DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
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- Ferdinando Spinelli
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1 DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N L'anno 2012 il giorno 22 del mese di Ottobre il sottoscritto Speciale Marco in qualita' di dirigente delegato di Direzione Gabinetto Del Sindaco, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. OGGETTO CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. FULVIO FANIA PER L ATTIVITA DI PORTAVOCE DEL SINDACO. Adottata il 22/10/2012 Esecutiva dal 23/10/2012
2 DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N OGGETTO CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. FULVIO FANIA PER L ATTIVITA DI PORTAVOCE DEL SINDACO. IL DIRIGENTE RESPONSABILE SULLA base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e dal vigente Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visti: - l art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica; - l art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; - l art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; - l art. 20 del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; - il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del , successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del ; PREMESSO che: - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del , esecutiva ai sensi di legge, è stata autorizzata la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo oneroso per l esercizio dell attività di portavoce del Sindaco; - con Provvedimento del Sindaco n. 290 del 22/10/2012, è stato individuato il Sig. Fulvio Fania quale professionista in possesso dei requisiti necessari per espletare tale incarico;
3 CONSIDERATO che: - tale incarico si concretizza, oltre che nell attività di portavoce del Sindaco, anche nell ausilio allo stesso nella definizione delle strutture e dei servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, ai sensi dell art. 6, comma 2, della legge n. 150 del 7 giugno 2000, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ; - che per quanto riguarda la struttura organizzativa, gli indirizzi, le linee di attuazione necessarie per l espletamento dell attività sopra indicata, il Sig. Fulvio Fania farà riferimento alla Direzione Gabinetto del Sindaco; DATO ATTO che si tratta di un incarico fiduciario, conferito in conformità all art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell art. 20 del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto: - di conferire al Sig. Fulvio Fania un incarico professionale esterno, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo alcuno di subordinazione, secondo le modalità e condizioni meglio esplicitate nello schema di contratto, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e che integralmente si approva, per un compenso annuale lordo di Euro ,00; - di stabilire che l incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento, per una durata pari al mandato elettivo del Sindaco in carica; - di disporre che alla stipula del predetto contratto da parte del Comune di Genova si provvederà previa intervenuta esecutività del presente provvedimento; VISTA la nota n del , agli atti dell ufficio, con la quale la Direzione Gestione e Amministrazione del Personale ha autorizzato temporaneamente l impegno sui capitoli di spesa di personale al Bilancio 2012; TUTTO ciò premesso: DETERMINA 1) di conferire, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, al Sig. Fulvio Fania, nato a Genova il , Codice Fiscale FNAFLV52E13- D969K e residente a Roma in Via Giovanni De Agostino 51, di un incarico professionale, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo alcuno di subordinazione, per un compenso annuale lordo di Euro ,00, secondo le modalità e condizioni meglio esplicitate nello schema di contratto, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e che integralmente si approva;
4 2) di disporre che l incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento, per una durata massima pari al mandato elettivo del Sindaco in carica; 3) di disporre che alla stipula del predetto contratto da parte del Comune di Genova si provvederà previa intervenuta esecutività del presente provvedimento; 4) di dare atto che il presente incarico rientra nella casistica di esclusione di cui all'art. 1 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione; 5) di disporre la pubblicazione preventiva del presente incarico sul sito web del Comune di Genova, secondo quanto disposto dall art. 3, comma 18, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, condizione di efficacia del contratto; 6) di disporre la comunicazione obbligatoria di conferimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto disposto dall art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, così come sostituito dall art. 1, comma 1180, dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007); 7) di demandare ai competenti uffici l adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all art. 28, commi 4, 5 e 6, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione; 8) di dare atto che l incarico di cui al presente provvedimento costituisce una collaborazione coordinata e continuativa, essendo ravvisabili gli elementi qualificanti di tale rapporto, quali la continuità, la coordinazione o il coordinamento, la prevalente personalità del collaboratore e la sua piena autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione richiesta; 9) di attestare che il contratto in questione non comporta inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Genova e che saranno adottate modalità di svolgimento ed utilizzo della prestazione professionale atte ad assicurare il rispetto della natura non subordinata del rapporto, nonché dell autonomia dell incaricato, con particolare riferimento alla definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione professionale, in applicazione del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione; 10) di dare atto che è stata valutata e ritenuta adeguata la proporzione del compenso pattuito rispetto all utilità conseguita dall Amministrazione; 11) di impegnare sul Bilancio 2012 la somma complessiva di ,30, sul capitolo 3080, c.di.c Gestione e Amministrazione del personale competenze lorde (IMP ) salvo il trasferimento dell impegno al capitolo 109 c.di.c Gabinetto del Sindaco Ufficio di Staff ad intervenuta variazione di bilancio di cui: ,70 quale compenso lordo per le prestazione di cui trattasi ,17 quale contributo I.N.P.G.I a carico del Comune - 30,43 quale contributo INAIL a carico del Comune
5 12) di impegnare all intervento 3 al Bilancio 2013, 2014, 2015 e 2016 la somma annua complessiva di ,49 al capitolo che verrà iscritto in corrispondenza dell attuale 109 c.di.c Gabinetto del Sindaco Ufficio di Staff di cui: ,00 quale compenso lordo per le prestazione di cui trattasi ,76 quale contributo I.N.P.G.I a carico del Comune - 158,73 quale contributo INAIL a carico del Comune 13) Di impegnare all intervento 3 al bilancio 2017 la somma complessiva di ,53 sul capitolo che verrà iscritto in corrispondenza dell attuale 109 c.di.c Gabinetto del Sindaco Ufficio di Staff di cui: ,00 quale compenso lordo per le prestazione di cui trattasi ,40 quale contributo I.N.P.G.I a carico del Comune - 66,13 quale contributo INAIL a carico del Comune 14) di stabilire che la relativa quota IRAP verrà liquidata sul capitolo 2296 c.di.c Servizio finanziario IRAP all atto del pagamento; 15) di dare atto che il pagamento del compenso pattuito verrà effettuato dalla Direzione Gestione e Amministrazione del Personale, tramite apposito ruolo di pagamento; 16) di attestare che l incarico di cui al presente provvedimento verrà trasmesso, a cura di questa struttura, alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti; 17) di acquisire, prima dell esecutività dell atto, il parere preventivo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004; 18) di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Direzione Gestione e Amministrazione del Personale per gli atti di competenza. IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Raffaele Gazzari
6 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N AD OGGETTO CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. FULVIO FANIA PER L ATTIVITA DI PORTAVOCE DEL SINDACO. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del Ministero dell'interno. Sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giovanni Librici]
7 CONTRATTO RELATIVO ALL INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Il giorno del mese di dell anno 2012, nell Ufficio di..., sito in Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, TRA il Comune di Genova, Codice Fiscale , legalmente rappresentato dal..., nella sua qualità di Dirigente pro tempore della Direzione Gabinetto del Sindaco, di seguito denominato per brevità "Committente"; E il Sig. Fania Fulvio, nato a Genova il e residente a Roma in Via Giovanni De Agostini 51, domicilio fiscale Codice Fiscale FNAFLV52E13D969K, di seguito denominato, per brevità, "Collaboratore", si conviene e si stipula quanto segue Articolo I OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE Vista la normativa sugli uffici di supporto agli organi di direzione politica, il Committente affida al Collaboratore il seguente incarico in qualità di componente esterno dell Ufficio di Staff del Sindaco: - Attività di portavoce del Sindaco, curando i rapporti di carattere politico-istituzionale del vertice dell Ente con gli organi di informazione; - Ausilio allo stesso nella definizione delle strutture e dei servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, ai sensi dell art. 6, comma 2, della legge n. 150 del 7 giugno 2000, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Articolo 2 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO Per espressa e consapevole volontà delle Parti, il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti una collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. Il Collaboratore dichiara ed assicura sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere non rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione eventualmente dal medesimo esercitata, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi modificazione intervenuta in merito. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di 1
8 terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, purché questa non venga svolta in conflitto di interessi con quella prestata a favore dell Ente. Articolo 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE Le prestazioni citate al punto 1 del presente contratto saranno svolte dal Collaboratore in piena autonomia, nel quadro comunque di un rapporto unitario e continuativo, per cui il Collaboratore potrà coordinarsi con le strutture indicate dal Committente per garantire il regolare svolgimento delle attività necessarie al conseguimento del progetto. Il Committente metterà a disposizione del Collaboratore l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. Il Collaboratore dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. Il Committente svolgerà unicamente compiti di coordinamento e di verifica circa la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche pattuite nel presente contratto e riportate nel precedente punto 1, attesa la completa autonomia del Collaboratore nell ambito delle modalità di resa delle prestazioni. Fermo restando che lo svolgimento dell attività suddetta avverrà in totale ed assoluta autonomia, le Parti concordano che il Collaboratore possa accedere alla struttura del Committente, previa autorizzazione di quest ultimo, durante il normale orario di lavoro, secondo le necessità di volta in volta previste, unicamente allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione professionale richiesta. Il Collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà condizionamenti o limitazioni da parte del Committente. Il Collaboratore non è soggetto in alcun modo a vincoli di orario e la sua prestazione professionale sarà quindi resa nel rispetto della natura non subordinata del rapporto e della sua completa ed integrale autonomia quale professionista esterno, sia nella definizione dei tempi e degli orari, sia nella modalità di esecuzione della prestazione. Articolo 4 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di conferimento dell incarico per una durata massima non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica. Articolo 5 COMPENSO A favore del Collaboratore è stabilito un compenso lordo, commisurato al contenuto ed agli obiettivi dell incarico conferito, di Euro ,00 annuali lordi, previa verifica dei risultati effettivamente conseguiti, da erogarsi tramite cedolino mensile di pagamento. Le trattenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali sul compenso come sopra stabilito verranno poste a carico delle rispettive Parti come previsto dalla normativa vigente. Il compenso come sopra determinato è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente, nonché delle ritenute fiscali di legge, e deve ritenersi onnicomprensivo di quanto spettante al collaboratore in virtù delle prestazioni effettuate. Il compenso di cui sopra, inoltre, è da intendersi comprensivo delle eventuali spese che il Collaboratore dovrà sostenere. Sarà compito del Committente quello di provvedere al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali ed assicurative sull importo erogato al Collaboratore. A tal fine il Committente si impegna ad assicurare il Collaboratore all I.N.A.I.L. con decorrenza dal 2
9 giorno di inizio della prestazione, secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente ed al ricorrere dei presupposti da quest ultima indicati. Le Parti danno concordemente atto di aver tenuto conto, nella determinazione del compenso, delle disposizioni del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione. Articolo 6 ASSENZE PER PATERNITA, MALATTIA O INFORTUNIO Le Parti fanno espresso rinvio alla normativa relativa ai rapporti di collaborazione della medesima tipologia per quanto concerne la disciplina di eventi quali malattia, infortunio e paternità, che possano comportare impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione. In ogni caso, stabiliscono concordemente che anche in presenza di tali eventi verrà conservato l incarico ed il corrispettivo pattuito verrà erogato per la parte di prestazione effettivamente resa, non essendo prevista l erogazione di indennità alcuna per il periodo di assenza. Articolo 7 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le Parti concordano che, in relazione all eventuale sospensione e/o risoluzione, anche anticipata, del contratto troveranno applicazione le disposizioni normative vigenti. Articolo 8 RESPONSABILITA' Al Collaboratore è fatto divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione o di quant'altro sia venuto a conoscenza di pertinenza del Comune di Genova. Il Collaboratore si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del presente contratto, manlevando il Committente dalle responsabilità derivanti da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare a sé e/o a terzi, persone e cose, compresi dipendenti del Comune di Genova e/o beni di proprietà comunale, per effetto, anche indiretto, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Al Collaboratore è fatto divieto di esprimere pubblicamente posizioni personali sulle decisioni assunte dagli organi politici dell'amministrazione Comunale. Articolo 9 SICUREZZA Il Collaboratore dichiara di possedere le competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico affidato. Dichiara, inoltre, di essere stato informato dal Committente delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui accederà nello svolgimento del proprio incarico. In caso di utilizzo di attrezzature del Committente da parte del Collaboratore, per l'efficace svolgimento dell'incarico, il Committente lo informerà sulle caratteristiche di tali attrezzature, sulle corrette modalità di impiego ai fini della sicurezza e sulle misure di prevenzione adottate. Il Collaboratore, da parte sua, di impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute. 3
10 Articolo 10 MODIFICHE AL CONTRATTO Ogni eventuale modifica del presente contratto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare. Articolo 11 SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO Le Parti convengono che le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico del Collaboratore. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Articolo 12 CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova e, in ogni caso, sarà competente il Foro di Genova per la soluzione giudiziale delle stesse. Articolo 13 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente ed al vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all Amministrazione. Letto, confermato e sottoscritto. Genova, per il Comune di Genova Il Collaboratore Il Committente Il Collaboratore dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente accordo, ed in particolare sottoscrive ed approva integralmente quelle di cui agli articoli 7, 8, 10 e12. Il Collaboratore 4
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