REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SBZIONE LAVORO. Do tt. FE DERICO BALESTRI ERI - Cons i gliere -
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1 CASSAZIONE _._,_. ~i AULA 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SBZIONE LAVORO Oggetto : ~J~o. 1 r~ R. G.N. 8110/2 013 cron. gzg<;; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FEDERI CO ROSELLI - Presidente - Ud. 11/12/2014 Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Cons igliere - PU Dott. VI NCENZO DI CEREO - Consigliere - Do tt. FE DERICO BALESTRI ERI - Cons i gliere - T Dott. I RE:NE; TRI COMI - Consi g l iere - h a pronunci a t o l a s eguente SENTENZA s u l r i corso proposto da: TI S. P.A. X in per sona del l ega l e rappre sentante e.e,o tempore, e l ettivamente domic i liata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 2 2, presso lo studio à egl i a vvocati MARESCA ARTURO, MORRICO ENZO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, c he la rappres entano e difendono, giusta delega in atti; - ricorrente - conuo es c. F. X domi c i liata in ROMA, VI A G. FERRARI N. 11 presso l o studi o
2 ,_. dell'avvocato IGNAZIO CASTELLUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIMINO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2012 R.G.N. 1896/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO; udito l'avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE,che ha concluso per il rigetto.
3 CASSAZIONE J ~J SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data ,SC ha chiesto al Tribunale di PaJenno di dichiarare che lat s.p.a., poi divenuta TI S.p.A. ha fatto ricorso alla fornitura temporanea di prestatori di lavoro dipendenti violando ed eludendo le disposizioni di cui all'art. l della legge 196/97, e quindi che, ai sensi dell'art. I O deha stessa legge, si applica la legge n del 1960; ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare che i contratti di. fornitura di lavoro a tempo determinato con la ricorrente e le proroghe dello stesso banno violato ed eluso quanto previsto dall'art. 3 della legge , nonché quanto previsto dall'art. l 8 CCNL ls per i lavoratori temporanei e quindi che, ai sensi dejl'art. 10 della stessa legge in relazione oo rapporti lavorativi con la ricorrente, si applicava la legge n del ~ ritenere e dichiarare che il rapporto lii lavoro intercorso tra la ricorrente e l'impre:sa utilizzatrice T s.p.a. era stato fin dall'inizio * e quindi dal I ~ un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; accertare e d ichiarare che la risoluzione dcl rapporto di lavoro con la ricorrente operata dalla T s.p.a. era illegittima, invalida e comunque inefficace; condannare la T s.p.a. alla reintegrazione dclja ricorrente nel posto di lavoro con le pronunce consequenziali. Si costituiva ritualmente in giudizio la TI quale era stata incorporata la T ricorrente e insistendo per il rigetto dcl ricorso. S.p.A. (società nella S,p.A.), contestando quanto sostenuto dalla All'esito dell'attività istruttoria, il tribunale rigettava integralmente le domande avanzate dalla sig.ra se con sentenza n. 2512/09. emessa in data e depositata in data con compensazione delle spese di lite. la sig.ra SC 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Palenno proponeva ricorso in appello Nel giudizio d'appello si costituiva ritualmente in giudizio TI S.p.A. chiedendo il impugna1a. rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza. La Corte d'appello di Palenno con sentenza del , in riforma della sentenza appellata, dichiarava che tra CS e TI s.p.a era intercorso, a decorrere dal , un rapporto di lavoro subordinato e condannava, per l'effetto, la TI s.p.a. al ripristino dì dello rapporto nonché al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data di notifica della 8110_ 13 r.g.n. 3 ud. 11 dicembre 2014
4 CASSAZIONE.. I (.. :j,,. i richiesta del tentativo di conciliazione sino all'effettiva riassunzione; interamente compensate le spese dei due gradi del giudizio. dichiarava 3. Avverso questa decisione la TI S. pa ricorre in cassazione. Resiste con controricorso la parte intimata. Entrambe le parti banno depositato memoria. MOTM DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con i primi due motivi la società ricorrente deduce che sussistevano le ragioni di carattere temporaneo idonee a consentire l'instaurazione del rapporto di lavoro interinale; lamenta la violazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. I O della legge n. 196 del 1997; sostiene che la conversione del rapporto di lavoro interinale in rapporto a tempo indeterminato si ha soltanto nel ca~ di mancanza di forma scritta (secondo comma dell'art. 10 cit.) ma non anche in caso di vio[azione del primo comma del medesimo art. 1 O. Con il terzo motivo la società ricorrente invoca l'applicazjone anche al Iavoro temporaneo dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 sulla compensazione indennitaria del danno risarcibile. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha tenuto conto de!ja retribuzione percepita dalla dipendente che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro interinale, aveva trovato altro impiego retribuito. 2. I primi due motivi del ricorso sono infondati come già ritenuto da questa Corte in vicenda analoga (Cass., sez. lav., 17 gennaio 2013, n. l 148). La nonna di riferimento è la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, che consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: "a) nei casi previsti dai ceni della categoria di appartenenza. della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi~ b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai nonnali assetti produttivi ~endali; e) nei casi di sostituzione dci lavoratori assenti, fanc salve le ipotesi di cui al comma 4" (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura dì lavoro temporaneo). Nella specie il contratto contratto di lavoro temporaneo non specifica la causale all'interno delle categorie consentite dalla legge. La genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione della L. o. 196 del art. 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel conuna 2, esigenze che il contratto di 8110_ 13 r.g.n. 4 ud. 11 dicembre 2014
5 fornitura non può quindi omettere di indicare, ne' può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa. L'illegittimità del contratto di lavoro temporaneo comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Infatti, l'art. 1 O, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all'art.. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla L. n del consistenti nel fatto che "i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le!oro prestazioni 0 (cfr. Cass. 23 novembre 2010 n ; Cass. 24 giugno 2011 n ; Cass. 5 luglio 2011 n ). Quando il contratto di la voro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, o dalle discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (sul punto, v. an.che: Cass. n del 2013, cit.). L'effetto finale in questi casi è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e i l lavoratore. 3. Il terzo motivo è, invece, fondato, dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, espresso da Cass. n. 1148/13 cit. e da Cass., sez. lav., 29 maggio 2013, n , che ha ritenuto applicabile l'indennità prevista dalltart. 32 co. 5 legge n. 183/10 (nel significato chiarito dal comma l3 dell'art.. I legge n. 92/12) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione de] rapporto di lavoro avente in origine un termine ijlegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del co. I O dell'art. 3 legge n. 196/97, contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. A tal fine rileva, in primo luogo, l'evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/97 e la somministrazione di lavoro ex artt. 20 e ss. del d.lg.s n. 276/ _13 r.g.n. 5 ud. 11 dicembre 2014
6 - --, -- ~---, ~ In secondo, deve tenersi presente che, trattandosi di negozi collegati, la nullità del contratto fra somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l'effetto finale di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (ex art. 21 ult. co. d.lgs. n. 276/03 il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore). Ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore finché si è protratto de facto ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d'un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall'art. 32 co. so cit., anche perché essa è destinata - grazie all'ampia formula adoperata dal legislatore - ai "casi di conversione del contratto a tempo determinato". motivo. 4. Il quarto motivo è conseguentemente assorbito dall'accoglimento del terzo 5. In conclusione, vanno rigettati i primi due motivi di ricorso mentre, assorbito il quarto motivo, va accolto il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina che farà applicazione del seguente principio di diritto: "L'indennità prevista dall'art. 32 legge n. 183/201 O trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di lavoro temporaneo convertito in un contratto a tempo indeterminato.". PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso quanto al terzo motivo, rigettati i primi due ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma il 11 dicembre 2014 Il Consigliere agiovanni Am? )o) '(l!jf2,..._' t/ e-<--{.a Il Presidente (Federico Roselli) 8110_13 r.g.n. 6 ud. 11 dicembre 2014
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Il ricorso per cassazione di Poste italiane spa è articolato in cinque motivi.
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MANZLO; controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2009 della CORTE D'APPELLO di MANO, depositata il 28/01/2009; udita la relazione della causa svo
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