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1 FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del n 35 Polizza Collettiva di Assicurazione n TC-5001-G0000-IT-2011/09 ASSICURAZIONE CREDITO Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti: 1) Nota Informativa Vita e Danni 2) Glossario 3) Condizioni di Assicurazione 4) Modulo di Adesione deve essere consegnato al Contraente e all Assicurato prima dell adesione alla Polizza Collettiva. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Fascicolo Informativo Copertina - Pagina 1 di 1

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva di Assicurazione n TC-5001-G0000-IT-2011/09 ASSICURAZIONE CREDITO Data ultimo aggiornamento ARTICOLO 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ARTICOLO 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 2.1. Con il presente Contratto di Assicurazione, l Impresa si obbliga, alle Condizioni di Polizza, a corrispondere un Indennizzo che consenta la riduzione o l estinzione del Debito Residuo dell Assicurato al momento del Sinistro Le Coperture Vita oggetto dell Assicurazione, sono: Decesso per qualsiasi causa (in seguito denominata D): la copertura è attiva per tutti gli Assicurati; Le Coperture Danni oggetto dell Assicurazione, sono: Invalidità Permanente Totale causata da Infortunio o Malattia (in seguito denominata IPT): la copertura è attiva per tutti gli Assicurati; Malattia Grave (in seguito denominata MG); la copertura è riservata a coloro che, al momento del Sinistro, non esercitino alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale al lavoro causata da Infortunio o Malattia (in seguito denominata ITT); la copertura è riservata a coloro che, al momento del Sinistro, siano lavoratori autonomi, dipendenti di Ente pubblico o atipici, assunti con una delle forme contrattuali previste dalla legge 30 del 2003 (cosiddetta Legge Biagi), dal decreto legislativo 276 del 2003 e successive modifiche. Perdita d Impiego Involontaria (in seguito definita PII): la copertura è riservata a coloro che, al momento del Sinistro, siano lavoratori dipendenti di Ente privato Le garanzie sono valide senza limiti di estensione territoriale (ad eccezione della PII, valida solo sul territorio dello Stato Italiano e laddove il contratto di lavoro sia regolamentato dalla legge italiana), ma l IPT, l ITT e la MG devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea (Rapporto di visita medica) La somma inizialmente assicurata è pari all importo del Finanziamento effettivamente erogato, comprensivo di tutte le spese accessorie e del Premio finanziato, così come indicato nel Modulo di Adesione e nei limiti previsti all articolo 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione La determinazione dell Indennizzo avviene al verificarsi del Sinistro. Le somme assicurate sono, secondo la copertura: I) pari all ammontare del Debito Residuo per le Coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave; II) pari all ammontare delle Rate in scadenza durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego Involontaria. Sono in ogni caso escluse dall Indennizzo le Rate non pagate per qualsiasi causa non compresa nella Copertura In relazione al medesimo Sinistro le Coperture operano in via alternativa e non sono cumulabili: se l Assicurato presenta una richiesta d Indennizzo in base ad una delle Coperture e l Impresa versa il relativo Indennizzo, nessun altro Indennizzo è dovuto per eventuali altre Coperture In deroga a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, rispettivamente regolanti la diminuzione e l aggravamento del rischio, l Impresa in caso di variazione della professione dell Assicurato in corso di copertura, prevede l applicazione della copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell Assicurato al momento del sinistro. ARTICOLO 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE ALL ASSICURAZIONE COLLETTIVA 3.1. L Assicurazione è esclusivamente riservata alle persone fisiche che abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente, che abbiano aderito all Assicurazione sottoscrivendo l apposito Modulo di Adesione e che rispettino entrambe le seguenti caratteristiche: Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 1 di 9

3 - alla data di adesione della Polizza abbiano un età compresa tra 18 e 69 anni compiuti e abbiano sottoscritto positivamente la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata all interno del Modulo di Adesione; - al termine del piano di rimborso del finanziamento non abbiano ancora compiuto 70 anni di età; - si precisa che, in ogni caso, al compimento del 65 anno di età, le coperture ITT e PII, per tutti coloro che ne beneficiano, saranno sostituite dalla copertura MG alle condizioni indicate nelle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari della copertura MG E assicurabile soltanto la persona fisica che abbia stipulato un contratto di finanziamento con il Contraente (= Richiedente). In alternativa al Richiedente, è assicurabile l eventuale cointestatario del finanziamento (= Coobbligato) Il finanziamento assicurato deve rispettare le seguenti caratteristiche: - Importo massimo: ,00; - Durata minima/massima: 12/120 mesi; - Periodicità delle rate di rimborso: mensile Anche se non previsto dalle formalità di ammissione all Assicurazione, l Assicuratore si riserva il diritto di sottoporre l Assicurato a visita medica per certificarne l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a carico dell Assicurato. ARTICOLO 4 DECORRENZA E CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE 4.1. L Assicurazione decorre dalle ore del giorno in cui il finanziamento viene erogato, sempre che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e a condizione che il Premio assicurativo corrispondente risulti regolarmente pagato dal Contraente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'erogazione e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, fatte salve le condizioni di assicurabilità di cui alle Condizioni Generali e Particolari di Polizza. La Copertura assicurativa ha una durata pari a quella del Finanziamento, per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi e un periodo massimo di 120 (centoventi) mesi. Nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del Finanziamento, l Assicurazione decorre dalle ore del 30 (trentesimo) giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del Finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto Fatto salvo quanto disciplinato dagli articoli 10 Estinzione anticipata del Finanziamento / Trasferimento / Recesso dell Assicurato dalla collegata Polizza Collettiva Danni e 9 Recesso, l Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva L Assicurazione cessa di avere effetto in ogni caso in caso di liquidazione di Sinistro da parte dell Assicuratore per Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave Le dichiarazioni dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio devono essere esatte, complete e veritiere. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell Assicurato o della Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora l Assicuratore e/o il Contraente ricevano, successivamente alla data d inizio dell Assicurazione, ulteriori informazioni relative allo stato di salute dell Assicurato, tali per le quali a dette condizioni non avrebbero accettato di stipulare il Contratto di Assicurazione, la Copertura cessa di avere effetto senza dar luogo a liquidazione di eventuali Sinistri, e con la restituzione del pro-rata di Premio al netto delle imposte. ARTICOLO 5 BENEFICIARIO 5.1. Beneficiario delle Prestazioni è: I) per la copertura vita (D): gli eredi dell'assicurato o altro soggetto da questi designato; II) per le coperture danni (IPT, MG, ITT e PII): l Assicurato stesso Con l adesione all Assicurazione, l Assicurato accetta e riconosce il Beneficiario indicato nel Modulo di Adesione e rinuncia alla revoca del Beneficiario designato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1921 del Codice Civile. E fatto salvo il caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento (articolo delle presenti Condizioni Generali) infatti, da tale momento fino alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Assicurazione, il Beneficiario sarà l Assicurato stesso o persona da lui designata. ARTICOLO 6 PREMIO ASSICURATIVO 6.1. Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto dal Contraente unicamente sul conto corrente bancario aperto dall'intermediario assicurativo Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana ai sensi di quanto Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 2 di 9

4 previsto dagli articoli 117 e 118 del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005, il quale a sua volta lo trasferisce all Assicuratore. Il premio è determinato applicando la seguente formula: P = IF ( N T ) dove: P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte T Coefficiente mensile (come da tabella che segue al paragrafo 6.3.) N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi IF Importo richiesto del Finanziamento 6.2. Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell Assicurazione La seguente tabella mostra i Coefficienti mensili Importo Assicurato (Importo del Finanziamento) IF <= euro euro < IF <= euro euro < IF <= euro euro < IF <= euro IF > euro Coefficiente mensile (imposte di legge incluse) 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 6.4. Il Contraente trattiene dal Premio, a titolo di commissione, un importo corrispondente al 55 % del Premio (al netto delle imposte di legge) Il Premio è incluso nell importo del Finanziamento e sarà corrisposto in via anticipata e in un unica soluzione dal Contraente entro e non oltre 60 giorni dall erogazione del finanziamento. ARTICOLO 7 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA DI LIQUIDAZIONE 7.1. In caso di Decesso o Sinistro, il Beneficiario deve richiedere i moduli di seguito indicati all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita, telefonando al numero (servizio attivo dal lunedì al venerdì in orari di ufficio): - Modulo di denuncia Sinistro; - Documenti giustificativi attestanti l avvenuto sinistro (si rinvia a quanto previsto nella sezione Denuncia del Sinistro ed oneri relativi delle Condizioni Particolari di ciascuna copertura) - Solo nel caso in cui il Beneficiario sia privo della capacità di agire (minorenne o incapace): Autorizzazione del Giudice tutelare ad incassare somme per conto di minori / incapaci (in originale o in copia autenticata) Tali moduli, debitamente compilati, devono essere inviati entro e non oltre 30 giorni dalla loro ricezione, per mezzo di lettera raccomandata a/r, all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita: Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A5 I Assago (MI) Telefono: Fax: service.it@creditlife.net. Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, utilizzando i suddetti moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei documenti giustificativi richiesti, elencati alla fine del modulo di denuncia e nelle Condizioni Particolari di Polizza. Le denunce di sinistro e di liquidazione correttamente inviate all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita si considerano inviate direttamente all Assicuratore L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del Sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Con l adesione all Assicurazione, l Assicurato e/o i suoi aventi causa: Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 3 di 9

5 autorizzano espressamente l Assicuratore ad ottenere da terzi (esempio i medici curanti o altre strutture sanitarie) i loro dati personali, ai fini dell attuazione delle obbligazioni relative alle Coperture assicurative, esonerando espressamente tali terzi da eventuali obblighi di riservatezza e non diffusione dei dati. consentono le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alle Coperture assicurative, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo In caso di indennizzo, l Assicuratore s impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa attraverso l intermediario assicurativo incaricato della gestione della fase cosiddetta di post-vendita, Credit Life International Services Ai sensi dell articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L accredito al Beneficiario da parte dell Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell Indennizzo Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti per la sola garanzia Decesso, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 266 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 8 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 8.1. Franchigia: per le coperture D, IPT e MG non è prevista alcuna franchigia. Per le coperture ITT e PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro Carenza: per la copertura D, IPT e ITT non è previsto alcun periodo di carenza; per la copertura MG non sono coperte le malattie gravi diagnosticate durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione; per la copertura PII non sono coperti i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione Prestazione massima: per le garanzie D, IPT e MG la prestazione massima pagabile al Beneficiario, qualunque sia il numero dei contratti di cui l Assicurato è titolare è pari all importo massimo del finanziamento assicurato, così come stabilito all articolo 3.3. delle presenti Condizioni di Assicurazione e, in ogni caso, non potrà superare l importo di ,00. Per le garanzie ITT e PII la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 1.500,00 al mese. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono sempre esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Per maggiori informazioni sulle limitazioni riguardanti le singole coperture si rimanda alle condizioni particolari Esclusioni: Per tutte le coperture: le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza dell Assicurazione; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di sommosse popolari. Per maggiori informazioni sulle esclusioni riguardanti le singole coperture si rimanda alle condizioni particolari. ARTICOLO 9 RECESSO 9.1. L Assicurato ha diritto di recedere dall Assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della medesima, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente il quale provvederà ad inviare la comunicazione di recesso all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita: Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A5 I Assago (MI) Telefono: Fax: service.it@creditlife.net La comunicazione di recesso correttamente inviata all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita si considera inviata direttamente all Assicuratore In tal caso, l Impresa provvede a restituire all Assicurato per il tramite del Contraente il Premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita della comunicazione di recesso. Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 4 di 9

6 ARTICOLO 10 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO / TRASFERIMENTO / RECESSO DELL ASSICURATO EX ARTICOLO 1899 del codice civile In caso di: a) estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato rispetto alla Data di scadenza dello stesso. A tale riguardo, si precisa che qualora l Assicurato receda dal contratto di finanziamento entro 14 (quattordici) giorni dalla sua conclusione, ai sensi dell articolo 125 ter del decreto legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), il recesso si estende automaticamente all Assicurazione; b) trasferimento del finanziamento; c) recesso dell Assicurato ex articolo 1899 del codice civile; l Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione, trasferimento o scadenza della singola annualità e l Assicurato avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto delle imposte di legge In tali casi, l Assicuratore potrà trattenere dall importo da rimborsare euro 40 a titolo di spese di amministrazione Il Recesso ex articolo 1899 del codice civile può essere richiesto ogni anno, inviando la documentazione di cui al paragrafo almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale della Polizza. Ogni richiesta che dovesse essere inviata all Assicuratore oltre i termini qui stabiliti comporterà necessariamente che il recesso ex articolo 1899 del codice civile abbia effetto a decorrere dalla scadenza successiva. Non è ammesso il recesso dalle singole coperture, pertanto, nel caso in cui l Assicurato esercitasse il recesso ex articolo 1899 del codice civile dalle collegate coperture danni previste dalla Polizza Collettiva, ciò comporterebbe automaticamente il recesso anche dalla copertura vita (D) e, di conseguenza, dall intera Assicurazione Collettiva Nei soli casi di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell articolo 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 35 del 2010, in alternativa alla cessazione dell Assicurazione come sopra descritta, l Assicurato potrà richiedere espressamente all Impresa di mantenere inalterata ed operativa l Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del finanziamento ed eventualmente designare un nuovo beneficiario. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto, contestualmente all operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del finanziamento, tramite il Contraente il quale provvederà a sua volta ad inviare la comunicazione all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita: Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A5 I Assago (MI) Telefono: Fax: service.it@creditlife.net. La comunicazione correttamente inviata all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita si considera inviata direttamente all Assicuratore Il calcolo dell importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula: Copertura Vita (D) dove: R P P(AV) n m m m R = P( AV ) * P( AV ) / P n n + 1 importo da rimborsare Premio unico anticipato finito, al netto delle imposte, per tutti rischi Premio unico anticipato finito, al netto delle imposte per il rischio morte Durata della copertura assicurativa inizialmente concordata espressa in mesi interi Durata della copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) Coperture danni (IPT, MG, ITT, PIII) dove: R P m R = P( AD) 1 40* P( AD) / P n importo da rimborsare Premio unico anticipato finito, al netto delle imposte, per tutti i rischi Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 5 di 9

7 P(AD) n m Premio unico anticipato finito, al netto delle imposte, per i rischi IPT, MG, ITT, PII Durata della copertura assicurativa inizialmente concordata espressa in mesi interi Durata della copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) Casi esemplificativi: IF= Importo del finanziamento = P= Premio unico anticipato finito, al netto delle imposte, per tutti i rischi= *60*0,0981%=588,60 P(AV)= 127,80 P(AD)= 460,80 P(AV)+P(AD)=P n = 60, m = 12 Decesso (D) IPT, MG, ITT, PII ,80 R = 127, * = 73, , ,80 R = 460, * = 337, , L Impresa provvederà al rimborso del Premio all Assicurato, al netto delle imposte, per il tramite del Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Contraente dell avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, trasferimento o recesso Al fine di poter ottenere il rimborso, l Assicurato dovrà sottoscrivere l apposita Richiesta di estinzione anticipata / trasferimento / recesso redatta in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Impresa) e inviarla a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente il quale provvederà a sua volta ad inviare la comunicazione all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di postvendita: Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A5 I Assago (MI) Telefono: Fax: service.it@creditlife.net. La comunicazione di estinzione anticipata / trasferimento / recesso correttamente inviata all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita si considera inviata direttamente all Assicuratore. ARTICOLO 11 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase c.d. di post-vendita: Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A5 I Assago (MI) Telefono: Fax: service.it@creditlife.net. I reclami correttamente inviati all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita si considerano inviati direttamente all Assicuratore Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Con riferimento alla risoluzione di liti transfrontaliere è possibile inoltre presentare reclamo anche al Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. ( Resta salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 6 di 9

8 ARTICOLO 12 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato. ARTICOLO 14 CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA In caso di divergenze sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, l Assicuratore e l Assicurato s impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall Assicurato entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dall Assicurato, dopodiché l Assicuratore comunica all Assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che esso a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti da una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo il terzo medico viene designato dal Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l Assicuratore convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi Il Collegio medico risiede nel comune che ospita l Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria. ARTICOLO 15 ONERI FISCALI 15.1 Le imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, discendenti dal Contratto di Assicurazione sono a carico dell Assicurato E riportato di seguito il trattamento fiscale riservato alla Polizza. Il trattamento descritto è quello applicabile in base alla normativa fiscale vigente al momento del perfezionamento della Polizza I Premi relativi alla copertura Vita non sono soggetti a imposte Le somme corrisposte in caso di decesso o di invalidità permanente superiore al 5% sono in ogni caso esenti da IRPEF. Le somme corrisposte negli altri casi previsti in Polizza soggiacciono al regime fiscale previsto dall articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986; in particolare, costituiscono redditi della medesima categoria di quelli sostituiti e sono, pertanto, soggette a tassazione secondo le medesime modalità unicamente le prestazioni assicurative corrisposte in sostituzione di redditi altrimenti tassabili Il Premio corrisposto a fronte del caso di Decesso ovvero di Invalidità permanente superiore al 5% dà diritto, ai sensi e con i limiti dell articolo 15, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, alla detrazione fiscale del 19% nel limite di un massimale di premio complessivamente non superiore a euro 1.291,14, da far valere unicamente nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui il premio è stato pagato. L Impresa invia all assicurato la documentazione attestante l importo del Premio versato e la corrispondente quota detraibile Nessuna detrazione fiscale spetta, invece, a fronte del Premio corrisposto sulle Coperture Danni. ARTICOLO 16 CESSIONE DEI DIRITTI L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione di cui alla presente Polizza. ARTICOLO 17 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre Assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. ARTICOLO 18 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE L Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall articolo 1916 del codice civile verso la Contraente. ARTICOLO 19 MEDIAZIONE Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 7 di 9

9 Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 del 2010s impegnano a risolvere tutte le controversie civili derivanti dal presente Contratto dinanzi alla Camera di Commercio del luogo di residenza dell Assicurato. ARTICOLO 20 TUTELA DATI - Informativa ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno Finalità per le quali il trattamento dei dati dell Interessato è necessario 1.1. L Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dell Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli Interessati ), ivi compresi i dati sensibili (per esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi autorizzati dagli Interessati, sono trattati per instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo e per soddisfare eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti, seppur legittimi, potrebbero compromettere l instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale Finalità per le quali il trattamento dei dati dell interessato è facoltativo 1.1. Nel caso in cui l Interessato abbia espresso il proprio consenso al momento della conclusione del contratto di assicurazione o successivamente e fino alla revoca dello stesso, i suoi dati personali, potranno essere trattati dall Assicuratore o dai soggetti indicati al punto 20.4 per le seguenti finalità: a) per la comunicazione di informazioni su future iniziative commerciali e su nuovi prodotti, servizi e offerte da parte dell Assicuratore e di società affiliate e/o controllate anche con modalità automatizzate, SMS, MMS, fax, posta elettronica e connesse applicazioni Web, o contatti telefonici; b) per ricerche di mercato e sondaggi; c) per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e il miglioramento della qualità della prestazione contrattuale Il consenso al trattamento dei dati dell Interessato per le finalità di trattamento di cui al punto 1.1. è facoltativo, ma può servire a migliorare i servizi dell Assicuratore e a comunicare all Interessato aggiornamenti di suo interesse Modalità del trattamento I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 20.4 e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e con l ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti. L Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del Codice della Privacy Comunicazione di dati 1.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento dell Assicuratore potranno venire e a conoscenza dei dati personali degli Interessati nell esercizio delle loro funzioni I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno inoltre essere comunicati: a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi dell Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto dell Assicuratore (ad esempio servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle attività dell Assicuratore; servizi di recupero crediti servizi bancari, finanziari o assicurativi); b) ai soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori); c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell Assicuratore; d) alle società appartenenti al Gruppo Rheinland o comunque ad esso collegate I soggetti ai quali i dati personali dell Interessato possono essere comunicati sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede dell Assicuratore e accessibile agli Interessati anche on-line sul sito web dell Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari del trattamento ovvero di Responsabili del trattamento La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del Codice della Privacy Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 8 di 9

10 1.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno essere trasferiti verso Paesi dell'unione Europea o Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal Codice della Privacy Diritti degli Interessati Ciascun Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso l Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. L Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco e ad opporsi al trattamento dei propri dati personali. Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l esercizio dei diritti di cui all articolo 7 del Codice della Privacy, l Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, ai seguenti recapiti: Credit Life International N.V. e RiMaXX International N.V., Noorderpoort 9, Venlo, Paesi Bassi tel. +31(0) service@creditlife.net Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Generali - Pagina 9 di 9

11 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva di Assicurazione n TC-5001-G0000-IT-2011/09 ASSICURAZIONE CREDITO Data ultimo aggiornamento COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO (D) ARTICOLO 1 - RISCHIO ASSICURATO 1.1. Il rischio assicurato è il Decesso dell Assicurato per qualsiasi causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui all art. 4 delle presenti Condizioni Particolari La Copertura è attiva per tutti gli Assicurati. ARTICOLO 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA 2.1. La Prestazione consiste nella corresponsione al Beneficiario di un ammontare pari al Debito Residuo in linea capitale alla data del Decesso dell Assicurato La Copertura cessa di esistere al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) Decesso dell Assicurato; b) Liquidazione del Sinistro per Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave; c) Compimento del 70 anno di età da parte dell'assicurato. ARTICOLO 3 CARENZA La Copertura non è soggetta ad alcun periodo di Carenza. ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI 4.1. Oltre alle Esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall oggetto della presente Copertura i casi di Decesso causato da suicidio se avvenuto nei 24 mesi successivi alla data di decorrenza dell Assicurazione, anche in conseguenza ad atti di autolesionismo. ARTICOLO 5 LIMITI E MASSIMALI 5.1. La prestazione massima pagabile all Assicurato è pari all importo massimo del finanziamento assicurato, così come stabilito all art delle Condizioni Generali di Assicurazione e, in ogni caso, non potrà superare l importo di , Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ARTICOLO 6 DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI 6.1. Ai fini della denuncia del Sinistro l Assicurato, gli eredi e/o gli aventi causa devono allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui all art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, almeno la seguente documentazione: - certificato di morte oppure, se disponibile, il certificato di morte ISTAT; - Rapporto Visita Medica atto a verificare la causa del Decesso; - copia della cartella clinica qualora il Decesso sia avvenuto a seguito di ricovero; - copia del verbale reso dalle Autorità intervenute qualora il Decesso sia avvenuto in seguito ad incidente stradale; - copia del referto autoptico qualora sia stata eseguita autopsia; - copia dello stato di famiglia e del documento di identità del denunciante; - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall Assicurato e dichiarazione del Contraente che certifichi l importo del Debito Residuo al momento del Decesso; Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 1 di 7

12 copia della Dichiarazione di non riservatezza firmata dall Assicurato e contenuta nel Modulo di Adesione. COPERTURA PER IL CASO DI INVALIDITA PERMANENTE TOTALE (IPT) ARTICOLO 1 - RISCHIO ASSICURATO 1.1. Il rischio assicurato è la perdita definitiva e irrimediabile da parte dell Assicurato, a seguito di Infortunio o di Malattia, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro fonte di reddito o guadagno, indipendentemente dalla normale attività svolta Il grado percentuale di Invalidità Permanente Totale dell Assicurato deve essere pari almeno al 66% secondo la tabella INAIL riportata in calce alle condizioni generali nella sua versione ultima (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche), senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui all art. 4 delle presenti Condizioni Particolari La Copertura è attiva per tutti gli Assicurati. ARTICOLO 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA 2.1. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore corrisponde al Beneficiario un ammontare pari al Debito Residuo in linea capitale alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio La Copertura cessa di esistere al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) Liquidazione del capitale in caso di Invalidità Totale Permanente; b) Liquidazione del Sinistro per Decesso o Malattia Grave. ARTICOLO 3 CARENZA La Copertura non è soggetta ad alcun periodo di Carenza. ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI 4.1. Oltre alle Esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall oggetto della presente Copertura i casi di Invalidità Totale Permanente conseguenti a malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. ARTICOLO 5 LIMITI E MASSIMALI 5.1. La prestazione massima pagabile all Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari all importo massimo del finanziamento assicurato, così come stabilito all art delle Condizioni Generali di Assicurazione (Vita) e, in ogni caso, non potrà superare l importo di , Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ARTICOLO 6 DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI 6.1. Ai fini della denuncia del Sinistro l Assicurato deve allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui all art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Vita), almeno la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - notifica della condizione di Invalidità emessa da parte degli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc) e relativo grado; - dettagli relativi all evento che l ha generata; - Rapporto Visita Medica atto a verificare la causa del Sinistro; - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall Assicurato e dichiarazione del Contraente che certifichi l importo del Debito Residuo al momento del Sinistro; copia della Dichiarazione di non riservatezza firmata dall Assicurato e contenuta nel Modulo di Adesione. ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE (MG) ARTICOLO 1 - RISCHIO ASSICURATO 1.1. Il rischio assicurato è la Malattia Grave (MG) Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 2 di 7

13 1.2. Per MG s intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo) La Copertura è riservata a coloro che, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitino alcuna attività lavorativa che produca reddito e non abbiano ancora compiuto il 70 anno di età. La Copertura assicurativa MG include, oltre al summenzionato gruppo di persone assicurabili, anche tutti coloro che avendo un età compresa tra i 65 ed i 70 anni compiuti, vengono esclusi, secondo i termini e le condizioni previste dall art. 3.1 delle Condizioni generali di assicurazione dalle coperture ITT e/o PII, le quali sono successivamente sostituite dalla presente copertura MG. Sulla base di ciò, coloro che vengono esclusi dalle coperture ITT e/o PII e ai quali viene applicata in sostituzione la presente copertura MG, alla data della prima diagnosi della malattia grave, devono esercitare una delle attività professionali indicate: per gli ex ITT rispettivamente all art. 1 delle Condizioni Particolari della copertura ITT; per gli ex PII all art. 1 della Condizioni Particolari della copertura PII. ARTICOLO 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA 2.1. In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG 2.3. La Copertura cessa di esistere al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) Liquidazione del capitale in caso di Malattia Grave; b) Liquidazione del Sinistro per Decesso o Invalidità Permanente Totale. ARTICOLO 3 CARENZA Non sono coperte le malattie gravi diagnosticate durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione. ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI 4.1. Oltre alle Esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall oggetto della copertura i casi di malattia grave conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate Sono inoltre escluse le malattie che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza dell Assicurazione o durante il periodo di carenza; le malattie od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato già conosciuta prima della data di decorrenza dell Assicurazione Laddove l Assicurato abbia beneficiato di una prestazione assicurativa derivante dalla copertura ITT e laddove, successivamente alla liquidazione del Sinistro, tale copertura venga sostituita da una copertura MG in conseguenza di quanto previsto all art. 1.4 delle presenti Condizioni Particolari della copertura MG, l Assicurato non potrà beneficiare, per la medesima malattia diagnosticata, anche della copertura MG. ARTICOLO 5 LIMITI E MASSIMALI 5.1. La prestazione massima pagabile all Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari all importo massimo del finanziamento assicurato, così come stabilito all art delle Condizioni Generali di Assicurazione (Vita) e, in ogni caso, non potrà superare l importo di , Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ARTICOLO 6 DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI 6.1. Ai fini della denuncia del Sinistro l Assicurato deve allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui all art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Vita), almeno la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia della documentazione che attesti che l Assicurato non esercita alcuna attività che generi reddito; - in alternativa, per tutti coloro che, ai sensi di quanto previsto dall art. 1.4 delle presenti Condizioni Particolari della copertura MG, non rientrino più nelle coperture ITT e/o PII e per i quali le stesse siano state sostituite dalla copertura MG: per gli ex ITT copia della documentazione che attesti e certifichi la condizione di Lavoratore Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 3 di 7

14 Autonomo, Lavoratore Atipico o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico al momento del Sinistro (ad esempio dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA ecc); per gli ex PII: copia della documentazione che attesti e certifichi la condizione di Lavoratore Dipendente di Ente Privato (ad esempio dichiarazione dei redditi, copia del contratto di lavoro eccetera); - Rapporto Visita Medica atto a verificare l esistenza di una malattia grave; - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall Assicurato e dichiarazione del Contraente che certifichi l importo del Debito Residuo al momento del Sinistro; - copia della Dichiarazione di non riservatezza firmata dall Assicurato e contenuta nel Modulo di Adesione In casi eccezionali o di particolare difficoltà l Impresa potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento delle pratiche di Sinistro. L Assicurato s impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione. L Assicurato deve consentire all Impresa le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell Impresa stessa. Qualora l Assicurato non adempia tale obbligo non maturerà alcun diritto all Indennizzo. COPERTURA PER IL CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA (ITT) ARTICOLO 1 - RISCHIO ASSICURATO 1.1. Il rischio assicurato è l Inabilità Temporanea Totale al lavoro, medicalmente accertata, derivante da infortunio o malattia senza limiti territoriali, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza La Copertura è riservata a coloro che, al momento del Sinistro, siano lavoratori autonomi, dipendenti di Ente pubblico o atipici, assunti con una della forme contrattuali previste dalla legge 30 del 2003 (cosiddetta legge Biagi), dal decreto legislativo 276 del 2003 e successive modifiche. ARTICOLO 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA 2.1. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT), in seguito a malattia o infortunio dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore corrisponde al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato, nei limiti e alle condizioni di cui alle Condizioni Generali e alle presenti Condizioni Particolari Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età Al compimento del 65 anno di età, la copertura ITT viene sostituita dalla copertura MG fino a scadenza del finanziamento Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o, al massimo, 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. ARTICOLO 3 CARENZA E FRANCHIGIA 3.1. La Copertura non è soggetta ad alcun periodo di Carenza La franchigia assoluta, di cui al paragrafo 2.1. delle presenti Condizioni Particolari, si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Se prima che siano trascorsi 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT causata dal medesimo infortunio o malattia, questa nuova ITT viene considerata come una continuazione della precedente. Pertanto, la franchigia assoluta non viene applicata di nuovo e la seconda ITT va a cumularsi con la precedente per il calcolo del periodo massimo indennizzabile pari a 12 mesi, di cui all art delle presenti Condizioni Particolari relative alla copertura ITT. In tutti gli altri casi di regola, dopo ogni interruzione della ITT superiore a 60 giorni, il periodo della franchigia assoluta ricomincia a decorrere, ciò vale anche in caso di una nuova malattia o infortunio. ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 4 di 7

15 4.1. Oltre alle Esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazioni, sono esclusi dall oggetto della presente Copertura i casi di Invalidità Totale Permanente conseguenti a malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate Laddove l Assicurato abbia beneficiato di una prestazione assicurativa derivante dalla copertura ITT e laddove, successivamente alla liquidazione del Sinistro, tale copertura venga sostituita da una copertura MG in conseguenza di quanto previsto all art. 1.4 delle presenti Condizioni Particolari della copertura MG, l Assicurato non potrà beneficiare, per la medesima malattia diagnosticata, anche della copertura MG. ARTICOLO 5 LIMITI E MASSIMALI 5.1. La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 1.500,00 al mese Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ARTICOLO 6 LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA PER I LAVORATORI ATIPICI Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del Sinistro. ARTICOLO 7 DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI 7.1. Ai fini della denuncia del Sinistro l Assicurato deve allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui all art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, almeno la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - attestato che certifichi la condizione di Lavoratore Autonomo, Lavoratore Atipico o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico al momento del Sinistro (es. dichiarazione IRPEF, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, copia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA); - Rapporto Visita Medica atto a verificare lo stato di Inabilità; - eventuale certificato di ricovero e relativa cartella clinica; - copia del certificato INAIL; - certificato medico di pronto soccorso; - successivi certificati INAIL emessi alla scadenza; - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall Assicurato e dichiarazione del Contraente che certifichi l importo del Debito Residuo al momento del Sinistro; - copia della Dichiarazione di non riservatezza firmata dall Assicurato e contenuta nel Modulo di Adesione In casi eccezionali o di particolare difficoltà l Impresa potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento delle pratiche di Sinistro. L Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione. L Assicurato deve consentire all Impresa le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell Impresa stessa. Qualora l Assicurato non adempia tale obbligo non maturerà alcun diritto all Indennizzo. ASSICURAZIONE PER IL CASO DI PERDITA D IMPIEGO INVOLONTARIA (PII) ARTICOLO 1 - RISCHIO ASSICURATO 1.1. Il rischio assicurato è la perdita involontaria, da parte della persona fisica, dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione e salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza La Copertura è attiva solo per i Lavoratori Dipendenti che, al momento del Sinistro, siano dipendenti di Ente Privato La copertura PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana. ARTICOLO 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 5 di 7

16 2.1. In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: - non aver compiuto il 65 anno di età; - esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; - aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; - essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; - ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge Al compimento del 65 anno di età, la copertura PII viene sostituita dalla copertura MG fino a scadenza del finanziamento Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: - siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o al massimo 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); - intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. ARTICOLO 3 CARENZA E FRANCHIGIA 3.1. Non sono coperti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione La franchigia di cui al paragrafo 2.1. delle presenti condizioni particolari si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI 4.1. Oltre alle Esclusioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazioni, sono esclusi dall oggetto della Copertura i casi di Perdita d Impiego: - i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza dell Assicurazione o durante il periodo di carenza; - i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; - i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; - le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; - le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; - il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; - ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; - le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria; - Laddove risulti che l Assicurato abbia già in programma di dare le dimissioni. ARTICOLO 5 LIMITI E MASSIMALI 5.1. La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 1.500,00 al mese Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ARTICOLO 6 DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI 6.1. Ai fini della denuncia del Sinistro l Assicurato deve allegare al Modulo di Denuncia Sinistro, di cui all art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, almeno la seguente documentazione: - copia di un documento di identità; - copia della documentazione che attesti e certifichi la condizione di Lavoratore Dipendente di Ente Privato (ad esempio dichiarazione dei redditi, copia del contratto di lavoro eccetera) copia del contratto di lavoro cessato ed alla cui cessazione abbia fatto seguito lo stato di Disoccupazione; Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 6 di 7

17 - copia della lettera di Licenziamento e di ogni altro documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro con indicazione del motivo; - copia di un documento comprovante l iscrizione negli Elenchi Anagrafici con lo status di Disoccupato in Italia o l inserimento nelle Liste di Mobilità e l eventuale permanenza in tali liste; - attestazione del ricevimento delle Indennità di Disoccupazione o di Mobilità; - autocertificazione attestante la non percezione di reddito dovuto a trattamento pensionistico successivamente alla Perdita d Impiego Involontaria; - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall Assicurato e dichiarazione del Contraente che certifichi l importo del Debito Residuo al momento del Sinistro. 6.2.L Assicurato s impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il proprio datore di lavoro a fornire all Impresa le informazioni relative all ultimo impiego, che si ritengano indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione. L Assicurato deve consentire all Impresa le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell Impresa stessa. Qualora l Assicurato non adempia tale obbligo non maturerà alcun diritto all Indennizzo. Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Condizioni Particolari Pagina 7 di 7

18 NOTA INFORMATIVA VITA Polizza Collettiva di Assicurazione n TC-5001-G0000-IT-2011/09 ASSICURAZIONE CREDITO Data ultimo aggiornamento Avvertenza: la Compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti, senza obbligo di alcuna altra comunicazione. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione, rispettivamente, del Contratto di assicurazione collettiva e del Modulo di adesione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Impresa: Credit Life International N.V., società appartenente al gruppo Rheinland. Sede legale e direzione generale: Noorderpoort 9, Venlo, Paesi Bassi. Recapito telefonico: +31(0) Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: service.it@creditlife.net Impresa autorizzata a commercializzare i propri prodotti in Italia in libera prestazione di servizi, iscritta all Elenco II dell Albo delle imprese di assicurazione n II Impresa sottoposta al controllo della seguente Autorità di Vigilanza: De Nederlandsche Bank (DNB) Postbus 98, 1000 AB Amsterdam Il Patrimonio netto dell Impresa è pari ad euro milioni. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari ad euro milioni. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari ad euro milioni. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 147,9% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L Assicurazione ha una durata pari a quella del Piano di rimborso del Finanziamento, per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi e un periodo massimo di 120 (centoventi) mesi. Per maggior dettaglio si rinvia all art. 4 Decorrenza e cessazione dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazioni in caso di decesso (D) Si rinvia per la disciplina specifica all art. 2 Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione della copertura D. AVVERTENZA Sono previste limitazioni ed esclusioni dell Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della Prestazione Assicurata. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 2 Oggetto dell Assicurazione, 8 Limitazioni ed esclusioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione e agli articoli 2 Prestazione Assicurativa, 4 Esclusioni 5 Limiti e Massimali e 6 Denuncia del sinistro e oneri relativi delle Condizioni Particolari di Assicurazione della copertura D. AVVERTENZA L età assicurabile dell Assicurato, alla data di adesione della Polizza, deve essere compresa tra Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita - Pagina 1 di 4

19 18 anni compiuti e 69 anni compiuti e, in ogni caso, al termine del Piano di rimborso del Finanziamento, l Assicurato non deve avere ancora compiuto 70 anni di età. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le AVVERTENZE relative alle informazioni rese dall Assicurato sul suo stato di salute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenuta nel Modulo di Adesione alla Polizza, fornito con il Modulo di adesione al Finanziamento. 4. Premi Il Premio è indipendente dall età e dal sesso dell Assicurato ed è determinato in base alla durata del Finanziamento e all ammontare dello stesso. Si rinvia per la disciplina specifica all art. 6 Premio Assicurativo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente in un unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. Il Premio, incluso nell'importo del Finanziamento, è corrisposto dal Contraente e sarà corrisposto in via anticipata e in un'unica soluzione entro e non oltre 60 giorni dall'erogazione del finanziamento sul conto corrente bancario aperto dall'intermediario assicurativo Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana ai sensi di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005, il quale a sua volta lo trasferisce all'assicuratore. AVVERTENZA Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell Assicurazione. Composizione del Premio Assicurativo Premio puro: 26,7 % del premio lordo (tasse escluse) Provvigioni di intermediazione: 55 % del premio lordo (tasse escluse) Spese di amministrazione: 18,3 % del premio lordo (tasse escluse) Esempio Premio unico anticipato: 100,00 Premio puro: 26,70 Provvigioni di intermediazione: 55 Spese di amministrazione: 18,30 AVVERTENZA Nel caso di estinzione anticipata del Finanziamento, di trasferimento del Finanziamento oppure in caso di recesso ex articolo 1899 del codice civile da parte dell Assicurato dalle collegate coperture danni previste dalla Polizza Collettiva, l Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione, trasferimento o di recesso e l Assicurato avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata/trasferimento o di esercizio del diritto di recesso e la scadenza originaria del Finanziamento al netto delle imposte dovute. Tale importo verrà corrisposto all Assicurato per il tramite del Contraente. Nei soli casi di estinzione anticipata del Finanziamento o trasferimento, l Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell Assicurazione, richiedere espressamente all Impresa di mantenere inalterata ed operativa l Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento. Per maggior dettaglio si rinvia all art. 10 Estinzione anticipata del Finanziamento / Trasferimento / Recesso dell Assicurato ex art c.c. delle Condizioni Generali di Assicurazione. Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita - Pagina 2 di 4

20 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. Costi gravanti sul premio I costi della Polizza Collettiva, così come indicato nella sezione B, art. 4, della presente Nota Informativa, sono interamente gravanti sull Assicurato. Non sono previsti costi gravanti sul Contraente. La Compagnia detrae le spese di amministrazione dall importo del Premio. La tabella che segue indica tutti i costi applicati ai premi versati: Premio Unico Qualsiasi importo Spese di amministrazione (gestione e acquisizione 18,30% del contratto) Spese di emissione della polizza Il contratto non prevede costi di emissione della polizza Costo della visita medica Il costo di un eventuale visita medica è interamente a carico dell assicurato, tale costo non è quantificabile a priori. Provvigioni di intermediazione 55% 6. Sconti AVVERTENZA L impresa e l intermediario non applicano sconti di premio. 7. Regime Fiscale Il premio relativo alla copertura D è attualmente esente da imposta. Il premio corrisposto, fino a un massimale di euro 1.291,14, consente una detrazione d imposta nella propria dichiarazione dei redditi con aliquota attualmente fissata al 19%, ai sensi e con i limiti dell articolo 15, comma 1, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 917 del Le prestazioni erogate in caso di decesso sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In caso di sinistro è comunque opportuno verificare eventuali modifiche ove successivamente intervenute nella normativa fiscale. D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA 8. Modalità di perfezionamento del contratto 9. Diritto di recesso L adesione alla Polizza Collettiva è consentita soltanto alle persone fisiche intestatarie di un Finanziamento erogato dal Contraente. Per la disciplina specifica si rinvia all art. 3 Persone assicurabili e formalità di ammissione all Assicurazione Collettiva delle Condizioni Generali di Assicurazione. L Assicurato può recedere dall Assicurazione Collettiva entro trenta giorni dalla data di decorrenza della stessa a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente il quale provvederà ad inviare la comunicazione di recesso all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita: Credit Life International Services GmbH Succursale Italiana Centro Direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A5 I Assago (MI) Telefono: Fax: service.it@creditlife.net. La comunicazione di recesso correttamente inviata all intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase c.d. di post-vendita si considera inviata direttamente all Assicuratore. Non è ammesso il recesso dalle singole coperture, pertanto, nel caso in cui l Assicurato esercitasse il recesso ex art c.c. dalle collegate coperture danni previste dalla Polizza Collettiva, ciò comporterebbe automaticamente il recesso anche dalla copertura vita (D) e, di conseguenza, dall intera Assicurazione Collettiva. L Impresa provvede a restituire all Assicurato per il tramite del Contraente il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell intermediario assicurativo incaricato dall Assicuratore della gestione della fase cosiddetta di post-vendita della comunicazione di recesso. Per maggior dettaglio si rinvia all art. 9 Recesso delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il solo Assicurato, qualora il contratto abbia una durata superiore ai 12 mesi, ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità. Per maggior dettaglio si rinvia all art. 10 Recesso delle Condizioni Generali di Assicurazione. Polizza Collettiva n TC-5001-G0000-IT-2011/09 Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita - Pagina 3 di 4

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