ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI: COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

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1 ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI: COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Le disposizioni relative alle armi, munizioni ed esplosivi sono contenute nella legge di p.s., nel relativo regolamento esecutivo ed allegati a, b, c e d, nei codici penali e procedura penale, nonché in numerose leggi speciali. Alcune di queste norme hanno carattere preventivo, stabiliscono cioè le condizioni per l utilizzo di questi strumenti, altre repressive. Per facilitare la conoscenza della vasta e complessa normativa se ne auspica da tempo il coordinamento in un testo unico. Esaminiamo di seguito le attività consentite alla polizia giudiziaria, d iniziativa o previa autorizzazione dell a.g., per contrastare gli illeciti penali in materia. Arresto e fermo In deroga ai limiti edittali di pena l arresto è obbligatorio per i seguenti delitti non colposi consumati o tentati: a) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall art. 2, co. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 380, co. 2, lett. g) del c.p.p.); b) distrazione o sottrazione di armi o esplosivi per finalità di terrorismo o di eversione dell ordine costituzionale (artt. 21 e 29 della legge 110/1975 in relazione art. 380 co. 2 lett. i) c.p.p.); c) furto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti a custodia di armi (all art. 380 co. 2 lett. e) del c.p.p.) in relazione all art. 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533). L arresto in flagranza è invece facoltativo, a norma dell art. 381 co. 2 lett. m) del c.p.p. per il delitto (solamente se consumato non essendo ripetuta in questo comma la dizione consumato o tentato di cui al co. 1 dello stesso articolo) di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 co. 1 della legge 110/1975. L arresto facoltativo in flagranza è altresì previsto, benché trattasi di reati contravvenzionali, per il porto nelle riunioni pubbliche di armi proprie (anche se il portatore è munito di licenza) ed improprie, nonché per il porto delle stesse fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità (art. 6 decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni nella legge 205/1993 in relazione ai commi 1, 2, 4 e 5 della legge n. 110 del Per quanto riguarda l arresto fuori flagranza previsto da leggi antecedenti al c.p.p. (non si rinvengono norme successive al c.p.p. che prevedono tale provvedimento in materia di armi, munizioni ed esplosivi) occorre fare riferimento all art. 230 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p., che prevede: Le disposizioni dell art. 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Rientra in questa ipotesi il delitto di cui all art. 435 (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti al fine di attentare alla pubblica incolumità), se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo, ai sensi della legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia e successive modificazioni), a una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e fino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l esecuzione (art. 7 detta legge). Il fermo di indiziato di delitto, prescindendo dai limiti di pena, ma sussistendo gli altri requisiti previsti dalla legge, è consentito per i delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi (art. 384 co. 1 c.p.p.). Arresto e fermo dei minori I provvedimenti coercitivi relativi ai minori infradiciottenni consentiti alla polizia giudiziaria, mai obbligatori, previsti dal d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 come modificato dal d. lgs 1991 n. 12, sono l arresto in flagranza (art. 16), il fermo di indiziato di delitto (art. 17) e l accompagnamento a

2 seguito di flagranza (art. 18 bis). L arresto ed il fermo sono consentiti negli stessi casi in cui è prevista la custodia cautelare (art. 23), cioè delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni e per i delitti consumati o tentati previsti dall art. 380 co. 2 lettere e, f, g, h del c.p.p., nonché per il delitto di violenza sessuale (609 bis ss. c.p.) ma per il fermo occorre tenere presente che in ogni caso (quindi anche per i delitti espressamente indicati) la reclusione nel minimo non dev essere inferiore a due anni. Correlando l art. 23 con l art. 380 co. 2 del c.p.p. limitatamente agli argomenti di cui ci stiamo occupando, e cioè lettere e) prima parte e g), si rileva che l arresto per i minori è facoltativo se il furto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, nonché nelle ipotesi criminose indicate nella lettera g); ma negli stessi casi per procedere al fermo occorre accertare, come accennato, per ciascun delitto che la pena non sia inferiore nel minimo a due anni, (per esempio il fermo non è consentito per la detenzione delle armi da guerra la cui pena nel minimo è di un anno, mentre è possibile per il porto delle stesse armi in un luogo pubblico o aperto al pubblico la cui pena nel minimo è di due anni - artt. 2 e 4 della legge 1967, n. 895-). Ai fini della determinazione della pena per l arresto si ricordi che occorre aver riguardo alle circostanze indicate nell art. 278 c.p.p. (richiamato dall art. 379 stesso codice) e per i minori anche della diminuente della minore età (art. 19 co. 5 del d.p.r n. 448, nonché art. 98 c.p.), cioè riduzione di un giorno rispetto alla pena edittale. In ordine alle disposizioni delle leggi speciali successive al c.p.p. minorile relative all arresto e fermo (come per esempio il porto di armi improprie nelle riunioni pubbliche) si pone il problema se le stesse siano applicabili anche ai minori, stante la tassatività delle misure cautelari relative ai medesimi, come disposto dall art. 19 co. 1 del d.p.r. 448/1988. Si ritiene che, fermo restando che gli organi di p.g. devono tener conto delle interpretazioni dell a.g. del luogo dove operano, se la legislazione speciale successiva al c.p.p. minorile dispone limitazioni della libertà personale con riferimento a determinati reati, senza altra indicazione, per il principio della successione delle leggi nel tempo (art. 15 c.p.) la stessa dovrebbe applicarsi anche ai minori; inoltre occorre tener presente che i provvedimenti coercitivi in questione non sono misure cautelari, ma precautelari. Le perquisizioni In materia di armi, munizioni ed esplosivi sono previste le sottonotate perquisizioni ad iniziativa della polizia giudiziaria, soggette alla disciplina del c.p.p. nelle parti non in contrasto con le norme speciali. 1) L art. 41 della legge di p.s. consente agli ufficiali ed agli agenti di p.g. di effettuare perquisizioni, senza limite temporale, in qualsiasi locale pubblico, privato o abitazione, se abbiano notizie anche per indizio della esistenza in essi di armi, munizioni o materie esplodenti, illecitamente detenute. La validità di questa perquisizione, che ha come presupposto solamente gli indizi, non è superata dalla disciplina del c.p.p., perché richiamata dall art. 225 delle norme di coordinamento del c.p.p.. 2) La perquisizione sul posto, prevista dall art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, è consentita al solo fine di accertare l eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiano giustificabili. Questa perquisizione è da ritenere ancora vigente, nonostante il dispositivo dell art. 35 della stessa legge, il quale prescrive Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia perché non è di natura processuale ma di polizia di sicurezza, non avendo come presupposti la flagranza o l indizio di un reato e sia perché espressamente richiamata dall art. 27 co. 1 della legge 19 marzo 1990 n.55. 3) L art. 27 della legge 55/1990 consente agli ufficiali ed agenti di p.g. nel corso di operazioni per la prevenzione e la repressione del delitto di cui all art. 416 bis c.p. e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dall art. 648 bis e 648 ter c.p. e di quelli indicati nei medesimi articoli di procedere in ogni luogo al controllo e ispezione dei mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della

3 persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni od esplosivi. In casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell a.g. nel corso di tali operazioni, gli ufficiali di p.g., sussistendo fondato motivo, possono procedere a perquisizioni. 4) Ultima perquisizione in materia è prevista dall art. 25 bis del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (convertito con modificazioni, nella legge 07 agosto 1992 n. 356), che consente agli ufficiali di p.g. di procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici, con facoltà di sospendere la circolazione di persone e veicoli nelle aree interessate durante le operazioni di perquisizioni, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell art. 51, co. 3 bis c.p.p.(delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416 bis e 630 del c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti previsti dall art. 74 del d.p.r. 309/1990. Sequestro di immobili Com è noto il c.p.p. prevede tre tipi di sequestro: il probatorio che ha per oggetto il corpo del reato cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253 co. 2 c.p.p.), il conservativo che è predisposto a garanzia dei pagamenti dovuti dall imputato (artt. 316 c.p.p.) ed il preventivo che ha per oggetto cose pertinenti al reato la cui disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze oppure agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p.). Il primo è un mezzo di ricerca della prova ed è ovviamente applicabile in ogni caso di reato riguardante le armi, le munizioni e gli esplosivi; gli altri due sono classificati dal c.p.p. come misure cautelari reali. Di essi il sequestro conservativo non riguarda la polizia giudiziaria, mentre il preventivo è consentito nei casi di urgenza, prima dell intervento del p.m., agli ufficiali di p.g., ai sensi dell art. 321 co. 3 bis c.p.p. La legislazione speciale prevede due tipi di sequestro preventivo di immobili in relazione al rinvenimento di armi, munizioni ed esplosivi. A norma dell art. 3 della legge 533/1977 nel corso di indagini riguardanti armi, esplosivi ed altri reati specificamente indicati, sussistendo lo stato di flagranza, gli ufficiali di pubblica sicurezza (sono esclusi gli ufficiali di p.g.) procedono al sequestro dell immobile che sia sede di enti, associazioni o gruppi, dove siano rinvenuti armi da sparo, esplosivo o ordigni esplosivi o incendiari ovvero quando l immobile sia pertinente al reato. Il secondo caso è previsto dall art. 5 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 (convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993 n. 205). Secondo questa norma, quando sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che un immobile sia stato utilizzato come luogo di riunione, deposito, rifugio o per altre attività connesse ad uno dei reati relativi alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o al genocidio, specificatamente indicati dalla norma (reato aggravato ai sensi dell art.3 della stessa legge o per uno dei reati previsti dall art. 3 commi 1, lettera b), e 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962), gli ufficiali di p.g. possono procedere a perquisizione, ricorrendo motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l autorizzazione telefonica del magistrato competente, dandone comunicazione al p.m. entro i termini indicati dalla norma. In questi casi se nell immobile siano rinvenute armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, oppure taluno degli oggetti indicati nell art. 4 della legge 110/1975 gli ufficiali di p.g. procedono al sequestro dell immobile oltre ovviamente alle cose di cui sopra e ad ogni altro corpo di reato. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Le intercettazioni, prescindendo dall entità della pena, sono consentite per tutti i delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive (art. 266 co. 1, lett. d). Negli stessi casi sono consentite le intercettazioni tra presenti, definite ambientali, ma per procedere a questa forma di intercettazione

4 nelle abitazioni o luoghi di privata dimora o appartenenza di essi occorre che vi sia il fondato motivo che ivi si stia svolgendo l attività criminosa (art. 266 co. 2). A norma dell art. 266 bis c.p.p., aggiunto dall art. 11 della legge 1993 n.547, quando si procede per uno dei reati indicati nell art. 266 e per quelli commessi mediante l impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi.l autorizzazione alle intercettazioni è concessa dal g.i.p., su richiesta del p.m., al quale farà riferimento la p.g., quando sussistono gravi indizi di reato e l intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 co. 1 c.p.p.). Nei casi d urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini l intercettazione può essere disposta dal p.m., ma dev essere convalidata dal g.i.p. entro breve termine, altrimenti non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati (art. 267 co. 2 c.p.p.) Quando un delitto concernente le armi e le sostanze esplosive si riferisce alla criminalità organizzata sono richiesti solamente sufficienti indizi in ordine al delitto per cui si procede e l intercettazione ambientale è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nell abitazione o luogo di privata dimora o appartenenza di essi si stia svolgendo attività criminosa. è prevista una maggiore durata iniziale delle intercettazioni, la proroga può essere concessa dal p.m. ma dev essere poi convalidata dal g.i.p. e l ufficiale di p.g. può farsi coadiuvare da agenti di p.g. (art. 13 decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 203/1991. Uso legittimo delle armi L art. 53 c.p., dopo aver prescritto che rimane ferma la disciplina di cui agli articoli precedenti, art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) e 52 (Difesa legittima), stabilisce l esimente in esame, che riguarda esclusivamente i pubblici ufficiali e quindi gli ufficiali ed agenti di p.g. e di p.s. e le persone, che legalmente richieste, prestano assistenza agli stessi. Per l applicazione di questa esimente occorre che all uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica il pubblico ufficiale ricorra non solo per adempiere un dovere del proprio ufficio, ma che concorrano anche alternativamente una delle seguenti condizioni: a) necessità di respingere una violenza; b) necessità di vincere una resistenza all Autorità. Si precisa che la norma richiede il criterio della necessità, cioè la mancanza di altre modalità per respingere la violenza o vincere la resistenza e nel caso di ricorso a detti strumenti coercitivi la gradualità nell uso degli stessi; per es. l uso del manganello e non delle armi se ugualmente si può realizzare il fine indicato dalla norma. L art. 53 è stato integrato dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 con la previsione dell uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica anche per impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. In questi casi non è necessaria una resistenza o violenza all Autorità, ma che sia in atto uno dei delitti sopra indicati e che l uso delle armi o di altro mezzo di coazione, applicato col criterio della gradualità, rappresenti l unica soluzione per interrompere l iter criminoso. L ultimo comma dell art. 53 dispone che la legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Nei casi in cui sia stato fatto uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica sulla base dei presupposti sopra indicati, ma per negligenza, imprudenza o imperizia siano stati superati i limiti stabiliti dalla legge o dall ordine dell autorità o imposti dalla necessità e sia stato commesso un delitto, il soggetto in questione è responsabile di tale reato a titolo di colpa se il fatto è previsto come delitto colposo (art. 55 c.p.). Tutela difensiva delle Forze di polizia La legge n. 152 del 1975 conteneva tra l altro alcune disposizioni relativamente ai procedimenti penali a carico degli ufficiali ed agenti di p.s. e di p.g. per fatti compiuti in servizio e relativi all uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, non più vigenti, perché ai sensi dell art. 35 della

5 stessa legge l applicabilità di dette disposizioni era limitata sino all entrata in vigore del nuovo codice di p.p. è però ancora vigente l art. 32 della stessa legge, perché richiamato dall art.9 della legge 7 agosto 1990 n. 232, il quale prescrive che nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di p.g. o dei militari in servizio di p.s. per fatti compiuti in servizio e relativi all uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell interessato dall avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dello stesso, con spese a carico dello Stato. In questo secondo caso è prevista la rivalsa dello Stato a carico dell interessato se emerge responsabilità del medesimo per fatto doloso. L ultimo comma dell articolo in questione, che è da ritenere ancora vigente perché connesso e conseguente alla prescrizione principale, aggiunge che le stesse disposizioni si applicano a garanzia di qualsiasi persona che a richiesta del pubblico ufficiale gli abbia prestato assistenza. Investigazioni speciali In materia di traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi è talvolta estremamente difficile scoprire le organizzazioni criminali dedite a queste attività con le tradizionali indagini di polizia. Per superare queste difficoltà il legislatore con il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356) ha introdotto una disposizione, contenuta nell art. 12-quater, che consente investigazioni speciali per contrastare questa ed altre forme di criminalità. Per la materia di cui ci stiamo occupando è prescritto che, fermo restando quanto disposto dall art. 51 del c.p., non sono punibili gli ufficiali di p.g. della Direzione investigativa antimafia (Dia) e dei Servizi centrali della Polizia di Stato (Sco), dell Arma dei Carabinieri (Ros) e della Guardia di Finanza (Scico), i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi possono acquistare o ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare le armi le munizioni o gli esplosivi medesimi. Per la disposizione l esimente non è vigente quando le indagini riguardano reati contravvenzionali e non si estende a tutti gli ufficiali di p.g., ma solamente a quelli appartenenti agli uffici sopra indicati (la norma fa riferimento anche ai Servizi interprovinciali di polizia giudiziaria delle tre Forze di polizia, che però sono stati soppressi con decreto del Ministro dell interno del 25 marzo 1998). La norma prescrive, altresì, che l esecuzione delle operazioni dev essere disposta per ciascuna Forza di polizia dai rispettivi vertici (l Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso, citato nella norma, ha cessato la sua attività il 31 dicembre 1992) e che delle operazioni dev essere data immediata notizia all a.g., la quale, su richiesta degli ufficiali di p.g. procedenti, può differire con decreto motivato il sequestro delle armi, munizioni ed esplosivi fino alla conclusione delle indagini, disponendo, se necessario, specifiche prescrizioni per la conservazione. L inciso iniziale di questa disposizione Fermo quanto disposto dall art. 51 del c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) significa che l ufficiale o l agente di p.g. può sempre invocare l esimente di cui all art. 51 c.p., se ha agito al fine di scoprire gli autori di un reato ai sensi dell art. 55 c.p.p., ma la sua attività non deve avere i connotati di cui alla norma esaminata, ma limitare i contatti, mantenendo l incognita allo stretto necessario con gli autori del crimine, palesandosi subito dopo per la riaffermazione della legalità. Accertamenti tecnici Gli ufficiali di p.g. e nei casi di particolare necessità ed urgenza anche gli agenti di p.g., se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi relativi ad un reato si alterino o si disperdano o si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, devono compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose (artt. 354 co. 2 c.p.p. e 113 disp. att. stesso cod.), avvalendosi, se del caso, di personale tecnico (art. 348 co. 4 c.p.p.), che non può rifiutare la propria collaborazione. La polizia giudiziaria non può compiere accertamenti tecnici non ripetibili che cioè riguardano persone, cose o

6 luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni (art. 360 c.p.p.), né quando gli accertamenti comportano modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone (art. 117 disp. att. c.p.p.). Sulla base di questa normativa, in materia di armi, munizioni ed esplosivi la polizia giudiziaria può, per esempio, rilevare le impronte su di un arma, accertare i segni identificativi abrasi di un arma, accertare la composizione di un esplosivo, ma non può esperire accertamenti su di un esiguo quantitativo di esplosivo, che comporterebbe la distruzione del reperto o usare reagenti chimici, utilizzabili una sola volta, per individuare la matricola abrasa di un arma. Per le finalità di investigazione in materia di armi, munizioni ed esplosivi è consentito, altresì, ai dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice, di prelevare i reperti di detti oggetti, depositati presso l a.g. ed esperire sugli stessi accertamenti, per esempio comparare i bossoli di proiettili rinvenuti in più fatti criminosi, per verificare se siano stati sparati dalla stessa arma. Il prelevamento ai sensi dell art. 77 commi 1 e 2 delle disp. di att. del c.p.p. può essere autorizzato dal giudice dopo che sul reperto sia stata effettuata la perizia ed a condizione che l accertamento non comporti modifiche o alterazioni del reperto. Se la perizia non ha avuto luogo, l autorizzazione al prelevamento può essere concessa dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione o dopo la chiusura del giudizio di primo grado. Nel caso, invece, che sia stato adottato il provvedimento di archiviazione perché ignoto l autore del reato oppure dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile, l autorizzazione può essere concessa anche per accertamenti che comportino modifiche o alterazioni del reperto. Si ricorda che i servizi di polizia giudiziaria sono indicati nell art. 56 lettera a) del c.p.p. e specificati nell art. 12 delle disp. di att. del c.p.p..

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