Istituto Superiore di Sanità
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- Francesco Corona
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1 Istituto Superiore di Sanità DIREZIONE GENERALE Unità di Gestione Tecnica, Patrimonio Immobiliare, Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori Disposizione Operativa Generale N 2 PROCEDURA PER LA TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA DELLE LAVORATRICI
2 1. Scopo Ad ulteriore chiarimento della precedente DOGE n. 3 del 20/01/2009 viene emanata la presente disposizione, avente quale finalità quella di meglio definire e specificare le procedure interne all Ente, nell ottica di garantire l applicazione delle norme vigenti a tutela della salute riproduttiva delle lavoratrici. 2. Applicabilità La Disposizione si applica a tutte le tipologie di lavoratrici definite tali dagli articoli 2, comma 1, lettera a) e art. 3, commi da 4 a 10, del D.Lgs. 81/ Procedura per la tutela della funzione riproduttiva delle lavoratrici dell ISS 3.1 Periodo di particolare tutela della sicurezza e della salute Durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio - fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro come previsto dalle attuali disposizioni di legge in materia le lavoratrici sono sottoposte alle misure per la tutela della sicurezza e della salute, conformemente alle disposizioni vigenti. La tutela si applica altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in affidamento o in adozione, fino al compimento dei sette mesi di età. Fermo restando l ordinaria assistenza medica a carico del servizio sanitario nazionale, sono adottate nell ambito dell Istituto le seguenti misure: a) divieto di adibire le lavoratrici alle seguenti attività con conseguente assegnazione ad altre attività: - lavori, pericolosi e insalubri indicati dall articolo 5 del DPR 25 novembre 1976 n e successivi aggiornamenti, riportati nell allegato A; - rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2 (allegato B); - agenti, processi e condizioni di lavoro elencate nel D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1 (allegato C); - attività in zone classificate ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. sottoposte a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza;
3 b) particolare attenzione ai rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nell ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all articolo 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 ai fini dell individuazione di eventuali misure particolari quali l inserimento nell elenco dei soggetti con particolare cautela in caso di situazioni di emergenza; 3.2 Comunicazione dello stato di gravidanza La lavoratrice non appena accertato lo stato di gravidanza deve darne comunicazione al Dirigente dell Ufficio o al Direttore del Dipartimento/Centro/Servizio allegando il certificato del medico ginecologo che attesti tale stato. 3.3 Procedure per l attuazione e il controllo delle misure di tutela Il Dirigente dell Ufficio o il Direttore del Dipartimento/Centro/Servizio provvederanno, una volta ricevuta la comunicazione di gravidanza, a trasmettere la documentazione all Ufficio III della Direzione Risorse Umane ed opportuna informativa al SPP. Il Dirigente (dell Ufficio, del Dipartimento/Centro/Servizio), in seguito alla comunicazione di gravidanza da parte della lavoratrice deve verificare se l attività svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell art. 7 del D. Lgs 151/01 o presenza per le lavoratrici gestanti di rischi valutati ai sensi dell art. 11 comma 1 del medesimo decreto), ricorrendo alla collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e al parere del Medico Competente. Il Dirigente, in accordo con il Preposto (Direttore del Reparto) e con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, procederà all analisi dei rischi specifici per la lavoratrice in oggetto, con particolare considerazione per l esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché per i processi lavorativi che potrebbero arrecare danno alla salute della donna e del nascituro. Al termine redige un ordine scritto in cui definisce le attività ed i compiti che la lavoratrice deve non deve eseguire. Nel caso di attività a rischio il Dirigente deve: - modificare le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio. Riorganizza il lavoro rendendolo compatibile con lo stato di gravidanza Ovvero, qualora ciò non sia possibile: - procedere allo spostamento della lavoratrice ad una attività non a rischio
4 L ordine di servizio deve essere portato a conoscenza della lavoratrice, del Direttore di Reparto e del Medico Competente. A tal fine si allega il modello (modulo B) - rapporto di valutazione sulla ricollocazione lavorativa della lavoratrice in gravidanza -, che può essere utilizzato nella suddetta procedura. - Nell eventualità in cui le condizioni di lavoro della lavoratrice non siano idonee e la riorganizzazione o lo spostamento non siano praticabili, il Dirigente comunicherà per iscritto, attraverso il competente Ufficio III delle Risorse Umane, alla Direzione Provinciale del Lavoro che non essendo possibili soluzioni che permettano la permanenza al lavoro della gestante è necessario procedere alla astensione obbligatoria anticipata dal lavoro. L Ufficio III RU provvederà affinché la lavoratrice si rechi presso l Ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro di riferimento per ottenere il rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro. In caso di interruzione della gravidanza di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa informi la Direzione Provinciale del Lavoro, che a sua volta comunicherà all Amministrazione ISS, l interruzione del provvedimento di interdizione dal lavoro. 5. Periodo di allattamento La lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità è tenuta a inviare, entro 30 giorni dalla data del parto, comunicazione dell avvenuta nascita del figlio all Ufficio III della Direzione Centrale Risorse Umane. Altresì al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere adibita a mansioni a rischio fino a sette mesi dopo il parto e per la durata dell allattamento. Pertanto, anche al termine dell astensione obbligatoria, dovrà essere effettuata la valutazione delle mansioni della lavoratrice da parte del Dirigente dell Ufficio o del Direttore del Dipartimento/Centro/Servizio, di concerto con il Responsabile dell Unità organizzativa/reparto, ai fini dell eventuale cambiamento per la durata del periodo di allattamento.
5 Riferimenti DPR 25 novembre 1976, n Regolamento di esecuzione della L. 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri. D.Lgs. n 230/1995 modificato dal 187/2000 e dal 241/2000 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. D.Lgs. 25 novembre 1996, n.645. Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2001 con particolare riferimento al Capo II intitolato tutela della salute della lavoratrice. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Allegati: A1. Modulistica B A. (Art.5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026) Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri. B. (D.Lgs. 25 novembre 1996, n.645, allegato 2) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all art. 3. C. (D.Lgs. 25 novembre 1996, n.645, allegato 1) Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all art. 4. D. estratto dal D. Lgs. 151/2001
6 Modulo B Alla lavoratrice RAPPORTO DI VALUTAZIONE SULLA RICOLLOCAZIONE LAVORATIVA DELLA LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA PARTE PRIMA (Riservata al Direttore di Dipartimento/Centro/Servizio Dirigente Ufficio) Il sottoscritto Direttore di Dipartimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, INFORMATO in data dello stato di gravidanza della lavoratrice in oggetto, comunica che le attribuzioni dei compiti lavorativi a far data da risultano le seguenti: VISTO l elenco delle attività interdette di cui alla nota 1 sottoriportata; ESAMINATE le condizioni ambientali, organizzative e personali; VALUTATI i rischi presenti con gli elementi a propria conoscenza; DISPONE CHE La lavoratrice può rimanere nell attuale collocazione lavorativa in quanto non sono necessarie modifiche organizzative o procedurali, nè sono presenti attività interdette alle donne in gravidanza di cui all elenco nota 1 La lavoratrice può rimanere nell attuale collocazione lavorativa con le seguenti modifiche organizzative e/o procedurali:
7 Non è possibile prevedere un utilizzo della lavoratrice per i seguenti motivi: Data IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO /CENTRO/SERVIZIO IL DIRIGENTE DELL UFFICIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Nota 1 Il complesso delle norme a tutela della gravidanza stabilisce che per le donne gravide sono obbligatoriamente interdette attività che prevedano: 1) il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi faticosi e insalubri durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalle tabelle annesse al DPR 20/1/76 n. 432 (art. 3 L. 1204/1971); 2) i lavori per i quali vige l obbligo delle visite preventive e periodiche ai sensi del DPR 303/1956 durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (art. 5 DPR 1026/1976); 3) i lavori che comportano l esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs 230/95, durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (art. 5 DPR 1026/1976); 4) i lavori che comportano la stazione in piedi per più della metà dell orario di lavoro che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante durante la gestazione e fino alla fine dell interdizione dal lavoro (art. 5 DPR 1026/1976); 5) i lavori di assistenza e cura agli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive, e per malattie nervose e mentali durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (art. 5 DPR 1026/1976); 6) i lavori a bordo di navi, aerei, treni, pullman, e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino alla fine dell interdizione dal lavoro (art. 5 DPR 1026/1976); 7) i lavori del personale ausiliario per l assistenza ai malati negli istituti di cura pubblici e privati, compresi i gabinetti di analisi cliniche e microbiologiche e i gabinetti di radiologia; 8) i lavori che espongano ad atmosfera sovrapressione (art. 3 D.Lgs 645/96, all. II); 9) l esposizione ad agenti biologici quali toxoplasma e rosolia se non vaccinate (art. 3 D.Lgs 645/96, all. II) 10)agenti fisici (vibrazioni o scuotimenti che possono comportare lesioni al feto o il distacco della placenta; radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; movimenti e posizioni di lavoro incongrui, spostamenti sia all interno che all esterno dell azienda; fatica mentale e fisica) (art. 4 D.Lgs 645/96, all. I);
8 11)agenti biologici in grado di causare patologia umana (gruppi da 2 a 4 di cui all'art. 75 del D.Lgs 626/94) nella misura in cui sia noto che agenti o terapie possono provocare danno al nascituro (art. 4 D.Lgs 645/96, all. I) 12)sostanze etichettate R40, R45; R46; R47; (art. 4 D.Lgs 645/96, all. I); 13)medicamenti anti mitotici (art. 4 D.Lgs 645/96, all. I); 14)agenti chimici con provato assorbimento cutaneo (art. 4 D.Lgs 645/96). PARTE SECONDA (Riservata a MC E DL) VISTO quanto esposto dal Direttore di Dipartimento - ESAMINATO LE INFORMAZIONI ACQUISITE: Si convalida la Valutazione dei Rischi; Non si convalida la Valutazione dei Rischi per i seguenti motivi: Data, Medico competente Direttore Generale
9 Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
10 affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996,n. 645, allegato 2) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 3 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione
11 elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 4 A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
12 c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
13 B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario. Allegato D Estratto dal DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Capo II Tutela della salute della lavoratrice Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9) 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'. 3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la
14 gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate. Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
15 istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi. Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69) 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione. Art. 11. Valutazione dei rischi
16 (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5) 1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero
17 del lavoro competente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7. Art. 15. Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9) 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. ( NDR. Ora sostituito dal D.Lgs.81/2008)
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