SORVEGLIANZA SANITARIA

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1 SORVEGLIANZA SANITARIA

2 SORVEGLIANZA SANITARIA Definizione e obiettivi Negli anni '80, nel corso di una riunione della Comunità Economica Europea, la sorveglianza sanitaria è stata definita come "la valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti, con l obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro".

3 SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs. 81/08 Art. 2 Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori (nella sua componente sanitaria) in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa.

4 L attività del medico del lavoro si fonda, oltre che sull accertamento clinico del lavoratore, sulla valutazione del rischio professionale attraverso l analisi contemporanea del livello di esposizione agli agenti lesivi per la salute, delle modalità di esposizione e degli indicatori di dose e di effetto.

5 ASPETTI NORMATIVI Visite di idoneità per rischi per i quali il Medico Competente non ha obbligo di sorveglianza sanitaria. Le visite sono richieste a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico. STATUTO DEL LAVORATORI (Legge 300 del 20/5/70) art. 5: 1. Sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

6 SORVEGLIANZA SANITARIA E l esame medico periodico dei lavoratori esposti ad un determinato tossico presente nell ambiente di lavoro allo scopo di evidenziare alterazioni precoci dello stato di salute in fase preclinica; si attua attraverso esami clinici e strumentali che servono a valutare effetti dannosi precoci a livello di organi critici.

7 OBIETTIVO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro cioè impedire che l esposizione ad agenti lesivi di natura professionale o le condizioni di lavoro possano provocare danni organici permanenti e invalidanti; ciò si realizza con la rilevazione durante il controllo sanitario di alterazioni precoci dello stato di salute.

8 Il medico competente ha la capacità di valutazione clinica dello stato di salute dei lavoratori; la metodologia per una conoscenza approfondita e dettagliata dei cicli tecnologici, degli agenti lesivi per fase lavorativa e degli effetti di questi ultimi sugli organismi umani. Deve attuare la strategia preventiva tenendo conto delle nuove conoscenze tecnologiche, di igiene industriale e tossicologiche.

9 Deve conoscere le metodologie medico-legali per stabilire il nesso di causalità tra esposizione ad agenti lesivi e presenza di compromissioni organiche indispensabili per definire il giudizio di idoneità al lavoro specifico e quelle di tipo epidemiologico che gli consentono di elaborare i dati sanitari di gruppo e di ricavare informazioni utili alla valutazione del rischio e all individuazione di misure preventive più adeguate.

10 MEDICO COMPETENTE La professionalità richiesta al medico competente deve garantire prestazioni con caratteristiche di qualità e quindi deve basarsi sulla conoscenza: dei fattori di rischio di tipo fisico, chimico, biologico, ergonomico ed organizzativo di ogni specifica realtà lavorativa; dei metodi di misura dei fattori di rischio; dei sistemi di prevenzione e protezione da adottare; del meccanismo d azione degli agenti lesivi professionali e dei possibili effetti sull uomo; dei sintomi più precoci e dei segni delle malattie professionali o correlate al lavoro (per la diagnosi differenziale con analoghe malattie non professionali); del significato dei valori limite di esposizione; del significato degli indicatori biologici.

11 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art.25) 1) collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi 2) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria 3) istituisce aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 4) consegna al DDL alla cessazione dell incarico la documentazione sanitaria 5) consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria 6) invia all ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio

12 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art.25) 7) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della SS 8) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della SS e a richiesta gli rilascia copia della documentazione sanitaria 9) comunica in occasione delle riunioni Art.35 i risultati anonimi collettivi della SS 10) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno 11) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori 12) comunica il possesso dei titoli al Ministero della Salute

13 SORVEGLIANZA SANITARIA IL M.C. PREDISPONE PROTOCOLLI SANITARI I PROTOCOLLI SANITARI SONO DEFINITI IN FUNZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E TENENDO CONTO DEGLI INDIRIZZI SCIENTIFICI PIU AVANZATI, DEL CODICE ICOH E DEI PRINCIPI DELLA MEDICINA DEL LAVORO

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16 Sorveglianza Sanitaria (Artt.. 39 e 41 del D.Lgs 81/08) nei casi previsti dalla normativa vigente e in quelli riportati nel documento di valutazione dei rischi Visita medica preventiva Visita medica periodica Visita medica su richiesta del lavoratore Visita medica in occasione del cambio della mansione Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro Accertamenti e visite mediche specialistiche integrative Visita medica preventiva in fase preassuntiva Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. giudizio di idoneita alla mansione specifica

17 Sorveglianza sanitaria Accertamenti preventivi prima dell inserimento lavorativo per constatare l assenza di controindicazioni alla mansione cui i lavoratori sono destinati e non per selezionare i più sani e forti Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

18 VISITA A RICHIESTA IN RELAZIONE AI RISCHI LAVORATIVI A GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE IN RELAZIONE AD UNA ALTERAZIONE DELLA STATO DI SALUTE CORRELATO AD UNA CONDIZIONE PATOLOGICA DI ORIGINE EXTRALAVORATIVA CERTA CHE TUTTAVIA POSSA RAPPRESENTARE UNA CONTROINDICAZIONE ALL ESPLETAMENTO DELLA MANSIONE POSSIBILITÀ DI GESTIONE DEI RISCHI NON NORMATI

19 La visita medica preventiva di idoneità al lavoro in fase pre-assuntiva può essere effettuata da un ente esterno con carattere di terzietà rispetto al DL e al lavoratore. A seguito delle modifiche introdotte dal 106 del 2009 al D.lgs. 81/08 essa può essere svolta anche dal MC aziendale. In ogni caso le visite devono essere effettuate prima che sia sottoscritto il contratto di lavoro. Non è possibile affidare le visite periodiche ad un ente esterno senza nominare un medico competente.

20 In caso di accertata inidoneità il datore di lavoro non sarà obbligato ad effettuare l assunzione oppure potrà assumere il lavoratore per mansioni ed attività appartenenti ad un differente livello che risultino compatibili con il suo stato di salute La situazione sopra delineata è possibile ogni qualvolta il datore di lavoro sia tenuto all obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza. Le visite mediche comprese nel concetto di sorveglianza sanitaria sono finalizzate ANCHE alla verifica dell assenza di condizioni di alcool dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

21 FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ (Art. 41) 1. idoneità alla mansione specifica 2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni alla mansione specifica 3. inidoneità temporanea alla mansione specifica (vanno precisati i limiti temporali) 4. inidoneità permanente alla mansione specifica

22 La visita medica impone l'obbligo di redigere una cartella sanitaria e di rischio e di formulare, in caso di visita medica preventiva o periodica, un giudizio idoneativo. Dei giudizi il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Copia della cartella sanitaria va consegnata al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.

23 Trasmissione del giudizio di idoneità (non bisogna trasmettere la diagnosi o le motivazioni sanitarie del giudizio). Il medico trasmette il giudizio di idoneità, o di non idoneità o idoneita' con limitazioni al Datore di Lavoro e al Lavoratore. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni all organo di vigilanza (AUSL) da parte del lavoratore

24 Avverso il giudizio di idoneità o non idoneità alla mansione specifica è ammesso ricorso allo SPSAL entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, come regolamentato dal DLgs 81/08 all'art. 41 comma 9 Visita medica in sede di RICORSO Acquisita la documentazione, si invita il lavoratore a sottoporsi ad una visita, avvisandolo che può farsi assistere dal proprio medico di fiducia. Per garantire la massima imparzialità ed equità nella decisione si ritiene opportuno che la visita e la valutazione della documentazione siano effettuate da un collegio interno allo SPSAL, composto da almeno due medici

25 Il medico competente esegue direttamente un accertamento strumentale o prescrive l'esame che può essere svolto da altri liberi professionisti o da strutture pubbliche scelte in accordo con il datore di lavoro. Il medico competente in ogni caso si assume la responsabilità del giudizio in base alle risultanze dell'esame stesso.

26 La CARTELLA SANITARIA e di RISCHIO La cartella sanitaria e di rischio stabilita dal D.Lgs. 81/08 deve essere redatta dal medico competente secondo le indicazioni dell All. 3A. Deve contenere tra l'altro: i fattori di rischio per il singolo dipendente es.esposizione al rumore le notizie cliniche, l'esito degli accertamenti praticati sia quelli obbligatori che quelli facoltativi i giudizi di idoneità.

27 ESPOSIZIONE DOSE BERSAGLIO EFFETTO TOSSICITA ESTERNA INTERNA BIOLOGICO CLINICA Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Sorveglianza Sorveglianza ambientale biologico biologico sanitaria sanitaria

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