UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA Procedure operative interne in materia di tutela della maternità D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53") e normative connesse Documento: PVR/151: Revisione n. 3 del 10/09/2003 A cura dei Servizi di Prevenzione e Protezione dell Università di Perugia e dell Azienda Ospedaliera di Perugia 1
2 A PREMESSA Il presente documento, comune all'azienda Ospedaliera di Perugia e all'università degli Studi di Perugia, disciplina le procedure interne in materia di tutela della maternità prevista dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53" e normative connesse. Scopo del presente documento, è quello di dare ampia diffusione tra i lavoratori e di fare chiarezza circa le procedure seguite presso l'azienda Ospedaliera di Perugia e l'università degli Studi di Perugia per la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla tutela della maternità secondo i disposti del citato D. Lgs. 151/01 e normative connesse. Si ricorda che è fatto obbligo di dichiarare lo stato di gravidanza nei seguenti casi: in caso di radioesposizione come da art. 8 del D. Lgs. 151/01, integralmente riportato in Nota 1 ; prima dell inizio del settimo mese di gravidanza per richiedere il congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro). Per le altre lavoratrici, al fine di una efficace tutela della gestante e del nascituro ed ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 1026/76 lo stato di gravidanza va comunicato "al più presto possibile". Nota 2 Ad ogni modo eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza secondo le procedure nel seguito esposte. B PROCEDURA GENERALE Comunicazione scritta da parte della dipendente/equiparata Nota 3 del proprio stato di gravidanza, attraverso il certificato redatto conformemente all'allegato I (art. 14 D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026) a: Direzione di Staff e Sicurezza Ambientale e Individuale (nel seguito SAI) per le dipendenti dell'azienda Ospedaliera di Perugia e per le Universitarie Convenzionate; all'ufficio Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (nel seguito UGSLL) per le dipendenti dell'università. Detti uffici costituiscono il necessario raccordo tra lavoratori e datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Contestualmente al certificato andrà inviata, ai medesimi uffici, anche la dichiarazione di cui all'allegato II ai fini della valutazione dei rischi connessi all'attività proposta nella dichiarazione stessa. 2
3 Il SAI o l'ugsll: rilascia una ricevuta alla lavoratrice (ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 1026/76) dei certificati e di ogni altra documentazione presentata dall'interessata; trasmette il certificato di gravidanza all'ufficio Competente Nota 4 ; comunica, per i provvedimenti di competenza, il contenuto della dichiarazione di cui all'allegato II al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'esperto Qualificato (quest'ultimo nel caso di attività che ricadano nel campo di applicazione del D. Lgs. 230/95), nonché al Medico Autorizzato/Competente. nel caso in cui, dalla dichiarazione di gravidanza, emerga che la lavoratrice svolga mansioni all'interno di una struttura che non rientra tra quelle valutabili come "non a rischio", o che le condizioni di svolgimento delle stesse e/o l orario di lavoro non siano conformi alla normativa vigente in materia di tutela della maternità, trasmette alla Direzione Provinciale del Lavoro il certificato di gravidanza della lavoratrice al fine di disporre una interdizione temporanea dal lavoro. Questo provvedimento avrà una durata non superiore a 10 giorni, tempo necessario perché venga effettuata una valutazione del rischio da parte del SPP, con la quale si possa individuare una attività e/o una sede di lavoro alternativa rispondente ai disposti del citato D. Lgs. 151/01 e normative connesse. Il Servizio di Prevenzione e Protezione di competenza (Azienda Ospedaliera o Università) provvede a valutare, unitamente al Medico Competente, le mansioni indicate nell'allegato II. Il Responsabile della Struttura di appartenenza della lavoratrice e/o dell'eventuale diversa Struttura di destinazione sono comunque coinvolti (direttamente o mediante delegati) nella valutazione congiunta. Ove la valutazione di mansioni alternative non a rischio e l individuazione del luogo di svolgimento delle stesse siano già state effettuate (indipendentemente dalla lavoratrice in argomento) sarà sufficiente che il Medico Competente valuti, su richiesta del SAI o dell UGSLL, se le specifiche condizioni di salute della dipendente siano tali da non costituire vincolo ostativo. In tal caso, il Medico Competente formulerà un giudizio di idoneità o meno e lo trasmetterà al SAI o all UGSLL per il seguito di competenza. Ove non sia stato possibile, per motivi organizzativi o produttivi, modificare le condizioni o l orario di lavoro presso la Struttura di appartenenza, né sia stato possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni anche presso strutture differenti da quella di appartenenza il SAI o l UGSLL provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro che può disporre l interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. Alla Direzione Provinciale del Lavoro verrà notificato (a cura del SAI o dell UGSLL) anche l eventuale spostamento ad altra mansione della lavoratrice. In ogni caso, i risultati delle sopra dette valutazioni (ai sensi del comma 2 dell art.11 del D. Lgs. 151/01) verranno inviati (a cura del SAI o dell UGSLL), per dovuta informazione, anche alla lavoratrice a ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (nel seguito RLS), oltreché al Responsabile della Struttura di appartenenza e a quello dell eventuale Struttura di destinazione. Il Responsabile della struttura alla quale è assegnata la lavoratrice sarà tenuto a redigere un ordine di servizio scritto per la lavoratrice, nel quale sono riportate le mansioni e il luogo di loro svolgimento, che la lavoratrice stessa dovrà firmare per presa visione e al quale la stessa dovrà attenersi. 3
4 Per usufruire del diritto di flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151, la dipendente/equiparata Nota 3 fa richiesta scritta indirizzata al SAI o all'ugsll, adottando il facsimile di domanda riportato nell'allegato III. Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità e formula un giudizio di idoneità/non idoneità che ritrasmette al SAI o all'ugsll per il seguito di competenza. Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice può richiedere al SAI o all'ugsll una visita medica straordinaria (dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o ad esso convenzionato) nel caso in cui sia insorta patologia che richieda una revisione della valutazione del rischio e del giudizio di idoneità alla mansione. Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta (a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi, o comunque differenti, fattori di rischio, nel qual caso la dipendente sarà sottoposta a visita medica preventiva). 4
5 FASI OPERATIVE n. Fase Descrizione fase Il responsabile dell applicazio ne della fase 1 Compilazione della dichiarazione di gravidanza 2 Proposta di mansioni cui adibire la lavoratrice in stato di gravidanza. 3 Trasmissione della documentazione all'ugsll/sai. 4 Rilascio all'interessata di una ricevuta dei documenti acquisiti. 5 Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione del certificato di gravidanza La lavoratrice in stato di gravidanza il Responsabile della Struttura dove la lavoratrice presta servizio La lavoratrice in stato di gravidanza UGSLL/SAI UGSLL/SAI Modalità di esecuzione operativa La lavoratrice Nota 3 compila e firma la dichiarazione di gravidanza e proposta di attività lavorativa di cui all'allegato II concordando le mansioni, il luogo dove verranno svolte e l'orario di lavoro con il Responsabile della Struttura dove la lavoratrice presta servizio. Il Responsabile della Struttura controfirma, nella suddetta dichiarazione di gravidanza, la proposta di mansioni cui adibire la lavoratrice La lavoratrice Nota 3 consegna all'ufficio Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro il certificato di gravidanza redatto, in duplice copia, conformemente all'allegato I e la dichiarazione di gravidanza di cui all'allegato II, controfirmata dal Responsabile della struttura dove presta servizio, il più presto possibile, o non appena accertata la gravidanza nel caso delle lavoratrici addette ad attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti Nota 1. L'UGSLL/SAI consegna alla lavoratrice una ricevuta per l'avvenuta consegna dei documenti di cui sopra (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 1026/76). L'UGSLL consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo sulla tutela della maternità. L' UGSLL/SAI comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa; nel caso in cui la lavoratrice sia addetta ad attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti, la comunicazione va fatta immediatamente anche all'esperto Qualificato ed al Medico 5
6 6 Trasmissione del certificato di gravidanza alla Direzione Provinciale del Lavoro (vedi quanto specificato nella procedura generale) 7 Individuazione dei fattori di rischio sulla base delle mansioni proposte 8 Relazione relativa alla valutazione del rischio. 9 Redazione di una nota che informi le parti interessate sulla valutazione del rischio effettuata dal SPP. 10 Notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro di spostamento della lavoratrice UGSLL/SAI L'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione Incaricato, il Medico Competente e il Responsabile della Struttura originaria o di destinazione L'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione Incaricato Il Magnifico Rettore/SAI UGSLL/SAI Autorizzato/Competente per i provvedimenti di competenza. L'UGSLL/SAI trasmette copia del certificato medico al Medico Autorizzato/Competente e all'ufficio di Competenza. Nota 4 L'UGSLL/SAI trasmette il certificato della lavoratrice alla Direzione Provinciale del Lavoro affinché venga disposta l'interdizione temporanea del lavoro della lavoratrice stessa ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.Lgs 151/01 fino a che non vengano individuate mansioni appropriate (v. casi specificati nella procedura generale). Per le lavoratrici non organicamente strutturate tale interdizione temporanea è disposta dagli uffici competenti Nota 4 senza alcuna penalizzazione economica. Il Servizio di Prevenzione e Protezione una volta in possesso della documentazione di cui all allegato II, entro 10 giorni, esegue, unitamente al Medico Competente e con la collaborazione del Responsabile della Struttura di appartenenza o di destinazione la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa della stessa sulla base delle mansioni proposte. Ove necessario esegue un sopralluogo sul posto di lavoro insieme al Medico Competente, dandone preventiva comunicazione agli RLS. Il Servizio di Prevenzione e Protezione entro tre giorni dalla valutazione effettuata, relaziona al Datore di Lavoro per l'università e al SAI per l'azienda Ospedaliera in merito alle mansioni individuate per la lavoratrice ed al luogo di svolgimento delle stesse. Il Magnifico Rettore/SAI informa sulla valutazione dei rischi eseguita e trasmette la relazione del SPP ai seguenti soggetti: la lavoratrice, il Responsabile della Struttura originaria e quello dell eventuale diversa Struttura di destinazione, l'ufficio Competente Nota 4, il Medico Autorizzato/Competente, l'ugsll per l'università e gli RLS. L UGSLL/SAI notificano alla Direzione Provinciale del Lavoro l eventuale spostamento della lavoratrice ad altra mansione. 6
7 11 Ordine di Servizio Il Responsabile della Struttura originaria o di destinazione 12 Domanda per la flessibilità del congedo di La lavoratrice maternità 13 Attivazione procedure per l'ottenimento della flessibilità UGSLL/SAI Il Responsabile della Struttura originaria o di destinazione redige un ordine di servizio scritto per la lavoratrice, che riporti le mansioni individuate e il luogo di loro svolgimento, che l'interessata firma per presa visione. La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151, adottando il facsimile di domanda riportato nell'allegato III. La domanda dovrà pervenire all'ugsll/sai entro la prima metà del settimo mese di gravidanza. L'UGSLL/SAI informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità: l'ufficio Competente Nota 4, il SPP ed il Medico Competente al quale richiede la prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D. Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. 14 Consegna del certificato di normale evoluzione della gravidanza La lavoratrice La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato, redatto non prima di 15 giorni dall'inizio dell'viii mese, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre ed il nascituro. 15 Visita Medica Medico Autorizzato/ Competente La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. 16 Trasmissione esito della visita per la flessibilità Medico Autorizzato/ Competente Il Medico Autorizzato/Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, all'ugsll/sai. 17 Nulla osta per la flessibilità UGSLL/SAI L'UGSLL/SAI trasmette il nulla osta alla flessibilità: all'ufficio Competente Nota 4, al SPP, all'interessata ed al Responsabile della struttura presso la quale presta servizio. 18 Visita medica straordinaria La lavoratrice Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice può richiedere all'ugsll/sai una visita medica 7
8 19 Riattivazione delle procedure di sorveglianza sanitaria UGSLL/SAI straordinaria (dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato) nel caso in cui sia insorta patologia che richieda una revisione della valutazione del rischio e del giudizio di idoneità alla mansione. Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta (a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual caso la dipendente sarà sottoposta a visita medica preventiva). 8
9 Nota 1 La dizione "non appena accertato" è obbligo per la lavoratrice addetta ad attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti sancito dall'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 151/01. Art. 8 Esposizione a radiazioni ionizzanti (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69) 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. E altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Nota 2 A tale proposito si fa presente che secondo le Linee Direttrici dell'unione Europea si definisce lavoratrice gestante/puerpera/in periodo di allattamento ogni lavoratrice gestante/puerpera/in periodo di allattamento che informi del suo stato il proprio datore di lavoro conformemente alla legislazione nazionale. Nota 3 Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 626/94 e sue modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 del D.M. 363/98, sono considerati lavoratori dipendenti coloro che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale, sono equiparati gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali; sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall università, è considerato dipendente anche il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l attività presso le strutture dell università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione, sono altresì equiparati i titolari di contratti di qualsiasi natura giuridica e i frequentatori volontari formalmente autorizzati alla frequenza secondo le disposizioni degli Enti in argomento. La tutela di cui al Capo II del D.Lgs. 151/01 si applica, altresì (art. 6 comma 2 del D.Lgs. 151/01), alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età dei bambini stessi. Nota 4 Per il personale universitario e convenzionato gli uffici di competenza sono: gli Uffici dell'area del Personale per il personale non docente o docente organicamente strutturato, Segreterie delle Scuole di Specializzazione per gli specializzandi, Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali per gli assegnisti, dottorandi e borsisti, Ufficio Contratti per i contrattisti. Per il personale dell Azienda Ospedaliera di Perugia l Ufficio di competenza è la Direzione del Personale. 9
10 SCHEMA RIASSUNTIVO LA LAVORATRICE COMUNICA IL PROPRIO STATO DI GRAVIDANZA UGSLL/SAI prende atto della comunicazione e, ai sensi del D.Lgs. 151: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 12. Indirizza la lavoratrice subito presso la Direzione Provinciale del Lavoro per istanza Indirizza la lavoratrice subito presso la Direzione Provinciale del Lavoro per istanza contestualmente informa gli organi interni preposti contestualmente informa gli organi interni preposti Ufficio di Competenza Nota 4 Ufficio di Competenza Nota 4 che la lavoratrice presenta gravidanza a rischio e pertanto verrà posta a riposo a decorrere dalla data indicata nel certificato medico Il SPP si attiverà per eventuali spostamenti ad altre mansioni ovvero dichiarazione di "mansioni non a rischio" attraverso la Valutazione del Rischio eseguita con il Medico Competente la Direzione Provinciale del Lavoro emana il provvedimento di astensione anticipata nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'istanza presentata presso la Direzione Provinciale del Lavoro e l'eventuale mutamento di mansioni, la lavoratrice è a riposo successivamente la Direzione Provinciale del Lavoro emana il provvedimento per il periodo di cui sopra 10
11 Allegato I Art. 14 del D.P.R: 25 novembre 1976 n (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n sulla tutela delle lavoratrici madri). Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate: 1. le generalità della lavoratrice; 2. l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta, dell'istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia; 3. il mese di gestazione alla data della visita; 4. la data presunta del parto. Gli elementi di cui ai punti 1. e 2. sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità. Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato in due copie, che dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice al datore di lavoro (all'ugsll per l'università e al SAI per l'azienda Ospedaliera). Le lavoratrici parasubordinate, cioè iscritte alla gestione separata dell'inps (ad es: collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste), devono inviare una copia del certificato di gravidanza all'inps. Note di legge: 1)-Qualora il certificato non risulti redatto in conformità a quanto sopra riportato, il datore di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione. La regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è indicata la data presunta del parto. 2)-Ai sensi dell art. 76 del D. Lgs.151/00 per il rilascio dei certificati medici di cui allo stesso decreto legislativo, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli citati il datore di lavoro ha facoltà di accettarli ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. 11
12 Allegato II Perugia, All'Ufficio Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (UGSLL) Università degli Studi di Perugia Alla Direzione di Staff e Sicurezza Ambientale e Individuale (SAI) Azienda Ospedaliera di Perugia DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVIDANZA e PROPOSTA DI ATTIVITA' LAVORATIVA La sottoscritta COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA SEDE DI SERVIZIO QUALIFICA RECAPITO TELEFONICO SEDE DI SERVIZIO RECAPITO TELEFONICO DOMICILIO DATA PRESUNTA DEL PARTO In ottemperanza al Decreto Legislativo 151/2001 e normative connesse, dichiara le mansioni che potrebbe svolgere presso la struttura di appartenenza, specificando 12
13 anche l'orario di lavoro, e il luogo di svolgimento delle stesse, in accordo con il Responsabile della Struttura, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (fermo restando il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro) Nota 1, Nota 2 : Dichiara inoltre di essere / non essere esposta a radiazioni ionizzanti. Firma Direttore del Dipartimento/Coordinatore di Sezione Responsabile della Ricerca/ Capo Ufficio/ Responsabile Struttura Complessa Firma dell interessata Nota 1 Questa parte deve essere compilata anche qualora la lavoratrice non possa svolgere alcuna attività presso la struttura di appartenenza. Nota 2 Per le lavoratrici addette ad attività comportanti un rischio di contaminazione radioattiva il periodo di divieto si intende esteso a tutta la durata dell'allattamento. 13
14 Allegato III All Ufficio Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (UGSLL) Università degli Studi di Perugia Alla Direzione di Staff e Sicurezza Ambientale e Individuale (SAI) Azienda Ospedaliera di Perugia E p.c. Al Direttore o Responsabile della Struttura.. La sottoscritta...nata. a... il..., residente a... in Via..., recapito... in servizio presso... DICHIARA di trovarsi alla...settimana di gravidanza, pertanto la data presunta del parto è CHIEDE la prosecuzione dell attività lavorativa fino al termine dell VIII mese di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 art. 20 comma 1 (flessibilità del congedo di maternità). Sarà propria cura far avere al Medico Competente il certificato del proprio Medico Specialista Ginecologo del SSN o ad esso convenzionato, redatto a metà del VII mese di gravidanza, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre e per il nascituro. Distinti saluti, data... Firma... 14
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