REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO
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- Leonardo Foti
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1 REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO
2 Sommario TITOLO I Base legale, proprietà, scopo, sorveglianza e manutenzione del cimitero... 4 Art. 1 Base legale, proprietà e scopo... 4 Art. 2 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione... 4 TITOLO II Suddivisione e utilizzo dell area del cimitero... 4 Art. 3 Suddivisione... 4 Art. 4 Tombe comuni... 4 Art. 5 Tombe e cappelle di famiglia... 5 Art. 6 Loculi... 5 Art. 7 Ossario... 5 Art. 8 Rilievo... 5 Art. 9 Occupazione dei posti... 5 Art. 10 Camere mortuarie... 5 Art. 11 Concessioni... 5 Art. 12 Durata delle concessioni... 6 Art. 13 Scadenza delle concessioni... 6 Art. 14 Effetto delle concessioni... 6 Art. 15 Revoca... 6 TITOLO III Inumazioni... 7 Art. 16 Aventi diritto... 7 Art. 17 Autorizzazione... 7 Art. 18 Orario... 7 Art. 19 Disposizioni per le inumazioni... 7 Art. 20 Urne cinerarie e resti... 8 Art. 21 Occupazione loculi e chiusura... 8 Art. 22 Feretro... 8 TITOLO IV Esumazioni e traslazioni di salme... 8 Art. 23 Esumazioni ordinarie... 8 Art. 24 Esumazioni straordinarie... 8 Art. 25 Posti liberi
3 TITOLO V Tombe, monumenti e loculi... 9 Art. 26 Autorizzazioni... 9 Art. 27 Monumenti nelle aree per tombe comuni... 9 Art. 28 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali... 9 Art. 29 Fondamenta e cordoli Art. 30 Loculi Art. 31 Proprietà e obbligo di manutenzione Art. 32 Rimozione Art. 33 Soppressione di tombe abbandonate Art. 34 Responsabilità per opere di scavo e posa monumenti Art. 35 Piantagioni TITOLO VI Ordine e controllo Art. 36 Competenze Art. 37 Orario di apertura Art. 38 Posa monumenti Art. 39 Divieti Art. 40 Rifiuti Art. 41 Danni, sfregi e furti TITOLO VII Tariffe Art. 42 Tariffe Art. 43 Fatturazione TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie Art. 44 Disposizioni abrogative Art. 45 Diritto sussidiario Art. 46 Sanzioni Art. 47 Concessioni in atto Art. 48 Ricorsi Art. 49 Entrata in vigore
4 REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO TITOLO I Base legale, proprietà, scopo, sorveglianza e manutenzione del cimitero Art. 1 Base legale, proprietà e scopo A norma dell articolo 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, il Comune di Torricella-Taverne dispone del cimitero comunale in corrispondenza della particella No. 813 RFD. A norma dell articolo 186 LOC il Comune è tenuto a regolamentare le attività che si svolgono nel cimitero comunale. Art. 2 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione 1 L amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio di Torricella Taverne, che vi provvede attraverso i Servizi amministrativi, i Servizi finanziari ed i Servizi al territorio. Il Municipio può far capo a ditte esterne per l appalto dei lavori di manutenzione, inumazione ed esumazione, che rientrano nelle competenze del Comune. 2 Il Municipio sorveglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali d urgenza riconosciute necessarie nell interesse della salute pubblica e del buon ordine. TITOLO II Suddivisione e utilizzo dell area del cimitero Art. 3 Suddivisione L area del cimitero è suddivisa in: Art. 4 a) tombe comuni; b) tombe e cappelle di famiglia; c) loculi; d) ossario. Tombe comuni L area delle tombe comuni si suddivide in tombe per adulti e tombe per fanciulli fino ai dieci anni di età. 4
5 Art. 5 Tombe e cappelle di famiglia Con l entrata in vigore del presente Regolamento non sono più concesse autorizzazioni per l insediamento di tombe o cappelle di famiglia. Art. 6 Loculi Il Municipio mette a disposizione loculi destinati a ricevere urne cinerarie e resti. Art. 7 Ossario L ossario comune è costituito da una camera sotterranea nella quale vengono deposte gratuitamente le ossa delle salme senza alcuna distinzione qualunque sia la loro provenienza, nonché a seguito dello spurgo di tombe. Art. 8 Rilievo Il Municipio, per il tramite dei Servizi al territorio, allestisce e tiene aggiornata una planimetria del cimitero, con l indicazione dei tipi di sepoltura, secondo l articolo 3, con l indicazione delle salme definite con cognome, nome, data del decesso/inumazione, la data della scadenza di della concessione e nome del rappresentante degli eredi. A dipendenza delle necessità tecniche, la mappa può essere accompagnata da un registro. Art. 9 Occupazione dei posti L assegnazione dei posti delle tombe e dei loculi avviene in ordine progressivo. In casi particolari e motivati il Municipio può concedere deroghe. Art. 10 Camere mortuarie Le Camere mortuarie possono accogliere le salme in attesa dell inumazione dietro pagamento della relativa tassa. L ornamento funebre ed ogni altro intervento legato al deposito della salma devono essere eseguiti a carico degli eredi. Art. 11 Concessioni 1 Le concessioni per tombe e loculi sono rilasciate dopo il decesso. 2 Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un modulo sul quale è indicata l area o il posto oggetto della concessione. 3 Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o per fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario secondo quanto previsto dagli articoli 27 e seguenti. 4 Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi, o di altro rappresentante designato, del o dei defunti tumulati nelle aree e nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente Regolamento. 5
6 5 In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree e i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all albo o sul Foglio ufficiale come specificatamente previsto dal presente Regolamento. Art. 12 Durata delle concessioni 1 La concessione per tombe comuni (al massimo una salma o una salma e un resto) ha una durata di 20 anni dall ultima inumazione e non è rinnovabile. 2 Per i loculi la concessione vale per un periodo di 20 anni dall ultima tumulazione, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni. La concessione dei loculi è data al momento del decesso o dell esumazione periodica. 3 Le concessioni per tombe o cappelle di famiglia esistenti sono ritenute valide per un periodo di 40 anni a contare dalla data dell ultima inumazione. Art. 13 Scadenza delle concessioni 1 Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all albo comunale e sul Foglio Ufficiale. 2 Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, al momento dello spurgo si procederà al loro allontanamento, disponendo come meglio si riterrà opportuno e addebitando le spese agli eredi. 3 Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate dai parenti saranno depositate nell ossario. Art. 14 Effetto delle concessioni 1 La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. 2 Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata. In ogni caso, ogni concessione scade trascorsi 40 anni dall ultima inumazione. Art. 15 Revoca 1 E facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi tomba o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente. 2 Nel caso di cui al cpv. 1), il Municipio assegna agli eredi un'altra area o posto ed esegue a sue spese la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento. 6
7 TITOLO III Inumazioni Art. 16 Aventi diritto Nel cimitero, previa autorizzazione del Municipio, sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di: a) persone decedute attinenti o domiciliate a Torricella-Taverne, qualunque sia il luogo del decesso; b) persone decedute nel territorio del Comune di Torricella-Taverne ovunque sia stato in vita il loro domicilio, nella misura in cui non vi fossero i presupposti per la loro inumazione in un altro cimitero del Ticino o della Svizzera; c) persone non domiciliate o attinenti, e non morte nel Comune di Torricella-Taverne ma fruenti della concessione di inumazione in una tomba o cappella di famiglia di cui all articolo 3 lettera b del presente Regolamento; d) casi speciali non previsti ai capoversi precedenti, sui i quali il Municipio decide di volta in volta. In questi casi le tasse sono raddoppiate. Art. 17 Autorizzazione 1 Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio, una copia della quale deve essere in possesso della ditta incaricata dello scavo, in modo da poter essere esibita, se richiesta. 2 L istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente; sulla stessa devono essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato e degli eredi ai quali deve essere accordata l autorizzazione. 3 Per ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali possono far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dall autorizzazione. Art. 18 Orario Le inumazioni devono avvenire durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, durante gli orari di apertura del cimitero, ma al massimo entro le ore 16.00, da aprile a settembre, e entro le ore da ottobre a marzo. Casi particolari sono decisi di volta in volta dal Municipio. Art. 19 Disposizioni per le inumazioni 1 Non si può procedere all inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso. 2 Le dimensioni delle fosse (misurate in superficie) per le inumazioni in tombe comuni vengono così disciplinate: a) fosse comuni per adulti: - ml 1.80 lunghezza - ml 0.80 larghezza - ml 1.70 profondità 7
8 b) tombe per fanciulli fino a 10 anni: - ml 1.60 lunghezza - ml 0.60 larghezza - ml 1.50 profondità 3 Le inumazioni devono essere eseguite racchiudendo obbligatoriamente le salme in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm. Art. 20 Urne cinerarie e resti 1 In un loculo possono essere inserite le ceneri o i resti di tre defunti al massimo. 2 Le urne cinerarie ermeticamente chiuse, possono essere collocate sulle tombe interrate o nei loculi. 3 Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere la possibilità di essere asportate. 4 In una tomba possono essere ospitate più urne cinerarie o resti degli aventi diritto, ma al massimo un urna o un resto per ogni salma inumata. Art. 21 Occupazione loculi e chiusura Al momento dell occupazione dei loculi il rappresentante del concessionario provvederà, a sue spese, all apertura e alla chiusura. Art. 22 Feretro Un feretro può contenere solo una salma. Fa eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto. TITOLO IV Esumazioni e traslazioni di salme Art. 23 Esumazioni ordinarie Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico di quest ultimo. Art. 24 Esumazioni straordinarie 1 Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modifica del cimitero, per ordine dell Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. 2 Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell Autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dall inumazione. 3 L autorizzazione deve essere richiesta al Dipartimento della Sanità e Socialità, Ufficio di Sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. 8
9 4 Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio. 5 Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico dei richiedenti. Art. 25 Posti liberi In caso di esumazione, i posti divenuti liberi ritornano a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata. TITOLO V Tombe, monumenti e loculi Art. 26 Autorizzazioni 1 La costruzione di tombe e monumenti è subordinata all autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una notifica corredata dal progetto dettagliato, in due esemplari. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modifica della struttura del monumento. 2 L autorizzazione alla posa di cordoli provvisori potrà venir concessa unicamente trascorsi almeno sette mesi dall inumazione. 3 Una copia dell autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio deve essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati dei Servizi comunali. Art. 27 Monumenti nelle aree per tombe comuni Nelle aree per le tombe comuni possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché questi non eccedano: - ml 0.70 larghezza - ml 1.10 altezza - ml 1.70 lunghezza fermo restando che deve essere rispettata una distanza di ml 0,40 tra monumento e monumento. Art. 28 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali 1 I monumenti esistenti in corrispondenza di tombe di famiglia devono essere oggetto di manutenzione a norma dell articolo 31 del presente regolamento. In casi eccezionali, ponendosi la necessità della sostituzione del monumento prima della scadenza della concessione a norma dell articolo 12 cpv. 3) il monumento può essere sostituito nelle dimensioni di quello esistente previa notifica al Municipio. 2 I monumenti addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertura di granito. 9
10 3 Con l entrata in vigore del presente Regolamento non saranno più concesse autorizzazioni per la posa di ricordi funebri applicati al muro. I parenti degli scomparsi le cui salme sono state esumate, potranno chiedere al Municipio l iscrizione del nome del defunto, nelle lapidi collettive, fino ad esaurimento degli spazi. 4 L aggiornamento delle iscrizioni della lapide collettiva sarà effettuato a scadenza biennale. Art. 29 Fondamenta e cordoli 1 Tutte le lapidi, i cordoli ed i monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In difetto saranno assestati su ordine dei Servizio al territorio a spese degli eredi. 2 I cordoli lungo i viali, per quanto siano compresi nell area concessa, non possono essere spostati e devono restare liberi e visibili. Art. 30 Loculi 1 La collocazione di urne nei loculi è subordinata all autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio. Una copia deve essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati. 2 A chiusura dei loculi verrà posata una lastra di marmo. Su di essa verranno iscritti, nei caratteri e secondo le prescrizioni municipali, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, la data di nascita e di morte. Altre iscrizioni sono escluse. 3 È permesso applicare sulla lastra un medaglione con fotografia per ogni urna contenuta nel loculo ed un unico vaso portafiori di tipo e misura autorizzati dal Municipio. 4 Le relative spese, come pure le prestazioni da eseguire per il deposito di resti dopo la prima chiusura del loculo, sono a carico degli eredi. Art. 31 Proprietà e obbligo di manutenzione 1 I monumenti ed ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà eredi, cui spetta l obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell area occupata. 2 Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata o gli interessati non ottemperassero a tali obblighi, il Municipio vi potrebbe sopperire a spese degli eredi o decretare il decadimento della concessione. In entrambi i casi vige la diffida scritta e, per il decadimento della concessione, anche la pubblicazione sul Foglio Ufficiale. 3 Quando un monumento, parte di esso o altro segno funerario si stacca, si sposta, cade o rischia di cadere mettendo in pericolo la sicurezza delle persone o compromettendo il decoro del cimitero, è fatto obbligo agli interessati di eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dal Municipio, pena la decadenza della concessione. In tal caso, il Municipio fa rimuovere e asportare detti monumenti e segni funerari, i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità alcuna. 4 E riservata azione di risarcimento danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni e qualsiasi responsabilità del Comune. 5 I monumenti non possono essere protetti con coperture metalliche o altro. 10
11 Art. 32 Rimozione Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi a cura degli eredi. Art. 33 Soppressione di tombe abbandonate 1 E autorizzata la soppressione delle tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della concessione, previa pubblicazione di un avviso sul Foglio Ufficiale e agli albi comunali. 2 Le tombe dovranno dapprima essere spurgate e i resti dei corpi inumati verranno deposti nell ossario comune. 3 I monumenti funebri, se non ritenuti opere di un certo valore culturale, saranno distrutti. Art. 34 Responsabilità per opere di scavo e posa monumenti Durante i lavori di scavo per inumazioni, esumazioni, posa di monumenti e riparazioni, l assuntore dovrà osservare le disposizioni del presente Regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario per tutti i difetti o danni che venissero arrecati ai beni pubblici o ai manufatti di proprietà privata. Art. 35 Piantagioni Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino ml 0.80 di altezza. I proprietari sono responsabili della manutenzione a norma dell articolo 31 del presente regolamento. I fiori dovono essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite recipienti deteriorabili o indecorosi. TITOLO VI Ordine e controllo Art. 36 Competenze La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio ai sensi dell art. 2 e sono esercitate attraverso i Servizi al territorio. Ogni intervento entro l area del cimitero deve essere autorizzato dal Municipio. Art. 37 Orario di apertura L orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio. 11
12 Art. 38 Posa monumenti 1 I monumenti, le lapidi e altri ricordi funerari non possono essere lavorati all interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e finitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove. 2 Questi lavori potranno essere eseguiti soltanto nelle ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica, nei giorni festivi e tra il 25 ottobre ed il 5 novembre inclusi. Art. 39 Divieti 1 All interno del cimitero è vietata qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelle menzionate dagli articoli 31 e 38. Sono inoltre vietate manifestazioni rumorose o eccessive che possono turbare la sensibilità di chi onora la memoria dei defunti. È pure vietato depositare e vendere arredi funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari. 2 L accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore privo di autorizzazione. Art. 40 Rifiuti Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe e dei viali devono essere raccolti negli appositi contenitori, rispettando le separazioni imposte per i rifiuti vegetali e solidi. Gli annaffiatoi devono essere riposti accanto alle fontane esistenti o nel luogo espressamente indicato. Art. 41 Danni, sfregi e furti L autore di danni, sfregi e furti al cimitero sarà punito con una multa fino a Fr , secondo quanto stabilito dall art. 145 LOC, riservata l azione civile e penale. Il Municipio non assume comunque responsabilità di sorta per danni e furti causati a monumenti o ricordi funebri da eventi naturali o da terzi. TITOLO VII Tariffe Art. 42 Tariffe 1 Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente tramite ordinanza entro i seguenti limiti: 12
13 Tipo Tariffa Tassa minima Fr. Tassa massima Fr. Tomba comune Loculo Camera mortuaria Diversi Concessione Urna cineraria o resti in più nelle tombe Concessione ' Deposizione dei resti della seconda salma Rinnovo dopo i primi 20 anni Deposito salma Iscrizione nella lapide comune (più spese) Approvazione progetti di monumenti o tombe Per defunti non già attinenti o domiciliati a Torricella-Taverne: tassa doppia 3 Per interventi di funzionari il Comune fatturerà la tariffa oraria comprensiva delle indennità fuori orario e festive. 4 Ogni spesa legata alla tumulazione è posta a carico degli eredi del defunto. Art. 43 Fatturazione 1 La fatturazione avviene al momento della concessione. 2 Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall emissione. 3 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d intimazione. 4 La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art. 80 LEF. 5 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l obbligo del pagamento. TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie Art. 44 Disposizioni abrogative Con l entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia di polizia mortuaria. 13
14 Art. 45 Diritto sussidiario Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e successive modifiche e di tutti i Regolamenti e Leggi cantonali in materia. Art. 46 Sanzioni Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a Fr secondo quanto previsto dagli articoli 145 e segg. LOC, riservata l azione civile o penale. Art. 47 Concessioni in atto Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla scadenza secondo il presente regolamento. Art. 48 Ricorsi Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia. Art. 49 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta ratifica da parte del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali. Per il Municipio (Risoluzione municipale No. 598 del 27 luglio 2009) Il Sindaco: Il Segretario: Antonello Gatti Remo Signorelli Per il Consiglio comunale (22 settembre 2009) La Presidente: Il Segretario: Tiziana Cappelli Remo Signorelli Ratifica Sezione Enti locali: 20 aprile
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