UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

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1 UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO DISCIPLINA GENERALE E ASPETTI RILEVANTI PER I DATORI DI LAVORO PRIME INFORMAZIONI Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata sulla GU 21 maggio 2016, n. 118), che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. La nuova norma, innanzitutto, delinea le due nozioni fondamentali cui deve farsi riferimento, ovvero: 1. Unione civile: è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso che rendono specifica dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, acquisendo in questo modo diritti simili a quelli dei coniugi. 2. Convivenza di fatto: riguarda invece due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Nel presente articolo si evidenziano gli aspetti salienti di tale normativa e le ricadute che si può presumere produrrà sui rapporti di lavoro dipendente, in attesa dell'emanazione di specifiche indicazioni da parte degli enti interessati UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO La finalità della norma è di estendere alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio. Le legge in commento istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Formazione sociale Si intendono come tali le formazioni spontanee composte da raggruppamenti di singole persone quali la famiglia, le associazioni, i partiti, i sindacati e tutte le comunità intermedie sulle quali si basa la vita associata. La Costituzione garantisce i diritti del singolo all'interno di tali formazioni ed i diritti delle stesse verso lo Stato, assicurandone anche l'autonomia. Articoli 2 e 3 della Costituzione Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ai sensi di quanto disposto dall art. 1, della legge 76/2016 Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2 L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere: i dati anagrafici delle parti; l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza; i dati anagrafici e la residenza dei testimoni. La sussistenza di una delle cause impeditive previste dalla norma (art. 4) comporta la nullità dell'unione civile (sussistenza per una delle parti di altro vincolo matrimoniale o unione civile; interdizione di una delle parti per infermità mentale; sussistenza tra le parti di vincoli di parentela; condanna definitiva di uno dei contraenti per omicidio tentato o consumato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l altra parte). Per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti possono stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. DIRITTI E DOVERI Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Regime patrimoniale Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del codice civile inerenti in particolare: la possibilità di contrarre nuovo matrimonio in caso di morte presunta del coniuge, nonché la nullità dello stesso qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza; l impugnazione del matrimonio in caso di interdizione per infermità di mente (art. 119), per incapacità di intendere e di volere (art. 120), per simulazione (art. 123); il matrimonio putativo (art.128), per effetto del quale il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli; gli alimenti (titolo XIII, libro primo c.c.) SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità sostitutiva del preavviso (art c.c.) e il Trattamento di fine rapporto (art c.c.) devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile. In caso invece di cessazione dell unione, le parti hanno diritto all eredità e al mantenimento. La separazione avviene davanti all ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

3 DISPOSIZIONI APPLICABILI Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge, nonché alle disposizioni inerenti il diritto del minore ad una famiglia (legge 4 maggio 1983, n. 184). Ciò fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. DECRETI DELEGATI Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. CONVIVENTI DI FATTO Per conviventi di fatto si intendono due persone (indipendentemente dal loro sesso), maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Si tratta pertanto di quelle situazioni già ampiamente diffuse di convivenza "more uxorio", alle quali vengono riconosciute per legge specifiche tutele assimilabili solo in minima parte a quelle previste per i coniugi e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. In presenza di tali presupposti, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova famiglia o convivenza anagrafica che deve essere resa all ufficio anagrafe (D.P.R. n.223/89, art.13, c.1, lett. b). L esistenza di tale condizione può quindi essere attestata dal certificato di stato di famiglia, rilasciato dall ufficio anagrafe. Famiglia anagrafica (art.4, D.P.R. n.223/89) Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. DIRITTI E DOVERI I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

4 a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione va effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. DIRITTI DI ABITAZIONE Salvo quanto previsto in materia di assegnazione della casa familiare in presenza di figli (art. 337 sexies del codice civile), in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il suddetto diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Nelle ipotesi in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. IMPRESA FAMILIARE - DIRITTI DEL CONVIVENTE (NUOVO ART.230-TER C.C.) Viene sancito che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. ALTRI DIRITTI DEL CONVIVENTE Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno (art. 404 c.c.). Nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. CONTRATTO DI CONVIVENZA I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Tale contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto, che reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo, può contenere: a) l'indicazione della residenza;

5 b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (sezione III, capo VI, titolo VI, libro primo c.c.). Tale scelta può essere modificata in qualsiasi momento nel corso della convivenza, con le suddette modalità; Il contratto di convivenza: non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti; è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti per essere considerati conviventi di fatto ; c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 c.c. (omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra persona) Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento. Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti. Diritto applicabile (art.30-bis, L. n.218/1995) Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. RICADUTE SUI RAPPORTI DI LAVORO Dalle indicazioni di carattere generale suesposte, si può desumere che solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso comportano la variazione dello stato civile dei membri della coppia, in quanto uniti civilmente. Con la convivenza di fatto i soggetti interessati non mutano invece il proprio stato civile, ciò nonostante, la norma attribuisce loro specifici diritti. Le ricadute ipotizzabili sui rapporti di lavoro sono quindi diverse in relazione al tipo di unione costituita tra le parti.

6 UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, rilasciato dall ufficiale di stato civile. Ai fini dell accertamento dell esistenza dell unione ed il riconoscimento delle prestazioni spettanti, il datore di lavoro potrà quindi chiedere ai lavoratori interessati di presentare tale certificato, se richiesto dalla relativa disciplina. Per quanto concerne i diritti spettanti, viene previsto che al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge, nonché alle disposizioni inerenti il diritto del minore ad una famiglia (legge 4 maggio 1983, n. 184). Ciò fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Si può dunque asserire che la coppia che stipula l unione civile possa vantare i diritti previsti in materia di lavoro per i coniugi. Di seguito si riporta una prima elencazione, certamente non esaustiva, di tali diritti, in attesa di futuri interventi chiarificatori: fruizione del congedo matrimoniale, con relativa indennità economica nei casi previsti; divieto di licenziamento per causa di matrimonio, dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, a un anno dopo la celebrazione (art.35, D.lgs. n.198/06), con conseguente necessità di convalida presso la DTL delle eventuali dimissioni rese durante tale periodo. In merito al riconoscimento di detta tutela anche alle unioni tra uomini è necessaria una conferma poiché si tratta di una disposizione posta a tutela delle sole donne; indennità previste dagli artt.2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (trattamento di fine rapporto) del c.c., in caso di morte del prestatore di lavoro, da corrispondersi al partner dell unione civile; in caso di scioglimento dell unione civile, diritto del partner titolare dell assegno di mantenimento a percepire il 40% del TFR maturato dall altra parte, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art.12-bis, L. n.898/70, inerente il divorzio); assegni per il nucleo familiare, in quanto nucleo familiare composto dalla coppia unita civilmente; rendita INAIL in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro nonché pensione indiretta o di reversibilità in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato; permesso di 3 giorni per gravi motivi familiari (art.4, L. n.53/00) che può essere concesso in caso di decesso o di comprovata grave infermità del coniuge; tre giorni di permesso per assistere il coniuge con handicap in situazione di gravità (co.3, art.33, L. n.104/92); congedo straordinario della durata massima di due anni, per assistere il coniuge con handicap in situazioni di gravità accertata (art.42, co.5-bis, T.U. maternità);

7 facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche e diritto di trasformare il rapporto a part time per assistere il partner affetto da patologie oncologiche (artt. 6 e 8, D.lgs. n.81/2015); non concorrenza a formare il reddito dei compensi corrisposti dall imprenditore/altra parte dell unione civile; tali compensi non possono essere dedotti dal reddito dell imprenditore (artt. 60 e 8, Tuir); detrazioni fiscali previste per il coniuge a carico (art. 12, Tuir); agevolazioni e benefici previsti dal welfare aziendale, ai sensi dall art.51, co.2, lett. f, f-bis e f-ter), Tuir: considerando che queste norme richiamano i familiari indicati nell art.12 Tuir, si può dedurre la possibilità di estendere al partner di una coppia unita tramite unione civile, anche se non fiscalmente a carico, le agevolazioni in tema di servizi di istruzione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, che fino a ieri erano riservate al coniuge; benefici regolamentati nei contratti collettivi di lavoro (es. permessi aggiuntivi). NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Si segnala che il Ministero dell Interno, prendendo atto del nuovo impianto normativo, con la Circolare n del 5 agosto u.s. ha fornito nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner dello stesso sesso unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato. CONVIVENZA DI FATTO Le tutele previste dal nostro ordinamento in materia di lavoro riconoscibili anche alle convivenze di fatto sono diverse e molto più limitate rispetto a quelle previste sia al punto precedente, sia per le coppie eterosessuali che contraggono matrimonio. La norma in esame prevede espressamente solo l introduzione di specifiche disposizioni inerenti l impresa familiare (art. 230-ter. C.c. ). Viene sancito in particolare che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. In relazione a tale ultima affermazione inerente la possibile sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra soggetti conviventi non legati da vincoli di matrimonio o da unioni civili, si evidenzia la necessità di verificare anche in questi casi la sussistenza dei consueti indici di subordinazione, tenuto conto che la norma in commento non introduce alcuna deroga in proposito. Per quanto concerne altri diritti riconoscibili in materia di lavoro, si può ritenere che il lavoratore dipendente possa usufruire dei seguenti istituti: tre giorni di permesso previsti in caso di decesso o grave infermità di un familiare, di cui all art. 4 della L. n.53/2000, qualora il soggetto che si viene a trovare in tale situazione sia il convivente. Il regolamento di attuazione di tale dispositivo ha infatti previsto che rientra nella definizione di familiare anche il soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

8 Come già evidenziato, la famiglia anagrafica è infatti costituita da un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del Dpr , n.223). L esistenza della famiglia anagrafica viene attestata dal certificato di stato di famiglia, rilasciato dall ufficio anagrafe; tre giorni di permesso mensili per assistere una persona portatore di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Con sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.33 comma3, della legge n.104/92, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

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