DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA
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1 DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA Allegato A delibera n. 3/04 del
2 PREMESSE Richiamata la deliberazione della Conferenza n. 7/2003 con la quale l ATO Provincia di Milano, oltre affidare il Servizio Idrico Integrato alle tre Società di area omogenea ai sensi del comma V art.35 della l. 448/2001, ha tra l altro : confermato la validità degli affidamenti e delle concessioni in essere,ciascuno con le proprie caratteristiche di durata, diritti e obblighi, normativa tecnica ed economica; dichiarato il superamento delle gestioni in economia ai sensi dell art.113 del T.U. sugli Enti Locali così come modificato dall art. 35 della l. 448/2001 ed anche ai sensi dell art. 16 della Convenzione della Conferenza, tramite affidamento ex comma V art. 35 della l. 448/2001 alla Società nella cui zona omogenea si trova il Comune cui si riferisce la gestione in economia. Atteso che con la conferma degli aspetti tecnici ed economici degli affidamenti e concessioni in essere i soli servizi a non essere regolamentati sotto l aspetto tecnico sono quelli che alla data del 16/06/2003 erano ancora gestiti in economia Rilevato che la quasi totalità dei servizi in economia riguarda il servizio di fognatura e che pertanto tale servizio deve essere regolato anche ai sensi dell art. 40 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Tutto ciò premesso e considerato tra l ATO Provincia di Milano la Società.. si stipula e si conviene quanto segue: e A) ASPETTI GENERALI Art. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO 1.1 Il presente disciplinare concorre con gli altri documenti contrattuali a regolare il rapporto tra le parti e costituisce parte integrante del contratto di servizio tra Società e singolo Comune. 1.2 Dato atto che per gestione ordinaria si intendono tutte le prestazione tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza del servizio, con il presente disciplinare vengono definiti i livelli minimi del servizio di gestione delle fognature che a tutto il 16 giugno u.s. erano gestite in economia. E facoltà dei Comuni titolari delle gestioni di cui trattasi di concordare con le società di riferimento, livelli di servizio superiori e conseguentemente pattuire condizioni economiche adeguate. 2
3 1.3 La gestione del Servizio, così come precisata ai successivi articoli del presente disciplinare, comporta: a) manutenzione ordinaria della rete fognaria e nuovi allacciamenti ; b) servizio di pronto intervento e reperibilità; c) attività amministrativa connessa alla titolarità del servizio di pubblica fognatura. 1.4 In caso di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Disciplinare si conviene espressamente che verrà applicata l interpretazione che risulterà più favorevole all ATO Provincia di Milano, agli Enti Locali ed agli Utenti ad insindacabile giudizio dell ATO Provincia di Milano. 1.5 La Società si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato. 1.6 Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del Servizio, così come specificata al successivo Art. 8, coordinato con gli Art. 6 e 9, null altro avendo titolo la Società di pretendere. Art. 2 DURATA 2.1 Il presente disciplinare, quale parte integrante della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, regolamenta il servizio di fognatura per tutto il periodo transitorio e pertanto sino al 25/06/2005, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui avrà luogo la consegna formale degli impianti e delle reti di fognatura alla Società da parte del Comune, come risultante dal verbale di consegna firmato dalle parti. 2.2 Come previsto dalla Convenzione (art.1 comma 4) condizioni e termini potranno essere rinegoziati sulla base di dati significativi della gestione svolta. Art. 3 VERBALE DI CONSEGNA Al momento della presa in consegna verrà redatto un documento a cura e spese della Società alla presenza di un tecnico incaricato dall Ente proprietario delle reti, comprendente un verbale di sopralluogo a cui sarà allegata una relazione tecnica avente lo scopo di definire in termini essenziali lo stato di consistenza della rete e degli impianti, nonché lo stato di efficienza delle eventuali apparecchiature elettromeccaniche e delle opere civili di pertinenza della fognatura (impianti di sollevamento, vasche volano, sfioratori, sifoni e sfiori conosciuti etc.) con la indicazione di eventuali punti critici o problematiche in atto. A questo verbale sarà allegata la planimetria della rete esistente prodotta dal Comune o, in sua assenza, la miglior documentazione possibile. Art. 4 RILIEVO DELLA FOGNATURA A seguito dell assunzione del servizio la Società si impegna, a propria cura e spese, ad avviare, entro i tempi di durata del presente disciplinare, il rilievo delle reti e dei manufatti esistenti, 3
4 secondo specifiche tecniche standardizzate concordate con l ATO e nella misura necessaria e sufficiente alla ricostruzione funzionale della rete per l esecuzione del piano fognario. Art. 5 PROPRIETA DELLA RETE B) ASPETTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 5.1 La rete fognaria, le infrastrutture e le dotazioni connesse rimangono di proprietà del Comune. 5.2 All atto di affidamento del servizio alla Società le reti sono date in comodato d uso alla stessa, verranno pertanto applicati i principi fissati dall art e segg. del C.C. 5.3 Alla scadenza del presente contratto la Società dovrà consegnare le reti al Comune in buone condizioni di manutenzione e d uso, considerata l età e l usura verificatesi durante l affidamento. ART. 6 INVESTIMENTI 6.1 Si precisa che rientra nel concetto di spesa di investimento, oltre l intervento per nuove opere, tutto ciò che è atto a prolungare la vita tecnico-economica del bene oltre la vita utile residua al momento della presa in carico del bene da parte della Società, ivi compresa, ad esempio, la sostituzione di tratti di collettori ammalorati. 6.2 Tutte le spese per gli investimenti programmati e per la manutenzione straordinaria sono a carico del bilancio dell Ente titolare della proprietà delle reti. Al riguardo potranno essere utilizzati contributi a tal fine programmati dall ATO e dalla Regione. 6.3 La. Società è tenuta ad effettuare, previa comunicazione all Ente proprietario, tutti gli interventi necessari ed indispensabili a garantire la funzionalità della rete e la continuità del servizio ART. 7 CARATTERE DEL SERVIZIO 7.1 Il servizio di cui all art. 1 è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto la sua erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. 7.2 Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, la Società adotterà le misure necessarie volte ad arrecare agli utenti il minore disagio possibile. 4
5 7.3 Oltre alle norme specificate nel presente disciplinare, la Società sarà tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore in materia, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riguardo a quelle aventi comunque rapporto diretto con il servizio in oggetto. ART. 8 TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA 8.1 La Società, quale soggetto titolare del servizio fognatura, percepisce direttamente gli introiti derivanti dalla tariffa del servizio fognatura delle utenze civili e produttive per ogni anno di gestione. 8.2 Per l intero periodo di transizione, fatti salvi gli indirizzi regionali in materia di servizi pubblici locali, la tariffa esistente del servizio fognatura è annualmente determinata in base alla indicazioni metodologiche impartite dal CIPE ai fini della determinazioni degli incrementi tariffari del servizio idrico integrato con riferimento ai bacini esistenti. Art. 9 CORRISPETTIVO PER I BENI AFFIDATI ALLA SOCIETA 9.1 Visto l Art. 22 della Convenzione, rilevato che la concentrazione in un solo operatore di tutte le fasi ed i settori del ciclo integrato determinerà economie di scala significative; valutato altresì che l affidatario ha già la facoltà di fatturare, incassare e gestire tutti i flussi di cassa inerenti alla tariffa, anche per tali motivi la Società dovrà riconoscere per il primo anno all Ente titolare della proprietà, per l utilizzo dei beni necessari all erogazione del servizio di fognatura, un corrispettivo pari al 80 % della tariffa vigente del Servizio di fognatura per ogni metro cubo d acqua fatturato. 9.2 Successivamente al primo anno di gestione tale corrispettivo potrà essere rideterminato alla luce delle risultanze gestionali ed a seguito dell elaborazione del piano industriale della Società C) ASPETTI TECNICO GESTIONALI Art. 10 SERVIZI E PRESTAZIONI DI CARATTERE TECNICO. La gestione dell impianto di fognatura, a termine della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni: a) Controllo periodico del buon funzionamento dell impianto di fognatura e degli impianti di sollevamento; b) L organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento attraverso proprio personale atto a garantire eventuali interventi di emergenza sulla rete e sugli impianti di sollevamento ricorrendo, se necessario, ad eventuali aziende appaltatrici; c) Verifica e manutenzione delle caditoie stradali, dei condotti, degli sfioratori di piena e dei manufatti in genere nella seguente misura: 5
6 Pulizia e spurgo annuale, secondo necessità, dei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche (caditoie o bocche di lupo), compreso il prelievo, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti; Pulizia e spurgo dei sifoni esistenti almeno una volta l anno, compreso lo smaltimento dei rifiuti; Pulizia e spurgo, secondo necessità, della vasca di raccolta delle stazioni di sollevamento e del pozzo di raccolta della vasca volano, compreso il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti; Pulizia e spurgo dei condotti fognari, se necessari; d) Verifica, manutenzione delle stazioni di sollevamento, compreso ogni onere relativo al mantenimento delle opere civili e degli impianti elettromeccanici. Art. 11 LIMITI DI ACCETTABILITA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA 11.1 Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi nel rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche del regolamento di fognatura e depurazione, per le assimilate anche sulla base della dichiarazione di assimilabilità resa dal titolare dello scarico e salvo controllo e verifica successiva della corrispondenza qualitativa dichiarata Gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali sono ammessi nel rispetto della normativa e dei limiti fissati in relazione alle caratteristiche dell impianto di depurazione. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione fissati ed inderogabili per le sostanze di cui alla tabella 3, allegato 5 del D.lgs. 152/1999, la Società potrà modificare i limiti di accettabilità in relazione alla capacità e funzionalità degli impianti di depurazione e alle effettive caratteristiche dei reflui, nel rispetto del limite tabellari fissati per lo scarico finale degli impianti. Art. 12 OBBLIGHI DELLA SOCIETA D) OBBLIGHI DELLE PARTI La Società si impegna ad eseguire, a suo esclusivo giudizio e responsabilità, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria del servizio ed in particolare a provvedere: alla raccolta ed al convogliamento degli scarichi nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne fanno richiesta, nei quantitativi e con le modalità di scarico compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti e del depuratore delle acque reflue urbane, alle condizioni previste dalla Carta dei Servizi di fognatura e di depurazione; all esecuzione, a propria cura e spese, utilizzando a tale scopo anche i propri laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno basate sulla vulnerabilità degli impianti e la determinazione delle tariffe ; agli allacciamenti alla rete di fognatura e modifiche degli impianti esistenti richiesti dai clienti, dietro versamento di un contributo di allacciamento. Le modalità di richiesta sono specificate nella Carta dei Servizi di fognatura e depurazione ; alla manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche, ove necessario al controllo delle condotte stradali; alla manutenzione ordinaria della rete fognaria e degli eventuali impianti di sollevamento; 6
7 alla fatturazione ed alla riscossione delle tariffe di fognatura dell utenza domestica ed assimilata, alla fatturazione ed alla riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione delle utenze industriali, sulla base delle denunce presentate dall utenza; a rispondere a tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinare; Art. 13 IMPEGNI DELL ATO 13.1 Oltre quanto specificato nell Art.15 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato l ATO si impegna a promuovere verso i Comuni tutte le iniziative utili e necessarie alla piena attivazione del servizio di fognatura di cui trattasi, compresa la consegna delle reti ed impianti nonché la definizione del contratto di servizio L ATO, tramite la sua Segreteria Tecnica, provvederà alla vigilanza ed al controllo del sevizio eseguito dalla Società, impegnandosi a far osservare, su tutto il territorio ove il servizio è svolto, il rispetto delle prescrizioni del presente Disciplinare. Art.14 SPESE CONTRATTUALI Le eventuali spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente Disciplinare saranno a carico della Società Letto, confermato e sottoscritto. Per l ATO Provincia di Milano Per la Società.. 7
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