Ministero della Difesa Roma, 13 marzo 2006 Direzione Generale dei Lavori e del Demanio Piazza della Marina, Roma U.G.C.T. 2 UFFICIO - 1^ Sez.

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1 Ministero della Difesa Roma, 13 marzo 2006 Direzione Generale dei Lavori e del Demanio Piazza della Marina, Roma U.G.C.T. 2 UFFICIO - 1^ Sez. ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO Prot. n. M_D/GGEN/05/20295/21/104/06 OGGETTO:PRIME INDICAZIONI CONCERNENTI LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO LAVORI GENIO MILITARE DI CUI AL D.P.R. 170/2005 RELATIVE AL COLLAUDO FINALE DEI LAVORI ED ALLA REVISIONE DELLE CONTABILITA. 1. PREMESSA Il nuovo Regolamento concernente disciplina della attività del Genio Militare, emanato a norma dell art.lo 3 comma 7-bis della Legge 11 febbraio 1994 n.109, relativamente alla materia dei collaudi ricalca le linee guida tracciate dal Regolamento di attuazione della legge quadro sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 554/99, distaccandosi da questo solo per alcuni aspetti specifici della organizzazione militare cui la norma si rivolge, e prevedendo alcune disposizioni aggiuntive per il collaudo delle opere eseguite fuori dal territorio nazionale, oppure realizzate sul territorio nazionale ma con finanziamento Nato o di paesi alleati. Il nuovo Regolamento, si discosta quindi, per alcuni aspetti anche in modo significativo, dalle disposizioni contemplate dal regolamento previgente di cui al R.D. 365/32 e dalle C.G.A.L.G.M. di cui al R.D.366/32. Nel seguito si riassumono i punti più salienti della nuova normativa formulando nel contempo alcune considerazioni, che si spera chiarificatrici, sugli aspetti che possono sembrare più controversi, significando fin da ora come la scrivente Direzione Generale, al fine della eventuale emanazione di più complete ed organiche disposizioni attuative, rimanga aperta al contributo di pensiero di quanti, interessati a vario titolo alla materia, ritengano opportuno esprimere le proprie valutazioni in merito. 2. NATURA ED OGGETTO DEL COLLAUDO Il collaudo finale dei lavori consiste nel controllo, da parte di un soggetto appositamente incaricato, e dotato della necessaria competenza tecnica, dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall appaltatore con la stipula dell atto contrattuale. 1

2 Più specificatamente, l art. 223 co. 1 stabilisce che: il collaudo ha lo scopo di verificare che l opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende inoltre, ai sensi del successivo comma 2, l esame delle riserve dell appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa. Il citato art. 223, ai commi 1 e 2 replica sostanzialmente le disposizioni già contemplate dall art.lo 82 dell abrogato R.L.G.M. di cui al R.D. 365/32 con la sola ulteriore precisazione dell accertamento dell avvenuto espletamento delle procedure espropriative poste eventualmente a carico dell appaltatore, non apportando quindi nessuna particolare aggiunta o variante alla finalità del collaudo ed ai conseguenti compiti del collaudatore. 3. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO. Il collaudo si articola in una serie di operazioni disciplinate dagli articoli dal 225 al 244 e suddivisibili in due fasi: la prima inerente la verifica dell opera e la seconda relativa alla approvazione del collaudo. La verifica dell opera, di stretta pertinenza del collaudatore, passa attraverso tre momenti: la visita di collaudo, di cui va redatto apposito verbale, la redazione della relazione di collaudo, contenente i commenti e le considerazioni del collaudatore in ordine alle risultanze delle operazioni effettuate con la visita nonché l indicazione del corrispettivo da riconoscere all appaltatore, e la redazione del certificato di collaudo, che è il documento in cui il collaudatore riassume le conclusioni contenute nella relazione e dichiara l opera collaudabile determinando il credito residuo dell appaltatore. La fase di verifica avviene in contraddittorio tra organi dell amministrazione ed appaltatore. Quest ultimo interviene infatti alla visita di collaudo, sottoscrivendo i relativi verbali e sottoscrive infine il certificato di collaudo. La seconda fase è quella dell approvazione del collaudo, nella quale l amministrazione prende atto del contenuto dei documenti redatti dal collaudatore e manifesta le sue volontà di condividerne o meno i contenuti e quindi accettare o meno l opera. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall ultimazione dei lavori (art. 229 co.1 Reg.). Tale tempestivo adempimento, peraltro già fissato dall art.lo 28 co.1 della legge, riveste 2

3 notevole importanza poiché solo a seguito di esso ha luogo lo svincolo della cauzione ed il pagamento della rata di saldo con le modalità di cui all art. 242 co.1 e co. 2. Il mancato rispetto del citato termine, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore (art cod.civ.), o da colpa dell appaltatore, comporta per l Amministrazione l obbligo di ristorare l appaltatore dei danni subiti. Affinché il collaudatore possa assolvere al mandato ricevuto entro il termine stabilito, l Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori, devono con tempestività adempiere alle azioni di rispettiva competenza di seguito riassunte: a) Ai sensi dell art.lo 209 co.3 Reg. il certificato di ultimazione dei lavori, una volta redatto, deve essere trasmesso a mezzo fax, a cura del direttore dei lavori, al responsabile del procedimento per la esecuzione ed alla autorità che ha approvato il contratto (nel caso sia Geniodife, all U.G.C.T. 3^Ufficio n. di Fax 06/ ); b) Entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori l autorità che ha approvato il contratto deve procedere alla attribuzione dell incarico di collaudo; (art. 225 co.1 Reg); c) Entro 120 gg dalla data di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento deve trasmettere all Organo di collaudo tutti i documenti necessari, all espletamento dell incarico ricevuto (art. 227 Reg.); d) Esaminati i documenti acquisiti, l organo di collaudo fisserà il giorno della visita di collaudo informandone l Autorità che gli ha conferito l incarico ed il responsabile del procedimento il quale dovrà provvedere a dare tempestivo avviso all appaltatore ed al direttore dei lavori ed a quanti altri hanno avuto parte nell esecuzione dell opera (art. 228 co.1 Reg.). Appare evidente da quanto precede che affinché l emissione del certificato di collaudo possa avvenire entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, è indispensabile che gli organi dell amministrazione ed in particolare il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori, perfezionino con la massima tempestività gli atti di loro competenza da fornire al collaudatore e che i tempi indicati dal Regolamento devono necessariamente essere intesi come valori massimi da contenere entro i limiti strettamente indispensabili. Così il direttore dei lavori, dopo l ultimazione degli stessi dovrà compilare il conto finale e la relativa relazione e trasmetterli al Responsabile del procedimento entro il termine massimo fissato dal Capitolato Speciale d appalto; (art. 210 co.1) il responsabile del procedimento, pur 3

4 in assenza di un termine prestabilito, deve esaminare la documentazione ricevuta e provvedere tempestivamente a: - invitare l appaltatore a sottoscrivere il conto finale (art. 211 co. 1 ) - redigere la propria relazione riservata sulle riserve dell appaltatore (art. 212 co. 1 e 2) - trasmettere al collaudatore i predetti documenti (conto finale, relazione del direttore dei lavori, la propria relazione riservata) nonché il progetto e tutti gli altri atti necessari alle operazioni di collaudo indicati all art. 227 Reg. La disposizione di cui all art. 212 co 1 reg. concernente la trasmissione a Geniodife (od all organo tecnico centrale di forza armata per gli interventi di cui all art.lo 7 del Reg.) della documentazione contabile e contrattuale, che incide significativamente sui tempi necessari per rendere disponibile al collaudatore la documentazione anzidetta, si ritiene che debba applicarsi solo nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 221 co 2, l Autorità responsabile dell approvazione del collaudo disponga per motivi eccezionali, la revisione della contabilità preventivamente alla effettuazione del collaudo. In proposito si osserva come l art.lo 175 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. 554/99 duale dell art. 212 del Reg., non contempli analoga disposizione non essendo prevista nel citato Regolamento Generale l ipotesi della revisione della contabilità prima della effettuazione del collaudo. Per le opere di competenza di questa Direzione Generale si dispone pertanto, salvo il caso di esplicita e formale richiesta conseguente alla determinazione di procedere alla revisione della contabilità finale prima del collaudo, l inoltro diretto di questa al collaudatore designato. Ciò consente di ridurre drasticamente il tempo necessario per rendere disponibile la contabilità anzidetta al collaudatore e, per converso, di incrementare il tempo a disposizione del collaudatore per l espletamento delle operazioni di collaudo. Al fine della nomina del collaudatore sarà di norma sufficiente la trasmissione a Geniodife, a cura del direttore dei lavori, di copia del conto finale e della relativa relazione. 4. LA VERIFICA DELL OPERA Come già detto, la verifica dell opera, di stretta pertinenza del collaudatore designato, si articola in tre momenti distinti: la visita di collaudo, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo. 4.1 La visita di collaudo Alla visita di collaudo sono invitati a partecipare l appaltatore, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli incaricati dell assistenza giornaliera dei lavori (Art. 228 co. 1 Reg.). 4

5 Qualora l appaltatore, ancorché tempestivamente invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa può essere esperita alla presenza di due testimoni estranei all Amministrazione il cui costo è posto a carico dell appaltatore (art. 228 co. 3 Reg.). Il direttore dei lavori ha l obbligo di presenziare alle visite di collaudo (Art. 228 co. 4 Reg.). E da ritenere che il mancato intervento di uno o più dei soggetti indicati non impedisca lo svolgimento delle operazioni di collaudo non dovendo questi manifestare in tale sede alcuna volontà negoziale; l unico effetto che si produce è la preclusione per i soggetti assenti di formulare rilievi o contestazioni al verbale di visita. Ciò vale anche per il direttore dei lavori; l obbligo della sua presenza alle visite di collaudo sancito dall art. 228 co. 4 del reg. va infatti inteso non nel senso che la mancata partecipazione dello stesso sia preclusiva della validità degli accertamenti eseguiti nel corso della visita, ma, bensì, nel senso che di tale mancata partecipazione egli è responsabile nei confronti dell Amministrazione sia sotto il profilo disciplinare che sotto quello dei danni che possono eventualmente derivare a questa da tale omissione. La visita di collaudo può avvenire in un solo giorno oppure avere luogo a più riprese; essa si estrinseca in una serie di accertamenti volti a verificare la corrispondenza al progetto approvato delle opere realizzate ed in tutte le prove tecniche ritenute necessarie per il controllo della corretta esecuzione dei lavori. Per i lavori comprendenti strutture al collaudatore designato o ad uno dei componenti della commissione di collaudo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è affidato anche il collaudo statico che, per i lavori eseguiti in zone classificate sismiche, si estende alla verifica dell'osservanza delle relative norme (Art. 225 co.4 Reg). Della visita di collaudo è redatto un processo verbale, secondo le modalità indicate dall art.lo 231 Reg., nel quale vengono descritti i rilievi e gli accertamenti eseguiti dall organo di collaudo, il numero e la profondità dei saggi effettuati ed i risultati ottenuti, esso deve essere firmato dal collaudatore, dall appaltatore, dal direttore dei lavori e dagli assistenti che hanno collaborato all esecuzione dei lavori (Art. 231 co. 4 Reg.). 4.2 La relazione di collaudo La relazione di collaudo è il documento con cui il collaudatore espone in forma analitica il proprio giudizio circa la corretta esecuzione delle opere ed il corrispettivo spettante all appaltatore (Art. 232 Reg.). 5

6 Essa costituisce quindi l atto fondamentale del collaudo poiché contiene il giudizio analitico e motivato del collaudatore sotto ogni profilo: contrattuale (conformità dell opera realizzata al progetto); contabile (corrispondenza tra lavori eseguiti e corrispettivo contabilizzato) e tecnico (esecuzione a regola d arte e funzionalità dell opera). La relazione di collaudo è sottoscritta soltanto dal collaudatore, essa è quindi un atto interno all Amministrazione e deve essere accompagnata da altra relazione, separata e riservata, nella quale il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve poste dall appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva (Art. 232 co.2). Nella relazione di collaudo il collaudatore deve: 1) dichiarare se l opera è o meno collaudabile; 2) dichiarare se, pur essendo l opera collaudabile, vi siano difetti; 3) indicare le eventuali rettifiche da apportarsi al conto finale. Nel primo caso, ove l opera sia dichiarata collaudabile, il collaudatore alla luce degli accertamenti contabili eseguiti, dovrà determinare il credito residuo spettante all appaltatore. Ove l opera sia invece dichiarata non collaudabile per vizi o difetti tali da inficiarne la accettabilità perché non idonea a soddisfare le finalità per cui è stata realizzata se non con interventi radicali e di lunga durata, il collaudatore non rilascia il certificato di collaudo ed esprime il suo giudizio nella relazione di collaudo formulando proposte circa i provvedimenti da adottare (Art. 234 co.1 Reg.). Nel secondo caso, cioè quello in cui il collaudatore, pur ritenendo l opera collaudabile, rileva difetti di lieve entità, si prospettano due alternative: a) se i difetti sono di lieve entità e riparabili in tempo breve, il collaudatore sospende l emissione del certificato di collaudo e prescrive all appaltatore di eseguire entro un tempo predeterminato gli interventi correttivi. Sarà compito del direttore dei lavori accertare l avvenuta riparazione a regola d arte dei difetti riscontrati e trasmettere al collaudatore una apposita dichiarazione in merito, confermata dal responsabile del procedimento, a seguito della quale quest ultimo emetterà il certificato di collaudo. E fatta salva la facoltà del collaudatore di accertare personalmente l esecuzione a regola d arte degli interventi correttivi (Art. 234 co.2 Reg.). b) Se i difetti non sono tali da comportare la non collaudabilità dell opera, perché non ne pregiudicano l idoneità per lo scopo per cui è stata realizzata e, d altra parte, sono di entità tale da non essere riparabili in un tempo breve, il collaudatore emette il certificato di collaudo applicando però sul corrispettivo spettante 6

7 all appaltatore una detrazione corrispondente al minor pregio dell opera determinato dai difetti riscontrati (Art. 234 co. 3 Reg.). Per quanto attiene al terzo caso, ove il collaudatore constati delle gravi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, non sanabili con semplici rettifiche nel conto finale, sospende l emissione del certificato di collaudo ed informa di ciò l Amministrazione committente ed il responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte (Art. 233 co. 2 Reg.). Può accadere infine che nel corso della visita di collaudo venga constatata la esecuzione di maggiori opere rispetto a quelle previste nel progetto e non preventivamente autorizzate; in tale caso il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo e informa di quanto rilevato l autorità che gli ha conferito l incarico ed il responsabile del procedimento esprimendo le proprie valutazioni circa l entità delle opere realizzate in eccedenza e formulando le proposte circa i provvedimenti ritenuti opportuni (Art. 235 co. 1 Reg.). Ove l Amministrazione committente, sulla scorta dei pareri formulati dall organo di collaudo e dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione circa l utilità e la collaudabilità delle opere realizzate in eccedenza, si pronunci positivamente sulla accettabilità delle stesse, queste sono ammesse in contabilità limitatamente al maggiore arricchimento derivato alla Amministrazione stessa, valutato con le modalità di cui all art. 173 co.1 del Regolamento e con la esclusione dell aliquota inerente l utile d impresa nonché delle somme per interessi e rivalutazione monetaria (Art. 235 co. 2 Reg.). Qualora le opere realizzate in eccedenza non siano ritenute accettabili, l appaltatore dovrà procedere, a propria cura e spese, alla loro demolizione ed alla riduzione alle condizioni d origine dello stato dei luoghi. 4.3 Il certificato di collaudo Ultimate le operazioni di collaudo il collaudatore, ove ritenga l opera collaudabile perché correttamente eseguita, emette il certificato di collaudo secondo le modalità indicate all art.236 co.1 e co. 2. Il verbale di visita, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo possono essere contenuti in un unico documento; ciò, naturalmente, solo quando l emissione del certificato di collaudo non sia stata sospesa per una delle ragioni prima citate: a) prescrizione 7

8 all appaltatore di riparare i difetti riscontrati; b) gravi discordanze tra lo stato di fatto e le risultanze del conto finale; c) accertamento dell utilità delle opere eseguite in più rispetto al contratto senza preventiva autorizzazione e reperimento della relativa copertura finanziaria. Nel caso in cui l appaltatore sia contrattualmente tenuto ad una obbligazione di risultato il cui accertamento possa avvenire solo successivamente al collaudo (ad es., per un impianto di condizionamento, raggiungimento di determinate condizioni termoigrometriche all interno degli ambienti da questo serviti), il collaudatore pur dichiarando la collaudabilità dell opera, subordina la stessa all accertamento del raggiungimento dei predetti risultati da effettuarsi nella stagione climaticamente favorevole ed indica la somma da trattenersi a garanzia sulla rata di saldo fino all avvenuto accertamento (Art. 238 Reg.). Il certificato di collaudo è sottoscritto dal collaudatore, dall appaltatore, dal direttore dei lavori e dagli assistenti dei lavori, contestualmente alla sua redazione (Art. 240 co.1 Reg.). L appaltatore ha facoltà di formulare riserve rispetto alle operazioni di collaudo (Art. 240 co.1 Reg.), non gli è quindi consentito di iscrivere riserve per fatti non attinenti le operazioni di collaudo che avrebbe potuto e dovuto iscrivere sul registro di contabilità. Diversamente da quanto disposto dall art.lo 87 dell abrogato R.L:G.M. di cui al R.D. 365/66, l appaltatore non ha l onere di confermare nel certificato di collaudo le riserve iscritte sul registro di contabilità perché tale onere sussiste soltanto con riferimento alla sottoscrizione del conto finale, nel quale le riserve precedentemente iscritte devono essere confermate pena la decadenza (Art. 211 co. 2 e co. 3). Le riserve iscritte sul certificato di collaudo devono essere esplicitate dall appaltatore nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data della firma e nei modi prescritti dal Regolamento per le riserve poste sul registro di contabilità (Art. 240 co.2 Reg.). Il collaudatore, presa cognizione delle riserve iscritte dall appaltatore sul certificato di collaudo, ha facoltà di procedere a nuove visite per verificare la fondatezza delle stesse da effettuarsi con le stesse formalità stabilite per la visita di collaudo. Sulle osservazioni mosse dall appaltatore il collaudatore deve in ogni caso riferire all Autorità che gli ha conferito l incarico ed al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con la relazione di cui all Art. 241 co1 lett. e) Reg.. Ove l appaltatore rifiuti di sottoscrivere il certificato di collaudo o non lo firmi perché assente, il collaudatore, in aderenza con le disposizioni dell art. 240 co 2, invita l appaltatore a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni, secondo le stesse modalità fissate dall art. 204 co.2 per la sottoscrizione del conto finale con la conseguenza che, scaduto inutilmente tale termine, le risultanze del collaudo si intendono accettate e si producono effetti identici a quelli della sottoscrizione senza riserve e cioè la definitiva incontestabilità delle risultanze del collaudo. 8

9 5. L APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO Una volta emesso il certificato di collaudo e perfezionati gli adempimenti per la sua sottoscrizione da parte dell appaltatore, il collaudatore lo trasmette alla Amministrazione committente con la documentazione di cui all art. 241 co.1. Quest ultima, ai sensi dell art. 241 co.2, dopo avere acquisito gli ulteriori pareri tecnici ritenuti opportuni e dopo avere effettuato la revisione contabile, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di collaudo delibera sulla ammissibilità del certificato di collaudo e contestualmente decide sulle riserve apposte dall appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Tale deliberazione deve essere comunicata all appaltatore. Alla emissione del certificato di collaudo si ricollega l'obbligo per l'amministrazione committente di procedere alla presa in consegna dell'opera, allo svincolo della cauzione ed al pagamento entro 90 giorni della rata di saldo previa presentazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore. La tardiva emissione del certificato di collaudo oltre il limite di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 229 co.1 Reg.) impedisce tali adempimenti, con il conseguente insorgere del diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni per la loro ritardata attuazione. Il certificato di collaudo, una volta emesso, ha carattere provvisorio (art. 28 co.3 della legge ed art. 236 co.3 Reg.), esso assume carattere definitivo solo dopo la sua approvazione in via formale oppure decorsi due anni dalla data della sua emissione, ove questa sia avvenuta entro il termine, normalmente pari a sei mesi, fissato nel capitolato speciale d'appalto, ovvero decorsi due anni dalla scadenza del termine anzidetto ove l'emissione del certificato di collaudo avvenga dopo. Trascorsi due mesi dallo scadere del citato biennio senza che sia intervenuto l'atto formale di approvazione, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato (art. 236 co 3 Reg.). L'approvazione del certificato di collaudo, secondo la dottrina prevalente, è un atto di amministrazione attiva con cui l'amministrazione committente fa propri l'operato e le conclusioni del collaudatore; esso riveste natura negoziale perché con esso l'amministrazione si obbliga a corrispondere all'appaltatore il prezzo definitivamente liquidato e lo libera da ogni obbligo contrattuale. L'Amministrazione ha naturalmente la facoltà di deliberare, con provvedimento motivato, la non approvazione del certificato di collaudo e di disporre, ove i fatti all'origine di tale provvedimento non assumano particolare rilievo, che lo stesso collaudatore proceda ad un supplemento di collaudo. Per i casi di maggiore gravità l'amministrazione committente può negare la approvazione del certificato di collaudo e disporre la effettuazione di un nuovo collaudo (art. 246 Reg.). 9

10 Nell'ipotesi di diniego dell'approvazione per errori o non corretti adempimenti del collaudatore, quest'ultimo ne risponde nei confronti dell'amministrazione per i danni eventualmente arrecati. Fintanto che il certificato di collaudo non assume carattere definitivo a seguito alla sua approvazione tacita o palese, l' appaltatore risponde nei confronti dell'amministrazione per le difformità ed i vizi dell'opera di cui all'art Cod. Civ. anche se essi fossero stati riconoscibili in sede di collaudo provvisorio e con la sola condizione che siano stati denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di collaudo divenga definitivo (art. 28 co.3 e co.10 della Legge); non opera quindi nel caso in ispecie il termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta contemplato dall'art co. 2 e co. 3 Cod. Civ.. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo sopravvive comunque la responsabilità dell'appaltatore secondo i principi del diritto comune e, in particolare, la garanzia decennale per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art Cod. Civ.. 6. IL COLLAUDO IN CORSO D OPERA L articolo 223 co. 3 del Regolamento individua i casi in cui il collaudo deve essere effettuato nel corso della esecuzione dei lavori. La finalità del collaudo in corso d opera è quella di accertare che i lavori siano eseguiti in conformità con il progetto d appalto e secondo le buone regole dell arte durante tutto l iter realizzativo dell opera onde assicurare una più incisiva garanzia di buona esecuzione. A tale scopo l organo di collaudo deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori (art. 225 co. 2 Reg.). Al collaudatore designato devono essere consegnati, a cura del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, copia degli atti contrattuali e di quelli più salienti che intervengono nel corso dell appalto esemplificati all art. 227 co. 2 del Regolamento. L Amministrazione ha facoltà di richiedere al collaudatore in corso d opera, che di conseguenza è tenuto a produrli, pareri in ordine ad eventuali varianti o ad altre situazioni particolari che possono intervenire durante la esecuzione dei lavori (art. 229 co. 4 Reg.). Durante la esecuzione dei lavori, il collaudatore in corso d opera effettuerà le proprie verifiche ed accertamenti mediante visite periodiche la cui frequenza è lasciata all apprezzamento del collaudatore stesso (art. 231 co.3 Reg.), intensificandole in presenza di situazioni particolari sotto il profilo tecnico ed amministrativo. In conformità con i normali canoni di diligenza e correttezza, il collaudatore in corso d opera dovrà presenziare alla esecuzione di quei lavori importanti per la buona riuscita dell opera e, per loro natura, non più facilmente ispezionabili una volta eseguiti e dovrà effettuare visite ogni qual volta nel corso dell appalto si verifichino fatti anomali suscettibili 10

11 di arrecare notevole pregiudizio al normale andamento dei lavori, evitando tuttavia di porre in atto azioni o di adottare comportamenti che possano in qualche modo interferire con i compiti e le responsabilità dell ufficio di direzione lavori. Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare la maggiore complessità e delicatezza del ruolo e dei compiti del collaudatore in corso d opera rispetto a quelli del collaudatore finale: il primo infatti, intervenendo fin dalle fasi iniziali della esecuzione dell appalto, finisce con avere, rispetto a quest ultimo, minori margini per sindacare l operato dell appaltatore e dell ufficio di direzione lavori qualora durante l esecuzione delle opere ometta di formulare, per errore od omissione, i corretti rilievi che il caso richiede. Attesi i non trascurabili oneri di missione connessi con l esecuzione delle visite periodiche si ritiene opportuno raccomandare fin da ora ai collaudatori una oculata programmazione delle stesse, rendendola comunque nota, con congruo anticipo, alla Amministrazione committente. Le ulteriori attività successive al compimento dei lavori di pertinenza del collaudatore in corso d opera sono identiche a quelle del collaudatore finale. 7. L ESAME DELLE RISERVE Come già evidenziato nei punti precedenti, il collaudo finale, ai sensi dell'art. 223 co.2, comprende anche l'esame delle riserve ascritte dall'appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa. Nel caso di collaudo disposto in corso d'opera, l'amministrazione committente ha facoltà di richiedere al collaudatore designato un parere sulle riserve eventualmente ascritte, al fine della risoluzione bonaria delle stesse ai sensi dell'art. 31 bis della Legge. In entrambi i casi, la relazione riservata sulle riserve che il collaudatore è tenuto a produrre assume particolare significato poiché proviene da un soggetto estraneo alla Direzione Lavori e,pertanto, possiede un più elevato grado di obiettività. Perchè questa possa, però, svolgere appieno la sua funzione è necessario che sia completa analizzando sotto tutti i profili le situazioni controverse e, segnatamente, sotto quello della tempestività e, quindi, dell'ammissibilità; quello della fondatezza sia giuridica che sul piano tecnico con la citazione ed illustrazione dei documenti e degli elementi di prova esistenti; ed infine quello della congruità dei compensi risarcitori proposti con la indicazione dei criteri adottati. 8. IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE L'art. 28 co. 3 della Legge prevede che per i lavori di importo inferiore a euro il certificato di collaudo sia obbligatoriamente sostituito dal certificato di regolare esecuzione 11

12 (CRE), mentre per i lavori di importo compreso tra e di euro l'adozione del CRE in luogo del certificato di collaudo è facoltà rimessa all'apprezzamento della amministrazione committente. Il CRE è perfezionato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 245 co.1 Reg); esso deve essere emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori (art. 245 co. 2 Reg.) ed esplica i medesimi effetti del certificato di collaudo: dalla sua emissione deriva infatti l'obbligo per l'amministrazione di prendere in consegna l'opera realizzata, di svincolare la cauzione definitiva e di pagare all'appaltatore la rata di saldo previo rilascio di garanzia fideiussoria. Essendo il CRE sostitutivo del certificato di collaudo la sua emissione, a cura del direttore dei lavori si ritiene che debba avvenire mediante la attuazione delle stesse procedure previste per questo: visita di collaudo, relazione, certificato di regolare esecuzione, eventualmente raccolti in un unico documento. Alla stessa stregua del certificato di collaudo, il CRE ha carattere provvisorio e diventa definitivo con l'approvazione dell'amministrazione ovvero, in mancanza di questa, decorsi due anni dalla sua emissione, se questa interviene entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, o dalla scadenza del terzo mese se emesso oltre tale termine. Come per il certificato di collaudo, fino alla definitiva approvazione del CRE, in via formale oppure tacita, l'appaltatore risponde per vizi o difformità dell'opera, in deroga dall'art cod. civ., ancorché questi fossero riconoscibili dal direttore dei lavori in sede di visita, alla sola condizione che gli stessi siano denunciati prima che il CRE assuma carattere definitivo. 9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le disposizioni in titolo sono contemplate all'articolo 258 del Regolamento. Poiché le norme che disciplinano il collaudo dei lavori, per loro intrinseca natura, attengono in buona parte se non il contenuto, quantomeno il modo delle obbligazioni contrattuali, le stesse, ai sensi dell'art. 258 co. 2, si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento (15/09/2005), rimanendo valide, per i contratti in essere, le norme del Regolamento previgente di cui al R.D. 365/32. 12

13 Si citano in proposito la norma che introduce differenti modalità per la conferma delle riserve, l'onere del collaudo statico non più a carico dell'appaltatore, la diversa procedura da adottarsi nel caso di mancata sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore, l'obbligo dell'amministrazione di deliberare entro 60 giorni dalla emissione del certificato di collaudo sulle domande dell'appaltatore e, finanche, le diverse modalità di redazione dei documenti contabili. Il Regolamento, peraltro, contempla anche norme volte ad accelerare i tempi di esecuzione del collaudo al fine di rispettare il limite temporale di sei mesi fissati dall'art. 28 co.1 della legge; dette norme, concernenti essenzialmente la nomina del collaudatore, le modalità di esperimento dell'incarico e la revisione delle contabilità dopo la effettuazione del collaudo, poiché disciplinano unicamente i compiti dei dipendenti dell'amministrazione, ricadono nell'art. 258 co 1 del Regolamento e sono, di conseguenza, immediatamente applicabili. Emerge da quanto precede la necessità di una applicazione graduale delle norme inerenti il collaudo di cui al titolo XII del Regolamento; di immediata applicazione sono solo quelle, peraltro già citate, inerenti la nomina del collaudatore, le modalità di svolgimento dell'incarico e la successiva revisione degli atti contabili e di collaudo; applicabili solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono tutte le restanti norme. Per quanto attiene infine gli stampati per la redazione degli atti di collaudo (verbale di visita, relazione di collaudo, certificato di collaudo), premesso che al riguardo il Regolamento non prevede la adozione di una particolare modulistica di riferimento, si ritiene che nelle more della sua eventuale definizione possano essere utilizzati, con gli opportuni adattamenti, gli stampati fino ad oggi impiegati. 13

14 ELENCO INDIRIZZI A: ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL ESERCITO: Comando Infrastrutture NORD = PADOVA = Comando Infrastrutture CENTRO = FIRENZE = Comando Infrastrutture SUD = NAPOLI = 1^ Reparto Infrastrutture = TORINO = 3^ Reparto Infrastrutture = MILANO = 5^ Reparto Infrastrutture = PADOVA = 12^ Reparto Infrastrutture = UDINE = 6^ Reparto Infrastrutture = BOLOGNA = 7^ Reparto Infrastrutture = FIRENZE = Sezione Staccata Autonoma = PESCARA = 8^ Reparto Infrastrutture = ROMA = 10^ Reparto Infrastrutture = NAPOLI = 15^ Reparto Infrastrutture = BARI = 11^ Reparto Infrastrutture = PALERMO = 14^ Reparto Infrastrutture = CAGLIARI = Ufficio Autonomo Lavori = ROMA = Comando Generale dell Arma dei Carabinieri Direzione Lavori Genio = ROMA = Comando Interregionale Carabinieri Podgora Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo Ufficio Genio = ROMA = Direzione Lavori Genio per la Marina = ANCONA = Direzione Lavori Genio per la Marina = ROMA = Direzione Lavori Genio per la Marina = TARANTO = Direzione Lavori Genio per la Marina = AUGUSTA = Direzione Lavori Genio per la Marina = CAGLIARI = Direzione Lavori Genio per la Marina = LA SPEZIA = Sezione staccata del Genio Militare per la Marina = NAPOLI = 27 Reparto Genio Campale = MILANO = 8 Reparto Genio Campale = CIAMPINO (RM) = 16 Reparto Genio Campale = BARI = e, per conoscenza: Stato Maggiore Difesa UGPPB = ROMA = Stato Maggiore Difesa - IV Reparto = ROMA = Stato Maggiore Esercito Reparto Logistico = ROMA = Stato Maggiore Marina III Reparto = S E D E = Stato Maggiore Aeronautica - IV Reparto = ROMA = Maricapitale Roma = S E D E = Segretariato Generale e D.N.A. U.G.S.G. = ROMA = Segretariato Generale e D.N.A. II Reparto = ROMA = Segretariato Generale U.G.G.E.A.T.I. = ROMA = 14

15 Comando Generale dell Arma dei Carabinieri IV Reparto Ufficio Infrastrutture = ROMA = Comando Interregionale Carabinieri Podgora Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo =ROMA = Ispettorato delle Infrastrutture dell Esercito = ROMA = Comando Logistico dell A.M. = ROMA = MARISTAT IV Reparto Infrastrutture = ROMA = Ispettorato per il Reclutamento Forze di Complemento = FIRENZE = Dipartimento Marittimo Adriatico = ANCONA = Dipartimento Marittimo Alto Tirreno = LA SPEZIA = Dipartimento Marittimo Ionio e Canale D Otranto = TARANTO = Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia = MESSINA = Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna = CAGLIARI = Comando 1^ Regione Aerea = MILANO = Comando 3^ Regione Aerea = BARI = Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra = ROMA = Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative = ROMA = Corte dei Conti Ufficio di controllo atti Difesa Via Barberini, n.38 = ROMA = Scuola del Genio = ROMA = Consiglio della Magistratura Militare = ROMA = DIRAMAZIONE INTERNA Al Al Al Al Al Alla All All All Vice Direttore Generale Capo del 1 Reparto Capo del 2 Reparto Capo del 3 Reparto Capo del 4 Reparto 1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^,10^,11^ Divisione U.D.G. U.G.C.T. 1, 3, 4 Ufficio U.G.C.T. 2 Ufficio U.R.P., 2^ Sezione 15

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