumento minimo come di seguito indicato. Le offerte in aumento sull offerta più alta non potranno essere inferiori a: 250,00 per immobili stimati fino a ,00; 500,00 per immobili stimati da ,01 a ,00; 750,00 per immobili stimati da ,01 a ,00; 1.000,00 per immobili stimati da ,01 a ,00; 2.000,00 per immobili stimati da ,01 a ,00; 3.000,00 per immobili stimati da ,00 a ,00; 5.000,00 per immobili stimati oltre ,01; allorché sia trascorso un minuto dall ultima offerta senza che ne segua un altra maggiore l immobile sarà aggiudicato all ultimo offerente; che, se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Giudice Delegato disponga la vendita a favore del maggior offerente; che si potrà procedere all aggiudicazione all unico offerente o al maggior offerente anche se non comparso; che il prezzo sia versato entro sessanta giorni dall aggiudicazione, se l offerta non contiene l indicazione di un minor termine, al Curatore a mezzo assegno circolare intestato alla procedura fallimentare ovvero a mezzo bonifico sul rapporto bancario della procedura fallimentare secondo le indicazioni che verranno fornite dal Curatore; che la cauzione sia impiegata per il pagamento degli oneri fiscali e per le altre spese di vendita a carico dell aggiudicatario; qualora la cauzione non sia sufficiente le residue somme dovute per oneri fiscali e spese dovranno essere versate in uno con il pagamento del prezzo di vendita; che, il Giudice Delegato si riserva di provvedere qualora non siano proposte offerte di acquisto nel termine stabilito, ovvero nel caso in cui esse risultino inefficaci ex art. 571 c.p.c.; PRECISA:
5 in merito alla consistenza, regolarità urbanistica e conformità: Gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dal medesimo stimatore. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, fermo il disposto di cui all art c.c., con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo). Agli effetti del D.M. 22/01/2008 n. 37 e del D.Lgs 192/05 e s.m.i., l' aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell' ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell' elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura fallimentare dal produrre la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, manifestando di voler assumere direttamente tale incombente, qualora fosse richiesto; in merito all assenza di garanzia per vizi: La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione dei beni ed essendo già stata applicata una riduzione del valore; in merito alla cancellazione dei gravami: L immobile sarà liberato, ai sensi dell art. 108 l. fall., da iscrizioni ipotecarie e da
6 trascrizioni di pignoramenti esistenti al momento della vendita; non saranno cancellate le eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali, fondi patrimoniali, trust), anche ove inopponibili. Le spese di registrazione, trascrizione, voltura, cancellazione di tutte le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e l eventuale I.V.A. sono a carico dell aggiudicatario come pure le spese per l acquisizione del certificato energetico previsto dal d.lgs. 192/2005 come modificato dal d. lgs. 311/2006; in merito agli oneri a carico dell aggiudicatario: Tutti gli oneri, i diritti, i tributi e le spese derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita saranno poste a carico dell aggiudicatario, il quale dovrà altresì provvedere alla sanatoria delle eventuali violazioni della l. n. 47/1985 secondo le prescrizioni impartite all uopo dall Autorità Amministrativa. La presente vendita è soggetta ad imposta di registro (o IVA) secondo le aliquote di legge; in caso di richiesta di tassazione agevolata, l aggiudicatario è tenuto a consegnare al Curatore, contestualmente al saldo prezzo, le relative dichiarazioni ai fini fiscali in originale, unitamente alla copia del documento di identità; dovrà in ogni caso essere consegnata al Curatore l eventuale dichiarazione resa a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica); ove ne ricorra l ipotesi dovrà essere consegnata al Curatore anche la dichiarazione del coniuge non offerente al fine della esclusione del bene dalla comunione legale; l aggiudicatario sarà tenuto in solido, ai sensi dell art. 63 disp.att. c.c., alle eventuali spese condominiali arretrate relative all anno solare in corso al momento dell emissione del decreto di trasferimento ed a quelle relative all anno precedente; in merito al trasferimento della proprietà: La proprietà, il possesso e il godimento del cespite ed in genere ogni diritto attivo e passivo derivante dall acquisto saranno a favore ed a carico dell aggiudicatario a far data dal decreto di trasferimento, che verrà emesso a seguito del saldo integrale del prezzo di aggiudicazione e dei predetti oneri conseguenti alla vendita, nell
7 entità che verrà comunicata a cura del Curatore. Gli immobili verranno consegnati all acquirente liberi di persone e/o cose, fatti salvi quelli in precedenza specificati che risultano occupati in forza di titoli opponibili alla procedura; - in merito alla pubblicità ed informazioni: La pubblicità inerente la vendita verrà eseguita a cura del Curatore almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite pubblicazione per estratto del presente avviso secondo i requisiti informativi previsti dalla legge; maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti al medesimo Curatore, presso il cui studio sarà possibile estrarre/visionare la perizia di stima ed i relativi allegati nella versione ostensibile ai terzi (tel.: 0543/745387). Il Curatore provvederà ad effettuare la pubblicità di legge, a notificare la presente ordinanza ai creditori con diritto di prelazione risultanti dai pubblici registri e a compiere tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dal pacchetto B dell offerta presentata a questo Tribunale da Edicom Finance Forlì, 16/12/2016 Il Giudice Dr.ssa Barbara Vacca
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