MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7275

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1 M U N I C I P I O MESSAGGIO MUNICIPALE NO Nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano - modifica del Regolamento organico comunale per l'introduzione di un Servizio comunale per la protezione dei dati All'Onorando Consiglio Comunale 6900 Lugano Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali, Lugano, 21 settembre 2006 Vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per la regolamentazione della videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale, nonché l'inserimento di un nuovo art.100 bis nel Regolamento comunale allo scopo di istituire un Servizio comunale per la protezione dei dati. A) Regolamento sulla videosorveglianza 1. Premessa Da tempo si fanno sempre più frequenti casi di effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni perpetrati da non meno precisati malintenzionati che si consumano in luoghi pubblici. La mancanza di testi, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni. Tra le misure già adottate e che si intendono ancora assumere per arginare, dapprima ed in seguito risolvere queste tematiche, vi è l introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva, che affiancherà la videosorveglianza osservativa (che non consente il riconoscimento di persone, siccome finalizzata soltanto al controllo, ad ampio raggio, di un determinato territorio, strada) già impiegata sul territorio comunale per il controllo del traffico cittadino in diversi punti nevralgici della rete stradale. La videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l ordine pubblico, consentendo l identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nei centri di raccolta di rifiuti, all ingresso e all interno di stabili pubblici. 2. Forma della base legale scelta

2 Gli atti vandalici perpetrati contro la facciata della Cattedrale di San Lorenzo nel corso del 2005 hanno portato alla ribalta il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici e sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico. A livello cantonale non vi è difatti alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza: la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) è silente sul tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici. Vi è quindi un ampia autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi. Di quest autonomia legislativa hanno fatto uso sino ad oggi i Comuni di Locarno, Losone ed Orselina che hanno emanato un' Ordinanza municipale sulla videosorveglianza, avendo necessità di emanare una base legale in tempi brevi. Il Municipio di Lugano intende invece regolamentare la videosorveglianza sul territorio comunale attraverso un Regolamento comunale e meglio in base alle considerazioni che seguono. La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la loro raccolta ed elaborazione. I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. LPDP). L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo. Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati il Municipio ha quindi optato per la forma di base legale più garantista, ossia in una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo quest'impostazione il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza in un Regolamento. Il Comune di Mendrisio ha optato per la stessa scelta, sottoponendo per approvazione al suo Consiglio comunale un progetto di regolamento molto simile a quello qui allegato. 3. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Lugano, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, da un lato per monitorare il traffico, dall'altro per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali (art.1 Regolamento sulla videosorveglianza). La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 2 Regolamento sulla videosorveglianza). Tali massime scaturiscono dagli art. 6 segg. LPDP e artt. segg. RLPDP

3 Principio di proporzionalità Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idoeni accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di intervento in diretta (ad. es. posteggi sotterranei). L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato. Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta (art. 5 Regolamento sulla videosorveglianza, Principio della buona fede e diritto di accesso). E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 48 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (art. 6 Regolamento sulla videosorveglianza). Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Lugano, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (art. 7 Regolamento sulla videosorveglianza). La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che ha facoltà di istituire un Servizio comunale per la protezione dei dati (art. 8 Regolamento sulla videosorveglianza). Tale servizio si farà diligente e prenderà tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. B) Modifica del Regolamento organico comunale per l'introduzione di un Servizio comunale per la protezione dei dati

4 Nell'ultimo decennio la libera accessibilità a miliardi di dati, la semplicità e la capillarità delle connessioni, la facilità di conservazione e selezione di informazioni anche senza controllo umano, offerte dai modernissimi mezzi di comunicazione di massa in un contesto iperdinamico hanno progressivamente accentuato le preoccupazioni in merito alla valenza del concetto di protezione dei dati. Questa tendenza non ha risparmiato l'ente pubblico: in un'amministrazione pubblica le elaborazioni dei dati personali sono numerosissime ed hanno gli scopi più disparati. Le esperienze sia in Svizzera sia all'estero hanno dimostrato che un'efficace realizzazione della protezione dei dati può essere garantita soltanto se un organo indipendente esercita una costante vigilanza. Alla luce di quanto sopra ed in funzione del fatto che il Municipio é responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati in materia di videosorveglianza comunale é opportuno introdurre un Servizio comunale per la protezione dei dati. Gli art. 31 RLPDP e 24 RLPDP stabiliscono difatti che i Comuni possono prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di un Servizio comunale per la protezione dei dati e nominare ogni quadriennio un Incaricato comunale alla protezione dei dati, che assume la funzione di Autorità comunale di vigilanza. Questo Servizio si occuperà non solo della sorveglianza della protezione dei dati in ambito di videosorveglianza, bensì anche sorvegliare l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati all'interno dell'amministrazione comunale e meglio con i seguenti compiti (art. 30a LPDP): - tenuta del registro centrale degli archivi dell'amministrazione; - sorvegliare l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati; - informare le persone interessate sui loro diritti; - fare da intermediario fra persone interessate e organi responsabili di archivi dati; - consigliare gli organi responsabili sulle questioni relative alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali; - invitare l'autorità competente a prendere le misure necessarie in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati; - presentare ogni anno un rapporto sulla propria attività al Municipio. Fino ad ora le questioni relative alla protezione dei dati sono state trattate prevalentemente dal Servizio Giuridico in occasione di specifiche richieste o necessità. Tale approccio, anche alla luce delle nuove problematiche sorte negli ultimi anni e legate allo sviluppo della tecnologia in generale e dell'informatica in particolare, è manifestamente insufficiente. Riteniamo che una Città quale la nostra, in cui i servizi elaborano numerosissimi dati personali e protetti, debba avere un vero e proprio Servizio per la protezione dei dati, costituito e organizzato conformemente alle disposizioni sopra menzionate. Il Servizio non comporterà costi aggiuntivi per il personale. La funzione di responsabile per la protezione dei dati potrà essere assunta da un/a giurista del Servizio Giuridico, non essendovi alcuna incompatibilità; il Servizio giuridico assicurerà anche il segretariato. A questo scopo è necessario introdurre un nuovo art. 100 bis nel Regolamento comunale, come a - 4 -

5 progetto qui allegato

6 P. Q. M. visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, nonché 9 cpv. 1 lett. a e 104 RCom, si chiede a codesto onorando consesso di voler r i s o l v e r e : 1. E' approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, articolo per articolo e nel suo complesso e meglio come da testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale. 2. E' approvato l'art. 100 bis Regolamento comunale volto ad introdurre un Servizio di protezione dei dati comunale come da testo allegato e parte del presente messaggio municipale. 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura. Con ogni ossequio. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Il Segretario: Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi lic. oec. HSG Ris. mun. 20/09/

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