TERRE E ROCCE DA SCAVO: RIFIUTO O SOTTOPRODOTTO?

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1 TERRE E ROCCE DA SCAVO: RIFIUTO O SOTTOPRODOTTO? Venerdì 07/ Ottobre/2016 Ordine degli ingegneri della Provincia di Viterbo Prof. Ing. G. Baruchello Università Roma 3 Ing. E. Gentile C.G.A. S.r.l. Ing. M. Mattoni C.G.A. S.r.l.

2 Introduzione normativa

3 Come gestire le terre e rocce da scavo dal punto di vista normativo Le terre e rocce da scavo possono essere gestite come: MATERIALI DA RIUTILIZZARE Art. 185 del D.Lgs. 152/06 NEL CANTIERE DI PRODUZIONE Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 SOTTOPRODOTTI L. n. 98 del 09/08/2013 D.M. 161 del 10/08/2012 RIFIUTO D.Lgs. 152/06 DM D.Lgs. 36/03 DM

4 Terre da scavo come rifiuti

5 Terre da scavo come «rifiuti» Definizione di rifiuto, art. 183, comma 1, lettera a del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. : «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali Art. 184, comma3, lettera b del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: «Sono rifiuti speciali: b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis» Codice CER (elenco rifiuti istituito dalla Commissione europea di cui all allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i): * - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose terra e rocce, diversi da quelli di cui alle voce *

6 Terre da scavo come «rifiuti» Gestione del rifiuto: 1.Deposito temporaneo (art. 183, comma1, lettera bb del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l intera area in cui si svolge l attività che ha determinato la produzione dei rifiuti omissis, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

7 Terre da scavo come «rifiuti» 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

8 Terre da scavo come «rifiuti» 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

9 Terre da scavo come «rifiuti» Gestione del rifiuto: 1.Deposito temporaneo (art. 183, comma1, lettera bb del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) 2.Analisi di caratterizzazione Il rifiuto deve essere caratterizzato Sui campioni prelevati devono essere eseguite le seguenti analisi: a) Analisi sul tal quale (verifica pericolosità e contaminazione); b) Determinazione diossine e furani c) Determinazione POP s d) Classificazione per il conferimento a discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010 e s.m.i. (test di cessione) e) Test di cessione per il recupero ai sensi del D.M. 186/06

10 Terre da scavo come «rifiuti» Gestione del rifiuto: 1. Deposito temporaneo (art. 183, comma1, lettera bb del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) 2. Analisi di caratterizzazione 3.Registrazione della produzione del rifiuto sul Registro di carico e scarico 4.Richiesta di offerta impianto di recupero/discarica e omologa 5. Compilazione FIR 6. Trasporto, conferimento e registrazione scarico sul Registro di carico e scarico 7. MUD

11 Terre da scavo come «rifiuti» Le operazioni di recupero possono essere effettuate anche direttamente in cantiere, ma devono essere autorizzate dall autorità competente Procedure semplificate ai sensi dell art. 214 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M 05/02/1998 e s.m.i. (D.M. 186/06) Attività di recupero delle terre e rocce da scavo: Allegato 1, sub allegato 1 punto 7,31 bis

12 Terre da scavo come «rifiuti» Adempimenti procedure semplificate - Richiesta di approvazione del progetto di recupero in Comune/Provincia/Regione - Test di cessione sul rifiuto tal quale ai sensi del DM Compatibilità terra con sito di destinazione - Registro di carico e scarico - MUD

13 Terre da scavo come «rifiuti» Altre attività di recupero non soggette alle procedure semplificate sono le attività di recupero attraverso impianti fissi o mobili ai sensi dell art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità a VIA Procedure ordinarie in Provincia/Regione Analisi chimiche sul rifiuto in ingresso Registro di carico e scarico MUD Prescrizioni autorizzative Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 260 del D.Lgs. 152) L autorizzazione degli impianti mobili deve essere richiesta ai sensi dell art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/06

14 Riutilizzo nel cantiere di produzione

15 Riutilizzo nel cantiere di produzione Art. 185, comma 1, lett. c-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.: 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. Se le terre rispettano i requisiti previsti dall art. 185 sono escluse dal decreto lgs. 152/06 e quindi sia dal regime di rifiuti che di sottoprodotti.

16 Riutilizzo nel cantiere di produzione Requisiti previsti dall art. 185 comma 1, lett. c-bis del D.Lgs. 152/06: 1.il suolo deve essere non contaminato L assenza di contaminazione dal suolo deve essere valutata con analisi chimiche sul materiale tal quale e deve essere verificato il rispetto delle CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) di cui alla tabella 1 dell allegato 5 al titolo V (Bonifica dei siti contaminati) della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo. 2.escavato nel corso dell attività di costruzione L esclusione dal regime dei rifiuti ha valenza solo per l attività di escavazione e non per altre attività come ad esempio la demolizione 3. sia dimostrata la certezza del riutilizzo Tutto il quantitativo scavato deve essere completamente riutilizzato.

17 Riutilizzo nel cantiere di produzione 4. Il riutilizzo avvenga allo stato naturale Il suolo e il materiale scavato devono essere riutilizzati tal quali senza alcun trattamento o trasformazione prima del loro impiego nemmeno riconducibili alla normale pratica industriale. 5. Il riutilizzo avvenga nello stesso sito nel quale è stato scavato il materiale Definizione di «sito» (art. 240 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.): «area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti»

18 Riutilizzo nel cantiere di produzione Il materiale di riporto viene considerato una matrice ambientale nell allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. La definizione di materiale di riporto ci viene data dalla legge n. 28 del 24/03/2012 come modificata dal Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 (decreto del «fare»): «ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati i riferimenti al «suolo» contenuti nell art. 185, commi 1, lettere b) e c), e 4 del D. Lgs. 152/06, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»

19 Riutilizzo nel cantiere di produzione «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.»

20 Riutilizzo nel cantiere di produzione Per il suolo utilizzato in siti diversi da quello di escavazione, l art. 185, comma 4 afferma : «Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184- ter». Art. 183, comma 1, lettera a Rifiuto Art. 184-bis Sottoprodotto Art. 184-ter Cessazione qualifica di rifiuto

21 Riutilizzo nel cantiere di produzione Art. 184-ter: Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana.

22 Terre e rocce come sottoprodotto

23 Terre e rocce come «sottoprodotto» Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana.

24 Terre e rocce come «sottoprodotto» Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto. Le procedure riportate nel D.M. 161/2012 sono valide solo per le terre e rocce da scavo da utilizzare in siti diversi da quello di produzione, provenienti da attività o opere soggette a VIA o AIA.

25 Terre e rocce come «sottoprodotto» Le terre e rocce da scavo da utilizzare in siti diversi da quello di produzione, provenienti da attività o opere non soggette a VIA o AIA sono normate dall art. 41- bis della legge n. 98/2013. L art. 41-bis nasce dall applicazione dell art. 266, comma 7, del D. Lgs 152/2006 che stabilisce i termini che dividono i grandi e i piccoli cantieri e indica una procedura semplificativa per i piccoli. «7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.»

26 Terre e rocce come «sottoprodotto» L art. 41-bis, comma 1, L. n. 98/2013 in particolare dispone la semplificazione per tutti i cantieri non sottoposti a VIA o ad AIA. I materiali da scavo «sono sottoposti al regime di cui all articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; Il produttore deve dimostrare che il volume di terre scavato sia compatibile con il volume di terre richieste dall opera che le utilizzerà

27 Terre e rocce come «sottoprodotto» b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale Il produttore deve dimostrare attraverso analisi chimiche che le terre scavate hanno concentrazioni in contaminati inferiori ai limiti delle CSC imposti dalla tabella 1 dell allegato 5 al titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

28 Terre e rocce come «sottoprodotto» c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il materiale prima del suo utilizzo non deve essere sottoposto ad alcun trattamento fatta eccezione delle normali pratiche industriali e di cantiere. Il MATTM con una circolare prot. n del 21/05/2014 chiarisce che la normale pratica industriale «riguarda tutti i trattamenti che non hanno alcuna incidenza sulle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza o dell oggetto ai fini dl rispetto dei requisiti sanitari e ambientali richiesti dalla norma»

29 Terre e rocce come «sottoprodotto» 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienicosanitaria. Sia l opera di scavo che l opera che utilizza le terre devono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente.

30 Terre e rocce come «sottoprodotto» 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 -bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell articolo 41 del presente decreto. Ovvero tutte le attività e opere che non sono soggetti a VIA o AIA e quindi non disciplinati dal D.M. 161/2012

31 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

32 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

33 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

34 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

35 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

36 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

37 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

38 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

39 Riutilizzo nel cantiere di produzione Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

40 Terre e rocce come «sottoprodotto» Modello di dichiarazione da presentare ad ARPA Lazio

41 Terre e rocce come «sottoprodotto» L ARPA Lazio inoltre afferma sul proprio sito web ( che «trattandosi di una attestazione del rispetto delle condizioni previste la Dichiarazione trasmessa non prevede espressione di parere da parte di Arpa Lazio. Sulla base dell'art. 71 c. 7 del DPR 445/2000 Arpa Lazio è tenuta ad effettuare " idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, secondo quanto riportato all'art. 71 c. 3 del DPR 445/2000 "Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito". Pertanto in mancanza di regolarizzazione o completamento della dichiarazione i materiali da scavo devono essere gestiti nell'ambito della disciplina dei rifiuti. Di quanto sopra Arpa Lazio metterà a conoscenza le Autorità competenti.

42 Terre e rocce come «sottoprodotto Nel caso in cui Arpa Lazio, nell'ambito delle proprie attività di controllo, accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti, ne darà comunicazione alle Autorità competenti, valutando le eventuali ipotesi di reato connesse alla citata gestione. Alcune Agenzie Regionali, come ad esempio l ARPA Lombardia hanno emanato alcune circolari specificando che i cantieri assoggettati a VIA o AIA ma con una produzione di terra inferiore ai mc possono essere disciplinati dall art. 41-bis della L. n. 98/2013, quindi le terre gestite con una procedura semplificata.

43 D.M. 161/12

44 D.M. 161/12 Campo di applicazione L'art.1, comma 1, lettera b) del provvedimento definisce materiali da scavo: suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera: a) scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) b) perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. c) opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.) d) rimozione e livellamento di opere in terra e) materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini

45 D.M. 161/12 Esclusioni Il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto, per il quale vale l art. 185 del d.lgs.152/06 e s.m.i. Il decreto n. 161/2012 non si applica alle demolizioni che rientrano nella disciplina dei rifiuti

46 D.M. 161/12 Condizioni qualitative L art. 4 del Dm 161/2012 stabilisce che in applicazione dell art bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006 è un sottoprodotto il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti: È generato durante la realizzazione di un opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale. È utilizzato, in conformità al Piano di utilizzo, nella medesima opera o in un opera diversa o in processi produttivi E idoneo ad essere utilizzato direttamente, cioè senza subire ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale. (All.3) Soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale (All.4)

47 Piano di Utilizzo Piano di Utilizzo La sussistenza delle condizioni qualitative va attestata ex ante dal proponente l opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e va comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo del materiale da scavo.( art. 5 del regolamento). Il Piano: deve essere presentato all autorità competente almeno 90 giorni prima dell inizio dei lavori per la realizzazione dell opera; oppure può essere presentato all autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell opera. e deve essere redatto in conformità all Allegato 5 al regolamento

48 Piano di Utilizzo Autorità competente e approvazione/modifiche al Piano L Autorità deputata alla approvazione del Piano è l Autorità che autorizza l opera dalla quale derivano i materiali di scavo. Se il Piano dimostra che le concentrazioni degli elementi di cui alla tab.4.1 dell all.5 al regolamento nel terreno di scavo sono conformi alle CSC di cui alle colonne A e B della Tab.1 dell all.5 alla parte IV del D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d uso del sito di produzione e del sito di destino, l Autorità competente entro 90 giorni approva o rigetta il Piano I LAVORI PREVISTI NEL PIANO DEVONO INIZIARE ENTRO DUE ANNI DALLA APPROVAZIONE DEL PIANO

49 Piano di Utilizzo Autorità competente e approvazione/modifiche al Piano In caso di modifiche sostanziali ai requisiti dell art. 4 del regolamento, il Piano deve essere aggiornato entro 15 gg dal momento in cui è intervenuta la variazione. Costituiscono modifiche sostanziali: l aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%, la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo, la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo, la modifica delle tecnologie di scavo.

50 Piano di Utilizzo

51 Piano di Utilizzo Ruolo dell ARPA E definito nell art 5 del regolamento, ai commi 3, 4, 5. Nella procedura «ordinaria» di valutazione del PdU, ARPA interviene solo su espressa richiesta di parere motivato da parte dell Autorità competente ( comma 3) In caso di siti in cui per fenomeni naturali il terreno di scavo superi le CSC, il proponete segnala il superamento alla AC e predispone un Piano di accertamento per definire i valori di fondo; tale Piano deve essere eseguito in contraddittorio con ARPA. Tali fasi sono preliminari alla presentazione del PdU, in quanto finalizzate a definire i valori di fondo che dovranno essere utilizzati nella successiva redazione del PdU (comma 4)

52 Piano di Utilizzo Ruolo dell ARPA Nel caso di scavi in siti oggetto di bonifica su richiesta del proponente è l Arpa ad individuare i requisiti necessari alla qualificazione del materiale da scavo come sottoprodotto prima della presentazione del PdU ( comma 5). In questi casi L ARPA comunica entro 60 giorni se gli esiti della caratterizzazione ambientale sono conformi alle CSC previste dalla tabella 1 dell Allegato 5 alla parte IV^ del D. Lgs. 152/06, in funzione della specifica destinazione d uso prevista per il sito di destinazione finale In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo

53 Piano di Utlizzo Ruolo dell ARPA Per i terreni di scavo in siti oggetto di bonifica in sostanza si possono presentare due casi: Le terre e rocce da scavo derivano direttamente dalle operazioni di bonifica : è evidente che in questo caso è impossibile gestirli ai sensi del D.M. 161/2012 Le terre e rocce da scavo derivano da un sito di bonifica o già bonificato ma non sono direttamente collegate alle stessa bonifica ( es. scavi per costruire un fabbricato ricadente nel perimetro del sito ma non direttamente interessato dalla contaminazione) : in questo caso l approvazione del PDU spetta all autorità competente ma è l Arpa a definire i requisiti di qualità ambientale art. 4 comma c.1 lett.d)

54 Piano di Utilizzo Piano di Utilizzo (allegato 5) Nel Piano di utilizzo devono essere definiti: 1. Ubicazione dei siti di produzione 2. Ubicazione dei siti di utilizzo ed individuazione processi industriali 3. Operazioni di normale pratica industriale 4. Report di caratterizzazione ambientale 5. Ubicazione dei siti di deposito intermedio 6. Percorsi e modalità di trasporto

55 Piano di Utilizzo Piano di Utilizzo 1. Ubicazione dei siti di produzione: Deve essere redatto un documento ( piano scavi ) contenente le seguenti informazioni: Perimetro di scavo Quantità in banco scavate Modalità di scavo Caratteristiche litologiche 2. Ubicazione dei siti di utilizzo ed individuazione dei processi industriali (anche alternativi fra di loro) con l indicazione dei volumi di utilizzo suddivisi per tipologie e sulla base della loro provenienza dai siti di produzione 3. Operazioni di normale pratica industriale: Sono finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali (secondo quanto indicato all allegato 3)

56 Piano di Utilizzo Piano di Utilizzo 4. Report di caratterizzazione ambientale: Devono essere descritte le modalità di esecuzione della caratterizzazione ed i relativi risultati, indicando: Ricostruzione delle attività pregresse nel sito ed eventuali caratteristiche di fondo naturale Modalità di prelievo dei campioni, metodiche analitiche di laboratorio ed elenco delle sostanze ricercate in funzione delle attività antropiche pregresse e delle tecniche di scavo Eventuale necessità di eseguire ulteriori approfondimenti in corso d opera 5.Ubicazione dei siti di deposito intermedio: individuazione dei siti (anche alternativi fra di loro) e dei tempi di utilizzo 6. Percorso e modalità di trasporto: individuazione dei percorsi previsti in tutte le fasi della sua gestione

57 Piano di Utilizzo Piano di Utilizzo Per i diversi siti individuati nel PdU (di produzione, di utilizzo, di deposito intermedio) devono essere definiti i seguenti elementi: Inquadramento territoriale: denominazione ed ubicazione del sito, georeferenziazione, corografia, planimetrie con impianti, sottoservizi, ecc. Inquadramento urbanistico: indicazione della destinazione d uso attuale e futura Inquadramento geologico ed idrogeologico: descrizione del contesto geologico, ricostruzione litostratigrafica dei terreni da scavare, descrizione del contesto idrogeologico Attività svolte sul sito: ricostruzione storica delle diverse attività svolte, individuazione delle aree a maggior rischio Piano di campionamento ed analisi: descrizione delle tipologie di indagini da svolgere e modalità esecutive, ubicazione dei punti, set analitico, metodiche analitiche e limiti di quantificazione

58 Piano di Utilizzo Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo ( Allegato1) La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo, a cura: del proponente in fase progettuale, prima dell inizio dello scavo; dell esecutore in corso d opera.

59 Piano di Utilizzo Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo Nel caso lo scavo avvenga con metodologie che non arrechino rischio di contaminazione per l ambiente, nel Piano di Utilizzo si può escludere la necessità di dover ripetere la caratterizzazione in corso d opera, fatto salvo il parere favorevole degli enti in sede di valutazione del Piano. In caso contrario, la modalità di esecuzione della caratterizzazione in corso d opera dovrà essere inserita nel Piano di Utilizzo secondo le indicazioni contenute nell Allegato 8.

60 Piano di Utilizzo Caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo

61 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (allegato 2) Caratterizzazione ambientale: si prelevano campioni in grado di fornire informazioni sullo stato qualitativo delle matrici ambientali (terreni, rocce, materiale di riporto, rifiuti, acque sotterranee, sedimenti);

62 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE Ubicazione: I punti da investigare sono disposti in corrispondenza dei nodi di una maglia: Sistematica, quando non si dispone di informazioni storiche e impiantistiche sul sito; è ammesso lo spostamento di un punto nella minima distanza possibile qualora siano presenti infrastrutture Ragionata, quando sono presenti centri di pericolo (serbatoi, impianti produttivi, ecc.) o anomalie emerse con eventuali indagini indirette

63 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

64 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE Dimensioni della maglia dei punti di indagine: Scavo areale: Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella. Scavo lineare: n. 1 punto ogni 500 m lineari di tracciato o n.1 punto ogni m in caso di progettazione preliminare Scavo in galleria: un sondaggio ogni 1000 m lineari di tracciato o un sondaggio ogni m in caso di progettazione preliminare

65 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE Tipologia di indagini: Pozzetti esplorativi o scavi geognostici (preferibili) Sondaggi a carotaggio continuo Piezometri (nel caso in cui gli scavi interessino il terreno saturo)

66 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE Profondità di campionamento dei suoli La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi Pozzetti esplorativi Vengono prelevati: Un campione composito di fondo scavo, ottenuto dalla miscelazione di n. 10 campioni elementari Un campione composito su singola parete o campioni su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali, ottenuti dalla miscelazione di n. 5 campioni elementari per parete

67 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE Sondaggi Vengono prelevati, da intervalli stratigrafici di spessore di 1 m: Nel caso di scavi > 2m: Un campione rappresentativo del primo metro Un campione rappresentativo della zona di fondo scavo Un campione intermedio tra i due campioni precedenti Eventuali altri campioni rappresentativi di: evidenze organolettiche e/o strumentali di contaminazione ovvero della presenza di rifiuti o di materiali di riporto (campionamenti puntuali) variazioni stratigrafiche Nel caso di scavi <2 m si prende un campione per ogni metro di profondità

68 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE (allegato 4) I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

69 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE

70 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Formazione del campione di suolo per l analisi dei composti non volatili Per la formazione dei campioni si utilizzano le carote prelevate e disposte nelle cassette catalogatrici o singoli incrementi prelevati dalle pareti e dal fondo dello scavo La formazione del campione avviene su un telo di materiale impermeabile (PE), in condizioni tali da evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale Il materiale che entra nella formazione del campione deve essere omogeneizzato sul telo impermeabile e prelevato sulla base dei metodi di quartatura per ottenere un campione rappresentativo dell intero strato individuato Vengono scartati in campo, dopo la quartatura, sia i materiali estranei (pezzi di vetro, rami, foglie) che i ciottoli con diametro > 2 cm

71 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Formazione del campione di suolo per l analisi dei composti volatili Il campione deve essere formato immediatamente dopo la deposizione della carota nella canaletta, prima di procedere alle altre operazioni (descrizione carote, formazione dei campioni per l analisi dei composti non volatili) Devono essere ridotti i tempi di esposizione all aria per limitare la volatilizzazione Deve essere formata una sola aliquota, nel caso in cui l Ente di controllo non richieda la seconda Con una paletta/spatola in acciaio inox opportunamente decontaminata devono essere prelevate porzioni di terreno, selezionando casualmente alcuni settori su tutta la lunghezza della carota

72 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Formazione del campione di suolo per l analisi dei composti volatili Il terreno prelevato deve essere immediatamente inserito in un contenitore di vetro, o una vial, con tappo in teflon, di volume adeguato; il contenitore deve essere immediatamente sigillato Dopo il prelievo il campione deve essere mantenuto in condizioni di refrigerazione ad una temperatura di circa 4 e inviato entro 24 h al laboratorio I campioni possono essere prelevati anche mediante l'utilizzo di campionatori predisposti con fustella interna di contenimento La formazione del campione così ottenuto, dopo sigillatura delle parti terminali della fustella, viene eseguita direttamente in laboratorio

73 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Formazione del campione di suolo per l analisi dei composti volatili Le tecniche appena descritte spesso non permettono di ottenere risultati analitici affidabili a causa delle perdite imputabili all elevata volatilità del contaminante ed all interazione con il contenitore E preferibile la adozione di tecniche (ASTM D4547/91, EPA 5035/97) che permettono di recuperare il campione direttamente all interno delle vial utilizzate per le analisi chimiche Viene prelevata dal cuore della carota una piccola aliquota di terreno mediante un sub-campionatore costituito da una siringa in plastica Il terreno viene poi estruso all interno di una vial appositamente preparata con metanolo o con acqua e chiusa con un tappo con setto in teflon Il metodo analitico utilizzato si basa sull estrazione con metanolo o sulla ripartizione diretta in fase vapore

74 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Set analitico L elenco delle sostanze da ricercare viene definito in funzione di: Attività antropiche pregresse svolte sul sito o in aree limitrofe Eventuali pregresse contaminazioni Eventuali anomalie del fondo naturale Inquinamento diffuso Possibili apporti legati all esecuzione dell opera

75 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Set analitico...il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1., fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse...

76 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Set analitico Elenco standard (obbligatorio per volumi si scavo <6000 mc) : tabella 4.1 allegato 4: Metalli: arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco Idrocarburi>12 Amianto Aromatici*:benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene (BTEX) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)* * solo nel caso di aree a distanza <20 m da infrastrutture viarie a grande comunicazione e di insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera Per volumi di scavo compresi tra e mc, il proponente può scegliere solo alcune sostanze indicatrici

77 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Set analitico Nel caso di nuove attività di riempimenti e reinterri (ad es. ritombamenti di cave) in condizioni di falda affiorante o subaffiorante (un metro di franco dalla massima escursione) devono essere rispettati i limiti di tutte le sostanze elencate nella colonna A della tabella 1 allegato 5 Titolo V parte IV

78 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Accertamento delle qualità ambientali I risultati delle analisi di caratterizzazione vengono confrontati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle colonne A e B della Tabella 1 dell Allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06. Sulla base di tale confronto, i materiali da scavo sono riutilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristino e miglioramento ambientali, per sottofondi e anche nei processi industriali in sostituzione dei materiali da cava: In qualsiasi sito se la concentrazione degli inquinanti è < alla CSC della colonna A In siti a destinazione produttiva (commerciale/industriale), se la concentrazione degli inquinanti è compresa tra la CSC della colonna A e quella della colonna B

79 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Set analitico

80 Piano di Utilizzo PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE Accertamento delle qualità ambientali Art.5 comma 4: Nel caso in cui la realizzazione dell opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale di scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell allegato 4, superino le CSC di cui alle colonne A e B..., è fatta salva la possibilità che le concentrazioni...vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri considerati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l ARPA... In tal caso i materiali da scavo sono riutilizzabili: Nello stesso sito di produzione In altro sito, a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità ambientale e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale del sito di produzione

81 Piano di Utilizzo PROCEDURE IN FASE ESECUTIVA (Allegato 8) Ispezioni La caratterizzazione dei materiali da scavo potrà avvenire in corso d opera soltanto nel caso in cui sia impossibile eseguire l indagine ambientale preliminarmente agli scavi. Le modalità di esecuzione della caratterizzazione in corso d opera dovranno comunque essere indicate in un Piano di Utilizzo da presentare prima dell inizio degli scavi. Per tale motivo ed al fine di consentire le verifiche da parte delle autorità di controllo, vengono indicate nell allegato le procedure di campionamento: Parte A: verifiche da parte dell esecutore Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni

82 Piano di Utilizzo PROCEDURE IN FASE ESECUTIVA Verifiche da parte dell esecutore Caratterizzazione su cumuli (da a 5.000mc) Caratterizzazione sull area di scavo o sul fronte di avanzamento Caratterizzazione areale (vedi allegato 2 e 4) Caratterizzazione sul fondo o sulle pareti dei corpi idrici

83 Piano di Utilizzo PROCEDURE IN FASE ESECUTIVA Verifiche da parte dell esecutore caratterizzazione su cumuli Vengono predisposte piazzole impermeabilizzate, opportunamente distinte ed identificate con apposita segnaletica: Preferibilmente in prossimità delle aree di scavo In aree esterne, presso il sito di utilizzo finale o anche altre aree logisticamente comode Si formano cumuli di volume compreso tra e mc, in funzione dell omogeneità del materiale scavato o dell eventuale caratterizzazione in fase progettuale Il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla formula: m = k n ^1/3 dove k = 5 e n = n totale dei cumuli realizzabili dalla intera massa da verificare ( n deve essere >m)

84 Piano di Utilizzo PROCEDURE IN FASE ESECUTIVA Verifiche da parte dell esecutore caratterizzazione su cumuli Oltre al numero sopra definito, dovrà comunque essere caratterizzato il primo cumulo prodotto dallo scavo, e tutte le volte che si riscontrino evidenze organolettiche di contaminazione o variazioni di litologia Se n<m si caratterizzano tutti i cumuli Il campionamento è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI Dal cumulo da caratterizzare si prelevano 8 campioni elementari (4 in profondità e 4 in superficie) al fine di ottenere un campione composito dal quale si ricavano, per riduzione volumetrica mediante quartatura, i campioni da laboratori

85 Piano di Utilizzo PROCEDURE IN FASE ESECUTIVA Verifiche da parte dell esecutore caratterizzazione sull area di scavo o sul fronte di avanzamento (scavi in galleria) N punti di indagine: All inizio dello scavo Ogni 500 m di avanzamento Ad ogni variazione di litologia o metodo di scavo In corrispondenza di evidenze organolettiche di contaminazione Modalità di prelievo: Da sondaggi in avanzamento Dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento, con un campione composito formato dalla miscelazione di n. 8 campioni elementari

86 Piano di Utilizzo PROCEDURE IN FASE ESECUTIVA Verifiche per i controlli e le ispezioni Sono eseguiti dall ARPA territorialmente competente e in contraddittorio sull area di destinazione finale del materiale da scavo Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale da scavo Si utilizzano gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d opera (vedi allegato 2 e 4) in relazione a: Densità ed ubicazione dei punti d indagine Numero dei punti d indagine Modalità di campionamento

87 Piano di Utilizzo NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (allegato 3) Art. 4 comma 1 lettera c:...e un sottoprodotto...il materiale da scavo...idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all Allegato Allegato 3:...Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l utilizzo delle terre nelle costruzioni.... La sussistenza di questi requisiti, assieme agli altri previsti all art. 4 comma 1, viene dimostrata dal proponente e/o esecutore nel Piano di Utilizzo.

88 Piano di Utilizzo NORMALE PRATICA INDUSTRIALE Rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale, finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche: La selezione granulometrica La riduzione volumetrica mediante macinazione La stabilizzazione a calce, cemento o altra modalità che migliori le caratteristiche geotecniche, concordata preventivamente con ARPA in fase di redazione del Piano di Utilizzo La stesa al suolo per consentire l asciugatura e la maturazione al fine di conferire al materiale migliori caratteristiche di movimentazione, l umidità ottimale e favorire la biodegradazione naturale degli additivi utilizzati nelle operazioni di scavo La riduzione degli elementi antropici (frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti) eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per la esecuzione dello scavo

89 Piano di Utilizzo I MATERIALI DI RIPORTO (allegato 9) Caratteristiche Origine antropica ed eterogeneità: i riporti...si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo......i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa... Assetto giaciturale:...utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel terreno fino a profondità variabili e...compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte straigrafico...

90 Piano di Utilizzo I MATERIALI DI RIPORTO I requisiti che un materiale di riporto deve avere affinchè possa essere considerato come un sottoprodotto e non rifiuto sono: Avere subito nel corso dei secoli una serie di processi di sedimentazione e trasformazione tali da assestarlo come se fosse un nuovo orizzonte stratigrafico Presenza di materiale antropico in quantità inferiore al 20% sul totale della massa Esempi di materiali di riporto: materiali litoidi, pietrisco tolto d opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci

91 Piano di Utilizzo REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO (art. 9) Comma 1: Il proponente deve comunicare all Autorità competente l indicazione dell esecutore del Piano di Utilizzo prima dell inizio dei lavori di realizzazione dell opera Comma 2: A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile Comma 3: L esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 (Documento di Trasporto) e 7 (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo)

92 Piano di Utilizzo DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO Può avvenire all interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedi e dei siti di destino. I siti di deposito intermedi devono essere identificati nel PdU e ogni variazione degli stessi è oggetto di aggiornamento del Piano I materiali depositati devono essere fisicamente separati dai rifiuti eventualmente presenti e correttamente identificati con apposita segnaletica ( dati sul sito di produzione, quantità e dati amministrativi del PdU) Il deposito in attesa di riutilizzo non può avere durata superiore a quella del Piano; decorso tale termine, il materiale cessa di essere sottoprodotto e diventa rifiuto

93 Piano di Utilizzo DOCUMENTO DI TRASPORTO (allegato 6) Prima che il materiale scavato inizi ad essere trasportato, l esecutore deve inviare all Autorità competente una specifica comunicazione che attesta i dati di chi ha trasportato cosa, da dove è partito il materiale e dove è arrivato per il suo utilizzo (modulo predisposto all allegato 7) li Documento di Trasporto è: simile al FIR (Formulario Identificativo Rifiuto), alleggerito nei contenuti e adeguato al materiale proveniente dagli scavi equipollente alla scheda di trasporto prevista dall art. 7-bis del D.lgs. N.286/2005

94 Piano di Utilizzo DOCUMENTO DI TRASPORTO Per ogni viaggio deve essere compilato un modulo per ciascun automezzo che compie il trasporto del materiale scavato a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio Il documento deve viaggiare insieme al materiale trasportato e, una volta concluso il viaggio, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo ed in copia dal produttore, dal proponente e dal responsabile del trasporto

95 Piano di Utilizzo DOCUMENTO DI TRASPORTO

96 Piano di Utilizzo DOCUMENTO DI TRASPORTO

97 Piano di Utilizzo DOCUMENTO DI TRASPORTO

98 Piano di Utilizzo DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U. (allegato 7) E il documento finale che deve essere compilato dall esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione sia dei lavori di scavo che dei lavori di utilizzo Il deposito o altre forme di stoccaggio non costituiscono un avvenuto utilizzo La D.A.U. deve essere trasmessa all Autorità competente con le stesse modalità previste per il Piano di Utilizzo, secondo il modulo predisposto all Allegato 7, corredato dalle autorizzazioni e dai certificati di analisi chimica dei materiali scavati

99 Piano di Utilizzo DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U. La D.A.U. deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità La mancata trasmissione della D.A.U. nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale scavato come sottoprodotto Nel caso l utilizzo non avvenga dal proponente o dall esecutore, nella D.A.U. deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato (il cosiddetto utilizzatore finale ), deve completare l utilizzo La D.A.U. deve essere conservata per 5 anni e resa disponibile in qualunque momento all autorità di controllo che ne faccia richiesta

100 Piano di Utilizzo DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U.

101 Piano di Utilizzo DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U.

102 Piano di Utilizzo DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U.

103 Piano di Utilizzo DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO D.A.U.

104 Nuova normativa

105 Nuovo DPR sulle terre e rocce da scavo In data 14/07/2016 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, N. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Novembre 2014, N. 164 Finalità del nuovo decreto (art. 1): Riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con riferimento:

106 Nuovo DPR sulle terre e rocce da scavo Finalità del nuovo decreto (art. 1): a)gestione delle terre come sottoprodotti, ai sensi dell art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provenienti da cantieri Di piccole dimensioni Di grandi dimensioni Di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture b) Alla disciplina del deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti; c) All utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti d) Alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

107 Struttura del nuovo DPR Il nuovo DPR è costituito da 31 articoli e 10 allegati, in particolare: Titolo I Disposizioni generali Titolo II Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto Capo I Disposizioni comuni Capo II Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Capo III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Capo IV Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA Titolo III Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti Titolo IV Terre e rocce da scavo escluse dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti Titolo V Terre e rocce da scavo nei siti di bonifica Titolo VI Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

108 Struttura del nuovo DPR Allegato 1 Caratterizzazione ambientale delle Terre e rocce da scavo Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione Allegato 3 Normale pratica industriale Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali Allegato 5 Piano di utilizzo Allegato 6 Dichiarazione di utilizzo Allegato 7 Documento di trasporto Allegato 8 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) Allegato 9 Procedure di campionamento in corso d opera e per i controlli e le ispezioni Allegato 10 Metodologia per la qualificazione dei materiali di origine antropica di cui all art. 4, comma 3

109 Abrogazioni a seguito dell entrata in vigore del DPR A seguito dell entrata in vigore del DPR saranno abrogati (art. 31): il DM 161/12 L articolo 184-bis comma 2-bis el D.Lgs. 152/06 Gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98;

110 Principali novità e semplificazioni del nuovo DPR A differenza del DM 161/12, il DPR non si occupa di materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d acqua (art. 3); Disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle Terre e rocce da scavo come sottoprodotti (articolo 5); Eliminazione dell obbligo di comunicazione preventiva all autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce previsto dal DM 161/12; Eliminazione dell obbligo di approvazione del Piano di Utilizzo; Procedure più veloci per l approvazione delle modifiche sostanziali;

111 Principali novità e semplificazioni del nuovo DPR Possibilità di proroga della durata del Piano di Utilizzo di un massimo di due anni con semplice comunicazione all Autorità Competente e all Arpa; Possibilità di apportare modifiche sostanziali e proroghe alla dichiarazione di utilizzo per piccoli cantieri o grandi cantieri non sottoposti a VIA o AIA con una semplice comunicazione; Disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti; Una specifica procedura per l utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dai rifiuti e prodotte nell ambito della stessa opera; Condizioni in presenza delle quali è consentito l utilizzo, all interno del sito oggetto di bonifica delle terre e rocce ivi scavate

112 Principali definizioni L articolo 2 contiene alcune definizioni che comportano integrazioni e novità rispetto alle normativa vigente sulle terre e rocce da scavo Suolo: «lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell Art. 3, comma 1, D.L. 25/01/2012». All interno della definizione di suolo viene inserito il termine matrici di materiali riporto, chiarendo di fatto che i riferimenti al suolo comprendono anche le matrici di riporto.

113 Principali definizioni Terre e rocce da scavo: «il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d uso». Questa definizione di terre e rocce da scavo sostituisce la definizione materiali da scavo presente all art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. 161/12. Non compaiono più i materiali litoidi e i residui di lavorazione di materiali lapidei

114 Principali definizioni Sito: «area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)» È una definizione semplificata rispetto a quella riportata sia nell art. 240 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: «area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti» sia di quella riportata nel D.M. 161/12: «area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l utilizzo del materiale»

115 Principali definizioni Cantiere di piccole dimensioni: «cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» Cantiere di grandi dimensioni: «cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

116 Principali definizioni Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA: «cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» A seconda della tipologia di cantiere è possibile intraprendere diverse vie procedurali e amministrative per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce, e in particolare, permettono, in alcuni casi, di intraprendere la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo.

117 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere

118 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti I requisiti che le terre e rocce da scavo devono soddisfare sono i seguenti (comma2): a)sono generate durante la realizzazione di un opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b)il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all articolo 9 o della dichiarazione di cui all articolo 21, e si realizza: 1)nel corso dell esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2)in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

119 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

120 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti Le novità principali riguardano le terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto, riportate nel comma 3: «Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale [ ], le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell ambiente del 5 febbraio 1998, [ ],, per i parametri pertinenti ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo»

121 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 5 Deposito intermedio Comma 1: il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d uso urbanistica del sito di produzione[ ] b) l ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all articolo 21; c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all articolo 21;

122 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 5 Deposito intermedio d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all articolo 21.

123 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 6 Trasporto Comma 1: Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell allegato 7 [ ] Comma 2: La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all autorità di controllo. Qualora il proponente e l esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall esecutore. Novità rispetto a D.M. 161/12 è l eliminazione dell obbligo di comunicazione preventiva all autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce.

124 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Documento di trasporto Allegato 7

125 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Documento di trasporto Allegato 7

126 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo Comma 1: L utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all articolo 21 è attestato all autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. Comma 2: La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all allegato 8 all autorità e all Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all autorità di controllo.

127 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo Comma 3: La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all articolo 21; l omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Comma 4: Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell articolo 4, comma 2, lettera b).

128 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Dichiarazione di avvenuto utilizzo Allegato 8

129 Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere Dichiarazione di avvenuto utilizzo - Allegato 8

130 Criteri per tipologia di cantiere

131 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Capo II artt «si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico». Gli allegati 1, 2 e 4 del nuovo DPR riprendono e in parte integrano quanto già specificato dal Decreto Ministeriale 161/2012. L articolo 9 disciplina il Piano di Utilizzo che deve essere redatto in conformità all allegato n. 5 che riporta le caratteristiche e i contenuti minimi che devono essere contenuti nel Piano di Utilizzo del tutto simili a quelli riportati nell allegato 5 al D.M. 161/12

132 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art.9 Piano di Utilizzo Specifica le tempiste di trasmissione e approvazione del Piano da parte dell autorità competente: «1.Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all allegato 5, è trasmesso dal proponente all autorità competente e all Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell inizio dei lavori. Nel caso in cui l opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento».

133 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art.9 Piano di Utilizzo «3. L autorità competente verifica d ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l autorità competente può chiedere, in un unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa». «4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell opera». L Autorità competente non deve approvare espressamente il Piano

134 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art.9 Piano di Utilizzo «5. La sussistenza dei requisiti di cui all articolo 4 è verificata dall autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo». «6. L autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti».

135 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Art.9 Piano di Utilizzo Ulteriore novità è la possibilità da parte degli enti competenti (Agenzia di protezione ambientale e equipollenti) di effettuare controlli e verifiche non solo secondo una programmazione annuale ma anche utilizzando metodi a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o situazioni di pericolo. «7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.»

136 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Negli artt, 10, 11 e 12 viene meglio chiarito e disciplinato il Piano di Utilizzo rispettivamente per le terre e rocce: conformi alle CSC: se le terre rispettano le CSC per la specifica destinazione d uso del sito di produzione e del sito di destinazione, il Piano di Utilizzo viene predisposto e trasmesso secondo le procedure riportate nell art. 9. L Autorità Competente può richieder ad ARPA di verificare la sussistenza di cui all articolo 4. conformi ai valori di fondo naturale: deve essere redatto un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere e in base alle risultanze il Piano di Utilizzo viene predisposto sulla base di tali valori. prodotte in un sito oggetto di bonifica: i dati per la verifica dei requisiti di qualità ambientale di cui all art.4 devono essere validati dall ARPA

137 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Ulteriore novità è riportata all art. 13 con l introduzione del Controllo equipollente ovvero, la possibilità di effettuare le attività di controllo e verifica, su richiesta del proponente del piano, non solo da parte dell ARPA o APPA competente ma anche da parte di altri enti o organi dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, indicati da decreto ministeriale in un apposita lista che verrà emanata entro 60 giorni dall entrata in vigore del nuovo DPR 279. Negli articoli successivi vengono descritti: Durata del Piano (art. 14) che è indicata nel piano stesso. L inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Allo scadere di tale termine viene meno la qualifica di sottoprodotto e le terre devono essere gestite come rifiuto.

138 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni Aggiornamento del Piano (art.15) in caso di modifica sostanziale (definita allo stesso modo del D.M. 161/12). Il piano aggiornato viene trasmesso all Autorità Competente che può richiedere integrazioni entro 30 giorni dalla presentazione. Decorsi 60 giorni dalla presentazione le terre e rocce possono essere gestite secondo il piano aggiornato Proroga del Piano (art. 16). Il Piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni. La proroga deve essere comunicata e motivata. Realizzazione del Piano (art.17). L inizio dei lavori deve essere comunicato all Autorità Competente.

139 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Capo III artt. 20 e 21 Viene introdotta una gestione semplificata, in quanto è più semplice la documentazione da produrre per garantire e verificare la sussistenza delle condizioni previste dall articolo 4 Viene introdotta la Dichiarazione di utilizzo la quale, resa ai sensi dell Articolo 47 del D.P.R. n /12/2000, assolve a tutti gli effetti la funzione del piano di utilizzo, inoltre vengono previste tempistiche e modalità di verifica/controllo più snelle.

140 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Art. 20 Ambito di applicazione Il produttore deve dimostrare qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

141 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Art. 21 Dichiarazione di utilizzo «1. La sussistenza delle condizioni previste dall articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all allegato 6 al comune del luogo di produzione e all Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all utilizzo come sottoprodotti, l eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore».

142 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Art. 21 Dichiarazione di utilizzo «3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

143 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Art. 21 Dichiarazione di utilizzo «4. I tempi previsti per l utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga».

144 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Dichiarazione di utilizzo Allegato 6

145 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Dichiarazione di utilizzo Allegato 6

146 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Dichiarazione di utilizzo Allegato 6

147 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Dichiarazione di utilizzo Allegato 6

148 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni Dichiarazione di utilizzo Allegato 6

149 Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA Capo IV Art.22 «1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21» Di fatto è prevista anche in questo caso una gestione semplificata come per i cantieri di piccole dimensioni.

150 Terre e rocce di scavo qualificate come rifiuti

151 Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti Art.23 Disciplina del deposito temporaneo «1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell elenco europeo dei rifiuti o * il deposito temporaneo di cui all articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni: a)le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento; b)le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1)con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2)quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

152 Terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti Art.23 Disciplina del deposito temporaneo c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche; d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

153 Terre e rocce di scavo escluse dall ambito dei rifiuti

154 Terre e rocce da scavo escluse dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti Art.24 Utilizzo nel sito di produzione «1. Ai fini dell esclusione dall ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell allegato 4 del presente regolamento.

155 Terre e rocce da scavo escluse dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti Art.24 Utilizzo nel sito di produzione «3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti che contenga: a)descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo; b)inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);

156 Terre e rocce da scavo escluse dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti Art.24 Utilizzo nel sito di produzione c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell inizio dei lavori, che contenga almeno: 1.numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2.numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3.parametri da determinare; d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo; e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito

157 Terre e rocce da scavo escluse dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti Art.24 Utilizzo nel sito di produzione «4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui al comma 2, il proponente o l esecutore: a)effettua il campionamento dei terreni, nell area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b)redige, accertata l idoneità delle terre e rocce scavo all utilizzo ai sensi e per gli effetti dell articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite : 1.le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce 2.la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3.la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4.la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

158 Terre e rocce da scavo escluse dall ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti Art.24 Utilizzo nel sito di produzione «5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all autorità competente e all Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell avvio dei lavori. «6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell inizio dei lavori non venga accertata l idoneità del materiale scavato all utilizzo ai sensi dell articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,

159 Normali pratiche industriali e periodo transitorio

160 Periodo transitorio Art Disposizioni intertemporali, transitorie e finali «1.I piani di utilizzo già approvati prima dell entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente» «2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all articolo 9 o la dichiarazione di cui all articolo 21 ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente regolamento».

161 Periodo transitorio Art Disposizioni intertemporali, transitorie e finali «5. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla loro specifica destinazione d uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

162 Normali pratiche industriali (Allegato 3) Sono considerate «normale pratica industriale» le seguenti operazioni: La selezione granulometrica con eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; La riduzione volumetrica mediante macinazione; La stesa al suolo per consentire l asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l umidità ottimale e favorire l eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo. Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l utilizzo delle terre nelle costruzioni.

163 Problematiche di cantiere

164 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 1. La gestione delle terre deve essere eseguita in conformità con il Piano di Utilizzo approvato o con quanto concordato con l Autorità Competente (ad esempio con l ARPA) Gli enti di controllo possono verificare la conformità di quanto descritto nel Piano di Utilizzo con quanto realmente è stato eseguito. Se ci si rende conto che ciò non è possibile si deve richiedere una modifica al Piano o fare una rettifica all ARPA. 2. Ubicazione del/i sito/i di stoccaggio delle terre se in regime di art. 185 del D. Lgs. 152/06 deve essere ubicato nel luogo di produzione se in regime di sottoprodotto, in fase di redazione del Piano di Utilizzo è importante valutare bene l ubicazione dei siti di stoccaggio e i percorsi che devono effettuare i mezzi dal sito di produzione a quello di stoccaggio Problematica cantieri lineari Con il Piano di Utilizzo vengono approvati sia l ubicazione delle aree di stoccaggio che i percorsi da seguire ai quali poi bisogna attenersi

165 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 3. Aree idonee per lo stoccaggio delle terre devono essere adatte a contenere il materiale scavato. Spesso si ha necessità di grandi spazi. il materiale stoccato non deve recare pericolo, quindi non si devono fare cumuli troppo grandi che possono comportare cedimenti del materiale. se il materiale stoccato è costituito da terreno vegetale che poi servirà per ripristini ambientali è buona norma fare cumuli piccoli non più alti di 2 metri e non più larghi di 3 metri, compatibilmente con gli spazi a disposizione. Ciò al fine di preservare la sostanza organica del terreno. 4. Gestione delle aree di stoccaggio: devono essere identificate e delimitate i cumuli devono essere identificati e composti da materiali omogenei (es. o solo terreno vegetale, o solo pozzolana, etc.). Materiali diversi non devono essere miscelati tra di loro.

166 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere Esempio di cartellonistica da apporre

167 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere

168 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere

169 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere

170 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 5. Gestione delle terre tra produzione e riutilizzo corrispondenza tra quantitativi previsti ed effettivamente scavati siti di riutilizzo dichiarati nel Piano di Utilizzo o all ARPA Problematica cantieri lineari percorsi autorizzati tracciabilità del materiale scavato e riutilizzato alla fine della gestione si deve rendere conto all Autorità Competente di: quantitativi scavati sito/siti di riutilizzo eventuali rimanenze da gestite come rifiuto

171 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 6. «Sorprese» all atto dello scavo o in corso d opera Non si possono realizzare le piste di cantiere Si devono seguire percorsi diversi da quelli previsti in fase di redazione del Piano I quantitativi di scavo previsti sono completamente diversi da quelli effettivamente da scavare: modifica sostanziale se i quantitativi superano il 20% del materiale previsto Rinvenimento di rifiuti interrati Superamento delle CSC in fase di caratterizzazione ambientale in corso d opera

172 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 6. «Sorprese» all atto dello scavo o in corso d opera: RIFIUTI INTERRATI

173 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 6. «Sorprese» all atto dello scavo o in corso d opera: RIFIUTI INTERRATI

174 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 6. «Sorprese» all atto dello scavo o in corso d opera: RIFIUTI INTERRATI

175 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 6. «Sorprese» all atto dello scavo o in corso d opera: RIFIUTI INTERRATI

176 Problematiche che si possono riscontrare in un cantiere 6. «Sorprese» all atto dello scavo o in corso d opera: RIFIUTI INTERRATI

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