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- Valentina Pasini
- 9 anni fa
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1 mailto: Rel CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITA DA DIPORTO N. / Modello dello stampato: Omissis All. A MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA S P E C I E D I N A V I G A Z I O N E (la x indica l obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità) A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE) Senza alcun limite Entro 50 Entro 12 Entro 6 Entro 3 Entro 1 Entro 300 metri Nei fiumi, torrenti e corsi d acqua zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) x x apparecchi galleggianti x (per tutte le persone a bordo) cinture di salvataggio x x x x x x x (una per ogni persona a bordo) salvagente anulare con cima x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x(1) boetta luminosa x (1) x (1) x (1) x (1) boetta fumogena x (3) x (2) x (2) x (2) x (1) bussola e tabelle di deviazione (a) x x x orologio x x barometro x x binocolo x x carte nautiche della zona in cui si x x effettua la navigazione strumenti da carteggio x x fuochi a mano a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2) x (2) razzi a paracadute a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2) cassetta di pronto soccorso (b) x x fanali regolamentari (c) x x x x x apparecchi di segnalazione sonora x x x x x (d) strumento di radioposizionamento x x (LORAN, GPS) apparato VHF x x x riflettore radar x x E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) x B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE Pompa o altro attrezzo di x x x x x x esaurimento Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio x x x x x x 1994 n. 232 (e)
2 Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 Polizia della Navigazione del ed essere iscritti nei registri di cui all art. 68 C..N.) (b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio (c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. (d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile). (e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994 Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM n. 478 A) imbarcazioni da diporto: Potenza totale installata Numero e capacità estinguente degli estintori P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti P < P < P da 21 B 2 da 13 B 147 < P da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 13 B 294 < P da 34 B e 1 da 21 B P > da 34 B B) natanti da diporto (1 estintore) Potenza totale installata P (KW) P ,4 < P 147 P > 147 Capacità estinguente portatile 13 B 21 B 34 B (1) Per i locali o vani dell apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B. Note Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l estintore è idoneo a spegnere. Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B. Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario. La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell accertamento del buon stato di conservazione e l indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).
3 Distanze di navigazione, dotazioni di sicurezza DISTANZE DI NAVIGAZIONE E SICUREZZA Distanze di navigazione - diritto della navigazione Com'è noto, fino al , le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE. Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzazione in tutti i Paesi comunitari sia delle produzioni europee sia per quei produttori extraeuropei che richiedono e ottengono la certificazione e il marchio CE adeguandosi alla qualità richiesta, appunto, dalla normativa comunitaria. I costruttori di unità da diporto dei paesi terzi per commercializzare le unità CE devono tuttavia avere un proprio rappresentante nel territorio comunitario. L'attestazione di qualità del prodotto può essere certificata soltanto dagli organismi notificati che sono autorizzati in ambito comunitario a garantire la rispondenza dei progetti, delle procedure produttive e dei prototipi alla Direttiva suddetta. Gli organismi attualmente riconosciuti dall'italia sono il RINA, il DNV Modulo Uno, l'istituto Giordano di Bellaria, l'anccp (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti) e l'udicer/nautest di Riviera del Brenta, Società Quality and Security di Salerno, ma i costruttori, se vogliono, possono rivolgersi anche agli organismi degli altri paesi dell'unione Europea e viceversa. A loro volta i costruttori si impegnano a produrre le unità in maniera conforme ai prototipi certificati e sono autorizzati ad apporvi il marchio CE. Attenzione: le unità non CE immatricolate prima del 16 giugno 1998 e munite della licenza di navigazione possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei Paesi dell'u.e. sia extra-comunitari. Diritto della navigazione.i natanti che durante le vacanze vengono portati fuori dai Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documenti che li riconducano alla bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio CE. A tale scopo, all'uscita dall'italia, sarà opportuno chiedere all'ufficio doganale di certificare che il mezzo nautico si porta al seguito per turismo (con accurata descrizione delle caratteristiche tecniche costruttive). Lo stesso è consigliabile per gli accessori. Per il motore invece fa fede il certificato d'uso rilasciato dall'autorità governativa nazionale. In pratica, tutto ciò che è di nuova costruzione deve essere marcato CE. Tale attestato dovrà essere esibito alla frontiera, al ritorno, altrimenti il mezzo, anche se usato, verrà considerato alla stregua di una nuova importazione da certificare CE e non potrà rientrare. Via terra il problema è di facile soluzione, perché si passa davanti alla dogana, ma via mare è importante non dimenticarlo quando si lascia il porto di casa, dove si è conosciuti e più facilmente possono essere risolti i problemi. Il principio della libera circolazione dei beni è valido all'interno dell'unione Europea, verso l'esterno, invece, con la Direttiva si è creata di fatto una barriera che, comportando costi, ha anche il compito di scoraggiare l'importazione. Ma torniamo alla Direttiva europea. Con essa sono state decise categorie di costruzione che rendono superflui ulteriori esami da parte degli enti tecnici già di classificazione. Ne consegue che l'abilitazione al tipo di navigazione è insito nella categoria di costruzione certificata CE. La nuova normativa comunitaria, improntata alla responsabilizzazione del conduttore dell'unità, prevede quattro categorie di costruzione stabilite in funzione della forza del vento e dell'altezza significativa delle onde che l'unità è idonea ad affrontare. Rientra nella responsabilità dello skipper utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore. Quindi, per tutte le unità costruite in base alla legge 50/71 e commercializzate prima del , non cambia nulla.
4 Per esse i limiti di navigazione continuano a rimanere entro 6 e senza alcun limite, con l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12. Il nuovo regolamento di sicurezza prevede i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo per le diverse fasce di navigazione, valide anche per i natanti. Diversa, invece, è la normativa prevista per le imbarcazioni munite di marcatura CE. Ai fini dell'abilitazione alla navigazione non si fa più riferimento alla legge 50/71, ma ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dal D.L.vo 436/96, che classifica le unità da diporto in quattro categorie distinte con le lettere A), B), C) e D). Secondo la legge di riforma della nautica, le unità con marchio CE,(natanti e imbarcazioni), possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa, purchè nel corso della navigazione vengano rispettati i limiti delle condizioni meteo-marine stabilite per la categoria assegnata dal costruttore. In relazione alla categoria di appartenenza le unità della categoria A possono navigare senza alcun limite dalla costa; quelle della categoria B con vento fino a forza 8 (burrasca) e onde di altezza significativa fino a 4 m (mare agitato); quelle della categoria C con vento fino a forza 6 (vento fresco) e onde di altezza significativa fino a 2 m (mare molto mosso); quelle della categoria D per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 (vento moderato) e onde di altezza significativa fino a 0,5 m (mare poco mosso). Rientra nella responsabilità del conduttore utilizzare l'unità nei limiti della categoria di progettazione raccomandati dal costruttore e riportati nel manuale del proprietario che, dopo la riforma, anche i natanti non devono avere più a bordo. Considerato che i requisiti di sicurezza di costruzione sono commisurati alla categoria di progettazione è prudente accertarsi prima di partire delle condizioni meteo-marine, le previsioni nelle successive 12 ore nonché il tempo necessario per un rapido rientro in porto nei casi di emergenza o di improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Va notato che nello spirito della nuova legge anche i natanti possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa nel rispetto delle condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria. Ma sulla questione della navigazione dei natanti fuori delle acque territoriali, è necessario fare alcune considerazioni di diritto internazionale. Al riguardo, si sottolinea che l'allontanamento oltre le 12 dalla costa costituisce una violazione ai principi del genuine link stabilito dalla convenzione internazionale delle Nazioni Unite, sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, recepita dall'italia con legge n. 689 del 1994, secondo i quali per le unità, di qualsiasi specie e tonnellaggio, in navigazione nell'alto mare (fuori delle acque territoriali nazionali e comunitarie) deve esistere uno stretto legame tra la nave e la bandiera dello Stato di appartenenza, comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com'è noto, essendo unità non iscritte nei registri non sono muniti di alcun documento che ne identifichi la nazionalità, venendo così a mancare il requisito di collegamento con la bandiera. Non bisogna dimenticare che nell'alto mare la polizia della navigazione è esercitata dalle navi militari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione le quali possono procedere, qualora ne ricorrano le circostanze, anche ad inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici. Sicurezza della navigazione Diritto della navigazione. Ricordiamo che le dotazioni e le attrezzature di sicurezza da tenere a bordo non sono più legate all'abilitazione dell'unità, ma alla distanza dalla costa in cui si svolge la navigazione. Uno dei principi da non dimenticare è che la sicurezza della navigazione inizia in banchina prima della partenza. Rientra nella responsabilità del conduttore avere a bordo le dotazioni necessarie per affrontare la navigazione programmata. Nella fascia dei 300 metri dalla costa, le unità da diporto (anche se imbarcazione) possono navigare senza dotazioni di sicurezza, poi, man mano che ci si allontana i mezzi di salvataggio e le attrezzature di sicurezza aumentano in relazione alla distanza dalla costa. Ai fini della tutela delle attività ricreative che si svolgono lungo le spiagge, nella fascia costiera dei metri dalla costa la velocità delle unità da diporto è limitata a 10 nodi. Dotazioni di sicurezza per le diverse fasce di navigazione Ecco i mezzi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, ponendo in evidenza che i remi, l ancora, i cavi, la gaffa, il mezzo di governo ausiliario, la sassola, ecc. non sono indicati come attrezzi obbligatori ma sono tuttavia indispensabili a bordo: Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua: cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); un salvagente anulare con cima.
5 Navigazione entro 300 metri dalla costa: Non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza. Nota: le unità (natanti compresi) di lunghezza superiore a m 7 quando sono all ancora devono mostrare un pallone nero (in mancanza di questo issare a riva un parabordo). Entro un miglio dalla costa: (un miglio corrisponde a m 1.852): cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); un salvagente anulare con cima di 25 m; ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste e sono indicate nel manuale del proprietario): pompa o altro attrezzo di esaurimento; mezzi antincendio - estintori Note: 1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore; 2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella del regolamento di sicurezza n. 232/1994. Navigazione entro tre dalla costa: cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); salvagente anulare con cima; una boetta fumogena; due fuochi a mano a luce rossa; Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione. fanali regolamentari Note: a) per la navigazione diurna fino a 12 dalla costa i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca; b) un'unità a motore fino a m 7 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali; c) in un'unità a vela inferiore a m 20 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d'albero, dove possano essere visti con più facilità. apparecchi di segnalazione sonora (fischietto); Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (corno da nebbia). Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore; 1. Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste): 2. pompa o altro attrezzo di esaurimento; 3. mezzi antincendio - estintori Note: 1) I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore; 2) per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994 Navigazione entro sei dalla costa: 1. le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 dalla costa, nonché: 2. una boetta luminosa; 3. due boette fumogene (anziché una); 4. due razzi a paracadute a luce rossa; Nota: i segnali di soccorso indicati ai numeri 3 e 4 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore). Navigazione entro 12 dalla costa: 1. le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 dalla costa, nonché: 2. apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo. I vecchi "atolli" che rispondono ai requisiti di cui al D.M sono tuttora validi); 3. una boetta luminosa; 4. due boette fumogene; 5. bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le
6 imbarcazioni ma non per i natanti); Nota: Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall'autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto, che al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e aggiornare i valori delle deviazioni. 6. due razzi a paracadute a luce rossa; Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore). 7. apparato VHF. Con l installazione dell apparato deve essere richiesta la licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del certificato limitato Rtf. Navigazione entro 50 dalla costa: 1. zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo); 2. cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo); 3. salvagente anulare con 25 m di cima; 4. una boetta luminosa; 5. due boette fumogene; 6. bussola e relative tabelle di deviazione (per le tabelle vedi nota precedente); 7. un orologio, un barometro, un binocolo; 8. carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio; Nota: Le carte nautiche possono essere sostituite con quelle elettroniche ma il DM che stabilisce le modalità di impiego della cartografia digitale prevede che, nei casi di avaria al sistema principale dell ECS (Electronic Chart System), debba essere presente a bordo un sistema ausiliario che può essere costituito da altro sistema della stessa classe o di classe inferiore ovvero da un portafoglio di carte nautiche in scala 1: o maggiore in relazione alla navigazione da intraprendere. 9. tre fuochi a mano a luce rossa; 10. tre razzi a paracadute a luce rossa; Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 5, 9 e 10 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore). 11. cassetta di pronto soccorso (Tabella D - Decreto Ministero Sanità n. 279 del 1988); 12. fanali regolamentari; Note: a) per la navigazione diurna fino a 12 dalla costa possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca; b) un'unità a motore fino a m 7 e con velocità fino a 7 nodi può mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali; d) in un'unità a vela inferiore a m 20 i fanali regolamentari possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa d'albero dove posano essere visti con più facilità. 13. apparecchi di segnalazione sonora (fischietto); Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba).
7 14. strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.); 15. apparato Vhf. Con l installazione dell apparato deve essere richiesta la licenza di esercizio e a bordo deve essere presente un operatore munito del certificato limitato Rtf.; 16. riflettore radar; 17. le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quanto procedono contemporaneamente a vela e a motore. Le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza sono obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE sono già provviste): 18. pompa o altro attrezzo di esaurimento; 19. mezzi antincendio - estintori il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al regolamento di sicurezza n. 232/1994. Navigazione senza alcun limite: 1. I mezzi e le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 50 dalla costa, nonché: 2. tre boette fumogene; 3. quattro fuochi a mano a luce rossa; 4. quattro razzi a paracadute a luce rossa; 5. E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon). Non sono previste caratteristiche regolamentari. Esistono due tipi: classe A con frequenza di 406 MHz e classe B (mini) con frequenza di 243 MHz ed entrambi con un segnale faro sulla frequenza di 121,5 MHz. Requisiti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza Diritto della navigazione. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza devono rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti disposizioni: a. zattere di salvataggio:conformi al D.M n Nota: devono essere sottoposte a revisione ogni 2 anni presso stazioni autorizzate dal fabbricante. b. apparecchi galleggianti (gonfiabili): conformi al D.M n. 412; Nota: devono essere controllate ogni 4 anni presso stazioni di revisione del fabbricante o dallo stesso autorizzate. c. salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conformi al D.M , n. 385; d. cinture di salvataggio: conformi al D.M. 10 maggio 1996 (quelle che riportano il marchio CE); e. riflettori radar: conformi al D.M , n. 386; f. segnali di soccorso: conformi al D.M , n. 387 (per i razzi, i fuochi a mano e i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione); g. bussole magnetiche: conformi al D.M , n. 388 (per le tabelle di deviazione vedi sezione certificato di sicurezza e nota relativa alla navigazione entro 12 ). Secondo le previsioni del regolamento di sicurezza sulla navigazione da diporto, sono riconosciuti inoltre validi i mezzi di salvataggio (individuali e collettivi) e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa dell Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali. Pertanto le cinture di salvataggio e gli altri mezzi e attrezzature di sicurezza stabiliti dalla Convenzione Solas 74 come emendata per le navi commerciali, possono essere impiegati a bordo anche delle unità da diporto. I mezzi e le attrezzature di sicurezza, fatta eccezione delle nuove zattere di salvataggio, sulle
8 quali è indicato il nome o numero identificativo dell unità possono ruotare da un mezzo nautico all altro poiché non esiste alcuna norma che preveda la marcatura delle stesse con riferimento all unità. Sono altresì ritenuti validi i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalle precedenti disposizioni, esistenti a bordo alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (avvenuto il 1 gennaio 2000) e la loro sostituzione è obbligatoria solo in caso di deterioramento, cattivo funzionamento o per scadenza nella validità e ove previsto l'obbligo di provvedere alla revisione periodica. Certificato di sicurezza Diritto della navigazione. Il certificato di sicurezza è rilasciato, contestualmente alla licenza di navigazione, all'atto della prima immatricolazione nei registri dal competente dall'ufficio. Con la riforma della nautica i registri delle imbarcazioni da diporto sono tenuti dalle Capitanerei di Porto, dagli Uffici Circondariali Marittimi nonché; dagli Uffici Provinciali (ex MTCT) autorizzati dal Ministro. Gli Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di Spiaggia non sono più autorizzati a tenere i registri. Il nuovo regolamento di sicurezza non ha modificato la validità del certificato di sicurezza. Per le unità nuove appartenenti alle categorie C e D marcate CE e per quelle costruite in base alla legge 50/1971 abilitate alla navigazione fino a 6 dalla costa, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B e per quelle costruite con i criteri della legge 50/1971 la validità del certificato è invece di otto anni. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni. Fonte:
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