REGIONE CALABRIA ALLEGATO A

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1 REGIONE CALABRIA ALLEGATO A PIANO REGIONALE SULLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA (Testo aggiornato alla legge 3 agosto 2007, n. 120, così come modificata dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189) 1. AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente Atto si applicano, ai sensi del D.M. Sanità del 31 luglio 1997, a tutto il personale con rapporto esclusivo della Dirigenza medica e veterinaria e della Dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), al personale universitario che presta servizio nelle Aziende Ospedaliere universitarie ed al personale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Calabria. 2. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA Per attività libero professionale intramuraria del personale si intende: l attività che detto personale esercita, individualmente o in équipe, fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e/o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell assistito e con oneri a carico dello stesso o di eventuali fondi integrativi del S.S.N. di cui all art. 9 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. la partecipazione ai proventi da attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra - 1 -

2 azienda del S.S.N. nonché in altra struttura sanitaria non accreditata, con la quale l'azienda o il dirigente abbia stipulato apposita convenzione. la partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli o associati, aziende o enti) all azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell art.15-quinquies, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in carenza di organico, in accordo con le équipes interessate. 3. CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO L'esercizio della libera professione intramuraria deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell'azienda e con quelle di valorizzazione delle professionalità del personale operante. L'espletamento della attività libero professionale intramuraria deve garantire: - l'integrale assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate. - un corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale. Esclusivamente per l attività clinica e diagnostica ambulatoriale, le Aziende dovranno attivarsi ad individuare i locali e gli studi interni ai reparti/servizi utilizzati per l'attività istituzionale, garantendo la fruizione degli stessi nelle ore non previste per l'impegno istituzionale (ad es. nelle ore pomeridiane), al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. (art. 1, comma 9, l. 120/2007). Anche per l attività chirurgica le Aziende dovranno individuare le sale operatorie nelle ore non previste per l attività istituzionale. In ottemperanza al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e limitatamente alle ipotesi di gravi carenze di strutture e spazi idonei, attestate dai dirigenti della U.O. o della Macroarticolazione di appartenenza del dirigente sanitario, dovrà essere concessa la possibilità che - 2 -

3 la libera professione intramuraria svolta a livello ambulatoriale sia esercitata presso studi privati fino alla data del 31 dicembre (art. 1, comma 2, l. 120/2007 così come prorogato con DPCM 25 marzo 2011). Limitatamente alle situazioni in cui allo scadere del 31 dicembre 2011 non sia possibile alle singole aziende garantire gli spazi/tecnologie indispensabili, si potrà prevedere il ricorso da parte della stessa Azienda a strutture private non accreditate con le quali stipulare appositi contratti o convenzioni. Le convenzioni in parola sono autorizzate dalla Regione per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l esercizio dell attività libero-professionale intramuraria entro il termine prescritto del 31 dicembre (art. 1, commi 2 e 10, l. 120/2007 così come modificato dall art. 1-bis, l. n. 189/2008). Il mancato rispetto delle condizioni generali di esercizio di cui al presente articolo, nonché delle specifiche condizioni afferenti le singole tipologie di libera professione intramuraria, qualora sia imputabile a comportamenti individuali, determina l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai CC.NN.LL, inclusa anche la sospensione della stessa attività. 4. PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI a) L attività libero-professionale intramuraria deve essere autorizzata dall Azienda. b) Detta attività deve essere svolta in una sede unica nell ambito del territorio dell Azienda di appartenenza. c) L attività libero-professionale è svolta fuori dell orario di servizio ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, ivi compresa la pronta disponibilità e la guardia attiva; l attività non può essere esercitata durante l assenza dal servizio per malattia, l astensione obbligatoria dal servizio, assenze retribuite, il congedo collegato al rischio radiologico, ferie, aspettative varie, scioperi, nonché in occasione di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa ovvero nel caso in cui il dirigente sanitario fruisca del regime di lavoro a tempo parziale. (art. 3, comma 1, l. 120/2007). d) L attività libero professionale può essere effettuata, eccezionalmente, durante l orario ordinario di lavoro limitatamente e nel rispetto di protocolli predeterminati da concordare con l azienda. Tale eventualità si concretizza qualora l attività collegata alle prestazioni rese in regime libero professionale non risulti espletabile in specifiche fasce orarie fuori dall orario di servizio (es. prestazioni in favore di - 3 -

4 ricoverati, attività di laboratorio, urgenze, ecc.). In tal caso, ferma restando la parità di tutela del cittadino/utente, i professionisti, nonché il personale di supporto, sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero professionale con orario di lavoro supplementare, calcolato in base agli standard orari prefissati per prestazioni analoghe erogate in attività istituzionale. e) L identificazione di tali Servizi, nei quali per ragioni tecnicoorganizzative non sia possibile l articolazione dell attività liberoprofessionale in orari diversi da quelli stabiliti per l attività istituzionale, è demandata al Collegio di Direzione, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali. f) L attività libero professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. In conformità con le previsioni dell art. 5, comma 4, D.PC.M , il personale, che in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, non può esercitare l attività libero professionale intramuraria nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere del Collegio di Direzione e consultate le OO.SS. maggiormente rappresentative, ad esercitare l attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina. Sono, altresì, autorizzate, ai sensi dell art. 55 del CCNL le prestazioni di medicina del lavoro o di medico competente nell ambito delle attività previste dal D.Lgs 81/2008 salvo i casi di incompatibilità previsti. g) L Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i Dirigenti responsabili delle strutture, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. I volumi di attività libero professionale intramuraria non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell orario di lavoro. (art. 1, comma 4, lettera a),l. 120/2007). I volumi orari non possono superare il 50% dell orario di lavoro istituzionale. h) L esercizio della attività libero professionale non può essere autorizzato per le prestazioni relative ai servizi di emergenza, di terapia intensiva cardiologica e di rianimazione, ovvero per tutte le tipologie di prestazioni che, per la loro peculiarità, possano configurare situazioni di incompatibilità. i) Non sono erogabili, altresì, le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnostico-terapeutica, sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche

5 j) L esercizio dell attività libero-professionale soggiace alle norme di responsabilità disciplinare di cui agli articoli 5 e ss., CCNL integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN sottoscritto il 6 maggio ORGANIZZAZIONE Le Aziende devono gestire, con integrale responsabilità propria, l attività libero-professionale intramuraria al fine di garantirne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità: a) Affidamento, senza oneri aggiuntivi, a personale aziendale del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni; b) Riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende; c) Determinazione, in accordo coi professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari; d) Monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell ambito dell attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell ambito dell attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta; e) Prevenzione delle situazioni che determinano l insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all accertamento delle responsabilità dei Direttori generali per omessa vigilanza; f) Progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell ambito dell attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell organizzazione dei servizi resi nell ambito dell attività istituzionale. (art. 1, comma 4, l. 120/2007)

6 6. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI L attività libero-professionale intramuraria può essere svolta nelle seguenti forme: libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell utente del singolo professionista, che si esercita sotto forma di prestazione ambulatoriale, di visite domiciliari e di consulto in favore di utenti non ricoverati; libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta da parte dell utente, che si esercita sotto forma di prestazioni professionali in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery; libera professione di équipe, caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, che si esercita all'interno della struttura aziendale sotto forma di diagnostica ambulatoriale o di prestazioni in ricovero ordinario e/o di day hospital e day surgery per le sole specialità chirurgiche; libera professione di équipe, caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, singolo o associato, ovvero da parte di altre istituzioni pubbliche e/o private, che si esercita all'interno della struttura aziendale per l'erogazione di servizi diagnostici (analisi cliniche, RX, RMN, ANGIO, medicina nucleare, analisi istopatologiche, accertamenti coronarografici, ecc.); libera professione, individuale o di équipe, richiesta dall'azienda in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale ai propri Dirigenti o da parte di altre Aziende o Enti, allo scopo di ridurre le liste di attesa, soprattutto nei casi di carenza di organici. Dette prestazioni vengono erogate in conformità di uno specifico protocollo convenzionale predisposto nel rispetto dei CCNNL che preveda durata, compenso e volumi massimi di attività, d'intesa con i Dirigenti interessati. Si considerano in genere prestazioni erogate in regime di attività libero professionale tutte quelle prestazioni professionali, individuali o di équipe, svolte al di fuori dell'orario ordinario di servizio, su specifica richiesta di utenti singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, caratterizzate dalla scelta preventiva del dirigente nonché dal pagamento di una tariffa a fronte della quale occorre emettere una ricevuta o una fattura (consulenze in favore di ricoverati, sperimentazioni di farmaci, consulenze e consulti). Possono essere erogate prestazioni non ricomprese nei LEA, purché a totale carico dell assistito che le richiede

7 7. ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella veterinaria, integrando l attività istituzionale. A tal fine, fatta salva la ipotesi di esercizio dell attività LPI prevista dalle lettere a),b) e c) dell art. 55 del CCNL 1998/2001, l attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall azienda, che individua i dirigenti assegnati all attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l equa partecipazione dei componenti le équipes interessate. Per la loro peculiarità, le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), d. legs n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte. Le attività libero professionali individuali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dalle aziende. I dirigenti del Dipartimento di Prevenzione possono, salvo i casi di incompatibilità previsti, effettuare fuori dalle strutture aziendali prestazioni che, per la loro peculiarità, lo richiedano. Alle attività libero professionali intramurarie dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione si applicano le disposizioni del presente atto con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell attività. Rientrano tra le attività del presente articolo l esercizio, in regime di attività LPI, delle attività di cui al D. LGS 9 aprile 2008 n. 81 in qualità di medico competente ed altre professionalità ad esso correlate. Data la particolare natura delle suddette attività è consentito l esercizio delle stesse anche al di fuori degli studi professionali e delle strutture aziendali autorizzate. Non è consentito, comunque, l esercizio di attività libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria

8 L autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione comporta la preliminare verifica dei seguenti elementi: a) delle prestazioni erogabili in regime libero professionale in rapporto ai compiti d istituto; b) degli aspetti concernenti l eventuale incompatibilità delle diverse tipologie di prestazioni rispetto alle attività svolte nella funzione e nell area di appartenenza. 8. PARTICOLARI FORME DI LIBERA PROFESSIONE 1. L attività di consulenza è riservata ai Dirigenti che hanno optato per l attività ALPI, rientra nei compiti istituzionali, e, se effettuata fuori dell orario di lavoro, è considerata attività libero professionale intramuraria e quindi sottoposta alla disciplina del presente regolamento; 2. Essa è regolata da appositi accordi o convenzioni stipulate da terzi interessati che ne hanno espresso richiesta e deve garantire il rispetto della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni, salvo la diversa opzione espressa da terzi; 3. Tale accordi devono prevedere: a) i limiti minimi e massimi dell impegno orario di ciascun dirigente, compatibili con l articolazione dell orario di lavoro; b) l entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione; c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese; d) La durata della convenzione; e) La natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato; f) Le motivazioni e i fini della consulenza al fine di accertarne la compatibilità con l attività di istituto. 4. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) dell art. 57, comma 2, CCNL 1998/2001 deve affluire all azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne al dirigente la quota cui ha diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo; 5. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall azienda per conto dell Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. 1124/65. Per i compensi si applica - 8 -

9 l accordo Organizzazioni Sindacali Medici e INAIL del 24 Dicembre 2007: Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche ; 6. I servizi sanitari possono essere resi ad altra azienda o ente del comparto; a istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse a normativa specifica; presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate localizzate nel territorio della Regione; 7. I consulti, cioè l espletamento di prestazioni professionali per singoli utenti da parte di un dirigente sanitario specificatamente indicato dall utente nella richiesta all azienda. Sono resi secondo le seguenti modalità: a) Il consulto è reso nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell orario di lavoro; b) L onorario del consulto, fissato dall azienda d intesa con il dirigente interessato, è riscosso, fatturato, versato contabilizzato e liquidato all interessato con le stesse modalità cui alla disciplina del presente regolamento; 8. Sono escluse dalla presente regolamentazione le consulenze richieste da enti pubblici, le CTU richieste dall AG e regolamentate da specifiche disposizioni di legge; 9. La prestazione sanitaria, fuori dall orario di lavoro, può essere erogata al domicilio del paziente quando la stessa riveste carattere di occasionalità o di urgenza, o nel caso di rapporto fiduciario già esistente fra il sanitario e l assistito con riferimento all attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell ambito dell azienda; 9. ATTIVITÀ DIVERSE DALLA LIBERA PROFESSIONE Non rientrano fra le prestazioni libero professionali disciplinate del presente Regolamento le seguenti attività: partecipazione a concorsi o commissioni, corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docenti; collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; partecipazione ai comitati etici e scientifici; - 9 -

10 partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni ed Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro; partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art.5, comma 2, D.lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ed alle Commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge , n. 295); perizie e consulenze tecniche di ufficio disposte da organi giudiziari (DPCM 27/03/2000). A norma dell art. 60, comma 2, CCNL 1998/2001, dette attività ed incarichi, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell Azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell impegno richiesto, non siano incompatibili con l attività e gli impegni istituzionali. A norma dell art. 60, comma 3, dello stesso CCNL 1998/2001, nessun compenso è dovuto per le attività di cui sopra qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all incarico conferito. In tal caso, vale il principio dell omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato. 10. SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE I regolamenti devono -ai sensi dell'art. 57 CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, dell , dell art. 5, comma 2, lett. d) e dell art. 12, D.P.C.M. 27 marzo 2000-, individuare e quantificare il personale di supporto all attività libero professionale. Il personale di supporto può essere impiegato, in relazione ai volumi e alle tipologie di attività, in analogia a quanto avviene per l attività istituzionale, salva diversa e motivata determinazione del professionista. I regolamenti devono altresì disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore: a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all attività libero professionale quale componente di una equipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio; b) del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di

11 appartenenza, non può esercitare l'attività-professionale, secondo quanto previsto dall art. 57, lett. i), CC.CC.NN.LL. dirigenziali dell' INFORMAZIONE ALL UTENZA E SISTEMA DI PRENOTAZIONE Le Aziende devono garantire, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni professionali, con particolare riguardo: all'elenco dei sanitari che esercitano la libera professione; al tipo di prestazioni erogabili; alla scelta della struttura; alle modalità di prenotazione; alla previsione complessiva di spesa per ciascuna tipologia di prestazione; agli orari previsti per l'attività ambulatoriale. Deve essere differenziato il sistema di prenotazione tra l attività istituzionale e quella libero-professionale, al fine di garantire percorsi e modalità distinte. 12. CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E PER L ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI. CONTABILITÀ SEPARATA I criteri per la determinazione delle tariffe nonché l attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati e al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dall Azienda nel rispetto dell art. 57, CC.NN.LL. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria. Nella determinazione delle tariffe, le aziende terranno conto dei Tariffari nazionali vigenti e, in mancanza, di quelli approvati dagli Ordini professionali di appartenenza del professionista. FONDO DI PEREQUAZIONE: Una quota delle tariffe di tutte le prestazioni erogate da concordare in azienda con le OO.SS. della Dirigenza medica,veterinaria e sanitaria nella misura del 5% della massa di tutti i proventi dell attività libero professionale intramuraria, comprensivo delle quote a favore delle Aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l attività libero professionale intramuraria

12 L accantonamento deve essere concordato in Azienda ai sensi dell art. 57, comma 2, lettera i), CCNL 8 giugno 2000; essendo norma di tutela dei dirigenti a limitata attività libero professionale intramuraria, qualora non si configuri la condizione, tale accantonamento potrebbe anche non essere stabilito. L attività libero-professionale intramuraria costituisce oggetto di apposita contabilità separata che tiene conto di tutti i costi diretti e indiretti. Detta contabilità, in ogni caso, non può presentare disavanzi in quanto l'esercizio dell'attività libero-professionale non deve costituire un costo per l'azienda. 13. MECCANISMI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO Il regolamento aziendale deve prevedere meccanismi di valutazione e controllo, in particolare nelle seguenti fasi: A) Fase di istruttoria della domanda di autorizzazione all esercizio della libera professione o della domanda di modifica dell atto autorizzativo. I meccanismi di valutazione e controllo da prevedere devono consentire: la verifica che l'attività richiesta sia conforme alle disposizioni vigenti, con riferimento alla disciplina, alle tariffe proposte, ecc.; la verifica che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature, posti letto) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'unità operativa di appartenenza dei sanitari interessati, sia dell'azienda. B) Fase successiva all autorizzazione I meccanismi di valutazione e controllo da prevedere in questa fase devono consentire il controllo del rispetto, da parte del professionista interessato, del regolamento e, per quanto non previsto dallo stesso, della normativa vigente. Si indicano quali strumenti di controllo e verifica in tale fase, da individuare nel regolamento: la lista delle prenotazioni; la registrazione dell attività, sia per finalità medico-legali ed assicurative, sia ai fini di controllo e contabile, ferme restando le vigenti disposizioni a garanzia del rispetto del segreto professionale; la rilevazione dell orario di lavoro istituzionale; la registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate; l elenco del personale di supporto eventualmente utilizzato e del relativo orario

13 I regolamenti aziendali individuano la Struttura Attività Libera Professione Intramuraria (ALPI) con compiti di osservatorio e coordinamento dell'attività prestata in regime di libera professione intramuraria nelle strutture aziendali. Alla Struttura ALPI sono attribuiti i seguenti compiti: detenere e pubblicizzare l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni; detenere ed aggiornare la complessiva contabilità relativa ai volumi di attività espletata in tutte le strutture aziendali; fornire indicazioni sulle attività di informazione rivolte all'utenza; predisporre la raccolta di dati utili al monitoraggio periodico dell'attività libero-professionale; individuare strumenti idonei a promuovere l'attività liberoprofessionale sul territorio. La Struttura, inoltre, con cadenza almeno semestrale, deve relazionare all Organismo di cui al successivo punto 14) in ordine ai compiti di sua competenza. Compete al Direttore Generale, sentito obbligatoriamente l organismo paritetico di cui al successivo punto 14), l eventuale irrogazione di sanzioni, a carico del dirigente sanitario che nell esercizio dell attività libero professionale non rispetti gli obblighi posti dalle disposizioni normative ed aziendali. Le sanzioni dovranno riguardare l area di espletamento dell attività libero professionale, salvo non si accerti che l infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. In tale ultimo caso dovrà farsi riferimento alle disposizioni di cui all art. 25 e seguenti dei CC.CC.NN.LL 3 novembre 2005 delle aree dirigenziali in materia di verifica e valutazione dei dirigenti. Per come detto al precedente art. 4 lettera j), l esercizio dell attività liberoprofessionale soggiace alle norme di responsabilità disciplinare di cui agli articoli 5 e ss., CCNL integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN sottoscritto il 6 maggio ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA All apposito organismo di promozione e verifica dell attività libero professionale, di cui agli artt. 54, commi 6, CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l 8 giugno 2000 e all art. 5, comma 2, lett. H, D.P.C.M. 27 marzo 2000, devono essere assegnati almeno i seguenti compiti: controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione

14 complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le équipes, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati; segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento; espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni ai dirigenti sanitari. L Organismo, presieduto dal Direttore Sanitario, viene convocato almeno ogni sei mesi e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Della sua attività fornisce al direttore generale una relazione a cadenza almeno annuale. Tale relazione deve essere trasmessa al Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria a cura dello stesso Direttore Generale. 15. REGOLAMENTO AZIENDALE Le aziende provvedono ad integrare l atto regolamentare in materia di libera professione, per conformarlo alle direttive sopra enunciate, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, relative a tutte le aree del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, disciplinanti i modelli di relazioni sindacali. Copia dei regolamenti così integrati viene trasmessa al Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria. Per quanto non disciplinato dal presente documento, si rinvia alle disposizioni in materia di libera professione contenute nei CC.CC.NN.LL delle aree dirigenziali, stipulati l 8 giugno 2000, 3 novembre 2005 e 17 novembre 2008 nonché nel D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.C.M. 27 marzo

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