WOMEN IN CHANGE Modena, 27 marzo 2010
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1 WOMEN IN CHANGE Modena, 27 marzo 2010 LEGISLAZIONE E NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO DEL LAVORO AUSL di Bologna e Imola Dipartimento di Sanità Pubblica U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro A cura del Gruppo di lavoro provinciale Tutela delle lavoratrici madri Relatore: dr.ssa Patrizia Cichella - Azienda USL di Bologna
2 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Il Dipartimento di Sanità Pubblica tutela la salute collettiva e individuale e promuove il benessere dei cittadini. Comprende: - Servizio veterinario - Servizio Igiene Pubblica - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro: tutela la collettività e i singoli individui dai rischi infortunistici e sanitari in ambienti di lavoro
3 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro FUNZIONI: Vigilanza e controllo sulla sicurezza, igiene e prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro Informazione/assistenza Formazione professionale ed educazione alla salute
4 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Tra le attività istituzionali tutela di particolari categorie di lavoratori tra cui donne in gravidanza e allattamento
5 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Tra i fattori che possono compromettere il decorso di una gravidanza non sono da sottovalutare quelli legati ad un attività lavorativa a rischio
6 Comunicazione Commissione europea del 5 ottobre 2000 Linee direttrici per la tutela e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ENUNCIATI: La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini Condizioni di lavoro suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza
7 D.Lgs. 151/01 Le Linee Direttrici della Commissione Europea per la tutela e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono state recepite in Italia nel 2001 dal D.Lgs. 151 del 26 marzo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità in particolare all art. 11 (valutazione dei rischi)
8 D.Lgs. 151/01 Valutazione dei rischi Art. 28 del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quali le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 151/01
9 D.Lgs. 151/01 Art. 11 c. 2 Informazione Il datore di lavoro ha l obbligo di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulla presenza di tutti i rischi potenziali per la salute della donna in gravidanza e del bambino e di quali misure intende adottare per evitarli
10 D.Lgs. 151/01 Art. 11 c. 2 Informazione L allontanamento dal rischio deve essere il più precoce possibile poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro. Per questo motivo, in presenza di un rischio il datore di lavoro deve informare le lavoratrici sull importanza di diagnosticare precocemente la gravidanza.
11 D.Lgs. 151/01 Congedo di maternità Astensione obbligatoria E vietato adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto Se le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la gravidanza e/o l allattamento il periodo di astensione obbligatoria può essere esteso
12 D.Lgs. 151/01 Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. In tal caso va presentata all INPS certificazione attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
13 D.Lgs. 151/01 Art. 20 Flessibilità del congedo di maternità I certificati necessari sono due e sono redatti da: medico specialista del SSN o con esso convenzionato (assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta) medico competente aziendale ( assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall ambiente di lavoro e/o dall articolazione dell orario di lavoro previsto). In assenza del medico competente il mancato obbligo di sorveglianza sanitaria deve essere dichiarato dal datore di lavoro (Circolare INPS n.152 del 2000)
14 D.Lgs. 151/01 Art. 18 Sanzioni L inosservanza del divieto di adibire le donne al lavoro nel periodo di interdizione obbligatoria e nel periodo di estensione del divieto (lavoro a rischio, complicanze della gravidanza) è punita con l arresto fino a sei mesi
15 D.Lgs. 151/01 Art. 19 Interruzione di gravidanza Comma 2: la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro (art. 17 della legge 194 /78 violazione punita con la reclusione)
16 D.Lgs. 151/01 Lavori vietati I lavori vietati sono riportati negli allegati A e B In caso di lavori vietati Il datore di lavoro dovrà allontanare la lavoratrice dal rischio attraverso una delle seguenti misure: modifica delle condizioni o dell orario di lavoro spostamento ad altre mansioni interdizione dal lavoro attraverso richiesta di astensione anticipata per rischio lavorativo alla DPL
17 D.Lgs. 151/01 Art. 7 allegato A Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri: Il divieto di cui all art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
18 D.Lgs. 151/01 Esempi di lavori vietati previsti nell allegato A Per il periodo della gestazione: lavori su scale ed impalcature mobili e fisse manovalanza pesante stazione in piedi per più di metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto
19 D.Lgs. 151/01 Esempi di lavori vietati previsti nell allegato A Fino a sette mesi dopo il parto: esposizione alle radiazioni ionizzanti assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali lavori agricoli
20 D.Lgs. 151/01 Art. 7 allegato B Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro: A. Lavoratrici gestanti di cui all art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
21 D.Lgs. 151/01 Art. 11 allegato C Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro Sono elencati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici a seguito della valutazione effettuata dal datore di lavoro. A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore;d) radiazioni ionizzanti;e) radiazioni non ionizzanti;f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all interno sia all esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all attività svolta dalle lavoratrici di cui all art Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell allegato II; b) agenti chimici che figurano nell allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati;d) medicamenti antimitotici;e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario.
22 D.Lgs. 151/01 Art. 53 comma 1 LAVORO NOTTURNO E vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
23 D.Lgs. 151/01 COMPETENZE in materia di lavoro a rischio (situazione bolognese) Il Ministero del Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ufficio maternità è l organo che dispone e autorizza il cambio mansione o l astensione anticipata/prolungata dal lavoro AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, su richiesta e per conto della DPL, esprime pareri sulla compatibilità dell attività lavorativa della lavoratrice con uno stato di gravidanza e/o allattamento
24 Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro A seguito della richiesta della DPL al nostro ufficio di accertare se le mansioni svolte dalla lavoratrice siano di pregiudizio, la nostra attività si esplica attraverso: sopralluoghi nei luoghi di lavoro dove le lavoratrici operano Acquisizione ed esame del documento di valutazione dei rischi aziendale valutazione della compatibilità delle mansioni con uno stato di gravidanza e/o allattamento
25 D.Lgs. 151/01 Anamnesi lavorativa (IMPORTANTE!) Il lavoro potrebbe essere a rischio Rendere nota l opportunità di informare il proprio datore di lavoro dello stato di gravidanza Eventualmente indirizzare le lavoratrici nelle opportune sedi (DPL o AUSL)
26 D.Lgs. 151/01 Lo specialista ginecologo, su richiesta della lavoratrice, rilascia il certificato attestante lo stato di gravidanza comprensivo di data presunta del parto Attraverso il certificato la lavoratrice informa il datore di lavoro per l attivazione della procedura di allontanamento dal rischio
27 D.Lgs. 151/01 Gruppo Tutela Lavoratrici madri Gruppo di lavoro tecnico provinciale - costituitosi nel 1993 rappresentato da personale sanitario (medici e assistenti sanitari dell Azienda USL di Bologna e Imola) il gruppo ha elaborato linee guida a valenza provinciale, uno strumento operativo, per: garantire su tutto il territorio bolognese lo stesso livello di tutela evitando difformità di trattamento nei confronti delle lavoratrici diffondere e mettere a disposizione i contenuti del presente documento a quanti si occupano della materia (DPL, datori di lavoro, associazioni di categoria, enti di consulenza)
28 WOMEN IN CHANGE Modena, 27 marzo 2010 GRAZIE PER L ATTENZIONE
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